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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45184/2022

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GUP TRIBUNALE COMOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~3.t* le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi la competenza del G.u.p. del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 5 ottobre 2021, il G.i.p. del Tribunale di Como aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Roma a decidere sul procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 232, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, perché il 29 ottobre 2016 in luogo imprecisato, successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (emessa in Como il 9 marzo 2016), avrebbe omesso di consegnare alla curatela veicoli di proprietà della predetta società, di cui aveva la detenzione in forza di contratto di noleggio o di comodato gratuito scaduto.

Secondo il G.i.p. del Tribunale di Como, essendo state realizzate le condotte in un periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, il momento e il luogo di consumazione del reato doveva essere individuato in relazione alle singole azioni delittuose.

Poiché, nel caso di specie, opera il criterio di cui all'art. 8 cod. proc. pen., non essendo determinabile il luogo di consumazione del reato, occorreva individuare la competenza territoriale in forza del criterio residuale indicato dall'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. nel luogo di residenza dell'imputato, quindi a Roma.

Il Tribunale di Roma, ufficio G.i.p., con provvedimento del 7 febbraio 2022 solleva conflitto di competenza ex art. 28, comma 1, cod. proc. pen., evidenziando che l'interpretazione resa dal G.i.p. del Tribunale di Como non fosse condivisibile, poiché la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di chiarire che il momento consumativo dei reati di bancarotta va identificato con l'avveramento della condizione oggettiva di punibilità della declaratoria di fallimento; risulterebbe essere, quindi, territorialmente competente il giudice del luogo nel quale era stata pronunciata la dichiarazione di fallimento della citata società, quindi il Tribunale di Como. [OSCURATO:PERSONA] Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], è superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. e, per quanto di seguito viene spiegato, deve essere risolto con 2 x l'affermazione della competenza del G.i.p. del Tribunale di Roma.

In tal senso, giova in diritto premettere che il momento consumativo del reato di bancarotta va identificato con l'avveramento della condizione oggettiva di punibilità della declaratoria di fallimento, che permette di individuare il luogo del commesso delitto, in modo funzionale alla determinazione della competenza territoriale, nel luogo nel Comune in cui tale pronuncia è avvenuta (Sez. 5, n. 31974 del 13/03/2019, Burani, Rv. 277248-04).

Per quanto riguarda, invece, le condotte realizzate in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, (...) in caso di bancarotta post-fallimentare (di cui all'art. 216, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267), l'ultimo atto di esecuzione, e cioè il perfezionamento della fattispecie criminosa, viene realizzato non nel luogo in cui è dichiarato il fallimento, che anzi precede gli atti in frode alla massa fallimentare ed ai creditori, bensì nel luogo in cui vengono posti in essere gli ulteriori atti, esecutivi della bancarotta, ed è in questo luogo che si radica la competenza per territorio, a nulla valendo, agli effetti penali, la vis actractiva esercitata, in sede civile, dalla procedura fallimentare (Sez. 1, n. 3282 del 07/07/1992, Piceni, Rv. 191599).

La dichiarazione di fallimento, pertanto, rappresenta il presupposto del reato di cui all'art. 232 legge fall., ma non può costituirne il momento consumativo, poiché le condotte distrattive sono avvenute in un momento successivo.

Nel caso di specie, quindi, sebbene la dichiarazione di fallimento del Tribunale di Como del 9 marzo 2016 costituisca il presupposto del reato in esame, la distrazione dei veicoli di proprietà della società fallita, di cui l'imputato aveva il possesso in forza di un contratto di noleggio o di comodato d'uso scaduto, deve ritenersi consumata nel luogo in cui era avvenuta l'omessa restituzione dei beni, nonostante le reiterate richieste del curatore.

Alla luce dì quanto sopra, la Corte ritiene che, come correttamente evidenziato nel provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Como, la competenza a conoscere il procedimento penale in oggetto debba essere individuata nel G.i.p. del Tribunale di Roma, competente ai sensi degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per I preliminari del Tribunale di Roma cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GUP TRIBUNALE COMOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~3.t* le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi la competenza del G.u.p. del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 5 ottobre 2021, il G.i.p. del Tribunale di Como aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Roma a decidere sul procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 232, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, perché il 29 ottobre 2016 in luogo imprecisato, successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (emessa in Como il 9 marzo 2016), avrebbe omesso di consegnare alla curatela veicoli di proprietà della predetta società, di cui aveva la detenzione in forza di contratto di noleggio o di comodato gratuito scaduto. Secondo il G.i.p. del Tribunale di Como, essendo state realizzate le condotte in un periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, il momento e il luogo di consumazione del reato doveva essere individuato in relazione alle singole azioni delittuose. Poiché, nel caso di specie, opera il criterio di cui all'art. 8 cod. proc. pen., non essendo determinabile il luogo di consumazione del reato, occorreva individuare la competenza territoriale in forza del criterio residuale indicato dall'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. nel luogo di residenza dell'imputato, quindi a Roma. Il Tribunale di Roma, ufficio G.i.p., con provvedimento del 7 febbraio 2022 solleva conflitto di competenza ex art. 28, comma 1, cod. proc. pen., evidenziando che l'interpretazione resa dal G.i.p. del Tribunale di Como non fosse condivisibile, poiché la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di chiarire che il momento consumativo dei reati di bancarotta va identificato con l'avveramento della condizione oggettiva di punibilità della declaratoria di fallimento; risulterebbe essere, quindi, territorialmente competente il giudice del luogo nel quale era stata pronunciata la dichiarazione di fallimento della citata società, quindi il Tribunale di Como. [OSCURATO:PERSONA] Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], è superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. e, per quanto di seguito viene spiegato, deve essere risolto con 2 x l'affermazione della competenza del G.i.p. del Tribunale di Roma. In tal senso, giova in diritto premettere che il momento consumativo del reato di bancarotta va identificato con l'avveramento della condizione oggettiva di punibilità della declaratoria di fallimento, che permette di individuare il luogo del commesso delitto, in modo funzionale alla determinazione della competenza territoriale, nel luogo nel Comune in cui tale pronuncia è avvenuta (Sez. 5, n. 31974 del 13/03/2019, Burani, Rv. 277248-04). Per quanto riguarda, invece, le condotte realizzate in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, (...) in caso di bancarotta post-fallimentare (di cui all'art. 216, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267), l'ultimo atto di esecuzione, e cioè il perfezionamento della fattispecie criminosa, viene realizzato non nel luogo in cui è dichiarato il fallimento, che anzi precede gli atti in frode alla massa fallimentare ed ai creditori, bensì nel luogo in cui vengono posti in essere gli ulteriori atti, esecutivi della bancarotta, ed è in questo luogo che si radica la competenza per territorio, a nulla valendo, agli effetti penali, la vis actractiva esercitata, in sede civile, dalla procedura fallimentare (Sez. 1, n. 3282 del 07/07/1992, Piceni, Rv. 191599). La dichiarazione di fallimento, pertanto, rappresenta il presupposto del reato di cui all'art. 232 legge fall., ma non può costituirne il momento consumativo, poiché le condotte distrattive sono avvenute in un momento successivo. Nel caso di specie, quindi, sebbene la dichiarazione di fallimento del Tribunale di Como del 9 marzo 2016 costituisca il presupposto del reato in esame, la distrazione dei veicoli di proprietà della società fallita, di cui l'imputato aveva il possesso in forza di un contratto di noleggio o di comodato d'uso scaduto, deve ritenersi consumata nel luogo in cui era avvenuta l'omessa restituzione dei beni, nonostante le reiterate richieste del curatore. Alla luce dì quanto sopra, la Corte ritiene che, come correttamente evidenziato nel provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Como, la competenza a conoscere il procedimento penale in oggetto debba essere individuata nel G.i.p. del Tribunale di Roma, competente ai sensi degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per I preliminari del Tribunale di Roma cui
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