CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 settembre 2025
Cassazione n. 11982/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASui ricorsi proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nicotera [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto dei ricorsi.Sentite, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.Sentite, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 29 settembre 2025 il Tribunale del riesame di Bologna, inaccoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc.pen., sostituiva il regime degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico,applicato agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Bologna con provvedimento del 10 luglio 2025, con la misuradella custodia cautelare in carcere.Occorre premettere che agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 5 settembre2024, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere. Il regime custodialecarcerario conseguiva al riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,quanto a [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai reati di cui ai capi C), D), F), G), H), I), J), L), N),O), Q), S), U), V), W), X), Y), Z) e B1), quanto, invece, a [OSCURATO:PERSONA], relativamente aireati di cui ai capi E1) e H).Con ordinanza del 9 aprile 2025, emessa ex art. 299 cod. proc. pen., il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Bologna modificava il regime cautelare originariamenteapplicato ai due indagati, disponendo per entrambi la concessione della misura degli arrestidomiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.Avverso questo provvedimento il Pubblico ministero presentava appello, ai sensidell’art. 310 cod. proc. pen., parzialmente accolto dal Tribunale del riesame di Bologna conordinanza del 28 aprile 2025, che ripristinava il regime della custodia cautelare in carcere,quanto a [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai reati di cui ai capi C), I) e N), quanto, invece, aMassimo [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo H). Gli effetti di tale provvedimentorimanevano sospesi, ex art. 310, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che gliindagati permanevano agli arresti domiciliari.Il 10 luglio 2025 la posizione cautelare degli indagati subiva un’ulteriore modifica, attesoche il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in parziale accoglimentodella richiesta del Pubblico ministero, emetteva una nuova ordinanza custodiale nei confrontidei confronti dei ricorrenti, disponendo nei loro riguardi la misura degli arresti domiciliari conapplicazione del braccialetto elettronico. Il regime cautelare domiciliare, in particolare, venivaconcesso, quanto a [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A), B), E), F) e K), quanto,invece, a [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi G) e H).Infine, contro tale provvedimento restrittivo veniva proposto appello del Pubblicoministero, ex art. 310 cod. proc. pen., che veniva accolto dal Tribunale del riesame diBologna con l’ordinanza oggetto di impugnazione, emessa il 29 settembre 2025, con cui sisostituiva la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronicodisposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il regime della custodiacautelare in carcere.In questa stratificata cornice, occorre precisare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che ladetenzione e il porto della pistola semiautomatica Beretta calibro 7.65, recante matricolanumero B6381B, contestati ai capi A) e B), conseguiva al rinvenimento dell’arma, avvenuto il15 novembre 2024, in un’autorimessa, ubicata a Bologna, in [OSCURATO:PERSONA], in usoall’indagato; la detenzione e il porto della penna-pistola calibro 22, contestata ai capi E) e F),conseguiva al ritrovamento dell’arma, avvenuto il 28 gennaio 2000, nell’abitazionedell’indagato, ubicata a Bologna, in [OSCURATO:PERSONA]; il trasferimento fittizio di beni perfinalità elusive, contestato al capo K, conseguiva agli accertamenti telematici effettuati sultelefono cellulare dell’indagato, che gli veniva sequestrato nel corso delle indaginipreliminari.Quanto, invece, a [OSCURATO:PERSONA], la detenzione e il porto della penna-pistola calibro22, contestata ai capi G) e H), che è la medesima arma di cui ai capi E) e F) ascritti a OmarMohamed, discendono dagli accertamenti investigativi sviluppatisi dopo il sequestrodell’arma, di cui si è detto, da cui emergeva che l’indagato disponeva di tale bene, prima dicederlo al coindagato, in un’epoca collocata, approssimativamente, nell’ottobre del 2021.In questa cornice, l’accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensidell’art. 310 cod. proc. pen., discendeva dal fatto che il Tribunale del riesame di Bologna, adifferenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che aveva dispostol’applicazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, avevainadeguato il sottostante vaglio, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari indispensabiliall’applicazione della misura custodiale carceraria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reatidi cui ai capi A), B), E), F) e K), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi G)e H).Si riteneva, in particolare, che le emergenze indiziarie inducevano a ritenere OmarMohamd e [OSCURATO:PERSONA] stabilmente coinvolti nella gestione illecita di armi, resaincontroversa dagli esiti degli accertamenti investigativi eseguiti nel corso delle indaginipreliminari, che avevano consentito il ritrovamento delle due pistole di cui ai capi A), B), E),esponenti del mercato clandestino delle armi, nel quale gravitavano. Tale collegamento, perMassimo [OSCURATO:PERSONA], era reso ulteriormente evidente dalla sua intraneità al [OSCURATO:PERSONA]Rea,che assumeva rilievo cautelare, ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., attesal’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata ai capi G) e H), su cui si eraformato il giudicato cautelare.Sulla scorta di questa ricostruzione dei fatti di reato contestati ai capi A), B), E), F), G),H) e K), il Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto dalPubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., emetteva confronti di [OSCURATO:PERSONA] e diMassimo [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano percassazione con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamenteconto.2.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sciascio, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi di ricorso.Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che il Tribunale del riesame diBologna aveva omesso di valutare la gravità indiziaria dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA],limitandosi a verificare la sua pericolosità sociale dell’indagato, trascurando di considerareche, a seguito dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc.pen., si era verificata la devoluzione integrale del giudizio cautelare, che non consentiva diritenere inammissibili le richieste difensive formulate in relazione ai reati di cui ai capi A), B),E), F) e K).Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale del riesame di Bolognadato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementicostitutivi del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. e di reputare il ricorrente socialmentepericoloso in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di armi, concretizzandosi suentrambi i profili censori una motivazione apparente.Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione dell’ordinanza impugnata, per essere stata la custodia cautelare in carceredisposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza tenere conto degli elementi sintomatici dellasua condizione di pericolosità sociale, necessari per valutare la ricorrenza delle prescritteesigenze cautelari, che erano state affermate dal Tribunale del riesame di Bologna, inassenza di indici concreti che inducessero a ritenere sussistenti i parametri richiamati nelprovvedimento censurato.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.2.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], proponevaricorso per cassazione, articolando due censure difensive.Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 274 e 275, comma 1, cod.proc. pen., per essere stata la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti diMassimo [OSCURATO:PERSONA] senza tenere conto degli elementi sintomatici della condizione dipericolosità sociale dell’indagato, necessari per valutare, nel caso di specie, la ricorrenzadelle esigenze cautelari, che erano state affermate senza considerare che le condotte illecitedi cui ai capi G) e H), risalivano al lontano 2021.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che, a frontedell’inadeguatezza del compendio indiziario acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chenon consentiva di ritenere sussistente l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., lamisura cautelare in carcere era stata applicata al ricorrente sulla scorta di un’incongruavalutazione degli indici presuntivi di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trascurando ilperiodo di detenzione patito dal ricorrente prima dell’adozione del titolo custodiale censurato.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], amezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre censuredifensive.2.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui sideducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata,conseguenti al fatto che il Tribunale del riesame di Bologna aveva omesso di valutare lagravità indiziaria dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a verificare la sussistenzadella pericolosità sociale dello stesso, trascurando di considerare che, a seguito dell’appelloproposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., si era verificata ladevoluzione integrale del giudizio cautelare censurato, che non consentiva di ritenereinammissibili le richieste difensive formulate in relazione ai reati di cui ai capi A), B), E), F) eOsserva il Collegio che, nel caso in esame, si controverte dell’ordinanza con cui ilTribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero,riformava il provvedimento adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diBologna il 10 luglio 2025, con il quale era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eMassimo Nicotara la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialettoelettronico. Il regime custodiale controverso, aggravato dal provvedimento censurato,riguardava i reati contestati ai capi A), B), E), F) e K) a [OSCURATO:PERSONA], e i reati contestati aicapi G) e H) a [OSCURATO:PERSONA].In questa cornice, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non sono più indiscussione la sussistenza della gravità indizi di colpevolezza e la ricorrenza delle esigenzecautelari, atteso che, a fronte dell’applicazione da parte del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Bologna della misura degli arresti domiciliari con applicazione delbraccialetto elettronico, l’unica doglianza proposta era quella avanzata dal PubblicoMinistero, riguardante il profilo dell’adeguatezza del regime custodiale applicato, rispetto alleesigenze cautelari, ritenute incontroverse.Ne discende che, nelle ipotesi di avvenuta emissione di un’ordinanza cautelare daparte del giudice per le indagini preliminari, l’effetto devolutivo dell’appello proposto dalpubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., laddove relativo, come nel caso di specie,alla sola adeguatezza della misura restrittiva adottata, non consente che vengano rimessi indiscussione né la gravità indiziaria né le esigenze cautelari. Resta, naturalmente, salva lapossibilità di fare applicazione dell’art. 299, comma 1, cod. proc. pen., in ordine a elementiprocessuali diversi, non precedentemente valutati in sede di modifica del regime cautelareapplicato all’indagato.Consegue a tali affermazioni che la rivalutazione del compendio indiziario invocatadalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] non è consentita, tenuto dell’effetto devolutivo limitatodell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., che, nelcaso in esame, riguarda la sola adeguatezza della misura restrittiva degli arresti domiciliaricon applicazione del braccialetto elettronico, disposta dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Bologna il 10 luglio 2025.Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 6592del 25/01/2013, Lacu, Rv. 254578 - 01, che si attaglia perfettamente al caso di specie,secondo cui: «L’appello del P.M., ex art. 310 cod. proc. pen., avverso ordinanza cautelare, icui motivi siano riferiti al solo punto dell’adeguatezza della misura emessa, non attribuisce altribunale del riesame la cognizione anche sui punti della gravità indiziaria e delle esigenzecautelari, a meno che non siano emersi elementi nuovi o diversi, non valutatiprecedentemente dal giudice che ha emesso il provvedimento».Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica, il principio di dirittoaffermato da Sez. 2, n. 24811 del 11/04/2019, Matic, Rv. 276448 - 01, secondo cui:«L’appello del pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso ordinanza cautelare, icui motivi siano riferiti al solo punto dell’adeguatezza della misura emessa, non attribuisce altribunale del riesame la cognizione anche sui punti della gravità indiziaria e delle esigenzecautelari, fatta salva l’applicazione dell’art. 299, comma 1, cod. proc. pen. in ordine adelementi nuovi o diversi, non precedentemente valutati dal giudice che ha emesso lamisura».Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo diricorso.2.2. Dall’infondatezza del primo motivo discende l’infondatezza del secondo motivo diricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato, per non avere il Tribunale del riesame di Bologna dato adeguatoconto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato dicui all’art. 512-bis cod. pen. e di reputare il ricorrente socialmente pericoloso in ordine aireati di detenzione e porto illegale di armi, concretizzandosi su entrambi i profili censori unamotivazione apparente.Non può, in proposito, non rilevarsi che l’operazione di ermeneutica processualerichiesta dalla difesa del ricorrente postula la rivalutazione del compendio indiziario acquisitonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, laddove eseguita, non terrebbe conto dell’effettodevolutivo limitato dell’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’applicazionedell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 10luglio 2025. Ne consegue che, tenuto conto della giurisprudenza consolidata di questaCorte, richiamata nel paragrafo precedente, (Sez. 6, n. 6592 del 25/01/2013, Lacu, cit.; Sez.2, n. 24811 del 11/04/2019, Matic, cit.), non sarebbe possibile eseguire una verifica diversada quella dell’adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazionedel braccialetto elettronico, che veniva riformata dal Tribunale del riesame di Bologna, inaccoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc.pen.Queste considerazioni inducono a ritenere infondato il secondo motivo di ricorso.2.3. Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano laviolazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per essere stata lacustodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza tenere contodegli elementi sintomatici della sua condizione di pericolosità sociale, necessari per valutarela ricorrenza delle prescritte esigenze cautelari, affermate dal Tribunale del riesame diBologna in assenza di indici concreti che inducessero a ritenere sussistenti le esigenzerichiamate nel provvedimento censurato.Osserva il Collegio che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenticriminosi contestati a [OSCURATO:PERSONA] e la modalità con cui venivano accertati i reaticontestati all’indagato ai capi A), B), E), F) e K), rendevano evidente la sua elevatapericolosità sociale, dovendosi ritenere incontroverso i suoi collegamenti con il mercatoclandestino delle armi, grazie ai quali si procurava le due pistole oggetto di vaglio, rimasti,almeno in parte, inesplorati.Tali modalità, a ben vedere, proprio alla luce della brevità del periodo nel qualeMohamed era stato sottoposto agli arresti domiciliari, quantificabile in alcuni mesi, nonconsentivano di ritenere adeguato il regime custodiale concessogli per i reati di cui ai capiA), B), E), F) e K), tenuto conto della “spiccata gravità” dei comportamenti criminosi delricorrente, che non appariva valutata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale diBologna nel rispetto dei parametri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre,Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785 - 01; Sez. 2, n. 51843 del16/10/2013, Caterino, Rv. 258070 - 01; Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, Canessa, Rv.254936 - 01; Sez. 5, n. 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222 - 01).Il Tribunale del riesame di Bologna, al contempo, escludeva la possibilità di confinare lacondotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] – come correttamente dedotto nel ricorso del Pubblicoministero – in un contesto di occasionalità comportamentale, proprio alla luce dellareiterazione delle condotte illecite oggetto di osservazione e dei collegamenti con l’ambientecriminale locale, nel quale risulta inserito.Si evidenziava, in proposito, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 11dell’ordinanza impugnata, che «la detenzione illegale di altre armi da sparo può esserereplicata agevolmente eludendo i vincoli della misura domiciliare virgola di fatto aggirabilicon facilità […] specie da parte di soggetto, come [OSCURATO:PERSONA], dotato di canali diapprovvigionamento – di armi da sparo – sui quali non è stata ancora gettata luce».Le condotte illecite del ricorrente, pertanto, venivano correttamente ritenute pericolosee connotate da attualità, rendendo ineccepibile il giudizio formulato dal Tribunale del riesamedi Bologna sull’inadeguatezza del regime degli arresti domiciliari a neutralizzare lapericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], che veniva valutata alla luce delle concreteemergenze processuali, che non consentivano l’applicazione del regime custodiale dispostodal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 10 luglio 2025.Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del terzo motivo di ricorso.2.4. Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Mohamed.3. Parimenti infondato deve ritenersi il proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolato in due censure difensive.3.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui sideducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, inriferimento agli artt. 274 e 275, comma 1, cod. proc. pen., per essere stata la custodiacautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza tenere contodell’effettiva condizione di pericolosità sociale dell’indagato, necessari per valutare, nel casodi specie, la ricorrenza delle prescritte esigenze cautelari, che erano state affermate senzaconsiderare che le condotte illecite di cui ai capi G) e H), risalivano al lontano 2021.Osserva il Collegio che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenticriminosi contestati a [OSCURATO:PERSONA], nel più ampio contesto delle attività d’indagine checoinvolgevano [OSCURATO:PERSONA], rendevano evidente la sua elevata pericolosità sociale. Talimodalità giustificavano il giudizio di elevato pericolo di reiterazione del reato contestato alricorrente, rilevante ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che assumonoun rilievo cautelare ancora più stringente alla luce dei rapporti consortili, conclamati, esistentitra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA]Rea.Il Tribunale del riesame di Bologna, al contempo, in termini analoghi a quanto affermatoper [OSCURATO:PERSONA], escludeva la possibilità di confinare le condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] in uncontesto di marginalità criminale, che doveva escludersi sia per il suo collegamento con ilClan [OSCURATO:PERSONA]-Rea, di cui si è detto, sia per il suo inserimento nel mercato clandestino dellearmi, che induce a ritenere privo di rilievo il riferimento alla risalenza nel tempo deicomportamenti criminosi di cui ai capi G) e H). Su questo profilo censorio, il percorsoargomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Bologna appare congruo e conforme allagiurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «l’attenuazione o l’esclusione delleesigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione dellamisura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriorielementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzataall’inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana,Rv. 258191 - 01).A tali considerazioni occorreva aggiungere che la difesa del ricorrente non introducevaalcun elemento di novità rispetto all’originaria configurazione dei reati di cui ai capi G) e H),limitandosi a evidenziare, con argomenti esclusivamente temporali, privi di pertinenza, anchealla luce delle considerazioni espresse per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nel paragrafo 2.4,che il ricorrente nel «procedimento ‘originario’ già benefici di arresti domiciliari da moltotempo senza essere incappato in violazione buoni e rispetto a delitti più gravi di quelli qui inoggetto […]».Le condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, venivano correttamente ritenutesocialmente pericolose e connotate da attualità, rendendo incongruo il giudizio formulato dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna sull’adeguatezza del regimecautelare domiciliare applicato al ricorrente a contenere il rischio di recidiva, che venivavalutato alla luce delle emergenze concrete, che imponevano l’aggravamento del regimerestrittivo invocato dal Pubblico ministero.Ne discende conclusivamente che, sulla base di un percorso argomentativo congruo erispettoso delle emergenze indiziarie, il Tribunale del riesame di Bologna riteneva che nonfossero stati acquisiti elementi processuali da cui potere desumere che, nei confronti diMassimo [OSCURATO:PERSONA], le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure differentida quella carceraria richiesta dal Pubblico ministero.Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.3.2. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui sideducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato,conseguenti al fatto che, a fronte dell’inadeguatezza del compendio indiziario acquisito neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva di ritenere sussistente l’aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen., la misura cautelare in carcere era stata applicata al ricorrentesulla scorta di un’incongrua valutazione degli indici presuntivi di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., trascurando il significativo periodo di detenzione patito dal ricorrente primadell’adozione del titolo custodiale censurato, disatteso dal Tribunale del riesame di Bologna.Osserva il Collegio che sulla ricorrenza degli elementi costitutivi dell’aggravante di cuiall’art. 416-bis. 1 cod. pen., relativa ai reati di cui ai capi G) e H) si è formato un giudicatocautelare, non essendo stati tali profili valutativi impugnati davanti al Tribunale del riesame diBologna, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. Per effetto della formazione del giudicatocautelare sui capi di imputazione controversi, la modifica dell’ordinanza restrittiva applicatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all’aggravamento circostanziale oggetto di vaglio,sarebbe stato possibile soltanto in conseguenza del sopraggiungere di elementi di novitàprocessuale, non riscontrabile nel caso di specie, di portata tale da potere indurre a operarea una rivalutazione in senso favorevole al ricorrente.Nel valutare eventuali elementi di novità occorre tenere presente che la possibilità dimodificare l’originario giudizio cautelare, impone una verifica, da parte del giudice, sulpermanere delle condizioni che hanno determinato l’originaria limitazione della libertàpersonale. Questo principio – che governa l’aspetto dinamico della vicenda cautelaredisciplinato dal combinato disposto degli artt. 275, 299 e 310 cod. proc. pen., che non rilevanel caso di [OSCURATO:PERSONA] – comporta che l’adeguatezza del provvedimento restrittivo deve esserevalutata non soltanto in occasione dell’applicazione della misura coercitiva genetica, maanche ai fini del suo mantenimento (tra le altre, Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino,Rv. 255751 - 01; Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450 - 01; Sez. 1, n. 45379del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231025 - 01).Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.3.3. Le argomentazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Nicotera.4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto dei ricorsi propostida [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali.Consegue a tali statuizioni processuali l’espletamento degli adempimenti di cui all’art.28 reg. esec. cod. proc. pen., che dovranno essere eseguiti a cura della cancelleria. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]