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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17225/2026

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el 26/11/2025 della Corte d'appello di Genovaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 26 novembre 2025 la Corte di appello di Genova, decidendo qualegiudice del rinvio a seguito del parziale annullamento della prima pronuncia di appello del 4luglio 2024 per effetto della sentenza della Corte di cassazione, Sez. 5, n. 9907 del 2025(che aveva annullato la prima pronuncia di appello soltanto in punto di rigetto della penasostitutiva della detenzione domiciliare, respingendo per il resto il ricorso dell’imputato), ha confermato il rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare sostitutiva presentata da RiccardoBianchi, condannato a 1 anno di reclusione e 300 euro di multa per il reato di cui agli artt. 56,624, 625, comma 1, n. 5, cod. pen. per il tentato furto, aggravato dall’aver agito travisato,commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].Secondo il giudice del rinvio, sarebbe concreto il pericolo di violazione delle prescrizioniconnesse alla misura applicata ed il pericolo di recidiva, a causa dei numerosi precedentipenali nonché perché l’imputato ha commesso reati in passato anche dopo che averottenuto sospensione condizionale della pena e liberazione anticipata, e perchè tra lecondanne riportate ve ne è anche una per evasione degli arresti domiciliari, che dimostral'incapacità della persona di rispettare le prescrizioni di un provvedimento dell’autoritàgiudiziaria; le stesse modalità del fatto per cui si procede, ovvero aver agito travisato allaguida di moto di grossa cilindrata, evidenziano un atteggiamento di particolare pericolositàdell'imputato; il tentativo di risarcimento del danno alla persona offesa è subvalente rispettoad esse2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché ilgiudice del rinvio avrebbe espresso il giudizio solo sulla base dei precedenti penali senzaconsiderare che non è mai stata applicata nessuna misura cautelare all'epoca dei fatti e chela pericolosità viene, invece, ravvisata a sei anni di distanza; il giudice deve svolgere ungiudizio prognostico su base personologica, e quindi ragionare sulla specificità deiprecedenti e sulla loro loquenza; il giudice non ha, inoltre, considerato l'offerta risarcitoriache andava valutata positivamente.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

L'art. 58, comma 1, l. n. 689 del 1981 dispone che “il giudice, nei limiti fissati dallalegge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina lasospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentivaquando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraversoopportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenereche le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.E’ la stessa rubrica della norma che ricorda che si tratta dell’esercizio di un “poterediscrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive”, la cuimotivazione è sindacabile in sede di legittimità solo quando manifestamente illogica ocontraddittoria.L’esercizio del potere discrezionale deve essere condotto sulla base dei tre criteriprevisti dalla norma attributiva di potere: 1) le pene sostitutive devono tendere allarieducazione del condannato; 2) esse devono assicurare la prevenzione del pericolo direcidiva; 3) esse non possono essere applicate se vi sono fondati motivi per ritenere che leprescrizioni ad esse connesse non saranno adempiute.A tali criteri si è attenuto il giudice del rinvio nel provvedimento impugnato nel momentoin cui ha tratto non solo dalla biografia criminale del ricorrente, ma anche dalle modalità dicommissione del fatto contestato, fondati elementi per ritenere che le prescrizioni della penasostitutiva richiesta non saranno adempiute, e che, anzi, vi possa essere il fondato rischioche essa non sia sufficientemente contenitiva per assicurare la prevenzione dal pericolo direcidiva.La condanna per evasione è, su tutti gli altri argomenti, un indice evidente dellaincapacità di autocontrollo del soggetto sottoposto a misure non totalmente contenitive,talchè in modo non illogico tale precedente condanna è stata utilizzata nel contesto dellaordinanza impugnata come co-elemento di valutazione della inidoneità della pena sostitutivarichiesta.La deduzione del ricorso secondo cui all’epoca del fatto non furono disposte misurecautelari è inammissibile perché inconferente con la decisione, atteso che il giudizioprognostico di cui all’art. 58 citato ha un oggetto diverso da quello del giudice della misuracautelare e non richiede l’attualità delle esigenze cautelari.La deduzione del ricorso secondo cui andava considerata l’offerta risarcitoria formulataalla vittima del reato è infondato, perché la stessa è stata inserita, in realtà, dal giudice delmerito nel suo complessivo giudizio, ma in modo non illogico è stata ritenuta subvalenterispetto ad altri più pregnanti indicatori della possibilità che le prescrizioni non sianoosservate, e che la pena sostituiva non riesca a contenere il pericolo di recidiva, quali quelliricavati dai pregressi comportamenti tenuti dall’imputato sopra citati.Ne consegue che la decisione impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte,e che il ricorso deve essere respinto.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 26/11/2025 della Corte d'appello di Genovaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 26 novembre 2025 la Corte di appello di Genova, decidendo qualegiudice del rinvio a seguito del parziale annullamento della prima pronuncia di appello del 4luglio 2024 per effetto della sentenza della Corte di cassazione, Sez. 5, n. 9907 del 2025(che aveva annullato la prima pronuncia di appello soltanto in punto di rigetto della penasostitutiva della detenzione domiciliare, respingendo per il resto il ricorso dell’imputato), ha confermato il rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare sostitutiva presentata da RiccardoBianchi, condannato a 1 anno di reclusione e 300 euro di multa per il reato di cui agli artt. 56,624, 625, comma 1, n. 5, cod. pen. per il tentato furto, aggravato dall’aver agito travisato,commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].Secondo il giudice del rinvio, sarebbe concreto il pericolo di violazione delle prescrizioniconnesse alla misura applicata ed il pericolo di recidiva, a causa dei numerosi precedentipenali nonché perché l’imputato ha commesso reati in passato anche dopo che averottenuto sospensione condizionale della pena e liberazione anticipata, e perchè tra lecondanne riportate ve ne è anche una per evasione degli arresti domiciliari, che dimostral'incapacità della persona di rispettare le prescrizioni di un provvedimento dell’autoritàgiudiziaria; le stesse modalità del fatto per cui si procede, ovvero aver agito travisato allaguida di moto di grossa cilindrata, evidenziano un atteggiamento di particolare pericolositàdell'imputato; il tentativo di risarcimento del danno alla persona offesa è subvalente rispettoad esse2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché ilgiudice del rinvio avrebbe espresso il giudizio solo sulla base dei precedenti penali senzaconsiderare che non è mai stata applicata nessuna misura cautelare all'epoca dei fatti e chela pericolosità viene, invece, ravvisata a sei anni di distanza; il giudice deve svolgere ungiudizio prognostico su base personologica, e quindi ragionare sulla specificità deiprecedenti e sulla loro loquenza; il giudice non ha, inoltre, considerato l'offerta risarcitoriache andava valutata positivamente.3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. L'art. 58, comma 1, l. n. 689 del 1981 dispone che “il giudice, nei limiti fissati dallalegge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina lasospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentivaquando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraversoopportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenereche le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.E’ la stessa rubrica della norma che ricorda che si tratta dell’esercizio di un “poterediscrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive”, la cuimotivazione è sindacabile in sede di legittimità solo quando manifestamente illogica ocontraddittoria.L’esercizio del potere discrezionale deve essere condotto sulla base dei tre criteriprevisti dalla norma attributiva di potere: 1) le pene sostitutive devono tendere allarieducazione del condannato; 2) esse devono assicurare la prevenzione del pericolo direcidiva; 3) esse non possono essere applicate se vi sono fondati motivi per ritenere che leprescrizioni ad esse connesse non saranno adempiute.A tali criteri si è attenuto il giudice del rinvio nel provvedimento impugnato nel momentoin cui ha tratto non solo dalla biografia criminale del ricorrente, ma anche dalle modalità dicommissione del fatto contestato, fondati elementi per ritenere che le prescrizioni della penasostitutiva richiesta non saranno adempiute, e che, anzi, vi possa essere il fondato rischioche essa non sia sufficientemente contenitiva per assicurare la prevenzione dal pericolo direcidiva.La condanna per evasione è, su tutti gli altri argomenti, un indice evidente dellaincapacità di autocontrollo del soggetto sottoposto a misure non totalmente contenitive,talchè in modo non illogico tale precedente condanna è stata utilizzata nel contesto dellaordinanza impugnata come co-elemento di valutazione della inidoneità della pena sostitutivarichiesta.La deduzione del ricorso secondo cui all’epoca del fatto non furono disposte misurecautelari è inammissibile perché inconferente con la decisione, atteso che il giudizioprognostico di cui all’art. 58 citato ha un oggetto diverso da quello del giudice della misuracautelare e non richiede l’attualità delle esigenze cautelari.La deduzione del ricorso secondo cui andava considerata l’offerta risarcitoria formulataalla vittima del reato è infondato, perché la stessa è stata inserita, in realtà, dal giudice delmerito nel suo complessivo giudizio, ma in modo non illogico è stata ritenuta subvalenterispetto ad altri più pregnanti indicatori della possibilità che le prescrizioni non sianoosservate, e che la pena sostituiva non riesca a contenere il pericolo di recidiva, quali quelliricavati dai pregressi comportamenti tenuti dall’imputato sopra citati.Ne consegue che la decisione impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte,e che il ricorso deve essere respinto.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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