CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36054/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/03/2024 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per Iclinammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata l'ordinanza con la quale il Tribunale di Pisa ha rigettato il reclamo delle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], odierni ricorrenti, avverso il decreto di archiviazione emesso dal g.i.p. del Tribunale di quella città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 610 e 612 cod. pen., sulla premessa della inammissibilità dell'opposizione delle persone offese. 2. Il ricorso per cassazione delle persone offese è affidato al difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo, è dedotta l'erronea applicazione dell'art. 410 co.2 in relazione all'art. 127 cod. proc. pen. e violazione del contraddittorio, dolendosi la Difesa che, a fronte della rituale opposizione delle persone offese avverso la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, il G.I.P. abbia decretato l'archiviazione senza fissare l'udienza prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 410 cod. proc. pen., sostenendosene l'obbligatorietà in tutti i casi in cui sia proposta l'opposizione all'archiviazione, con la sola eccezione in cui essa sia stata richiesta per particolare tenuità del fatto. 2.2. Lamentano, inoltre, che, a dispetto di quanto si legge nella parte motiva del decreto di archiviazione, il G.I.P. avrebbe decretato il rigetto non l'inammissibilità - dell'opposizione. 2.3. Con il secondo motivo, denunciano inosservanza dell'art. 127, commi primo e quinto, cod. proc. pen., per la inosservanza della previsione di fissazione dell'udienza in camera di consiglio. 3. Ha presentato memorie in difesa dell'imputata, [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 581 co. 1 ter cod. proc. pen., per mancata allegazione, al ricorso, della elezione o dichiarazione di domicilio; deduce, ancora, la violazione dell'art. 591 cod. proc. pen., giacchè l'ordinanza con la quale il Tribunale decide sul reclamo avverso il provvedimento di archiviazione non è impugnabile, per espressa previsione di legge, ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., neppure quando si denunci la violazione del diritto al contraddittorio (sez. VI del 23/03/2018, n.17535). Pertanto, avverso l'ordinanza (con cui il Tribunale statuisce sul reclamo avverso l'ordinanza o il decreto di archiviazione) non è esperibile ricorso per cassazione ordinario (né il ricorso straordinario, ex art. 625 bis cod. proc. pen..). Conclude per il rigetto del ricorso. 4. Ha presentato memoria conclusiva il difensore dei ricorrenti insistendo per l'accoglimento del ricorso. In particolare, richiama orientamento giurisprudenziale che non ritiene applicabile la previsione di cui all'art. 581 co. 1 ter cod. proc. pen. al ricorso per cassazione, mancando la necessità del decreto di citazione a giudizio ( sent. 07/12/2023, n. 2323); ritenendo non pertinente il richiamo giurisprudenziale della difesa dell'imputato nel denunciare la violazione dell'art. 591 cod. proc.pen., conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi sono inammissibili. 1.L'art. 410 bis cod. proc. pen. prevede, al comma terzo, che, in caso di reclamo avverso il provvedimento che dispone l'archiviazione ( decreto o ordinanza), il Tribunale decide con "ordinanza non impugnabile". In assenza di previsioni derogatorie a questa disposizione, il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione e della legittimazione ad impugnare, direttamente desumibile dall'art. 568 cod. proc. pen., impone di escludere che il provvedimento di decisione del reclamo sia impugnabile, e, quindi, per quello che interessa specificamente in questa sede, ricorribile per cassazione. 2.L'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. è stata già ripetutamente affermata da questa Corte che - ribadendo la conformità ai principi costituzionali (art. 111 Cost) e sovranazionali della citata previsione di legge - si è in tal senso pronunciata anche con riferimento alle ipotesi - come quella in scrutinio - in cui si faccia questione di violazione del diritto al contraddittorio (Sez. 6, Ordinanza n. 17535 del 23/03/2018,Rv. 272717;conf.Sez. 6, Ordinanza n. 20845 del 26/04 /2018 Rv. 272956). 3.Da tale orientamento non v'è ragione di discostarsi, anzi esso va ribadito - anche in relazione alla fattispecie in esame in questa sede, in cui la violazione del contraddittorio si sarebbe verificata per avere il G.I.P. omesso di celebrare l'udienza camerale a seguito dell'opposizione delle persona offese, adottando il provvedimento di archiviazione de plan - dal momento che, per un verso, come è stato già chiarito, la generale inoppugnabilità del provvedimento con cui il Tribunale decide sul reclamo è previsione conforme ai principi costituzionali e sovranazionali ( ordinanza n. 17535/2018 cit.), e, dall'altro, che l'istante che abbia azionato il reclamo ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. non è privo di tutela, essendo esperibile a suo favore il rimedio della richiesta di revoca del provvedimento adottato dal giudice del reclamo, in difetto di contraddittorio. Si tratta di rimedio che, pur privo del carattere dell'impugnazione - come detto esclusa - appare azionabile a fronte di una decisione, come quella in materia di archiviazione, che non costituisce decisione irrevocabile. 4. Constatata la genetica inammissibilità del ricorso, resta precluso l'esame del secondo motivo incentrato sull'omessa fissazione dell'udienza camerale (peraltro, manifestamente infondato, atteso che il G.I.P. ha correttamente provveduto ai sensi dell'articolo 410 comma 2 cod. proc. pen., senza procedere alla fissazione della camera di consiglio, in conseguenza della rilevata inammissibilità della opposizione proposta dalle persone offese, come emerge dalla diffusa motivazione contenuta nella parte iniziale del decreto del G.i.p.). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della