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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 42286/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 30 settembre 2022, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo emessa in data 11 ottobre 2021, ha ridotto la pena a mesi due di reclusione e concesso il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, confermando nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 283 del 1962, per avere, in qualità di legale rappresentante dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - detenuto prodotti alimentari di varia natura in stato di promiscuità, senza etichettature utili all'identificazione.

Ritenuto che avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., e che la difesa ha poi depositato memoria con la quale ha insistito in quanto già dedotto.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché sostanzialmente diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità e, altresì, perché prospetta enunciati in contrasto cori il dato normativo e l'interpretazione consolidata dello stesso; che, come correttamente affermato nella motivazione della Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), la condotta oltre ad essere non occasionale, non presentava la tenuità richiesta ai fini del riconoscimento della suddetta causa di esclusione della punibilità; che appare sufficiente porre in rilievo come la condotta illecita abbia creato rischi di nocività per la salute, trattandosi di una situazione non momentanea od occasionale, bensì frutto di una prassi radicata nel tempo, come dimostrato dalle modalità con cui erano conservati gli alimenti e dai precedenti penali della ricorrente; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc., pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 30 settembre 2022, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo emessa in data 11 ottobre 2021, ha ridotto la pena a mesi due di reclusione e concesso il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, confermando nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 283 del 1962, per avere, in qualità di legale rappresentante dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - detenuto prodotti alimentari di varia natura in stato di promiscuità, senza etichettature utili all'identificazione. Ritenuto che avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., e che la difesa ha poi depositato memoria con la quale ha insistito in quanto già dedotto. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché sostanzialmente diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità e, altresì, perché prospetta enunciati in contrasto cori il dato normativo e l'interpretazione consolidata dello stesso; che, come correttamente affermato nella motivazione della Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), la condotta oltre ad essere non occasionale, non presentava la tenuità richiesta ai fini del riconoscimento della suddetta causa di esclusione della punibilità; che appare sufficiente porre in rilievo come la condotta illecita abbia creato rischi di nocività per la salute, trattandosi di una situazione non momentanea od occasionale, bensì frutto di una prassi radicata nel tempo, come dimostrato dalle modalità con cui erano conservati gli alimenti e dai precedenti penali della ricorrente; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc., pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere esten
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