CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01489/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ( cm i quali 51 contesta l'affermazione di responsabilità eil rigetto della richiesta di messa a la prova in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, sono inam nissilDili per genericità, risultando meramente oppositivi e reiterativi di censure già e aminate e motivatamente disattese in sentenza; rilevato che la destinazione alla cessione delle sostanze rinvenuterisulta gi istificata da motivazione congrua e non manifestamente illogica, fondata non solo sul dato quar t itativo, ma sul numero di dosi ricavabili, sulle diverse qualità e modalità di confeziona nento delle sostanze, ritenute idonee ad individuare la sostanza, invece, destinata esclusivan ente all'uso personale; considerato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere el fettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fa to, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez.4, n. 7191 del 1/01./2018, Gjoka,Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604); considerato che anche il secondo motivo è del tutto infondato, atteso c:1 le il rigetto dell'istanza di ammissione alla messa alla prova è stato ritenuto giustificato d91 ravvisato pericolo di recidiva, desunto dal precedente specifico, benché risalente, dagli altri )recedenti e dal reato accertato, quali elementi ostativi alla prognosi di futuraastensioned3 condotte penalmente rilevanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con i:onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre2024 Il consigliere esténsore Il