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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15210/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, ii provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi proposti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude per raccoglimento del ricorso specificando che, erroneamente, nella nota 28 del ricorso sl rinvia a pagina 7 della sentenza impugnata laddo--,e, invece, la pagina di interesse è la 23 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 20 aprile 2021, la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal G.U.P. presso il Tribunale di Caltanissetta il 19 febbraio 2020, con cui gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Filippo erano stati condannati, rispettivamente, il primo alla pena complessiva di anni quattordici e mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo A) della rubrica (art. 416-bis comma 1, 2, 4 e 6 cod. pen), posto in continuazione con quelli già giudicati con sentenza della medesima Corte di appello del 17.7.2012 - che affermò la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso in qualità di responsabile dell'articolazione aidonese - nonché alla pena di anni due per il reato continuato di cui al capo unico della rubrica (artt. 81 cod. pen., 75 comma 2 D.P.R. 159/2011 e 7 L. 203/91) e, lo [OSCURATO:PERSONA] - riuniti i reati ascrittigli sotto il vincolo della continuazione e considerato più grave quello di cui al capo A) della rubrica- alla pena di anni nove di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA].

2. In particolare, il procedimento traeva origine dalle indagini svolte relativamente all'esistenza e all'operatività, nel territorio del Comune di Aidone, di una organizzazione riconducibile all'associazione mafiosa denominata "[OSCURATO:PERSONA]" e nella quale era possibile rinvenire diversi livelli, tra i quali quello provinciale, il cui rappresentante era [OSCURATO:PERSONA].

L'appartenenza all'articolazione aidonese contestata agli imputati è stata desunta da materiale probatorio prevalentemente di natura intercettiva, da cui sarebbe emerso con chiarezza come essi costituivano una propaggine operativa dell'associazione di [OSCURATO:PERSONA], allacciando variegati rapporti con una pluralità di soggetti ad essa appartenenti, tra i quali il citato Seminara.

3. In data 4.11.2021, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la predetta sentenza, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e affidando le proprie censure a quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo, ex art. 606 lett. b), c) ed e), si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192. 530 e 546, lett. e) cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione relativamente alla carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza in merito a ciascuno degli indizi valorizzati nell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Caltanissetta e nell'ordinanza del Tribunale del Riesame, successivamente annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione per carenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis, carenza recepita, in sede di giudizio di rinvio, dal Tribunale del Riesame che annullava l'ordinanza di custodia cautelare, con conseguente scarcerazione del ricorrente.

Nell'introdurre tale motivo di ricorso, la difesa ricorda come proprio in virtù degli esiti processuali menzionati, nonché dinanzi ad un quadro probatorio sostanzialmente immutato, chiedeva definirsi il procedimento allo stato degli atti, contenenti le indagini difensive già introdotte nell'interesse del ricorrente e che, nonostante ciò, specie la Corte territoriale non ha tenuto conto di quanto statuito dalla citata ordinanza di scarcerazione del Tribunale del Riesame, che aveva ormai acquisito la forza di giudicato endo- procedimentale, piuttosto limitandosi a porre a fondamento del proprio convincimento in ordine all'affermazione di responsabilità penale, il medesimo percorso motivazionale del primo [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta aveva aderito acriticamente a quanto affermato nell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere.

I temi oggetto di valutazione della sentenza di primo grado, ripresi nella sentenza impugnata, e sui quali la stessa Suprema Corte aveva disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale del Riesame, possono così sintetizzarsi: a) sulle asserite visite del ricorrente al boss [OSCURATO:PERSONA] presso la propria masseria, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, non vi è alcun elemento di prova volto a dimostrare che Di pino si sia recato nel luogo citato, violando peraltro la misura di prevenzione alla quale egli era sottoposto, in quanto, nonostante la presenza di microspie sia all'interno delle automobili in uso ai propri nipoti che erano coloro che si erano recati presso la citata masseria, sia all'interno della stessa, non risultava captata la voce del ricorrente.

Allo stesso modo, non si è mai proceduto ad una compiuta identificazione, da parte degli inquirenti, dei soggetti a bordo delle vetture che accedevano alla masseria, tanto da poter affermare senza alcun ragionevole dubbio, la presenza del ricorrente in quel luogo; a fronte di ciò vi sono le dichiarazioni dei nipoti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno affermato, in sede di indagini difensive, di essersi recati loro con l'autovettura della loro madre presso la masseria di Seminara per motivi personali; in ogni caso non sono emersi i contenuti di quegli incontri;b) sulle informazioni rese dal dichiarante [OSCURATO:PERSONA], si osserva come, nonostante queste facessero riferimento a fatti collocati in epoca precedente a quelli oggetto di contestazione - precisamente negli anni 2008 e 2009 - entrambe le sentenze di merito ne hanno travisato il contenuto, sostenendo come esse valessero a tratteggiare anche la condotta successiva posta in essere dal ricorrente, da ciò desumendo conferma del fatto supposto che a recarsi più volte presso la sopraindicata masseria del Seminara fosse [OSCURATO:PERSONA] e non i nipoti.

Le affermazioni dei giudici di merito, quindi, non si confrontano con quanto affermato dalla Suprema Corte che aveva già evidenziato come tali dichiarazioni fossero state menzionate senza un'indicazione precisa circa l'epoca al quale il dichiarante si riferiva nonché delle ragioni stesse della conoscenza; c) anche sulla partecipazione ad incontri conviviali presso l'azienda agricola dei fratelli Simonte, la Corte territoriale si è limitata ad effettuare un rinvio per relationem alla sentenza di primo, che a sua volta, richiamava pedissequamente quanto affermato nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, non fornendo alcuna valida motivazione in merito e basandosi, ancora una volta, su un dato indiziario privo dei requisiti della precisione e gravità che depone al più per degli incontri di tipo meramente conviviale; d) in ordine ai commenti di [OSCURATO:PERSONA] - originariamente imputato nel medesimo procedimento con gli odierni ricorrenti e, successivamente, giudicato con le forme del rito ordinario - la Corte territoriale non ha tenuto conto delle deduzioni difensive secondo cui tali commenti erano frutto di fatti appresi dalla lettura dei quotidiani riportanti la cronaca giudiziaria dei procedimenti concernenti il ricorrente.

Peraltro, anche l'affermazione durante una conversazione tenutasi tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dove il primo definiva [OSCURATO:PERSONA] il "boss di Aidone" - e in altre di analogo tenore - risulta priva di riferimenti specifici e concreti ai fatti di reato attuali; e) con riguardo, infine, ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ai lavori acquisiti dal primo presso il Comune di Aidone, entrambe le sentenze di merito, non si confrontano con quanto statuito dalla Suprema Corte, che aveva affermato come i rapporti tra i due soggetti - meramente occasionali - non avevano precise connotazioni mafiose; è piuttosto emerso che tali rapporti tra i due - a causa dei dissidi insorti per i comportamenti tenuti dai nipoti Berretta di [OSCURATO:PERSONA] presso il bar chiosco di [OSCURATO:PERSONA] - non fossero affatto buoni, a differenza di quanto assumono i giudici di merito; in ogni caso non emergono i contenuti di tali supposti rapporti.3.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 192, 546, lett. e) cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis, nonché vizio di motivazione in ordine ai contestato e ritenuto ruolo direttivo del territorio di Aidone attribuito al ricorrente ex art. 416-bis, comma 2, c.p.

Invero, dalle sentenze di merito non si evincono elementi di fatto dai quali potersi desumere la posizione di responsabile del sodalizio territoriale di [OSCURATO:PERSONA], né in che modo questi l'abbia potuta assumere, dal momento che non è mai emerso che lo stesso abbia dato ordini a soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, prive di rilevanza indiziaria in tal senso risultano sia l'affermazione fatta da [OSCURATO:PERSONA], il quale durante una conversazione, definì il ricorrente "Boss di Aidone", sia le asserite riunioni presso l'azienda agricola dei fratelli Simonte, in quanto se davvero si fosse trattato di riunioni tra sodali, gli inquirenti avrebbero compiuto le necessarie operazioni per intercettarne i dialoghi; né alcunchè aggiungono le dichiarazioni di Gangi che si riferiscono a periodo pregesso rispetto ai fatti di causa.

3.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192 e 546, lett. e) cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 75 comma 2 D.P.R. 159/2011 e 7 L. 203/91, per avere i giudici di merito desunto la presenza del ricorrente presso la masseria di [OSCURATO:PERSONA], da elementi connotati da assoluta incertezza.

Invero, il giudice di primo grado, aderendo al contenuto dell'informativa della [OSCURATO:PERSONA] di Enna, affermava la presenza dell'imputato nel luogo predetto, senza che fosse stato compiuto alcun accertamento sull'identità delle persone a bordo delle automobili avvistate in quel luogo.

Allo stesso modo, anche la Corte territoriale, ha ignorato le dichiarazioni dei fratelli Berretta, secondo cui essi erano i soli utilizzatori di dette automobili.

Peraltro, non si tiene conto della circostanza per cui qualora il [OSCURATO:PERSONA] si fosse realmente recato presso la masseria in questione, la sua voce sarebbe stata intercettata dalle microspie collocate su entrambe le autovetture, nonché da quelle collocate nei pressi della stessa masseria.

Riguardo ai reati in argomento vengono in buona sostanza riproposti alcuni dei temi del primo motivo.

3.4. Con il quarto motivo, infine, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. relativamente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento, da parte dei giudici di merito, del vincolo della continuazione tra il reato avente ad oggetto la violazione delle prescrizioni imposte con l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ed i reati associativi avvinti, invece, dal vincolo della continuazione.

Invero, l'esclusione della continuazione ha contribuito a rendere manifestamente sproporzionata la pena, irrogata già nella sua massima estensione edittale anche grazie o a causa della contestata recidiva aggravata.

Inoltre, si lamenta che tale aggravante della recidiva non avrebbe dovuto trovare applicazione una volta che si era ravvisato il vincolo della continuazione tra i due segmenti di reato associativo succedutesi nel tempo.

4. Avverso la predetta sentenza, in data 19.10.2021, ricorre per cassazione anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

4.1. Il primo motivo, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416-bis cod. pen. (capo A) della rubrica) e vizio di motivazione relativamente agli artt. 192 e 533 comma 1, cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione con riferimento alle deduzioni difensive avanzate.

La difesa contesta l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 416-bis, evidenziando come l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta e confermata dal Tribunale del Riesame del medesimo luogo, era stata annullata con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 8.11.2018, a causa della ravvisata mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato e, in conseguenza del suddetto annullamento, lo stesso Tribunale del Riesame, con ordinanza del 27.12.2018, aveva disposto la scarcerazione del ricorrente per difetto dei gravi indizi di colpevolezza quanto al capo associativo.

Pertanto, le sentenze di merito, nell'affermare la responsabilità penale dell'imputato, altro non fanno che replicare il percorso motivazionale adottato dal giudice della misura ma successivamente svalutato in sede cautelare, utilizzando un compendio indiziario completamente travisato.

Indi vengono proposti temi analoghi a quelli indicati nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, in relazione alla posizione del ricorrente si osserva altresì: quanto all'attestazione di mafiosità da parte di [OSCURATO:PERSONA] essa non può essere presa in considerazione perché, come scrive anche lo stesso giudice di primo grado, le dichiarazioni del predetto "non costituiscono appannaggio conoscitivo esclusivo di un'élite di soggetti, sicché non può ricavarsene particolari elementi a suffragio dell'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio con conseguenze affidabilità delle sue esternazioni"; quanto alla risoluzione da parte dei ricorrente di contrasti tra spacciatori o di problemi di creditori delusi, il ragionamento è strutturato in termini di puro sospetto, non si rappresenta in che modo dovrebbe risultare il dinamismo di [OSCURATO:PERSONA] nel tessuto organizzativo di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una elenco di frequentazioni non associate alla trattazione di affari mafiosi; quanto al "vantaggio tratto dall'odierno ricorrente dal metus esercitato sugli amministratori comunali aidonesi" costituente "la diretta conseguenza della sua accertata e conosciuta intraneità al sodalizio mafioso di appartenenza", l'argomentazione è nuovamente articolata in termini di sospetto a fronte della mancanza di elementi sull'adozione esplicita o implicita di metodo mafioso da parte di [OSCURATO:PERSONA] sicché la conclusione secondo cui certi asseriti favori gli fossero dovuti in quanto esponente di [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe che fondarsi sulla improbabile massima di esperienza secondo cui laddove esiste la mafia chi riceve indebiti favori deve ritenersi mafioso.

Discorso a parte merita poi la vicenda di Minacapilli relativa ad una singola conversazione telefonica non eloquente avendo l'interlocutore spiegato che le frasi incriminate relativa ad una spettanza remunerativa non si riferissero affatto a [OSCURATO:PERSONA], con quel che ne consegue sugli effetti a cascata che si leggono sul punto nelle pronunce di merito.

Tale circostanza è del tutto ignorata dalla sentenza impugnata che invece assegna suggestivo valore a tale conversazione.

In conclusione, il compendio indiziario che ha portato alla condanna del ricorrente costituisce la riproposizione di un disordinato coacervo di eterogenei elementi rivitalizzati - dopo la loro valutazione in sede cautelare - attraverso una marcata "chiave di lettura territoriale" di quelli che dovrebbero essere gli elementi sintomatici invece obiettivi della specifica contestazione (Gangi parla di assidua frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a fronte di tre soli incontri in sei mesi del tutto spiegabili in un piccolo centro come quello di Aidone, verificatisi per di più presso il locale pubblico gestito da [OSCURATO:PERSONA]).

4.2. Egualmente, il secondo motivo, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., deduce violazione di legge penale in relazione al capo B) della rubrica (in ordine al reato di cui agli artt. 56, 629 commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 cod. pen. e art. 7 L. 203/1991, nonché vizio di motivazione sia in relazione alle regole di valutazione della prova di cui agli artt. 192 e 533 comma 1, cod. proc. pen. che alla mancata motivazione in merito alle deduzioni difensive.La Corte territoriale ha posto a sostegno della propria decisione un percorso argomentativo frutto di travisamento delle prove, aderendo al ragionamento reso dal G.U.P. e senza confrontarsi con le doglianze proposte nell'atto d'appello.

Invero, la sentenza impugnata non ha risposto né alle censure inerenti all'intercettazione della conversazione intercorsa tra l'imputato e la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, contrariamente a quanto sostenuto, emergono elementi deponenti per l'estraneità dell'imputato al fatto contestato, avendo piuttosto egli in essa negato ogni suo coinvolgimento nell'incendio del camion minacciando il suo interlocutore di denuncia, e all'inattendibilità delle dichiarazioni della presunta persona offesa, né ha tenuto conto delle dichiarazioni liberatorie rese dal Santanna e dal Calafato, le quali invece confermano quanto narrato dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia (riferibilità della richiesta di denaro a pregressi lavori svolti), risultando così utili a comprendere il dialogo intercorso tra questi e la parte civile.

Con riferimento alle aggravanti contestate al ricorrente, la difesa pone in evidenza come la tentata estorsione fosse stata commessa in periodo antecedente a quello di partecipazione associativa contestata al ricorrente, derivandone in tal modo sia l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, sia quella di cui all'art. 628 comma 1, nr. 3 cod. pen. (con la precisazione che rispetto a tale aggravante sebbene non oggetto di specifica contestazione in appello sarebbe stato comunque onere del giudice valutarne la sussistenza trattandosi di qualificazione giuridica del fatto inteso nel suo complesso),

4.3. Con il terzo motivo, infine, si lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, per non avere, la Corte territoriale, operato alcuna distinzione tra la posizione di questi rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA], il quale occupava infatti un ruolo direttivo all'interno dell'associazione contrariamente a quello di mero partecipe dello [OSCURATO:PERSONA], operando così un giudizio "collettivo", non tarato sui singoli soggetti (partendo dalla pena base di anni dodici di reclusione anche per [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al motivo sulla continuazione tra il reato associativo e quelli di cui agli artt. 75, comma 2, D.P.R. 159/2011: esso è inammissibile nel resto.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

I ricorsi muovono entrambi dalla considerazione che i giudici di merito - il g.i.p. prima e la corte di appello poi - non avrebbero tenuto in debito conto le ragioni poste da questa corte a base dell'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare applicata ai ricorrenti, e, argomentando anche alla luce di esse, assumono che la sentenza impugnata è deficitaria (dolendosi tra le righe di aver richiesto il giudizio abbreviato in considerazione dell'esito cautelare come se quella conclusione decisoria potesse in qualche modo precludere al giudice della decisione di valutare diversamente il compendio probatorio).

Una siffatta premessa metodologica è evidentemente errata non essendo il giudice della responsabilità penale - come ha peraltro già spiegato la sentenza impugnata - in alcun modo vincolato dal giudizio reso nella fase cautelare, sicché può capitare che le due valutazioni non coincidano pure a fronte del medesimo coacervo probatorio per essere diverso l'approccio mediante il quale esse si sono poste rispetto ad esso.

Ne discende che a fronte di una ricostruzione delle vicende che - come quella svolta della sentenza impugnata - si muove nell'ottica unitaria del collegamento probatorio degli indizi non senza averli soppesati prima singolarmente, i ricorsi avrebbero dovuto, più che rapportarsi al diverso esito cautelare sposandone in toto il percorso argomentativo, evidenziare gli aspetti che potessero mettere in crisi la diversa impostazione seguita dalle pronunce di merito, e non limitarsi a una rinnovata prospettazione atomistica degli svariati elementi emersi, peraltro già oggetto di specifica confutazione da parte del giudice della decisione.

I motivi dei ricorsi inerenti ai fatti, rimanendo ancorati ad una visione poco incline ad una valutazione complessiva - anche quando tirano le somme del ragionamento lo fanno in un'ottica pur sempre atomistica - concludono - con esito scontato stante l'errato approccio - che i singoli indizi sommati tra loro non darebbero alcun risultato utile positivo.

Attraverso una siffatta operazione, tuttavia, non solo operano in maniera difforme dai parametri di valutazione come indicati nella giurisprudenza di questa Corte - che in tema di valutazione della prova indiziaria, richiede che invece il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così tra tante Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020 Ud. (dep. 04/03/2021) Rv. 280605 - 02) - , ma non si confrontano neppure con la ben più articolata pronuncia impugnata che, nell'arricchirsi anche dei passaggi argomentativi della sentenza di primo grado, espressamente di volta in volta richiamati, finisce con il dare un quadro esaustivo, armonico e completo, delle vicende (si rammenta che in quanto conformi le due sentenze di primo e secondo grado si integrano fra loro andando a costituire un corpo unico essendo identici i parametri di valutazione impiegati dai rispetti giudici che le hanno pronunciate sicché in alcun modo il richiamo per relationem operato nella sentenza impugnata alla pronuncia di primo grado può ritenersi illegittimo, risultando rispettati tutti i parametri che devono accompagnare la fisiologia di tale modus operandi, in particolare quello di un recepimento non acritico del precedente percorso argomentativo). 1.1.Innanzitutto, quanto a [OSCURATO:PERSONA], occorre partire dal dato - non sufficientemente considerato in ricorso - che la partecipazione associativa oggetto del presente procedimento non costituisce un novum per il ricorrente, essendo stato egli già condannato con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 17.7.2012, irrevocabile il 25.1.2013, per essere stato uno dei capi della medesima associazione imperante in Aidone, facente capo alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA] di Enna.

A tale riguardo si osserva che se è certamente indubbio che ai fini dell'accertamento della partecipazione ad un'associazione mafiosa non rileva solo l'affectio societatis, ma è richiesta la verifica di un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno «status» di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in ragione del quale taluno «prende parte» al fenomeno associativo, dando dimostrazione di porsi a disposizione dell'ente per il perseguimento delle sue finalità criminose (Sez.

Un, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266064; Sez. 6, n. 8929 del 17/09/2014, dep. 2015, Rv. 263654; Sez. 1, n. 39543 del 24/06/2013, Rv. 257447), è tuttavia altrettanto indubbio che ove, come nel caso di specie, risulti la pregressa militanza nella medesima associazione non si possa prescindere da tale dato; tale circostanza, cioè, si riverbera sulla valutazione della partecipazione oggetto della pronunce di merito, non rimanendo irrilevante ai fini valutativi della successiva condotta partecipativa, secondo il costante orientamento di questa Corte, la precedente partecipazione soprattutto nell'ipotesi in cui si tratti della stessa associazione - circostanza questa acclarata dai giudici e non specificamente contestata dai ricorsi - qualificandosi in definitiva in tale evenienza la partecipazione come ulteriore segmento partecipativo che si pone in prosecuzione del pregresso; partecipazione che nei caso di specie è sottolineata, secondo la ricostruzione confermata nella sentenza impugnata, dalla rinnovata messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] all'uscita dal carcere.

Ciò ovviamente non significa che tale ulteriore segmento partecipativo non debba essere oggetto di prova secondo i parametri ordinari, ma implica che nella valutazione peculiare che ne deriva difficilmente si possa prescindere dal dato pregresso che ben può assumere rilievo ai fini della nuova verifica da compiere.

Più precisamente questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586 - 01, cfr. in termini analoghi Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019 Cc. (dep. 28/01/2020), Rv. 278221 - 01 che ha altresì affermato che in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna).

Il precedente accertamento non è senz'altro sufficiente ai fini della condanna per la prosecuzione associativa ma è un elemento che entra a pieno titolo nel compendio probatorio e che unitamente agli altri elementi emersi - dei quali costituisce il substrato e la logica premessa allorquando si ragioni in termini di prosecuzione partecipativa rispetto a quella medesima associazione - ben può contribuire positivamente a delineare la persistente - rinnovata - adesione.

Si è d'altro canto anche precisato che in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021 Ud. (dep. 13/01/2022), Rv. 282661 - 02 che in motivazione ha precisato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario); e la stessa regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera - in ultima analisi - cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 2, Sentenza n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267080 - 01) - che opera nel caso in cui non risulti indicata o acclarata una data diversa - risponde soprattutto all'esigenza di evitare che resti impunito l'autore del reato che continui a delinquere dopo la condanna per un reato di tipo permanente (lo sbarramento determinato dalla sentenza di primo grado consegue alla necessità di delimitare la condanna a quanto verificatosi in precedenza e al contempo di non estendere il giudicato ai fatti successivi - che altrimenti andrebbero esenti da pena ove dovessero essere ricompresi nella precedente condanna per la medesima associazione criminosa, laddove essi potranno piuttosto essere riconosciuti in continuazione, come ulteriore ipotesi partecipativa, in prosieguo della precedente, ove autonomamente accertati e ne ricorrano i presupposti, cfr. Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 - 01).

Sicché non è di per sé indicativa di rescissione del legame associativo neppure la sentenza di condanna, ben potendo persistere quel legame anche dopo tale pronuncia e anche durante la stessa esecuzione della pena (in tal caso l'ulteriore segmento potrà essere oggetto di nuovo accertamento e potrà - come accaduto nel caso di specie - essere posto in continuazione col precedente ove ricorrano i presupposti del reato continuato).Rispetto a tale dato, non trascurabile, della pregressa condanna di [OSCURATO:PERSONA] per partecipazione alla medesima associazione - sempre col ruolo direttivo - del quale mostrano di avere debitamente tenuto conto i giudici di merito, il ricorso nulla di specifico ha contro-dedotto, né in ordine alla sussistenza del dato in sé - non contestabile essendo stata riconosciuta anche la continuazione tra le due ipotesi partecipative - né in relazione alla sua pregnanza, pur trattandosi di tassello da cui - correttamente - muove la ricostruzione accusatoria ( e su cui si innesta la successiva evoluzione della partecipazione associativa).

1.2. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] come meglio si vedrà nel prosieguo della trattazione, e in particolare in quella dedicata al suo ricorso, ulteriori sono gli elementi emersi ed adeguatamente valorizzati ai fini della confermata affermazione di responsabilità; elementi che hanno evidentemente consentito di chiudere il cerchio anche riguardo alla partecipazione all'associazione mafiosa - oltre che per il reato di tentata estorsione aggravata per la quale vi era stata la conferma già in sede cautelare - pur in assenza di una pregressa militanza del ricorrente in [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto passando a considerare distintamente i due ricorsi, si premette che svariati argomenti sono comuni ad entrambi di talchè di essi si dirà nell'ambito della trattazione del primo ricorso, salvo poi ad effettuare le precisazioni del caso allorquando si tratterà la posizione dell'altro ricorrente. 2.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo è generico e reiterativo, non confrontandosi con la ricostruzione recepita nella sentenza impugnata che aveva già spiegato - rispetto alle questioni qui pedissequamente riproposte - le ragioni per le quali le visite presso la masseria di [OSCURATO:PERSONA], sita in contrada [OSCURATO:PERSONA], agro di [OSCURATO:PERSONA] (EN), dovessero imputarsi al ricorrente e a motivi legati alla sua partecipazione a [OSCURATO:PERSONA], quale capo dell'articolazione aidonese.

Non è stato in altri termini ritenuto un caso che egli, poco dopo la sua scarcerazione - e la sua sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due - si sia, diverse volte, recato presso il responsabile della provincia ennese di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - alle cui dipendenze aveva già operato nella medesima veste di capo territoriale nella pregressa esperienza associativa accertata da sentenza irrevocabile di condanna - ingenerando compiacimento da parte di Seminare per "le visite di Isidoro" (che come captato nelle intercettazioni nello specifico affermava di aver ricevuto più volte i saluti da parte di qualcuno e che anche tale "Isidoro", nonostante non sarebbe potuto uscire - in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno - si era recato da lui, per incontrarlo, ben due, tre volte volte; circostanza che trova peraltro riscontro nelle immagini registrate dall'attività tecnica di videoregistrazione presso l'azienda agricola di SEMINARA Salvatore, oltre che il 4 e il 6 ottobre 2014, anche il successivo 27 dicembre 2014, e gennaio 2015 ritraenti l'accesso presso la masseria di una autovettura Lancia Y10, di colore grigio, targata [OSCURATO:TARGA] intestata a [OSCURATO:PERSONA] !rene sorella del ricorrente), ed abbia al contempo anche riattivato i canali di frequentazione con gli accoliti avvicinandosi anche ad altri membri dell'associazione, tra i quali i fratelli Rino e [OSCURATO:PERSONA] (già destinatari di provvedimento di fermo per duplice omicidio di Salvatore CUTRONA e Giovanni TURRISI, commesso a Raddusa il 5 aprile 2015).

La corte di appello non ha peraltro mancato di spiegare anche le ragioni per le quali non potessero di contro ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dai fratelli Berretta - nipoti di [OSCURATO:PERSONA], figli della sorella intestataria dell' autovettura notata presso la masseria di Seminara, che avevano asserito di essersi recati loro presso la masseria - evidenziando come esse fossero in palese contrasto con le nitide risultanze delle intercettazioni e come le stesse circostanze addotte dai predetti a giustificazione delle loro visite a Seminara non potessero ritenersi né esaurienti né credibili (al punto che il tribunale deponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le falsità in esse ravvisabili).

D'altronde il riferimento al compleanno del nonno e all'acquisto di un agnello - di cui fanno cenno i Berretta a giustificazione delle visite alla masseria - lo si rinviene anche in una delle conversazioni intercettate e segnalate dai giudici di merito come sintomatica del linguaggio in codice adoperato, in particolare in quella in cui in sostanza, [OSCURATO:PERSONA], ipotizzando che nel prossimo incontro, previsto per la domenica, sarebbero stati I Simonte a "scendere" da loro ("se la domenica scendono... vengono loro...."), e non viceversa come fino a quel momento era avvenuto, aveva suggerito al nipote, [OSCURATO:PERSONA], di esprimersi telefonicamente con [OSCURATO:PERSONA] parlando dei compleanno del nonno, da festeggiare con una grigliata, e di farsi confermare se, per la domenica in questione, ci sarebbero state le "olive".

Del resto - così aveva suggerito [OSCURATO:PERSONA] - "se uno deve uscire deve andare per.. .dice per l'agnello...", cioè gli inviti per le riunioni dovevano essere rivolti al destinatario parlando dell'agnello.Tale conversazione introduce l'ulteriore tema posto a base della ricostruzione accusatoria, quello degli incontri coi fratelli Simonte che tendenzialmente si realizzavano presso l'azienda agricola dei predetti, degradati dalla difesa a mere " mangiate", laddove i giudici di merito ne hanno piuttosto ricostruito, sulla base degli esiti intercettivi, la valenza non conviviale ma di vere e proprie riunioni operative, con ben altre finalità, tra appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], travestite sul piano linguistico in comuni occasioni di commensalità.

Così, ancora, con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che si tenta di sminuire asserendo che ciò che egli ha riferito l'avrebbe appreso dalla stampa e che comunque nelle conversazioni intercettata egli interloquiva con persone qualunquk non inserite in alcun contesto mafioso, parimenti non vi è un effettivo confronto con le evidenze istruttorie come congruamente indicate dal giudice di merito (che hanno posto in evidenza come [OSCURATO:PERSONA] abbia in più di un'occasione definito [OSCURATO:PERSONA] un capo-mafia, così in quella intervenuta nel 2016, dopo la scarcerazione del ricorrente, in cui lo definiva boss di Aidone al quale egli professava la propria incondizionata vicinanza, concetto reiterato anche in una successiva conversazione tenuta il giorno seguente in cui [OSCURATO:PERSONA] ribadiva il ruolo di vertice assunto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della consorteria aidonese ed ancora un'altra volta in data 15.6.2016 allorché il dichiarante si lasciava andare ad analoghe confidenze mostrando di conoscere certe dinamiche mafiose, anche in ottica diacronica, concernenti il territorio di Aidone, ed ancora la sera del 20 marzo 2016 in un'altra conversazione).

Né potrebbero rilevare - secondo la corretta impostazione seguita nella sentenza impugnata che come detto valuta armonicamente i plurimi indizi emersi ritenuti, evidentemente per la loro convergenza, idonei anche ad escludere valenza alle emergenze di segno contrario - per sminuire la portata delle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che assume che erano solo conoscenti suo zio e [OSCURATO:PERSONA] ma poi ammette che [OSCURATO:PERSONA] partecipava a cene e pranzi con [OSCURATO:PERSONA] (organizzate da [OSCURATO:PERSONA], suo fratello, che era scapolo e a cui prendeva parte anche [OSCURATO:PERSONA] perché a sua volta non coniugato).

Si tende, in definitiva, a giustificare la frequentazione assumendo che Berretta invitasse a pranzo e cena [OSCURATO:PERSONA] per non lasciarlo solo dopo che si era separato dalla moglie ed attraversava un periodo particolare, laddove Gangi conferisce ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ben altra valenza definendo quest'ultimo autista di [OSCURATO:PERSONA] (e secondo quanto riporta il ricorso lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato di aver dato passaggi a [OSCURATO:PERSONA] alla forestale dove lavorava).Importante sottolineare come la corte territoriale abbia opportunamente a tal punto osservato che pur se prima facie le indicazioni di [OSCURATO:PERSONA] potrebbero di per sé apparire prive di un'obiettiva significatività investigativa, è indubbio che le stesse lette sinotticamente con gli ulteriori elementi acquisiti a carico dell'imputato finiscano per delineare nitidamente il costrutto accusatorio eretto a suo carico.

Le esternazioni di [OSCURATO:PERSONA], volte alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come il boss di Aidone, non appaiono - agli occhi dei giudici di merito - affatto eccentriche nel contesto probatorio qui esaminato, nel quale sono emersi ricorrenti contatti ed incontri tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e i Simonte, il cui curriculum criminale-mafioso è stato ampiamente tratteggiato dai giudici, nonché la perpetuatio - anche in epoca attuale - dei rapporti, già accertati con sentenza passata in giudicato, con Senninara, Capo provincia ennese di [OSCURATO:PERSONA].

Medesime considerazioni sono svolte dai giudici di merito con riferimento ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], l'altro ricorrente, di cui si dirà allorquando si tratterà il suo ricorso.

Centrale, rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indicato come soggetto che ha contribuito fattivamente all'attività associativa " e nei confronti del quale il ricorrente - a differenza di [OSCURATO:PERSONA] che sosteneva la sua causa - avrebbe mostrato un atteggiamento di chiusura verso l'ammissione alla divisione dei proventi illeciti.

La difesa segnala l'irrilevanza di tale argomento sol perché [OSCURATO:PERSONA] non è interlocutore diretto della conversazione e Minicapilli sarebbe un quisque de populo non coinvolto nella presente vicenda; tale circostanza secondo i giudici di merito nulla toglie invece al fatto che dal tenore della conversazione emerga piuttosto la tipica mentalità spartitoria propria degli assetti associativi oltre che il ruolo sovraordinato di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle dichiarazioni di Gangi la sentenza impugnata ne riconosce la riferibilità, sia pure in parte, al passato ma evidenzia come ciò non escluda che quel pregresso possa contribuire ad illuminare ciò che è successivamente emerso, contribuendo alla formazione di una lettura del dato probatorio che sia la più adeguata e rispondente alle complessive risultanze processuali (le circostanze riguardanti la pregressa attività partecipatíva di [OSCURATO:PERSONA] sono quindi in buona sostanza valorizzate nell'ottica di una verifica di coerenza tra quanto emerso nel presente procedimento e quanto già in precedenza accertato rispetto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], verifica che ha portato a concludere per la concludenza dei dati riferiti dai due dichiaranti; in ogni caso Gangi avrebbe riferito anche di cose più attuali).

In definitiva le deduzioni difensive, che vorrebbero il materiale probatorio affetto da insanabile non univocità, e che sfiorano l'aspetto del pregresso accertamento citando una massima che afferma che esso non esime da nuovi accertamenti ove vi sia stata una detenzione prolungata senza neppure considerare l'entità della detenzione sofferta invece da [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, si infrangono sulla efficienza argomentativa del costrutto motivazionale oggetto di impugnazione che ha tra l'altro solo in parte tratto linfa valutativa dalla pregressa esperienza associativa del ricorrente; laddove ciò che rileva è la prova di adesione permanente e volontaria al clan per i fini illeciti che lo caratterizzano, non essendo peraltro qui in discussione la prova dell'esistenza dell'associazione: qui si tratta di soggetto già associato rispetto ad associazione la cui attualità è pacifica - trattandosi di articolazione di cosa nostra operante sul territorio ennese e di Aidone - quindi ciò che rileva è che emerga la persistenza della messa a disposizione, e che le circostanze concrete depongano per la rinnovata operatività come sodale all'indomani della scarcerazione, in assenza di segni di dissociazione non emersi né indicati dalla difesa.

Né infine potrebbe rilevare il mancato accertamento della commissione di reati- fine che di per sé non pone in discussione né l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso (che non è necessariamente destinata alla commissione di delitti, ma può anche essere diretta a realizzare, avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416 - bis cod. pen., fra i quali quello della realizzazione di profitti ingiusti per sé o per altri, così Sez. 2, Sentenza n. 31920 del 04/06/2021, Rv. 281811 - 03, fattispecie nella quale l'associazione era diretta a controllare una serie di società coinvolte nella gestione dei rifiuti che rappresentavano lo strumento per acquisire appalti pubblici e privati con illecite modalità), né la partecipazione associativa del sodale.

Il ricorso si duole della mancata indicazione delle ragioni per cui gli elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito possano dirsi espressione di un'elevata capacità dimostrativa dell'inserimento del ricorrente nella compagine associativa e, in particolare, dell'attività funzionale e dinamica tipica del partecipe al sodalizio, ma nell'affrontare il tema finisce col non confrontarsi non solo - come visto - con la pregnanza degli elementi posti a sostegno della partecipazione alla cosca da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma anche con i principi affermati da questa Corte al riguardo.

Occorre, invero, anzitutto premettere che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si ravvisa nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della consorteria, idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla messa a disposizione del sodalizio stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi (v. da ultimo, Sez.

U , Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01).

In tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. (Sez.

U, Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281889 - 02 In motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta).

Assume rilevanza centrale, pertanto, la dimensione probatoria, perché è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione".

In definitiva, la partecipazione potrà essere desunta dai più vari indicatori fattuali, purché, sulla base di una loro lettura non atomistica, ma unitaria, e di attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi un apporto concreto dell'individuo all'interno del sodalizio (in tal senso, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Mannino, Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Manníno, Rv. 202904-01, sul cui solco il [OSCURATO:PERSONA] si è recentemente espresso con la già citata sentenza Modaffari, individuano - in via meramente esemplificativa - quali indicatori di intraneità i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia", idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo).

Considerata la lettera dell'art. 416-bis, primo comma, cod. pen., che si limita a prevedere la punizione di "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone", senza fornire alcuna indicazione specifica sulle modalità con cui si deve concretizzare la condotta partecipativa, il ricorso, nel ritenere gli elementi valorizzati dal giudice della decisione insufficienti - seppur suggestivi - indicatori di intraneità, richiedendo invece la necessaria prova che il ricorrente abbia posto in essere attività di cd. messa a posto nei confronti di imprese operanti sul territorio, deliberato e/o posto in essere reati fine, raccolto somme per i detenuti, avuto la gestione di attività economiche, procurato voti in occasione di consultazioni elettorali, finisce per includere quali elementi del fatto tipico gli indicatori di intraneità rilevanti esclusivamente nella dimensione probatoria della condotta, a forma libera, di partecipazione.

Chiarita l'atipicità dei dati indiziari valorizzabili ai fini dell'intraneità, sulla scorta di quanto indicato supra, attesi i limiti di sindacabilità delle pronunce di merito in sede di legittimità, rimane evidente che il provvedimento impugnato non sì espone a censura alcuna laddove lo stesso contenga la specifica indicazione del compendio indiziario motivatamente valorizzato a dimostrazione della condotta partecipativa e non presenti illogicità evidenti.

Sicché le censure poste col motivo in scrutinio sono anche manifestamente infondate. 2.2.11 secondo motivo con cui si contesta la prova del ruolo attribuito al ricorrente oltre che risentire dei medesimi rilievi già sopra esposti, è a sua volta aspecifico, avendo la corte di appello indicato anche gli elementi emersi a specifico sostegno di tale qualifica, incrociando in particolare i dati delle intercettazioni che, da un lato, indicano [OSCURATO:PERSONA] come il boss locale al quale obbedire e al quale si devono preliminarmente sottoporre le questioni , dall'altro, danno conto anche della sua competenza specifica, propria di chi detiene un ruolo direttivo, di stabilire chi meriti o meno ricompensa per il contributo dato all'associazione. 2.3.11 terzo motivo che contesta la sussistenza dei reati di violazione della misura di sorveglianza si fonda sui medesimi rilievi posti a base del primo motivo afferenti le visite presso la masseria del capo clan Seminara, sicché sì rimanda a tutto quanto già sopra osservato, al riguardo, al punto

2.1. del considerato in diritto.2.4.11 quarto motivo nella parte in cui contesta la compatibilità tra la recidiva e la continuazione è manifestamente infondato.

Ed invero, costituisce principio nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte - oramai graniticamente attestatasi su tal punto - quello secondo cui non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (ex multis, Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Rv. 275296 - 01 Il medesimo motivo, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e i reati di cui all'art. 75, comma 2, D.P.R. 159/11, è fondato, dal momento che la lagnanza pone l'accento soprattutto sulla stretta correlazione esistente tra le violazione della misura della sorveglianza speciale e la partecipazione associativa oggetto del presente procedimento, laddove i giudici di merito si sono limitati a ritenere non configurabile il medesimo disegno criminoso in relazione al primigenio momento deliberativo afferente l'inizio della partecipazione risalente al 2008 per non essere emersi elementi in base ai quali far retroagire a quel momento deliberativo l'ideazione criminosa involgente le successive violazioni della misura di prevenzione.

Diversamente, costituendo la misura di prevenzione una probabile evoluzione per chi aderisce ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso, non si può per il solo dato temporale e per la diversità delle fattispecie escludere la medesimezza del disegno criminoso; e che la deliberazione iniziale abbia investito anche una tale eventualità risulta dimostrato nel caso di specie dal fatto che il ricorrente non ebbe remore a violare più volte la misura di prevenzione proprio per esigenze legate alla sua partecipazione associativa.

Quanto alla eccezione sulla entità, che si assume, sproporzionata della pena anche a causa della recidiva non esclusa, è infine solo il caso di rilevare che il tribunale è partito della pena base minima prevista per il reato di cui al comma 2 dell'art. 416-bis c,p. ed ha poi operato un aumento di un solo anno per ciascuna delle pregresse violazioni già accertate (art. 416-bis c.p. e 629 c.p., aggravata dal metodo mafioso) proprio perché ha al contempo applicato l'aumento di 2/3 per la recidiva, ha cioè contenuto l'aumento per i gravi reati satellite in ragione del parziale assorbimento del disvalore dei fatti pregressi nell'aumento per la recidiva.3.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Preliminarmente si impongono delle considerazioni sull'analoga, errata, impostazione metodologica seguita anche nel ricorso in scrutinio, che in maniera anche più evidente rispetto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] imposta la contestazione della prova della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] sul raffronto tra quanto rilevato da questa corte nella pronuncia di annullamento e quanto invece affermato dal giudice della decisione di merito, anche nella sentenza impugnata, il quale, nel prescindere dai rilievi del giudicato cautelare - fatti propri dalla difesa nell'impugnazione - sarebbe incorso in valutazione contraria al canone valutativo proprio dell'affermazione di responsabilità che impone la certezza processuale.

Il punto dolente di una siffatta impostazione in realtà non è tanto il fatto che si ripropongano i rilievi espressi nelle decisioni cautelari, che ben possono essere fatti propri dalla difesa, ma quanto il fatto che il disappunto, e quindi il fulcro intorno a cui ruota la doglianza, finisca con l'investire la circostanza in sé del mancato rispetto delle precedenti statuizioni cautelari da parte del giudice della responsabilità, quasi come se il portato dell'annullamento cautelare potesse avere risvolti vincolanti rispetto al giudizio di merito e non limitati - come invece è pacifico che sia - al procedimento incidentale in cui si inserisce (cfr. tra tante, Sez. 2, n. 34453 del 13/11/2018 Ud. (dep. 29/07/2019) Rv. 276738 - 01 che ha affermato che in tema di misure cautelari personali, l'efficacia della pronuncia adottata dal tribunale per il riesame in ordine alla carenza dei gravi indizi di colpevolezza resta circoscritta nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate" ed è finalizzata alla caducazione della misura cautelare, mentre non vincola il giudice del merito quanto all'apprezzamento della responsabilità penale.

Conf.

Sez.

U, n. 20 del 12/10/1993 Rv. 195352).

E' piuttosto vero il contrario che la decisione di merito può incidere su quella cautelare ed essere preclusiva di una rivalutazione dei gravi indizi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 29107 del 14/07/2006, Rv. 235267 - 01, secondo cui in tema di misure cautelari personali, l'intervenuta pronuncia, nel corso del procedimento principale, di sentenza non definitiva di condanna implica la non riproponibilità, in sede di procedimento incidentale "de libertate", della questione concernente la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza; Sez. 1, Sentenza n. 44081 del 11/11/2008, Rv. 241851 - 01; Sez. 5, n. 26221 del 20/07/2020, Rv. 279469 - 01, Sez. 5, Sentenza n. 1709 del 09/04/1997, Rv. 208138 - 01, che ha affermato che l'avvenuta condanna in primo grado e conferma in appello costituisce preclusione processuale alla rivalutazione della gravità degli indizi in sede di appello incidentale "de libertate'°) A ciò si aggiunga che a ben vedere, riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ancor più marcatamente emerge la discrasia contenutistica esistente tra la valutazione svolta in sede cautelare e quella dei giudici della decisione di merito - circostanza che rende ancor più evidente la inconferenza della censura - risultando la sentenza qui impugnata ben più articolata rispetto alla ricostruzione effettuata da questa Corte in sede di annullamento il cui vaglio era ovviamente circoscritto a quanto a sua volta riportava il provvedimento dinanzi ad essa impugnato - ossia l'ordinanza del riesame che aveva confermato l'ordinanza del G.i.p. - , sicché oltre che per i rilievi come sopra indicati, l'inferenza che anche il ricorso in scrutinio intende trarre dal!' - apparente - contrasto esistente tra i due pronunciati non ha ragion d'essere neppure da un punto di vista più concreto.

Osservava invero questa Corte nella sentenza di annullamento che « Gli indicatori fattuali tramite cui può desumersi la concreta manifestazione della sopradescritta appartenenza nel periodo in considerazione possono essere i più vari, ma debbono pur sempre rappresentare, alla stregua di un motivato apprezzamento di merito, un quadro indiziario grave, preciso e concordante.

Nell'ordinanza impugnata si fa riferimento alla partecipazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] a riunioni associative e si menziona a tal riguardo [OSCURATO:PERSONA].

Non si specificano però concreti elementi, in relazione alle modalità e all'oggetto degli incontri, idonei a rappresentare condizioni diverse da quelle solo sospette dovute all'appartenenza mafiosa di taluni dei soggetti menzionati come interlocutori.

Si dà prova poi di valorizzare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il cui significato nell'ottica della dimostrazione della condotta associativa non rimane illustrato, una volta che vengono richiamati spezzoni di frasi che laconicamente citano [OSCURATO:PERSONA] solamente come il «compare» di [OSCURATO:PERSONA] che «si è montato la testa».

Con riferimento alle conversazioni e alle altre risultanze citate, la motivazione adottata parimenti non rappresenta in che modo dovrebbe risultare il dinamismo di [OSCURATO:PERSONA] nel tessuto organizzativo di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di un elenco di frequentazioni non associate alla trattazione di affari mafiosi, di citazioni di meri commenti su posizioni proprie e altrui, della comparsa di iniziative solo personali e comunque concernenti attività di cui non si dà contezza della riferibilità al sodalizio mafioso, come nel caso dei lavori acquisiti da [OSCURATO:PERSONA].

L'episodio di tentata estorsione che vede come persona offesa Mangione è stato ritenuto, in forza di razionali e puntuali apprezzamenti, caratterizzato da minaccia con il metodo mafioso e finalizzato agli interessi del sodalizio mafioso, stante le modalità e i contenuti della richiesta di denaro rivolta da [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, il coinvolgimento in tale condotta, pur a favore dì detenuti inseriti nell'associazione mafiosa, non risulta rappresentato in ragione dell'esecuzione di compiti assunti da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di relazioni non meramente occasionali; né risulta come questo solo dato indiziario possa essere completato dagli altri citati, una volta che il loro apprezzamento non supera i rilievi sopra esposti.

Alla stregua di tutte le osservazioni che precedono, la motivazione...»; sulla base di tali argomenti interveniva l'annullamento dell'ordinanza del riesame.

Nella sentenza qui impugnata ben altro è, invece, il coacervo probatorio posto a base di riflessione.

La sentenza impugnata, in particolare, non si limita a rilevare direttamente o attraverso il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado : come relativamente al reato associativo fossero emersi numerosi incontri di [OSCURATO:PERSONA] con altri soggetti gravitanti nel contesto mafioso locale, fra i quali anzitutto [OSCURATO:PERSONA] (della loro assidua frequentazione aveva in particolare parlato anche Gangi), oltre che la partecipazione da parte dello stesso a riunioni con altri sodali tra le quali quelle presso l'azienda agricola dei fratelli Simonte - quegli stessi Simonte il cui arresto destava preoccupazioni in [OSCURATO:PERSONA] - in cui era proprio il ricorrente a consigliare a [OSCURATO:PERSONA] di evitare di parlare per telefono, e come il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avesse sempre indicato [OSCURATO:PERSONA] come un appartenente alla famiglia mafiosa vicino a [OSCURATO:PERSONA], avendo piuttosto tale pronuncia, tra l'altro, anche precisato: come medesime indicazioni in tal senso venissero offerte anche da [OSCURATO:PERSONA] che nel corso di conversazioni intercettate intercorse con [OSCURATO:PERSONA] aveva apertis verbis definito [OSCURATO:PERSONA] "mafioso", oltre che in altri dialoghi captati, aventi come protagonisti il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e la sua amante, in cui si faceva ancora riferimento alle qualità mafiose del primo; e che [OSCURATO:PERSONA] fosse solito circondarsi di esponenti mafiosi, quali il citato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era altresì confermato anche da [OSCURATO:PERSONA] (la persona offesa del reato estorsivo di cui al capo B).

In altre conversazioni, ancora, sottoposte ad ascolto, era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a manifestare possibilità di intervento in favore di [OSCURATO:PERSONA] in occasione di contrasti insorti nella attività di coltivazione e vendita di stupefacente e a fianco di [OSCURATO:PERSONA] per favorire il recupero di un credito; così palesando, secondo le conformi pronunce di merito, contributo fattivo nel controllo del territorio, in collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], pure chiamato in causa nella conversazione intercettata relativa allo spaccio di droga).

Sicché, più nello specifico, l'adesione di [OSCURATO:PERSONA] all'articolazione mafiosa, costituita ed operante nel territorio aidonese, si evince - sottolinea la sentenza impugnata - dal riconoscimento di tale status all'esterno, non soltanto perché formalmente [OSCURATO:PERSONA] lo ha definito senza mezzi termini un mafioso riconoscendo ampiamente il ruolo, ma anche perché a lui si rivolgevano con frequenza sia spacciatori di droga che creditori delusi per ottenere la tutela delle proprie "ragioni".

Era lo stesso [OSCURATO:PERSONA], poi, ad ammettere implicitamente la propria partecipazione al sodalizio nella misura in cui esternava: il proprio parere favorevole sulla spettanza remunerativa - invece asseritannente esclusa da [OSCURATO:PERSONA] - in favore di altri soggetti (in specie [OSCURATO:PERSONA]) che si erano adoperati per il compimento di attività illecite nell'interesse dell'organizzazione (è pacifico secondo il giudice di merito il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione e deve altresì ritenersi parimenti incontroverso che il sodalizio al quale allude scivoli (" _ma se tu sei uno di noi.sei uno di noi.. devi mangiare pure tu lui non fa mangiare!") è di stampo strettamente mafioso, come ampiamente dimostrato nell'excursus argomentativo 'svolto dal medesimo giudice che espressamente io richiama); la propria preoccupazione per l'arresto dei fratelli Simonte con i quali egli sì era frequentemente incontrato nel corso delle riunioni di cui sopra si è detto; la sua coazione della volontà dei pubblici amministratori del Comune di Aidone per il conseguimento di scopi personali.

La capacità di infiltrazione dell'indagato nel settore dei lavori assegnati dal Comune di Aidone - lavori risultati acquisiti ed eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] avvalendosi di favori di vario genere da parte di rappresentanti comunali che non potevano sottrarsi all' « andazzo » dietro al quale trapelava la stessa figura del boss [OSCURATO:PERSONA] coinvolto negli incontri con le imprese aggiudicatarie dei lavori pubblici agevolati dai funzionari comunali - è stata invero una delle ragioni che - a fronte di un quadro già delineato nella sua struttura portante - è andata a corroborarlo ulteriormente in quanto i vantaggi variamente conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] sono stati - giustamente - ritenuti diretta derivazione del metus che egli esercitava nella collettività in conseguenza della sua accertata e conosciuta intraneità al sodalizio mafioso di appartenenza.

Venivano poi considerate anche proprio le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla richiesta di denaro rivoltagli da [OSCURATO:PERSONA] per gli «amici» in «carcere», al rifiuto opposto dall'imprenditore e all'incendio doloso del camion appartenente alla ditta di quest'ultimo avvenuto circa un anno dopo.

Tali dichiarazioni di Mangione erano ritenute idonee non solo a rappresentare i gravi indizi in ordine al reato di tentata estorsione, ma anche a confermare ulteriormente il quadro di elementi in relazione al delitto associativo (trattandosi peraltro di condotte che non si collocano tutte prima dell'inizio della partecipazione associativa contestata a [OSCURATO:PERSONA], essendo l'incendio successivo ad esso e comunque anche le antecedenti a ridosso di tale partecipazione).

L'episodio di tentata estorsione che vede come persona offesa Mangione è stato ritenuto, in forza di razionali e puntuali apprezzamenti - già in sede cautelare - caratterizzato da minaccia con il metodo mafioso e finalizzato agli interessi del sodalizio mafioso, stante le modalità e i contenuti della richiesta di denaro rivolta da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.1.A fronte di tale ricostruzione dettagliata del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], emerge con tutta evidenza la aspecificità del primo motivo - speculare sotto il profilo fattuale al primo svolto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che per esso non possono che valere anche le considerazioni già sopra svolte al punto

2.1. del considerato - che contesta che la corte territoriale non si sarebbe attenuta ai principi di diritto affermati da questa Corte dapprima nella pronuncia, Sezioni Unite, Mannino e poi in quella più recente Modaffari.

In particolare, nella prospettazione difensiva, la corte di appello avrebbe errato nell'affermare che è sufficiente ai fini della condanna per il reato partecipativo ad associazione mafiosa la verifica " se nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] siano riconoscibili, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla commissione di reati scopo, il duplice requisito dello status di mafioso e l'apporto all'associazione anche nei termini di mera messa a disposizione", dal momento che è necessaria la verifica di un rapporto stabile e organico più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale in ragione del quale taluno prende parte al fenomeno associativo, dando dimostrazione di porsi a disposizione dell'ente per il perseguimento delle sue finalità criminose.

Considerato che proprio alla luce dei contenuti di quelle pronunce, deve ritenersi sufficiente la messa a disposizione purché si traduca esteriormente in comportamenti che univocamente depongano, appunto, per la sussistenza di una tale, effettiva, disponibilità per il perseguimento delle finalità criminose dell'associazione, rimane evidente come la ricostruzione dei giudici di merito che - come visto - ruota intorno ai plurimi comportamenti emersi, che hanno tra l'altro dato concreta esteriorizzazione a quella qualità di mafioso pure da più parti riconosciuta in capo a [OSCURATO:PERSONA] da parte di soggetti a loro volta qualificati, non si presti a censura alcuna nè in diritto né da altro punto di vista.

Le doglianze svolte col motivo in scrutinio si risolvono, nel loro complesso, in indeducibili rilievi in fatto miranti attraverso una diversa, indiscriminata, e al contempo atomistica valutazione probatoria, non ammissibile nella presente sede di legittimità, a ridimensionare il quadro probatorio e quindi le condotte, nonostante esse siano state delineate del tutto congruamente, nella loro effettiva esauriente portata, nelle conformi pronunce di merito, e ciò nell'ottica - come visto naufragata - di eccepirsi la mancanza di elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della configurazione della partecipazione associativa, laddove come detto la correttezza dell'impostazione giuridica seguita dal giudice della decisione trova perfetto riscontro nella ricostruzione operata dal giudice di merito che sulla base di precisi indici ha proiettato la figura di [OSCURATO:PERSONA] ed il suo operare concreto, per le modalità con cui si estrinsecavano all'esterno, nel contesto associativo imperante nel territorio in cui egli agiva.

3.2. Quanto al motivo sulla restante imputazione di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 oggi art. 416-bis.1 c.p. - deve rilevarsi che il provvedimento impugnato espone una motivazione che ben spiega le ragioni della decisione fondate sul genere di richiesta rivolta all'imprenditore, facente riferimento agli «amici» e alla necessità di contribuire ai loro bisogni derivanti dalla carcerazione.

A fronte di queste esaurienti spiegazioni, in linea con il costante insegnamento di legittimità in materia, i motivi del ricorso al riguardo in termini specifici evidenziano solamente la distanza temporale della richiesta rispetto al danneggiamento subito dall'imprenditore.

Danneggiamento che però non ha assunto alcuna rilevanza ai fini della contestazione di cui trattasi e dello stesso ragionamento seguito dai giudici di merito nel considerarla provata.

Infatti, il tentativo di estorsione, secondo le corrette spiegazioni rappresentate, è rimasto realizzato innanzitutto tramite le richieste oralmente rivolte a Mangione.

Da ciò discende l'evidente infondatezza dei rilievi relativi a questo addebito. 3.2.1.La censura sulle aggravanti dell'agevolazione mafiosa e della qualità di partecipe di associazione di stampo mafioso è in parte inedita, come ammette lo stesso ricorso.

Ciò posto, deve rilevarsi che la genericità inziale del motivo su tali aggravanti non risulta superata dalle deduzioni poste a sostegno della censura qui proposta, che quanto alla contestazione dell'agevolazione mafiosa, e quindi alla stessa aggravante della partecipazione mafiosa, si limita a prospettare che esse non sarebbero ravvisabili in quanto la tentata estorsione sarebbe stata commessa in epoca antecedente all'inizio della partecipazione associativa - circostanza che farebbe cadere sia la finalità agevolativa della consorteria sia la qualifica di partecipe dell'associazione in capo all'autore del reato - senza considerare che già alla stregua della stessa contestazione la condotta estorsiva articolatasi in diversi segmenti fattuali si è protratta fino al novembre del 2015 e quindi in epoca successiva all'inizio della partecipazione associativa che risulta contestata a partire da settembre 2015 - date non oggetto di contestazione e che trovano anche riscontro nella ricostruzione del giudice di merito che a ben vedere ha ritenuto provata non solo l'iniziale pretesa estorsiva ma anche quella supportata dall'incendio ricondotto sempre allo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Ciò pure a voler prescindere dalla natura della pretesa, tipicamente di tipo mafioso in quanto prospettata come necessità da parte dell'imprenditore di "mettersi a posto" prima di iniziare qualsiasi lavoro ad Aidone, versando un "contributo" per i detenuti (costituente altra espressione tipica della solidarietà propria delle consorterie di tipo mafioso che solitamente mantengono gli accoliti ristretti in carcere chiedendo contributi innanzitutto agii impenditori).

3.3. Quanto infine alla censura sui trattamento sanzionatorio (entità della pena base determinata in misura identica a [OSCURATO:PERSONA]), essa è, da un lato, aspecifa e, dall'altro, non deducibile nella presente sede perché contesta valutazioni discrezionali di merito non arbitrariamente motivate e in quanto tali non sindacabili.

Risulta invero congruamente motivata la determinazione della pena base (anni dodici per il più grave reato di partecipazione associativa di tipo mafioso) in entrambe le sedi di merito, avendo la corte territoriale dato specifica indicazione delle ragioni per le quali la pena base individuata dal primo giudice per [OSCURATO:PERSONA] - in misura superiore al minimo edittale - dovesse essere ritenuta adeguata e proporzionata al fatto facendo in particolare riferimento ai disvalore morale e scolale connesso al caso concreto, alla negativa personalità del ricorrente e alla pessima prognosi futura formulabile nei riguardi dello stesso, specie in considerazione della sua spiccata propensione e delinquere, della reiterazione delle condotte illecite e anche in ragione del comportamento processuale che non esprime alcun segnale positivo degno di essere valorizzato, laddove peraltro il g.i.p. in maniera ancor più specifica aveva osservato come l'infiltrazione nell'apparato amministrativo del Comune di Aidone rivelasse, sul piano effettuale, la particolare pericolosità detta condotta associativa, che osta all'applicazione del minimo edittale; né potrebbe d'altronde di per sé assumere rilievo la coincidenza di tale determinazione della pena base con quella stabilita per il correo [OSCURATO:PERSONA] avente ruolo direttivo, a fronte, appunto, di una adeguata giustificazione sul punto.

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione relativamente al reato associativo e i reati di cui all'art. 75 D.P.R. 159/11, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta, e che il ricorso del predetto deve essere invece nel resto dichiarato inammissibile.

Consegue altresì la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, ii provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi proposti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude per raccoglimento del ricorso specificando che, erroneamente, nella nota 28 del ricorso sl rinvia a pagina 7 della sentenza impugnata laddo--,e, invece, la pagina di interesse è la 23 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 20 aprile 2021, la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal G.U.P. presso il Tribunale di Caltanissetta il 19 febbraio 2020, con cui gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Filippo erano stati condannati, rispettivamente, il primo alla pena complessiva di anni quattordici e mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo A) della rubrica (art. 416-bis comma 1, 2, 4 e 6 cod. pen), posto in continuazione con quelli già giudicati con sentenza della medesima Corte di appello del 17.7.2012 - che affermò la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso in qualità di responsabile dell'articolazione aidonese - nonché alla pena di anni due per il reato continuato di cui al capo unico della rubrica (artt. 81 cod. pen., 75 comma 2 D.P.R. 159/2011 e 7 L. 203/91) e, lo [OSCURATO:PERSONA] - riuniti i reati ascrittigli sotto il vincolo della continuazione e considerato più grave quello di cui al capo A) della rubrica- alla pena di anni nove di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA]. 2. In particolare, il procedimento traeva origine dalle indagini svolte relativamente all'esistenza e all'operatività, nel territorio del Comune di Aidone, di una organizzazione riconducibile all'associazione mafiosa denominata "[OSCURATO:PERSONA]" e nella quale era possibile rinvenire diversi livelli, tra i quali quello provinciale, il cui rappresentante era [OSCURATO:PERSONA]. L'appartenenza all'articolazione aidonese contestata agli imputati è stata desunta da materiale probatorio prevalentemente di natura intercettiva, da cui sarebbe emerso con chiarezza come essi costituivano una propaggine operativa dell'associazione di [OSCURATO:PERSONA], allacciando variegati rapporti con una pluralità di soggetti ad essa appartenenti, tra i quali il citato Seminara. 3. In data 4.11.2021, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la predetta sentenza, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e affidando le proprie censure a quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, ex art. 606 lett. b), c) ed e), si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192. 530 e 546, lett. e) cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione relativamente alla carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza in merito a ciascuno degli indizi valorizzati nell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Caltanissetta e nell'ordinanza del Tribunale del Riesame, successivamente annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione per carenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis, carenza recepita, in sede di giudizio di rinvio, dal Tribunale del Riesame che annullava l'ordinanza di custodia cautelare, con conseguente scarcerazione del ricorrente. Nell'introdurre tale motivo di ricorso, la difesa ricorda come proprio in virtù degli esiti processuali menzionati, nonché dinanzi ad un quadro probatorio sostanzialmente immutato, chiedeva definirsi il procedimento allo stato degli atti, contenenti le indagini difensive già introdotte nell'interesse del ricorrente e che, nonostante ciò, specie la Corte territoriale non ha tenuto conto di quanto statuito dalla citata ordinanza di scarcerazione del Tribunale del Riesame, che aveva ormai acquisito la forza di giudicato endo- procedimentale, piuttosto limitandosi a porre a fondamento del proprio convincimento in ordine all'affermazione di responsabilità penale, il medesimo percorso motivazionale del primo [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta aveva aderito acriticamente a quanto affermato nell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. I temi oggetto di valutazione della sentenza di primo grado, ripresi nella sentenza impugnata, e sui quali la stessa Suprema Corte aveva disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale del Riesame, possono così sintetizzarsi: a) sulle asserite visite del ricorrente al boss [OSCURATO:PERSONA] presso la propria masseria, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, non vi è alcun elemento di prova volto a dimostrare che Di pino si sia recato nel luogo citato, violando peraltro la misura di prevenzione alla quale egli era sottoposto, in quanto, nonostante la presenza di microspie sia all'interno delle automobili in uso ai propri nipoti che erano coloro che si erano recati presso la citata masseria, sia all'interno della stessa, non risultava captata la voce del ricorrente. Allo stesso modo, non si è mai proceduto ad una compiuta identificazione, da parte degli inquirenti, dei soggetti a bordo delle vetture che accedevano alla masseria, tanto da poter affermare senza alcun ragionevole dubbio, la presenza del ricorrente in quel luogo; a fronte di ciò vi sono le dichiarazioni dei nipoti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno affermato, in sede di indagini difensive, di essersi recati loro con l'autovettura della loro madre presso la masseria di Seminara per motivi personali; in ogni caso non sono emersi i contenuti di quegli incontri;b) sulle informazioni rese dal dichiarante [OSCURATO:PERSONA], si osserva come, nonostante queste facessero riferimento a fatti collocati in epoca precedente a quelli oggetto di contestazione - precisamente negli anni 2008 e 2009 - entrambe le sentenze di merito ne hanno travisato il contenuto, sostenendo come esse valessero a tratteggiare anche la condotta successiva posta in essere dal ricorrente, da ciò desumendo conferma del fatto supposto che a recarsi più volte presso la sopraindicata masseria del Seminara fosse [OSCURATO:PERSONA] e non i nipoti. Le affermazioni dei giudici di merito, quindi, non si confrontano con quanto affermato dalla Suprema Corte che aveva già evidenziato come tali dichiarazioni fossero state menzionate senza un'indicazione precisa circa l'epoca al quale il dichiarante si riferiva nonché delle ragioni stesse della conoscenza; c) anche sulla partecipazione ad incontri conviviali presso l'azienda agricola dei fratelli Simonte, la Corte territoriale si è limitata ad effettuare un rinvio per relationem alla sentenza di primo, che a sua volta, richiamava pedissequamente quanto affermato nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, non fornendo alcuna valida motivazione in merito e basandosi, ancora una volta, su un dato indiziario privo dei requisiti della precisione e gravità che depone al più per degli incontri di tipo meramente conviviale; d) in ordine ai commenti di [OSCURATO:PERSONA] - originariamente imputato nel medesimo procedimento con gli odierni ricorrenti e, successivamente, giudicato con le forme del rito ordinario - la Corte territoriale non ha tenuto conto delle deduzioni difensive secondo cui tali commenti erano frutto di fatti appresi dalla lettura dei quotidiani riportanti la cronaca giudiziaria dei procedimenti concernenti il ricorrente. Peraltro, anche l'affermazione durante una conversazione tenutasi tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dove il primo definiva [OSCURATO:PERSONA] il "boss di Aidone" - e in altre di analogo tenore - risulta priva di riferimenti specifici e concreti ai fatti di reato attuali; e) con riguardo, infine, ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ai lavori acquisiti dal primo presso il Comune di Aidone, entrambe le sentenze di merito, non si confrontano con quanto statuito dalla Suprema Corte, che aveva affermato come i rapporti tra i due soggetti - meramente occasionali - non avevano precise connotazioni mafiose; è piuttosto emerso che tali rapporti tra i due - a causa dei dissidi insorti per i comportamenti tenuti dai nipoti Berretta di [OSCURATO:PERSONA] presso il bar chiosco di [OSCURATO:PERSONA] - non fossero affatto buoni, a differenza di quanto assumono i giudici di merito; in ogni caso non emergono i contenuti di tali supposti rapporti.3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 192, 546, lett. e) cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis, nonché vizio di motivazione in ordine ai contestato e ritenuto ruolo direttivo del territorio di Aidone attribuito al ricorrente ex art. 416-bis, comma 2, c.p. Invero, dalle sentenze di merito non si evincono elementi di fatto dai quali potersi desumere la posizione di responsabile del sodalizio territoriale di [OSCURATO:PERSONA], né in che modo questi l'abbia potuta assumere, dal momento che non è mai emerso che lo stesso abbia dato ordini a soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, prive di rilevanza indiziaria in tal senso risultano sia l'affermazione fatta da [OSCURATO:PERSONA], il quale durante una conversazione, definì il ricorrente "Boss di Aidone", sia le asserite riunioni presso l'azienda agricola dei fratelli Simonte, in quanto se davvero si fosse trattato di riunioni tra sodali, gli inquirenti avrebbero compiuto le necessarie operazioni per intercettarne i dialoghi; né alcunchè aggiungono le dichiarazioni di Gangi che si riferiscono a periodo pregesso rispetto ai fatti di causa. 3.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192 e 546, lett. e) cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 75 comma 2 D.P.R. 159/2011 e 7 L. 203/91, per avere i giudici di merito desunto la presenza del ricorrente presso la masseria di [OSCURATO:PERSONA], da elementi connotati da assoluta incertezza. Invero, il giudice di primo grado, aderendo al contenuto dell'informativa della [OSCURATO:PERSONA] di Enna, affermava la presenza dell'imputato nel luogo predetto, senza che fosse stato compiuto alcun accertamento sull'identità delle persone a bordo delle automobili avvistate in quel luogo. Allo stesso modo, anche la Corte territoriale, ha ignorato le dichiarazioni dei fratelli Berretta, secondo cui essi erano i soli utilizzatori di dette automobili. Peraltro, non si tiene conto della circostanza per cui qualora il [OSCURATO:PERSONA] si fosse realmente recato presso la masseria in questione, la sua voce sarebbe stata intercettata dalle microspie collocate su entrambe le autovetture, nonché da quelle collocate nei pressi della stessa masseria. Riguardo ai reati in argomento vengono in buona sostanza riproposti alcuni dei temi del primo motivo. 3.4. Con il quarto motivo, infine, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. relativamente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento, da parte dei giudici di merito, del vincolo della continuazione tra il reato avente ad oggetto la violazione delle prescrizioni imposte con l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ed i reati associativi avvinti, invece, dal vincolo della continuazione. Invero, l'esclusione della continuazione ha contribuito a rendere manifestamente sproporzionata la pena, irrogata già nella sua massima estensione edittale anche grazie o a causa della contestata recidiva aggravata. Inoltre, si lamenta che tale aggravante della recidiva non avrebbe dovuto trovare applicazione una volta che si era ravvisato il vincolo della continuazione tra i due segmenti di reato associativo succedutesi nel tempo. 4. Avverso la predetta sentenza, in data 19.10.2021, ricorre per cassazione anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 4.1. Il primo motivo, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416-bis cod. pen. (capo A) della rubrica) e vizio di motivazione relativamente agli artt. 192 e 533 comma 1, cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione con riferimento alle deduzioni difensive avanzate. La difesa contesta l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 416-bis, evidenziando come l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta e confermata dal Tribunale del Riesame del medesimo luogo, era stata annullata con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 8.11.2018, a causa della ravvisata mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato e, in conseguenza del suddetto annullamento, lo stesso Tribunale del Riesame, con ordinanza del 27.12.2018, aveva disposto la scarcerazione del ricorrente per difetto dei gravi indizi di colpevolezza quanto al capo associativo. Pertanto, le sentenze di merito, nell'affermare la responsabilità penale dell'imputato, altro non fanno che replicare il percorso motivazionale adottato dal giudice della misura ma successivamente svalutato in sede cautelare, utilizzando un compendio indiziario completamente travisato. Indi vengono proposti temi analoghi a quelli indicati nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, in relazione alla posizione del ricorrente si osserva altresì: quanto all'attestazione di mafiosità da parte di [OSCURATO:PERSONA] essa non può essere presa in considerazione perché, come scrive anche lo stesso giudice di primo grado, le dichiarazioni del predetto "non costituiscono appannaggio conoscitivo esclusivo di un'élite di soggetti, sicché non può ricavarsene particolari elementi a suffragio dell'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio con conseguenze affidabilità delle sue esternazioni"; quanto alla risoluzione da parte dei ricorrente di contrasti tra spacciatori o di problemi di creditori delusi, il ragionamento è strutturato in termini di puro sospetto, non si rappresenta in che modo dovrebbe risultare il dinamismo di [OSCURATO:PERSONA] nel tessuto organizzativo di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una elenco di frequentazioni non associate alla trattazione di affari mafiosi; quanto al "vantaggio tratto dall'odierno ricorrente dal metus esercitato sugli amministratori comunali aidonesi" costituente "la diretta conseguenza della sua accertata e conosciuta intraneità al sodalizio mafioso di appartenenza", l'argomentazione è nuovamente articolata in termini di sospetto a fronte della mancanza di elementi sull'adozione esplicita o implicita di metodo mafioso da parte di [OSCURATO:PERSONA] sicché la conclusione secondo cui certi asseriti favori gli fossero dovuti in quanto esponente di [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe che fondarsi sulla improbabile massima di esperienza secondo cui laddove esiste la mafia chi riceve indebiti favori deve ritenersi mafioso. Discorso a parte merita poi la vicenda di Minacapilli relativa ad una singola conversazione telefonica non eloquente avendo l'interlocutore spiegato che le frasi incriminate relativa ad una spettanza remunerativa non si riferissero affatto a [OSCURATO:PERSONA], con quel che ne consegue sugli effetti a cascata che si leggono sul punto nelle pronunce di merito. Tale circostanza è del tutto ignorata dalla sentenza impugnata che invece assegna suggestivo valore a tale conversazione. In conclusione, il compendio indiziario che ha portato alla condanna del ricorrente costituisce la riproposizione di un disordinato coacervo di eterogenei elementi rivitalizzati - dopo la loro valutazione in sede cautelare - attraverso una marcata "chiave di lettura territoriale" di quelli che dovrebbero essere gli elementi sintomatici invece obiettivi della specifica contestazione (Gangi parla di assidua frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a fronte di tre soli incontri in sei mesi del tutto spiegabili in un piccolo centro come quello di Aidone, verificatisi per di più presso il locale pubblico gestito da [OSCURATO:PERSONA]). 4.2. Egualmente, il secondo motivo, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., deduce violazione di legge penale in relazione al capo B) della rubrica (in ordine al reato di cui agli artt. 56, 629 commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 cod. pen. e art. 7 L. 203/1991, nonché vizio di motivazione sia in relazione alle regole di valutazione della prova di cui agli artt. 192 e 533 comma 1, cod. proc. pen. che alla mancata motivazione in merito alle deduzioni difensive.La Corte territoriale ha posto a sostegno della propria decisione un percorso argomentativo frutto di travisamento delle prove, aderendo al ragionamento reso dal G.U.P. e senza confrontarsi con le doglianze proposte nell'atto d'appello. Invero, la sentenza impugnata non ha risposto né alle censure inerenti all'intercettazione della conversazione intercorsa tra l'imputato e la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, contrariamente a quanto sostenuto, emergono elementi deponenti per l'estraneità dell'imputato al fatto contestato, avendo piuttosto egli in essa negato ogni suo coinvolgimento nell'incendio del camion minacciando il suo interlocutore di denuncia, e all'inattendibilità delle dichiarazioni della presunta persona offesa, né ha tenuto conto delle dichiarazioni liberatorie rese dal Santanna e dal Calafato, le quali invece confermano quanto narrato dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia (riferibilità della richiesta di denaro a pregressi lavori svolti), risultando così utili a comprendere il dialogo intercorso tra questi e la parte civile. Con riferimento alle aggravanti contestate al ricorrente, la difesa pone in evidenza come la tentata estorsione fosse stata commessa in periodo antecedente a quello di partecipazione associativa contestata al ricorrente, derivandone in tal modo sia l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, sia quella di cui all'art. 628 comma 1, nr. 3 cod. pen. (con la precisazione che rispetto a tale aggravante sebbene non oggetto di specifica contestazione in appello sarebbe stato comunque onere del giudice valutarne la sussistenza trattandosi di qualificazione giuridica del fatto inteso nel suo complesso), 4.3. Con il terzo motivo, infine, si lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, per non avere, la Corte territoriale, operato alcuna distinzione tra la posizione di questi rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA], il quale occupava infatti un ruolo direttivo all'interno dell'associazione contrariamente a quello di mero partecipe dello [OSCURATO:PERSONA], operando così un giudizio "collettivo", non tarato sui singoli soggetti (partendo dalla pena base di anni dodici di reclusione anche per [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al motivo sulla continuazione tra il reato associativo e quelli di cui agli artt. 75, comma 2, D.P.R. 159/2011: esso è inammissibile nel resto. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. I ricorsi muovono entrambi dalla considerazione che i giudici di merito - il g.i.p. prima e la corte di appello poi - non avrebbero tenuto in debito conto le ragioni poste da questa corte a base dell'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare applicata ai ricorrenti, e, argomentando anche alla luce di esse, assumono che la sentenza impugnata è deficitaria (dolendosi tra le righe di aver richiesto il giudizio abbreviato in considerazione dell'esito cautelare come se quella conclusione decisoria potesse in qualche modo precludere al giudice della decisione di valutare diversamente il compendio probatorio). Una siffatta premessa metodologica è evidentemente errata non essendo il giudice della responsabilità penale - come ha peraltro già spiegato la sentenza impugnata - in alcun modo vincolato dal giudizio reso nella fase cautelare, sicché può capitare che le due valutazioni non coincidano pure a fronte del medesimo coacervo probatorio per essere diverso l'approccio mediante il quale esse si sono poste rispetto ad esso. Ne discende che a fronte di una ricostruzione delle vicende che - come quella svolta della sentenza impugnata - si muove nell'ottica unitaria del collegamento probatorio degli indizi non senza averli soppesati prima singolarmente, i ricorsi avrebbero dovuto, più che rapportarsi al diverso esito cautelare sposandone in toto il percorso argomentativo, evidenziare gli aspetti che potessero mettere in crisi la diversa impostazione seguita dalle pronunce di merito, e non limitarsi a una rinnovata prospettazione atomistica degli svariati elementi emersi, peraltro già oggetto di specifica confutazione da parte del giudice della decisione. I motivi dei ricorsi inerenti ai fatti, rimanendo ancorati ad una visione poco incline ad una valutazione complessiva - anche quando tirano le somme del ragionamento lo fanno in un'ottica pur sempre atomistica - concludono - con esito scontato stante l'errato approccio - che i singoli indizi sommati tra loro non darebbero alcun risultato utile positivo. Attraverso una siffatta operazione, tuttavia, non solo operano in maniera difforme dai parametri di valutazione come indicati nella giurisprudenza di questa Corte - che in tema di valutazione della prova indiziaria, richiede che invece il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così tra tante Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020 Ud. (dep. 04/03/2021) Rv. 280605 - 02) - , ma non si confrontano neppure con la ben più articolata pronuncia impugnata che, nell'arricchirsi anche dei passaggi argomentativi della sentenza di primo grado, espressamente di volta in volta richiamati, finisce con il dare un quadro esaustivo, armonico e completo, delle vicende (si rammenta che in quanto conformi le due sentenze di primo e secondo grado si integrano fra loro andando a costituire un corpo unico essendo identici i parametri di valutazione impiegati dai rispetti giudici che le hanno pronunciate sicché in alcun modo il richiamo per relationem operato nella sentenza impugnata alla pronuncia di primo grado può ritenersi illegittimo, risultando rispettati tutti i parametri che devono accompagnare la fisiologia di tale modus operandi, in particolare quello di un recepimento non acritico del precedente percorso argomentativo). 1.1.Innanzitutto, quanto a [OSCURATO:PERSONA], occorre partire dal dato - non sufficientemente considerato in ricorso - che la partecipazione associativa oggetto del presente procedimento non costituisce un novum per il ricorrente, essendo stato egli già condannato con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 17.7.2012, irrevocabile il 25.1.2013, per essere stato uno dei capi della medesima associazione imperante in Aidone, facente capo alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA] di Enna. A tale riguardo si osserva che se è certamente indubbio che ai fini dell'accertamento della partecipazione ad un'associazione mafiosa non rileva solo l'affectio societatis, ma è richiesta la verifica di un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno «status» di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in ragione del quale taluno «prende parte» al fenomeno associativo, dando dimostrazione di porsi a disposizione dell'ente per il perseguimento delle sue finalità criminose (Sez. Un, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266064; Sez. 6, n. 8929 del 17/09/2014, dep. 2015, Rv. 263654; Sez. 1, n. 39543 del 24/06/2013, Rv. 257447), è tuttavia altrettanto indubbio che ove, come nel caso di specie, risulti la pregressa militanza nella medesima associazione non si possa prescindere da tale dato; tale circostanza, cioè, si riverbera sulla valutazione della partecipazione oggetto della pronunce di merito, non rimanendo irrilevante ai fini valutativi della successiva condotta partecipativa, secondo il costante orientamento di questa Corte, la precedente partecipazione soprattutto nell'ipotesi in cui si tratti della stessa associazione - circostanza questa acclarata dai giudici e non specificamente contestata dai ricorsi - qualificandosi in definitiva in tale evenienza la partecipazione come ulteriore segmento partecipativo che si pone in prosecuzione del pregresso; partecipazione che nei caso di specie è sottolineata, secondo la ricostruzione confermata nella sentenza impugnata, dalla rinnovata messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] all'uscita dal carcere. Ciò ovviamente non significa che tale ulteriore segmento partecipativo non debba essere oggetto di prova secondo i parametri ordinari, ma implica che nella valutazione peculiare che ne deriva difficilmente si possa prescindere dal dato pregresso che ben può assumere rilievo ai fini della nuova verifica da compiere. Più precisamente questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586 - 01, cfr. in termini analoghi Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019 Cc. (dep. 28/01/2020), Rv. 278221 - 01 che ha altresì affermato che in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna). Il precedente accertamento non è senz'altro sufficiente ai fini della condanna per la prosecuzione associativa ma è un elemento che entra a pieno titolo nel compendio probatorio e che unitamente agli altri elementi emersi - dei quali costituisce il substrato e la logica premessa allorquando si ragioni in termini di prosecuzione partecipativa rispetto a quella medesima associazione - ben può contribuire positivamente a delineare la persistente - rinnovata - adesione. Si è d'altro canto anche precisato che in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021 Ud. (dep. 13/01/2022), Rv. 282661 - 02 che in motivazione ha precisato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario); e la stessa regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera - in ultima analisi - cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 2, Sentenza n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267080 - 01) - che opera nel caso in cui non risulti indicata o acclarata una data diversa - risponde soprattutto all'esigenza di evitare che resti impunito l'autore del reato che continui a delinquere dopo la condanna per un reato di tipo permanente (lo sbarramento determinato dalla sentenza di primo grado consegue alla necessità di delimitare la condanna a quanto verificatosi in precedenza e al contempo di non estendere il giudicato ai fatti successivi - che altrimenti andrebbero esenti da pena ove dovessero essere ricompresi nella precedente condanna per la medesima associazione criminosa, laddove essi potranno piuttosto essere riconosciuti in continuazione, come ulteriore ipotesi partecipativa, in prosieguo della precedente, ove autonomamente accertati e ne ricorrano i presupposti, cfr. Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 - 01). Sicché non è di per sé indicativa di rescissione del legame associativo neppure la sentenza di condanna, ben potendo persistere quel legame anche dopo tale pronuncia e anche durante la stessa esecuzione della pena (in tal caso l'ulteriore segmento potrà essere oggetto di nuovo accertamento e potrà - come accaduto nel caso di specie - essere posto in continuazione col precedente ove ricorrano i presupposti del reato continuato).Rispetto a tale dato, non trascurabile, della pregressa condanna di [OSCURATO:PERSONA] per partecipazione alla medesima associazione - sempre col ruolo direttivo - del quale mostrano di avere debitamente tenuto conto i giudici di merito, il ricorso nulla di specifico ha contro-dedotto, né in ordine alla sussistenza del dato in sé - non contestabile essendo stata riconosciuta anche la continuazione tra le due ipotesi partecipative - né in relazione alla sua pregnanza, pur trattandosi di tassello da cui - correttamente - muove la ricostruzione accusatoria ( e su cui si innesta la successiva evoluzione della partecipazione associativa). 1.2. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] come meglio si vedrà nel prosieguo della trattazione, e in particolare in quella dedicata al suo ricorso, ulteriori sono gli elementi emersi ed adeguatamente valorizzati ai fini della confermata affermazione di responsabilità; elementi che hanno evidentemente consentito di chiudere il cerchio anche riguardo alla partecipazione all'associazione mafiosa - oltre che per il reato di tentata estorsione aggravata per la quale vi era stata la conferma già in sede cautelare - pur in assenza di una pregressa militanza del ricorrente in [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto passando a considerare distintamente i due ricorsi, si premette che svariati argomenti sono comuni ad entrambi di talchè di essi si dirà nell'ambito della trattazione del primo ricorso, salvo poi ad effettuare le precisazioni del caso allorquando si tratterà la posizione dell'altro ricorrente. 2.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è generico e reiterativo, non confrontandosi con la ricostruzione recepita nella sentenza impugnata che aveva già spiegato - rispetto alle questioni qui pedissequamente riproposte - le ragioni per le quali le visite presso la masseria di [OSCURATO:PERSONA], sita in contrada [OSCURATO:PERSONA], agro di [OSCURATO:PERSONA] (EN), dovessero imputarsi al ricorrente e a motivi legati alla sua partecipazione a [OSCURATO:PERSONA], quale capo dell'articolazione aidonese. Non è stato in altri termini ritenuto un caso che egli, poco dopo la sua scarcerazione - e la sua sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due - si sia, diverse volte, recato presso il responsabile della provincia ennese di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - alle cui dipendenze aveva già operato nella medesima veste di capo territoriale nella pregressa esperienza associativa accertata da sentenza irrevocabile di condanna - ingenerando compiacimento da parte di Seminare per "le visite di Isidoro" (che come captato nelle intercettazioni nello specifico affermava di aver ricevuto più volte i saluti da parte di qualcuno e che anche tale "Isidoro", nonostante non sarebbe potuto uscire - in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno - si era recato da lui, per incontrarlo, ben due, tre volte volte; circostanza che trova peraltro riscontro nelle immagini registrate dall'attività tecnica di videoregistrazione presso l'azienda agricola di SEMINARA Salvatore, oltre che il 4 e il 6 ottobre 2014, anche il successivo 27 dicembre 2014, e gennaio 2015 ritraenti l'accesso presso la masseria di una autovettura Lancia Y10, di colore grigio, targata [OSCURATO:TARGA] intestata a [OSCURATO:PERSONA] !rene sorella del ricorrente), ed abbia al contempo anche riattivato i canali di frequentazione con gli accoliti avvicinandosi anche ad altri membri dell'associazione, tra i quali i fratelli Rino e [OSCURATO:PERSONA] (già destinatari di provvedimento di fermo per duplice omicidio di Salvatore CUTRONA e Giovanni TURRISI, commesso a Raddusa il 5 aprile 2015). La corte di appello non ha peraltro mancato di spiegare anche le ragioni per le quali non potessero di contro ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dai fratelli Berretta - nipoti di [OSCURATO:PERSONA], figli della sorella intestataria dell' autovettura notata presso la masseria di Seminara, che avevano asserito di essersi recati loro presso la masseria - evidenziando come esse fossero in palese contrasto con le nitide risultanze delle intercettazioni e come le stesse circostanze addotte dai predetti a giustificazione delle loro visite a Seminara non potessero ritenersi né esaurienti né credibili (al punto che il tribunale deponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le falsità in esse ravvisabili). D'altronde il riferimento al compleanno del nonno e all'acquisto di un agnello - di cui fanno cenno i Berretta a giustificazione delle visite alla masseria - lo si rinviene anche in una delle conversazioni intercettate e segnalate dai giudici di merito come sintomatica del linguaggio in codice adoperato, in particolare in quella in cui in sostanza, [OSCURATO:PERSONA], ipotizzando che nel prossimo incontro, previsto per la domenica, sarebbero stati I Simonte a "scendere" da loro ("se la domenica scendono... vengono loro...."), e non viceversa come fino a quel momento era avvenuto, aveva suggerito al nipote, [OSCURATO:PERSONA], di esprimersi telefonicamente con [OSCURATO:PERSONA] parlando dei compleanno del nonno, da festeggiare con una grigliata, e di farsi confermare se, per la domenica in questione, ci sarebbero state le "olive". Del resto - così aveva suggerito [OSCURATO:PERSONA] - "se uno deve uscire deve andare per.. .dice per l'agnello...", cioè gli inviti per le riunioni dovevano essere rivolti al destinatario parlando dell'agnello.Tale conversazione introduce l'ulteriore tema posto a base della ricostruzione accusatoria, quello degli incontri coi fratelli Simonte che tendenzialmente si realizzavano presso l'azienda agricola dei predetti, degradati dalla difesa a mere " mangiate", laddove i giudici di merito ne hanno piuttosto ricostruito, sulla base degli esiti intercettivi, la valenza non conviviale ma di vere e proprie riunioni operative, con ben altre finalità, tra appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], travestite sul piano linguistico in comuni occasioni di commensalità. Così, ancora, con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che si tenta di sminuire asserendo che ciò che egli ha riferito l'avrebbe appreso dalla stampa e che comunque nelle conversazioni intercettata egli interloquiva con persone qualunquk non inserite in alcun contesto mafioso, parimenti non vi è un effettivo confronto con le evidenze istruttorie come congruamente indicate dal giudice di merito (che hanno posto in evidenza come [OSCURATO:PERSONA] abbia in più di un'occasione definito [OSCURATO:PERSONA] un capo-mafia, così in quella intervenuta nel 2016, dopo la scarcerazione del ricorrente, in cui lo definiva boss di Aidone al quale egli professava la propria incondizionata vicinanza, concetto reiterato anche in una successiva conversazione tenuta il giorno seguente in cui [OSCURATO:PERSONA] ribadiva il ruolo di vertice assunto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della consorteria aidonese ed ancora un'altra volta in data 15.6.2016 allorché il dichiarante si lasciava andare ad analoghe confidenze mostrando di conoscere certe dinamiche mafiose, anche in ottica diacronica, concernenti il territorio di Aidone, ed ancora la sera del 20 marzo 2016 in un'altra conversazione). Né potrebbero rilevare - secondo la corretta impostazione seguita nella sentenza impugnata che come detto valuta armonicamente i plurimi indizi emersi ritenuti, evidentemente per la loro convergenza, idonei anche ad escludere valenza alle emergenze di segno contrario - per sminuire la portata delle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che assume che erano solo conoscenti suo zio e [OSCURATO:PERSONA] ma poi ammette che [OSCURATO:PERSONA] partecipava a cene e pranzi con [OSCURATO:PERSONA] (organizzate da [OSCURATO:PERSONA], suo fratello, che era scapolo e a cui prendeva parte anche [OSCURATO:PERSONA] perché a sua volta non coniugato). Si tende, in definitiva, a giustificare la frequentazione assumendo che Berretta invitasse a pranzo e cena [OSCURATO:PERSONA] per non lasciarlo solo dopo che si era separato dalla moglie ed attraversava un periodo particolare, laddove Gangi conferisce ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ben altra valenza definendo quest'ultimo autista di [OSCURATO:PERSONA] (e secondo quanto riporta il ricorso lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato di aver dato passaggi a [OSCURATO:PERSONA] alla forestale dove lavorava).Importante sottolineare come la corte territoriale abbia opportunamente a tal punto osservato che pur se prima facie le indicazioni di [OSCURATO:PERSONA] potrebbero di per sé apparire prive di un'obiettiva significatività investigativa, è indubbio che le stesse lette sinotticamente con gli ulteriori elementi acquisiti a carico dell'imputato finiscano per delineare nitidamente il costrutto accusatorio eretto a suo carico. Le esternazioni di [OSCURATO:PERSONA], volte alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come il boss di Aidone, non appaiono - agli occhi dei giudici di merito - affatto eccentriche nel contesto probatorio qui esaminato, nel quale sono emersi ricorrenti contatti ed incontri tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e i Simonte, il cui curriculum criminale-mafioso è stato ampiamente tratteggiato dai giudici, nonché la perpetuatio - anche in epoca attuale - dei rapporti, già accertati con sentenza passata in giudicato, con Senninara, Capo provincia ennese di [OSCURATO:PERSONA]. Medesime considerazioni sono svolte dai giudici di merito con riferimento ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], l'altro ricorrente, di cui si dirà allorquando si tratterà il suo ricorso. Centrale, rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indicato come soggetto che ha contribuito fattivamente all'attività associativa " e nei confronti del quale il ricorrente - a differenza di [OSCURATO:PERSONA] che sosteneva la sua causa - avrebbe mostrato un atteggiamento di chiusura verso l'ammissione alla divisione dei proventi illeciti. La difesa segnala l'irrilevanza di tale argomento sol perché [OSCURATO:PERSONA] non è interlocutore diretto della conversazione e Minicapilli sarebbe un quisque de populo non coinvolto nella presente vicenda; tale circostanza secondo i giudici di merito nulla toglie invece al fatto che dal tenore della conversazione emerga piuttosto la tipica mentalità spartitoria propria degli assetti associativi oltre che il ruolo sovraordinato di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle dichiarazioni di Gangi la sentenza impugnata ne riconosce la riferibilità, sia pure in parte, al passato ma evidenzia come ciò non escluda che quel pregresso possa contribuire ad illuminare ciò che è successivamente emerso, contribuendo alla formazione di una lettura del dato probatorio che sia la più adeguata e rispondente alle complessive risultanze processuali (le circostanze riguardanti la pregressa attività partecipatíva di [OSCURATO:PERSONA] sono quindi in buona sostanza valorizzate nell'ottica di una verifica di coerenza tra quanto emerso nel presente procedimento e quanto già in precedenza accertato rispetto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], verifica che ha portato a concludere per la concludenza dei dati riferiti dai due dichiaranti; in ogni caso Gangi avrebbe riferito anche di cose più attuali). In definitiva le deduzioni difensive, che vorrebbero il materiale probatorio affetto da insanabile non univocità, e che sfiorano l'aspetto del pregresso accertamento citando una massima che afferma che esso non esime da nuovi accertamenti ove vi sia stata una detenzione prolungata senza neppure considerare l'entità della detenzione sofferta invece da [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, si infrangono sulla efficienza argomentativa del costrutto motivazionale oggetto di impugnazione che ha tra l'altro solo in parte tratto linfa valutativa dalla pregressa esperienza associativa del ricorrente; laddove ciò che rileva è la prova di adesione permanente e volontaria al clan per i fini illeciti che lo caratterizzano, non essendo peraltro qui in discussione la prova dell'esistenza dell'associazione: qui si tratta di soggetto già associato rispetto ad associazione la cui attualità è pacifica - trattandosi di articolazione di cosa nostra operante sul territorio ennese e di Aidone - quindi ciò che rileva è che emerga la persistenza della messa a disposizione, e che le circostanze concrete depongano per la rinnovata operatività come sodale all'indomani della scarcerazione, in assenza di segni di dissociazione non emersi né indicati dalla difesa. Né infine potrebbe rilevare il mancato accertamento della commissione di reati- fine che di per sé non pone in discussione né l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso (che non è necessariamente destinata alla commissione di delitti, ma può anche essere diretta a realizzare, avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416 - bis cod. pen., fra i quali quello della realizzazione di profitti ingiusti per sé o per altri, così Sez. 2, Sentenza n. 31920 del 04/06/2021, Rv. 281811 - 03, fattispecie nella quale l'associazione era diretta a controllare una serie di società coinvolte nella gestione dei rifiuti che rappresentavano lo strumento per acquisire appalti pubblici e privati con illecite modalità), né la partecipazione associativa del sodale. Il ricorso si duole della mancata indicazione delle ragioni per cui gli elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito possano dirsi espressione di un'elevata capacità dimostrativa dell'inserimento del ricorrente nella compagine associativa e, in particolare, dell'attività funzionale e dinamica tipica del partecipe al sodalizio, ma nell'affrontare il tema finisce col non confrontarsi non solo - come visto - con la pregnanza degli elementi posti a sostegno della partecipazione alla cosca da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma anche con i principi affermati da questa Corte al riguardo. Occorre, invero, anzitutto premettere che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si ravvisa nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della consorteria, idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla messa a disposizione del sodalizio stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi (v. da ultimo, Sez. U , Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01). In tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. (Sez. U, Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281889 - 02 In motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta). Assume rilevanza centrale, pertanto, la dimensione probatoria, perché è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione". In definitiva, la partecipazione potrà essere desunta dai più vari indicatori fattuali, purché, sulla base di una loro lettura non atomistica, ma unitaria, e di attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi un apporto concreto dell'individuo all'interno del sodalizio (in tal senso, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Mannino, Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Manníno, Rv. 202904-01, sul cui solco il [OSCURATO:PERSONA] si è recentemente espresso con la già citata sentenza Modaffari, individuano - in via meramente esemplificativa - quali indicatori di intraneità i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia", idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo). Considerata la lettera dell'art. 416-bis, primo comma, cod. pen., che si limita a prevedere la punizione di "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone", senza fornire alcuna indicazione specifica sulle modalità con cui si deve concretizzare la condotta partecipativa, il ricorso, nel ritenere gli elementi valorizzati dal giudice della decisione insufficienti - seppur suggestivi - indicatori di intraneità, richiedendo invece la necessaria prova che il ricorrente abbia posto in essere attività di cd. messa a posto nei confronti di imprese operanti sul territorio, deliberato e/o posto in essere reati fine, raccolto somme per i detenuti, avuto la gestione di attività economiche, procurato voti in occasione di consultazioni elettorali, finisce per includere quali elementi del fatto tipico gli indicatori di intraneità rilevanti esclusivamente nella dimensione probatoria della condotta, a forma libera, di partecipazione. Chiarita l'atipicità dei dati indiziari valorizzabili ai fini dell'intraneità, sulla scorta di quanto indicato supra, attesi i limiti di sindacabilità delle pronunce di merito in sede di legittimità, rimane evidente che il provvedimento impugnato non sì espone a censura alcuna laddove lo stesso contenga la specifica indicazione del compendio indiziario motivatamente valorizzato a dimostrazione della condotta partecipativa e non presenti illogicità evidenti. Sicché le censure poste col motivo in scrutinio sono anche manifestamente infondate. 2.2.11 secondo motivo con cui si contesta la prova del ruolo attribuito al ricorrente oltre che risentire dei medesimi rilievi già sopra esposti, è a sua volta aspecifico, avendo la corte di appello indicato anche gli elementi emersi a specifico sostegno di tale qualifica, incrociando in particolare i dati delle intercettazioni che, da un lato, indicano [OSCURATO:PERSONA] come il boss locale al quale obbedire e al quale si devono preliminarmente sottoporre le questioni , dall'altro, danno conto anche della sua competenza specifica, propria di chi detiene un ruolo direttivo, di stabilire chi meriti o meno ricompensa per il contributo dato all'associazione. 2.3.11 terzo motivo che contesta la sussistenza dei reati di violazione della misura di sorveglianza si fonda sui medesimi rilievi posti a base del primo motivo afferenti le visite presso la masseria del capo clan Seminara, sicché sì rimanda a tutto quanto già sopra osservato, al riguardo, al punto 2.1. del considerato in diritto.2.4.11 quarto motivo nella parte in cui contesta la compatibilità tra la recidiva e la continuazione è manifestamente infondato. Ed invero, costituisce principio nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte - oramai graniticamente attestatasi su tal punto - quello secondo cui non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (ex multis, Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Rv. 275296 - 01 Il medesimo motivo, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e i reati di cui all'art. 75, comma 2, D.P.R. 159/11, è fondato, dal momento che la lagnanza pone l'accento soprattutto sulla stretta correlazione esistente tra le violazione della misura della sorveglianza speciale e la partecipazione associativa oggetto del presente procedimento, laddove i giudici di merito si sono limitati a ritenere non configurabile il medesimo disegno criminoso in relazione al primigenio momento deliberativo afferente l'inizio della partecipazione risalente al 2008 per non essere emersi elementi in base ai quali far retroagire a quel momento deliberativo l'ideazione criminosa involgente le successive violazioni della misura di prevenzione. Diversamente, costituendo la misura di prevenzione una probabile evoluzione per chi aderisce ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso, non si può per il solo dato temporale e per la diversità delle fattispecie escludere la medesimezza del disegno criminoso; e che la deliberazione iniziale abbia investito anche una tale eventualità risulta dimostrato nel caso di specie dal fatto che il ricorrente non ebbe remore a violare più volte la misura di prevenzione proprio per esigenze legate alla sua partecipazione associativa. Quanto alla eccezione sulla entità, che si assume, sproporzionata della pena anche a causa della recidiva non esclusa, è infine solo il caso di rilevare che il tribunale è partito della pena base minima prevista per il reato di cui al comma 2 dell'art. 416-bis c,p. ed ha poi operato un aumento di un solo anno per ciascuna delle pregresse violazioni già accertate (art. 416-bis c.p. e 629 c.p., aggravata dal metodo mafioso) proprio perché ha al contempo applicato l'aumento di 2/3 per la recidiva, ha cioè contenuto l'aumento per i gravi reati satellite in ragione del parziale assorbimento del disvalore dei fatti pregressi nell'aumento per la recidiva.3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Preliminarmente si impongono delle considerazioni sull'analoga, errata, impostazione metodologica seguita anche nel ricorso in scrutinio, che in maniera anche più evidente rispetto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] imposta la contestazione della prova della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] sul raffronto tra quanto rilevato da questa corte nella pronuncia di annullamento e quanto invece affermato dal giudice della decisione di merito, anche nella sentenza impugnata, il quale, nel prescindere dai rilievi del giudicato cautelare - fatti propri dalla difesa nell'impugnazione - sarebbe incorso in valutazione contraria al canone valutativo proprio dell'affermazione di responsabilità che impone la certezza processuale. Il punto dolente di una siffatta impostazione in realtà non è tanto il fatto che si ripropongano i rilievi espressi nelle decisioni cautelari, che ben possono essere fatti propri dalla difesa, ma quanto il fatto che il disappunto, e quindi il fulcro intorno a cui ruota la doglianza, finisca con l'investire la circostanza in sé del mancato rispetto delle precedenti statuizioni cautelari da parte del giudice della responsabilità, quasi come se il portato dell'annullamento cautelare potesse avere risvolti vincolanti rispetto al giudizio di merito e non limitati - come invece è pacifico che sia - al procedimento incidentale in cui si inserisce (cfr. tra tante, Sez. 2, n. 34453 del 13/11/2018 Ud. (dep. 29/07/2019) Rv. 276738 - 01 che ha affermato che in tema di misure cautelari personali, l'efficacia della pronuncia adottata dal tribunale per il riesame in ordine alla carenza dei gravi indizi di colpevolezza resta circoscritta nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate" ed è finalizzata alla caducazione della misura cautelare, mentre non vincola il giudice del merito quanto all'apprezzamento della responsabilità penale. Conf. Sez. U, n. 20 del 12/10/1993 Rv. 195352). E' piuttosto vero il contrario che la decisione di merito può incidere su quella cautelare ed essere preclusiva di una rivalutazione dei gravi indizi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 29107 del 14/07/2006, Rv. 235267 - 01, secondo cui in tema di misure cautelari personali, l'intervenuta pronuncia, nel corso del procedimento principale, di sentenza non definitiva di condanna implica la non riproponibilità, in sede di procedimento incidentale "de libertate", della questione concernente la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza; Sez. 1, Sentenza n. 44081 del 11/11/2008, Rv. 241851 - 01; Sez. 5, n. 26221 del 20/07/2020, Rv. 279469 - 01, Sez. 5, Sentenza n. 1709 del 09/04/1997, Rv. 208138 - 01, che ha affermato che l'avvenuta condanna in primo grado e conferma in appello costituisce preclusione processuale alla rivalutazione della gravità degli indizi in sede di appello incidentale "de libertate'°) A ciò si aggiunga che a ben vedere, riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ancor più marcatamente emerge la discrasia contenutistica esistente tra la valutazione svolta in sede cautelare e quella dei giudici della decisione di merito - circostanza che rende ancor più evidente la inconferenza della censura - risultando la sentenza qui impugnata ben più articolata rispetto alla ricostruzione effettuata da questa Corte in sede di annullamento il cui vaglio era ovviamente circoscritto a quanto a sua volta riportava il provvedimento dinanzi ad essa impugnato - ossia l'ordinanza del riesame che aveva confermato l'ordinanza del G.i.p. - , sicché oltre che per i rilievi come sopra indicati, l'inferenza che anche il ricorso in scrutinio intende trarre dal!' - apparente - contrasto esistente tra i due pronunciati non ha ragion d'essere neppure da un punto di vista più concreto. Osservava invero questa Corte nella sentenza di annullamento che « Gli indicatori fattuali tramite cui può desumersi la concreta manifestazione della sopradescritta appartenenza nel periodo in considerazione possono essere i più vari, ma debbono pur sempre rappresentare, alla stregua di un motivato apprezzamento di merito, un quadro indiziario grave, preciso e concordante. Nell'ordinanza impugnata si fa riferimento alla partecipazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] a riunioni associative e si menziona a tal riguardo [OSCURATO:PERSONA]. Non si specificano però concreti elementi, in relazione alle modalità e all'oggetto degli incontri, idonei a rappresentare condizioni diverse da quelle solo sospette dovute all'appartenenza mafiosa di taluni dei soggetti menzionati come interlocutori. Si dà prova poi di valorizzare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il cui significato nell'ottica della dimostrazione della condotta associativa non rimane illustrato, una volta che vengono richiamati spezzoni di frasi che laconicamente citano [OSCURATO:PERSONA] solamente come il «compare» di [OSCURATO:PERSONA] che «si è montato la testa». Con riferimento alle conversazioni e alle altre risultanze citate, la motivazione adottata parimenti non rappresenta in che modo dovrebbe risultare il dinamismo di [OSCURATO:PERSONA] nel tessuto organizzativo di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di un elenco di frequentazioni non associate alla trattazione di affari mafiosi, di citazioni di meri commenti su posizioni proprie e altrui, della comparsa di iniziative solo personali e comunque concernenti attività di cui non si dà contezza della riferibilità al sodalizio mafioso, come nel caso dei lavori acquisiti da [OSCURATO:PERSONA]. L'episodio di tentata estorsione che vede come persona offesa Mangione è stato ritenuto, in forza di razionali e puntuali apprezzamenti, caratterizzato da minaccia con il metodo mafioso e finalizzato agli interessi del sodalizio mafioso, stante le modalità e i contenuti della richiesta di denaro rivolta da [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il coinvolgimento in tale condotta, pur a favore dì detenuti inseriti nell'associazione mafiosa, non risulta rappresentato in ragione dell'esecuzione di compiti assunti da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di relazioni non meramente occasionali; né risulta come questo solo dato indiziario possa essere completato dagli altri citati, una volta che il loro apprezzamento non supera i rilievi sopra esposti. Alla stregua di tutte le osservazioni che precedono, la motivazione...»; sulla base di tali argomenti interveniva l'annullamento dell'ordinanza del riesame. Nella sentenza qui impugnata ben altro è, invece, il coacervo probatorio posto a base di riflessione. La sentenza impugnata, in particolare, non si limita a rilevare direttamente o attraverso il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado : come relativamente al reato associativo fossero emersi numerosi incontri di [OSCURATO:PERSONA] con altri soggetti gravitanti nel contesto mafioso locale, fra i quali anzitutto [OSCURATO:PERSONA] (della loro assidua frequentazione aveva in particolare parlato anche Gangi), oltre che la partecipazione da parte dello stesso a riunioni con altri sodali tra le quali quelle presso l'azienda agricola dei fratelli Simonte - quegli stessi Simonte il cui arresto destava preoccupazioni in [OSCURATO:PERSONA] - in cui era proprio il ricorrente a consigliare a [OSCURATO:PERSONA] di evitare di parlare per telefono, e come il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avesse sempre indicato [OSCURATO:PERSONA] come un appartenente alla famiglia mafiosa vicino a [OSCURATO:PERSONA], avendo piuttosto tale pronuncia, tra l'altro, anche precisato: come medesime indicazioni in tal senso venissero offerte anche da [OSCURATO:PERSONA] che nel corso di conversazioni intercettate intercorse con [OSCURATO:PERSONA] aveva apertis verbis definito [OSCURATO:PERSONA] "mafioso", oltre che in altri dialoghi captati, aventi come protagonisti il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e la sua amante, in cui si faceva ancora riferimento alle qualità mafiose del primo; e che [OSCURATO:PERSONA] fosse solito circondarsi di esponenti mafiosi, quali il citato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era altresì confermato anche da [OSCURATO:PERSONA] (la persona offesa del reato estorsivo di cui al capo B). In altre conversazioni, ancora, sottoposte ad ascolto, era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a manifestare possibilità di intervento in favore di [OSCURATO:PERSONA] in occasione di contrasti insorti nella attività di coltivazione e vendita di stupefacente e a fianco di [OSCURATO:PERSONA] per favorire il recupero di un credito; così palesando, secondo le conformi pronunce di merito, contributo fattivo nel controllo del territorio, in collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], pure chiamato in causa nella conversazione intercettata relativa allo spaccio di droga). Sicché, più nello specifico, l'adesione di [OSCURATO:PERSONA] all'articolazione mafiosa, costituita ed operante nel territorio aidonese, si evince - sottolinea la sentenza impugnata - dal riconoscimento di tale status all'esterno, non soltanto perché formalmente [OSCURATO:PERSONA] lo ha definito senza mezzi termini un mafioso riconoscendo ampiamente il ruolo, ma anche perché a lui si rivolgevano con frequenza sia spacciatori di droga che creditori delusi per ottenere la tutela delle proprie "ragioni". Era lo stesso [OSCURATO:PERSONA], poi, ad ammettere implicitamente la propria partecipazione al sodalizio nella misura in cui esternava: il proprio parere favorevole sulla spettanza remunerativa - invece asseritannente esclusa da [OSCURATO:PERSONA] - in favore di altri soggetti (in specie [OSCURATO:PERSONA]) che si erano adoperati per il compimento di attività illecite nell'interesse dell'organizzazione (è pacifico secondo il giudice di merito il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione e deve altresì ritenersi parimenti incontroverso che il sodalizio al quale allude scivoli (" _ma se tu sei uno di noi.sei uno di noi.. devi mangiare pure tu lui non fa mangiare!") è di stampo strettamente mafioso, come ampiamente dimostrato nell'excursus argomentativo 'svolto dal medesimo giudice che espressamente io richiama); la propria preoccupazione per l'arresto dei fratelli Simonte con i quali egli sì era frequentemente incontrato nel corso delle riunioni di cui sopra si è detto; la sua coazione della volontà dei pubblici amministratori del Comune di Aidone per il conseguimento di scopi personali. La capacità di infiltrazione dell'indagato nel settore dei lavori assegnati dal Comune di Aidone - lavori risultati acquisiti ed eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] avvalendosi di favori di vario genere da parte di rappresentanti comunali che non potevano sottrarsi all' « andazzo » dietro al quale trapelava la stessa figura del boss [OSCURATO:PERSONA] coinvolto negli incontri con le imprese aggiudicatarie dei lavori pubblici agevolati dai funzionari comunali - è stata invero una delle ragioni che - a fronte di un quadro già delineato nella sua struttura portante - è andata a corroborarlo ulteriormente in quanto i vantaggi variamente conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] sono stati - giustamente - ritenuti diretta derivazione del metus che egli esercitava nella collettività in conseguenza della sua accertata e conosciuta intraneità al sodalizio mafioso di appartenenza. Venivano poi considerate anche proprio le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla richiesta di denaro rivoltagli da [OSCURATO:PERSONA] per gli «amici» in «carcere», al rifiuto opposto dall'imprenditore e all'incendio doloso del camion appartenente alla ditta di quest'ultimo avvenuto circa un anno dopo. Tali dichiarazioni di Mangione erano ritenute idonee non solo a rappresentare i gravi indizi in ordine al reato di tentata estorsione, ma anche a confermare ulteriormente il quadro di elementi in relazione al delitto associativo (trattandosi peraltro di condotte che non si collocano tutte prima dell'inizio della partecipazione associativa contestata a [OSCURATO:PERSONA], essendo l'incendio successivo ad esso e comunque anche le antecedenti a ridosso di tale partecipazione). L'episodio di tentata estorsione che vede come persona offesa Mangione è stato ritenuto, in forza di razionali e puntuali apprezzamenti - già in sede cautelare - caratterizzato da minaccia con il metodo mafioso e finalizzato agli interessi del sodalizio mafioso, stante le modalità e i contenuti della richiesta di denaro rivolta da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.1.A fronte di tale ricostruzione dettagliata del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], emerge con tutta evidenza la aspecificità del primo motivo - speculare sotto il profilo fattuale al primo svolto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che per esso non possono che valere anche le considerazioni già sopra svolte al punto 2.1. del considerato - che contesta che la corte territoriale non si sarebbe attenuta ai principi di diritto affermati da questa Corte dapprima nella pronuncia, Sezioni Unite, Mannino e poi in quella più recente Modaffari. In particolare, nella prospettazione difensiva, la corte di appello avrebbe errato nell'affermare che è sufficiente ai fini della condanna per il reato partecipativo ad associazione mafiosa la verifica " se nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] siano riconoscibili, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla commissione di reati scopo, il duplice requisito dello status di mafioso e l'apporto all'associazione anche nei termini di mera messa a disposizione", dal momento che è necessaria la verifica di un rapporto stabile e organico più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale in ragione del quale taluno prende parte al fenomeno associativo, dando dimostrazione di porsi a disposizione dell'ente per il perseguimento delle sue finalità criminose. Considerato che proprio alla luce dei contenuti di quelle pronunce, deve ritenersi sufficiente la messa a disposizione purché si traduca esteriormente in comportamenti che univocamente depongano, appunto, per la sussistenza di una tale, effettiva, disponibilità per il perseguimento delle finalità criminose dell'associazione, rimane evidente come la ricostruzione dei giudici di merito che - come visto - ruota intorno ai plurimi comportamenti emersi, che hanno tra l'altro dato concreta esteriorizzazione a quella qualità di mafioso pure da più parti riconosciuta in capo a [OSCURATO:PERSONA] da parte di soggetti a loro volta qualificati, non si presti a censura alcuna nè in diritto né da altro punto di vista. Le doglianze svolte col motivo in scrutinio si risolvono, nel loro complesso, in indeducibili rilievi in fatto miranti attraverso una diversa, indiscriminata, e al contempo atomistica valutazione probatoria, non ammissibile nella presente sede di legittimità, a ridimensionare il quadro probatorio e quindi le condotte, nonostante esse siano state delineate del tutto congruamente, nella loro effettiva esauriente portata, nelle conformi pronunce di merito, e ciò nell'ottica - come visto naufragata - di eccepirsi la mancanza di elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della configurazione della partecipazione associativa, laddove come detto la correttezza dell'impostazione giuridica seguita dal giudice della decisione trova perfetto riscontro nella ricostruzione operata dal giudice di merito che sulla base di precisi indici ha proiettato la figura di [OSCURATO:PERSONA] ed il suo operare concreto, per le modalità con cui si estrinsecavano all'esterno, nel contesto associativo imperante nel territorio in cui egli agiva. 3.2. Quanto al motivo sulla restante imputazione di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 oggi art. 416-bis.1 c.p. - deve rilevarsi che il provvedimento impugnato espone una motivazione che ben spiega le ragioni della decisione fondate sul genere di richiesta rivolta all'imprenditore, facente riferimento agli «amici» e alla necessità di contribuire ai loro bisogni derivanti dalla carcerazione. A fronte di queste esaurienti spiegazioni, in linea con il costante insegnamento di legittimità in materia, i motivi del ricorso al riguardo in termini specifici evidenziano solamente la distanza temporale della richiesta rispetto al danneggiamento subito dall'imprenditore. Danneggiamento che però non ha assunto alcuna rilevanza ai fini della contestazione di cui trattasi e dello stesso ragionamento seguito dai giudici di merito nel considerarla provata. Infatti, il tentativo di estorsione, secondo le corrette spiegazioni rappresentate, è rimasto realizzato innanzitutto tramite le richieste oralmente rivolte a Mangione. Da ciò discende l'evidente infondatezza dei rilievi relativi a questo addebito. 3.2.1.La censura sulle aggravanti dell'agevolazione mafiosa e della qualità di partecipe di associazione di stampo mafioso è in parte inedita, come ammette lo stesso ricorso. Ciò posto, deve rilevarsi che la genericità inziale del motivo su tali aggravanti non risulta superata dalle deduzioni poste a sostegno della censura qui proposta, che quanto alla contestazione dell'agevolazione mafiosa, e quindi alla stessa aggravante della partecipazione mafiosa, si limita a prospettare che esse non sarebbero ravvisabili in quanto la tentata estorsione sarebbe stata commessa in epoca antecedente all'inizio della partecipazione associativa - circostanza che farebbe cadere sia la finalità agevolativa della consorteria sia la qualifica di partecipe dell'associazione in capo all'autore del reato - senza considerare che già alla stregua della stessa contestazione la condotta estorsiva articolatasi in diversi segmenti fattuali si è protratta fino al novembre del 2015 e quindi in epoca successiva all'inizio della partecipazione associativa che risulta contestata a partire da settembre 2015 - date non oggetto di contestazione e che trovano anche riscontro nella ricostruzione del giudice di merito che a ben vedere ha ritenuto provata non solo l'iniziale pretesa estorsiva ma anche quella supportata dall'incendio ricondotto sempre allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Ciò pure a voler prescindere dalla natura della pretesa, tipicamente di tipo mafioso in quanto prospettata come necessità da parte dell'imprenditore di "mettersi a posto" prima di iniziare qualsiasi lavoro ad Aidone, versando un "contributo" per i detenuti (costituente altra espressione tipica della solidarietà propria delle consorterie di tipo mafioso che solitamente mantengono gli accoliti ristretti in carcere chiedendo contributi innanzitutto agii impenditori). 3.3. Quanto infine alla censura sui trattamento sanzionatorio (entità della pena base determinata in misura identica a [OSCURATO:PERSONA]), essa è, da un lato, aspecifa e, dall'altro, non deducibile nella presente sede perché contesta valutazioni discrezionali di merito non arbitrariamente motivate e in quanto tali non sindacabili. Risulta invero congruamente motivata la determinazione della pena base (anni dodici per il più grave reato di partecipazione associativa di tipo mafioso) in entrambe le sedi di merito, avendo la corte territoriale dato specifica indicazione delle ragioni per le quali la pena base individuata dal primo giudice per [OSCURATO:PERSONA] - in misura superiore al minimo edittale - dovesse essere ritenuta adeguata e proporzionata al fatto facendo in particolare riferimento ai disvalore morale e scolale connesso al caso concreto, alla negativa personalità del ricorrente e alla pessima prognosi futura formulabile nei riguardi dello stesso, specie in considerazione della sua spiccata propensione e delinquere, della reiterazione delle condotte illecite e anche in ragione del comportamento processuale che non esprime alcun segnale positivo degno di essere valorizzato, laddove peraltro il g.i.p. in maniera ancor più specifica aveva osservato come l'infiltrazione nell'apparato amministrativo del Comune di Aidone rivelasse, sul piano effettuale, la particolare pericolosità detta condotta associativa, che osta all'applicazione del minimo edittale; né potrebbe d'altronde di per sé assumere rilievo la coincidenza di tale determinazione della pena base con quella stabilita per il correo [OSCURATO:PERSONA] avente ruolo direttivo, a fronte, appunto, di una adeguata giustificazione sul punto. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione relativamente al reato associativo e i reati di cui all'art. 75 D.P.R. 159/11, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta, e che il ricorso del predetto deve essere invece nel resto dichiarato inammissibile. Consegue altresì la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del r
Sentenza Cassazione n. 15210/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris