CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 18905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino, oltre a dichiarare inammissibile (per l'eccedenza del periodo detentivo residuo) l'istanza di detenzione domiciliare, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], rigettava altresì quelle di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47-ter, Ord. pen. e di semilibertà. Rilevava il Tribunale come per Ferchichi, di fatto irreperibile, la tipologia dei reati in esecuzione (violazione legge stupefacenti e legge sulle armi), l'assenza di un lavoro stabile, la condizione di irregolarità sul territorio dello Stato, infine la mancata allegazione di un serio progetto di reinserimento sociale non legittimavano l'ammissione alle chieste misure alternative, non consentendo la favorevole prognosi in merito al reinserimento del detenuto nel contesto sociale. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta la difesa che - dopo numerosi accessi presso la cancelleria del Tribunale finalizzati a prendere visione della relazione Uepe, della quale constatava l'assenza - all'udienza del 25 maggio 2021, si è vista rigettare la richiesta di rinvio dell'udienza, pur avendo segnalato la necessità di prendere visione della documentazione, nel frattempo pervenuta. Il diniego del rinvio - privo di motivazione e avvenuto in spregio al dettato dell'ad 666, comma 3, cod. proc. pen., oltre che a quanto verbalizzato il 9 marzo 2021 in occasione di una riunione tra il Presidente del Tribunale di sorveglianza e quello dell'Ordine degli avvocati (laddove si affidava «alla sensibilità del collegio la valutazione dei diritti di difesa per il caso di documentazione pervenuta in udienza») - non ha permesso al difensore di consultare tempestivamente la relazione dell'Uepe e, conseguentemente, di approntare un'adeguata difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. 2. La piana lettura del verbale di udienza del 25 maggio 2021, consentita alla Corte trattandosi di eccezione di vizio di natura processuale, impone di escludere qualsiasi violazione di legge ovvero lesione del diritto della parte a difendersi provando che, non a caso, è stata meramente genericamente invocata nel ricorso. Va in primo luogo ribadito il principio di diritto espresso da Sez. 5, n. 5458 del 09/01/2018, Bernini, Rv. 272444, secondo cui «in tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie». Sicché già sotto questo profilo la doglianza difensiva è manifestamente infondata. In ogni caso, il ricorrente nel lamentare l'asserita (e non provata, dal momento che riposa sul mero dato labiale l'affermazione dei numerosi accessi presso la cancelleria) ristrettezza temporale tra l'acquisizione della relazione dell'Uepe e la decisione del Tribunale, non ha spiegato in che modo la stessa si sia riverberata, comprimendolo, sul diritto di difesa. E, anzi, rileva il Collegio, come emerge dalla lettura del menzionato verbale, la difesa ha motivato l'istanza di rinvio essenzialmente sulla scorta della diversa esigenza di verificare l'eventuale possibilità dello straniero sprovvisto di permesso di soggiorno di svolgere attività lavorativa in alternativa alla detenzione. A fronte, dunque, delle suindicate deduzioni inammissibili, la mancata risposta da parte del Tribunale di sorveglianza, nel verbale d'udienza ovvero nel provvedimento, parimenti non è suscettibile in alcun modo di incidere sul diritto della parte di apprestare un'adeguata difesa. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 01,104/2022 Il consigliere esten