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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02699/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati in quanto già esclusa dalla sentenza 21.7.2014 della Corte di appello di Catanzaro; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il travisamento della sentenza indicata, che aveva escluso la continuazione sul presupposto della sussistenza di un reato associativo, che nel giudizio di rinvio era stato escluso; inoltre, reati, omogenei, erano stati commessi in un ristretto arco temporale; ritenuto che il motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto, riconoscendo che nel primo giudizio di appello era stata esclusa la sussistenza della continuazione fra i reati di cui alle sentenze oggetto dell'istanza introduttiva del presente procedimento, si è limitato a dedure che uno dei reati ascritti era stato escluso, senza documentare l'esito, sul punto continuazione, dei successivi gradi di giudizio; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati in quanto già esclusa dalla sentenza 21.7.2014 della Corte di appello di Catanzaro; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il travisamento della sentenza indicata, che aveva escluso la continuazione sul presupposto della sussistenza di un reato associativo, che nel giudizio di rinvio era stato escluso; inoltre, reati, omogenei, erano stati commessi in un ristretto arco temporale; ritenuto che il motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto, riconoscendo che nel primo giudizio di appello era stata esclusa la sussistenza della continuazione fra i reati di cui alle sentenze oggetto dell'istanza introduttiva del presente procedimento, si è limitato a dedure che uno dei reati ascritti era stato escluso, senza documentare l'esito, sul punto continuazione, dei successivi gradi di giudizio; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre
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