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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 1947

Cassazione n. 26168/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL 09/06/1947 avverso la sentenza n. 696/2018 CORTE APPELLO di ROMA, del 19/02/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2022 la relazione fatta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] i difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato Dibilio, amministratore di Medianet computer srl, in ordine ai delitti bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di beni e bancarotta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, rideterminando le pene accessorie.

Epoca del fallimento : Febbraio 2011. 1.Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia che, con il primo motivo, ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva a discolpa. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha ritenuto indimostrato l'assunto difensivo per il quale i macchinari non reperiti non avevano alcuna utilità economica a seguito del distacco informatico.

Sul punto la difesa aveva chiesto l'escussione a prova contraria di due testi che erano in condizione di conoscere in tempo reale la dislocazione degli apparecchi, essendo disattesa l'istanza. 2.Nel secondo motivo ci si è doluti della violazione delle norme incriminatrici sulla bancarotta fraudolenta distrattiva ed il vizio di motivazione illogica.

I giudici del merito avevano ritenuto indimostrata la tesi difensiva dell'inutilizzabilità degli apparecchi una volta avvenuto il distacco dalla rete,in quanto bruciati nel software, opinando che gli apparecchi avrebbero potuto essere usati nel circuito illegale.

La prova contraria richiesta avrebbe potuto accertare l'impossibilità tecnica dell'uso delle schede e, quindi, il ragionamento svolto dai Giudici del merito sarebbe stato disarticolato, poiché gli apparecchi in questione non avevano alcuna utilità tecnica ed economica.

Sostiene la difesa che il depauperamento del patrimonio sociale non avrebbe avuto causa nella condotta distrattiva addebitata all'imputato ma nel distacco forzoso operato dal concessionario, probabilmente dovuto a morosità nei pagamenti. 3.Tramite il terzo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione e la violazione delle norme incriminati sulla bancarotta documentale fraudolenta e semplice.

Le sentenze di merito avevano ritenuto integrata la fattispecie fraudolenta, senza tener conto che la difesa aveva dedotto la mancata disponibilità delle documentazioni fiscali e delle scritture per aver l'imputato adempiuto all'ordine di consegna proveniente dalla Procura di Ancona nel Settembre 2009, di conseguenza, non era stato in grado di produrre alcuna contabilità, anche perché la società, nel Novembre 2009, di fatto aveva cessato l'attività; né aveva la disponibilità dei documenti contabili necessari alla redazione del bilancio 2008.

Per altro verso il Tribunale aveva giudicato Dibilio privo di competenza in materia di contabilità ed avendo la sentenza impugnata ritenuta la fattispecie di omessa tenuta ab initio delle scritture contabili, la difesa ritiene configurabile nel fatto la diversa fattispecie di bancarotta semplice, per assenza dell'elemento doloso. 4.Col quarto motivo si sono lamentati vizio di manifesta illogicità e violazione di legge in relazione agli artt 2 cpp, 15 e 17 legge fallimentare per aver erroneamente ritenuto integrato il contraddittorio nella procedura fallimentare mentre Dibilio non ne era venuto a conoscenza per omessa notifica.Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre premettere "in fatto" che, secondo quanto emerge dalle concordi sentenze di merito, l'imputato è stato rappresentante nel settore dei giochi elettronici e nel 2008 ha deciso di acquistare la società attiva nel noleggio di slot machines, in seguito fallita; essendo ritenuto esperto ed affidabile nel settore, ha ottenuto forniture per un notevole controvalore - 400 apparecchi per 550mila euro - che ha provveduto a pagare solo parzialmente,scaturendo dall'inadempimento le istanze di fallimento presentate da due società fornitrici; nel contesto descritto si è riscontrata la mancata consegna della documentazione contabile al curatore. 2.Quanto all'esame dei motivi di ricorso, si osserva che l'assunzione di prova decisiva - di cui la difesa lamenta il rifiuto nel primo motivo del ricorso - non è stata richiesta ai sensi dell'art 603/3 cpp in grado di appello; in realtà dal testo dell'atto di ricorso e dalla stessa sentenza impugnata è dato comprendere che l'istanza istruttoria ai sensi dell'art 495/2 cpp, e poi ai sensi dell'ad 507 cpp, è stata avanzata in primo grado ma non riproposta in appello, come richiesta di rinnovazione istruttoria ex art 603/3 cpp. 2.1.In tal senso la doglianza formulata nell'attuale ricorso costituisce motivo nuovo, come tale improponibile per la prima volta in questa fase di legittimità.

In proposito è da richiamare il costante indirizzo esegetico seguito da questa Corte, per il quale non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270316. 3.L'argomento della prova contraria è ripreso nel secondo motivo di ricorso, col quale la difesa ha criticato la giustificazione resa dai Giudici del merito riguardo alla ritenuta distrazione degli apparecchi da intrattenimento ( slots machines), motivo che in questa parte e per le ragioni appena espresse è inammissibile.

Parimenti inammissibile, in quanto meramente reiterativo della doglianza sollevata in appello e già adeguatamente disattesa, è il tema difensivo della inutilizzabilità degli apparecchi a seguito del distacco telematico, evento che li avrebbe resi privi di ogni valore economico, e come tali insuscettibili di provocare il depauperamento della società.

Sostiene in ogni caso la difesa che il depauperamento non sarebbe riconducibile alla condotta dell'imputato che, per la sua parte, si sarebbe limitato a smaltire parte degli apparecchi come rifiuti ma deriverebbe dal comportamento del concessionario, che avrebbe distaccato telematicamente le schede informatiche, rendendole inutilizzabili e, quindi, prive di utilità economica. 3.1 Nella sentenza impugnata si legge la razionale risposta alla deduzione, essendosi osservato che il teste Festa, del quale la Corte ha ritenuto la competenza specifica in materia per essere legale rappresentante di una società fornitrice delle slots machines, aveva chiarito come l'eventuale distacco dalla rete nazionale da parte del concessionario non rende invalida la scheda informatica, restando l'apparecchio funzionante nelle sue caratteristiche tecniche, ben potendo essere usato nel fiorente circuito illegale parallelo.

A completamento del corretto iter logico- argomentativo la motivazione censurata ha dato atto che solo il gestore può disnnettere la scheda informatica e che dell'avvenuto distacco informatico la difesa non aveva fornito neppure un principio di prova, concludendo, quindi, nel ritenere integrata la sparizione dei beni societari, che conservavano il loro valore patrimoniale, conseguendone pregiudizio per le ragioni dei creditori.

Il ricorso per cassazione è inammissibile,per difetto di specificità "estrinseca", quando - come nel caso al vaglio - manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 4.Miglior esito non sortisce il terzo motivo del ricorso riguardante la bancarotta fraudolenta documentale, riguardo alla quale i Giudici del merito hanno accertato che alcuna documentazione era stata recapitata al curatore mentre la deduzioni difensive - qui in definitiva ripetute - hanno trovato adeguata e razionale smentita.

Invero, secondo la sentenza impugnata, la doverosa precedente consegna all'AG inquirente non impediva all'imputato la necessaria estrazione di copia dei documenti contabili per continuare a gestire la società mentre la perdita di documentazione a causa dell'alluvione è rimasta una mera affermazione difensiva.

In coerenza con le suddette premesse fattuali i Giudici del merito hanno opinato che nel contesto distrattivo ritenuto provato la omessa consegna al curatore si colora del necessario coefficiente psicologico doloso.

La pronunzia è, pertanto, in armonia con i principi elaborati da questa Corte sul tema della distinzione tra la bancarotta fraudolenta documentale e quella semplice.

La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. (Sez.5 Sentenza n. 2900 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019 ) Rv. 274630.

5. Anche il quarto motivo, riproponendo la questione del mancato contraddittorio nella procedura civilistica fallimentare, dimostra di ignorare il contenuto della sentenza che ha inteso censurare ed è, pertanto, inammissibile.

Infatti, nella motivazione si dà atto che all'udienza fallimentare celebratasi prima della dichiarazione di fallimento è stata acquisita prova della impossibilità di notificare l'istanza di fallimento a Dibilio, presso la sede della società e presso la residenza anagrafica, in quanto questi si era cancellato dall'anagrafe senza lasciare recapiti, concludendo coerentemente i Giudici del merito che era stato lo stesso imputato a rendersi irreperibile in quella sede.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL 09/06/1947 avverso la sentenza n. 696/2018 CORTE APPELLO di ROMA, del 19/02/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2022 la relazione fatta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] i difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato Dibilio, amministratore di Medianet computer srl, in ordine ai delitti bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di beni e bancarotta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, rideterminando le pene accessorie. Epoca del fallimento : Febbraio 2011. 1.Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia che, con il primo motivo, ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva a discolpa. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha ritenuto indimostrato l'assunto difensivo per il quale i macchinari non reperiti non avevano alcuna utilità economica a seguito del distacco informatico. Sul punto la difesa aveva chiesto l'escussione a prova contraria di due testi che erano in condizione di conoscere in tempo reale la dislocazione degli apparecchi, essendo disattesa l'istanza. 2.Nel secondo motivo ci si è doluti della violazione delle norme incriminatrici sulla bancarotta fraudolenta distrattiva ed il vizio di motivazione illogica. I giudici del merito avevano ritenuto indimostrata la tesi difensiva dell'inutilizzabilità degli apparecchi una volta avvenuto il distacco dalla rete,in quanto bruciati nel software, opinando che gli apparecchi avrebbero potuto essere usati nel circuito illegale. La prova contraria richiesta avrebbe potuto accertare l'impossibilità tecnica dell'uso delle schede e, quindi, il ragionamento svolto dai Giudici del merito sarebbe stato disarticolato, poiché gli apparecchi in questione non avevano alcuna utilità tecnica ed economica. Sostiene la difesa che il depauperamento del patrimonio sociale non avrebbe avuto causa nella condotta distrattiva addebitata all'imputato ma nel distacco forzoso operato dal concessionario, probabilmente dovuto a morosità nei pagamenti. 3.Tramite il terzo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione e la violazione delle norme incriminati sulla bancarotta documentale fraudolenta e semplice. Le sentenze di merito avevano ritenuto integrata la fattispecie fraudolenta, senza tener conto che la difesa aveva dedotto la mancata disponibilità delle documentazioni fiscali e delle scritture per aver l'imputato adempiuto all'ordine di consegna proveniente dalla Procura di Ancona nel Settembre 2009, di conseguenza, non era stato in grado di produrre alcuna contabilità, anche perché la società, nel Novembre 2009, di fatto aveva cessato l'attività; né aveva la disponibilità dei documenti contabili necessari alla redazione del bilancio 2008. Per altro verso il Tribunale aveva giudicato Dibilio privo di competenza in materia di contabilità ed avendo la sentenza impugnata ritenuta la fattispecie di omessa tenuta ab initio delle scritture contabili, la difesa ritiene configurabile nel fatto la diversa fattispecie di bancarotta semplice, per assenza dell'elemento doloso. 4.Col quarto motivo si sono lamentati vizio di manifesta illogicità e violazione di legge in relazione agli artt 2 cpp, 15 e 17 legge fallimentare per aver erroneamente ritenuto integrato il contraddittorio nella procedura fallimentare mentre Dibilio non ne era venuto a conoscenza per omessa notifica.Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre premettere "in fatto" che, secondo quanto emerge dalle concordi sentenze di merito, l'imputato è stato rappresentante nel settore dei giochi elettronici e nel 2008 ha deciso di acquistare la società attiva nel noleggio di slot machines, in seguito fallita; essendo ritenuto esperto ed affidabile nel settore, ha ottenuto forniture per un notevole controvalore - 400 apparecchi per 550mila euro - che ha provveduto a pagare solo parzialmente,scaturendo dall'inadempimento le istanze di fallimento presentate da due società fornitrici; nel contesto descritto si è riscontrata la mancata consegna della documentazione contabile al curatore. 2.Quanto all'esame dei motivi di ricorso, si osserva che l'assunzione di prova decisiva - di cui la difesa lamenta il rifiuto nel primo motivo del ricorso - non è stata richiesta ai sensi dell'art 603/3 cpp in grado di appello; in realtà dal testo dell'atto di ricorso e dalla stessa sentenza impugnata è dato comprendere che l'istanza istruttoria ai sensi dell'art 495/2 cpp, e poi ai sensi dell'ad 507 cpp, è stata avanzata in primo grado ma non riproposta in appello, come richiesta di rinnovazione istruttoria ex art 603/3 cpp. 2.1.In tal senso la doglianza formulata nell'attuale ricorso costituisce motivo nuovo, come tale improponibile per la prima volta in questa fase di legittimità. In proposito è da richiamare il costante indirizzo esegetico seguito da questa Corte, per il quale non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270316. 3.L'argomento della prova contraria è ripreso nel secondo motivo di ricorso, col quale la difesa ha criticato la giustificazione resa dai Giudici del merito riguardo alla ritenuta distrazione degli apparecchi da intrattenimento ( slots machines), motivo che in questa parte e per le ragioni appena espresse è inammissibile. Parimenti inammissibile, in quanto meramente reiterativo della doglianza sollevata in appello e già adeguatamente disattesa, è il tema difensivo della inutilizzabilità degli apparecchi a seguito del distacco telematico, evento che li avrebbe resi privi di ogni valore economico, e come tali insuscettibili di provocare il depauperamento della società. Sostiene in ogni caso la difesa che il depauperamento non sarebbe riconducibile alla condotta dell'imputato che, per la sua parte, si sarebbe limitato a smaltire parte degli apparecchi come rifiuti ma deriverebbe dal comportamento del concessionario, che avrebbe distaccato telematicamente le schede informatiche, rendendole inutilizzabili e, quindi, prive di utilità economica. 3.1 Nella sentenza impugnata si legge la razionale risposta alla deduzione, essendosi osservato che il teste Festa, del quale la Corte ha ritenuto la competenza specifica in materia per essere legale rappresentante di una società fornitrice delle slots machines, aveva chiarito come l'eventuale distacco dalla rete nazionale da parte del concessionario non rende invalida la scheda informatica, restando l'apparecchio funzionante nelle sue caratteristiche tecniche, ben potendo essere usato nel fiorente circuito illegale parallelo. A completamento del corretto iter logico- argomentativo la motivazione censurata ha dato atto che solo il gestore può disnnettere la scheda informatica e che dell'avvenuto distacco informatico la difesa non aveva fornito neppure un principio di prova, concludendo, quindi, nel ritenere integrata la sparizione dei beni societari, che conservavano il loro valore patrimoniale, conseguendone pregiudizio per le ragioni dei creditori. Il ricorso per cassazione è inammissibile,per difetto di specificità "estrinseca", quando - come nel caso al vaglio - manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 4.Miglior esito non sortisce il terzo motivo del ricorso riguardante la bancarotta fraudolenta documentale, riguardo alla quale i Giudici del merito hanno accertato che alcuna documentazione era stata recapitata al curatore mentre la deduzioni difensive - qui in definitiva ripetute - hanno trovato adeguata e razionale smentita. Invero, secondo la sentenza impugnata, la doverosa precedente consegna all'AG inquirente non impediva all'imputato la necessaria estrazione di copia dei documenti contabili per continuare a gestire la società mentre la perdita di documentazione a causa dell'alluvione è rimasta una mera affermazione difensiva. In coerenza con le suddette premesse fattuali i Giudici del merito hanno opinato che nel contesto distrattivo ritenuto provato la omessa consegna al curatore si colora del necessario coefficiente psicologico doloso. La pronunzia è, pertanto, in armonia con i principi elaborati da questa Corte sul tema della distinzione tra la bancarotta fraudolenta documentale e quella semplice. La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. (Sez.5 Sentenza n. 2900 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019 ) Rv. 274630. 5. Anche il quarto motivo, riproponendo la questione del mancato contraddittorio nella procedura civilistica fallimentare, dimostra di ignorare il contenuto della sentenza che ha inteso censurare ed è, pertanto, inammissibile. Infatti, nella motivazione si dà atto che all'udienza fallimentare celebratasi prima della dichiarazione di fallimento è stata acquisita prova della impossibilità di notificare l'istanza di fallimento a Dibilio, presso la sede della società e presso la residenza anagrafica, in quanto questi si era cancellato dall'anagrafe senza lasciare recapiti, concludendo coerentemente i Giudici del merito che era stato lo stesso imputato a rendersi irreperibile in quella sede. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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