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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02213/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Catania; Vita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 21 agosto 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha disposto la revoca ex tunc (sin dal 24 aprile 2024) dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In motivazione si evidenzia che in data 19 giugno 2024 è stato eseguito – nei confronti dell’affidato – un titolo cautelare detentivo con valutazione di esistenza dei gravi indizi a suo carico, in riferimento alla partecipazione ad una associazione finalizzata allo smercio di sostanze stupefacenti (fatto commesso dal 2020 in permanenza).

Si tratta – secondo il Tribunale – di un fatto di particolare gravità che ove conosciuto al momento della decisione sulla misura alternativa avrebbe determinato il rigetto della domanda di affidamento.

Non appare rilevante la intervenuta revoca, per profili relativi alle esigenze cautelari, del suddetto titolo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Si ritiene del tutto astratta la motivazione addotta dal Tribunale, che si limita a prendere atto della ‘sopravvenienza’ senza apprezzarne la gravità.

Peraltro si tratta di condotte non recenti ed in rapporto alle quali non sono state ritenute sussistenti esigenze cautelari (dal Tribunale del Riesame).

Non vi sono, peraltro, comportamenti del Sedici posteriori alla applicazione della misura alternativi ma solo antecedenti, nemmeno idonei a determinare una rivalutazione dei presupposti della misura in applicazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. La decisione impugnata realizza – in modo consentito – una valutazione di fatti non noti al momento della emissione dell’ordinanza applicativa della misura alternativa (v.

Sez.

I n. 28841 del 17.05.2019, rv 276394 secondo cui in tema di misure alternative alla detenzione il comportamento che ne giustifica la revoca non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale, ben potendo tale circostanza essere sconosciuta dal tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura e pertanto non valutabile), incidenti in modo rilevante sulla ammissibilità della misura.

E’ evidente, infatti, che l’esistenza di una condotta di partecipazione ad un gruppo organizzato e dedito alla cessione di stupefacenti (art. 74 dPR n.309 del 1990) è aspetto di consistente gravità, che il Tribunale era pienamente legittimato a valutare, ora per allora.

Non risultano pertinenti le doglianze difensive circa l’assenza di condotte negative posteriori alla decisione sull’affidamento, per quanto sinora esposto.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Catania; Vita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 21 agosto 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha disposto la revoca ex tunc (sin dal 24 aprile 2024) dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si evidenzia che in data 19 giugno 2024 è stato eseguito – nei confronti dell’affidato – un titolo cautelare detentivo con valutazione di esistenza dei gravi indizi a suo carico, in riferimento alla partecipazione ad una associazione finalizzata allo smercio di sostanze stupefacenti (fatto commesso dal 2020 in permanenza). Si tratta – secondo il Tribunale – di un fatto di particolare gravità che ove conosciuto al momento della decisione sulla misura alternativa avrebbe determinato il rigetto della domanda di affidamento. Non appare rilevante la intervenuta revoca, per profili relativi alle esigenze cautelari, del suddetto titolo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si ritiene del tutto astratta la motivazione addotta dal Tribunale, che si limita a prendere atto della ‘sopravvenienza’ senza apprezzarne la gravità. Peraltro si tratta di condotte non recenti ed in rapporto alle quali non sono state ritenute sussistenti esigenze cautelari (dal Tribunale del Riesame). Non vi sono, peraltro, comportamenti del Sedici posteriori alla applicazione della misura alternativi ma solo antecedenti, nemmeno idonei a determinare una rivalutazione dei presupposti della misura in applicazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. La decisione impugnata realizza – in modo consentito – una valutazione di fatti non noti al momento della emissione dell’ordinanza applicativa della misura alternativa (v. Sez. I n. 28841 del 17.05.2019, rv 276394 secondo cui in tema di misure alternative alla detenzione il comportamento che ne giustifica la revoca non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale, ben potendo tale circostanza essere sconosciuta dal tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura e pertanto non valutabile), incidenti in modo rilevante sulla ammissibilità della misura. E’ evidente, infatti, che l’esistenza di una condotta di partecipazione ad un gruppo organizzato e dedito alla cessione di stupefacenti (art. 74 dPR n.309 del 1990) è aspetto di consistente gravità, che il Tribunale era pienamente legittimato a valutare, ora per allora. Non risultano pertinenti le doglianze difensive circa l’assenza di condotte negative posteriori alla decisione sull’affidamento, per quanto sinora esposto. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle