CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 34891/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del percorso logico seguito ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito ed è manifestamente infondato; che, in particolare, la motivazione della sentenza di appello non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell' art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. la pag. 5) e il motivo proposto non si confronta compiutamente con essa, la quale si salda con la motivazione della sentenza precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, essendosi i motivi di appello limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente e adeguatamente chiarite nella pronuncia di primo grado (cfr. Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), senza confrontarsi con esse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.