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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 24956/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; nette/sentite conclusioni 01 p''3" [OSCURATO:PERSONA]-TA( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente impugnazione avverso l'ordinanza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 ottobre 2022.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato.

L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; nette/sentite conclusioni 01 p''3" [OSCURATO:PERSONA]-TA( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente impugnazione avverso l'ordinanza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 ottobre 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2023
Sentenza Cassazione n. 24956/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris