CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16127/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Amministrativa inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Catania in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n.1652/2025 depositata il 28/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 19540/2025Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 16127/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.350,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]