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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33679/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 2051 C.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 12/2025 C .

C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 20510 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20510del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] Eleonora(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56L49 H294H ) rappresentata e difes a dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.

F . : [OSCURATO:PERSONA] 41P12 H294C ), [OSCURATO:PERSONA] (C.

F . : [OSCURATO:PERSONA] 76E05 H294W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PSLMRA 51L29 H501C ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L30 C525B) [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappre- sentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BCCNLT 64T59 A944G ) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bolo- gnan. 176/2022, pubblicata in data 28 gennaio 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 EleonoraLucchisani ha agito in giudizio nei confronti d el Co- mune di Rimini per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente occorsole mentre transitava su una passerella di legno situata sulla spiaggia comunale, a suo dire causato dalle condizioni di manutenzione della stessa.

L’ente convenuto ha chiamato in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., società incaricata della gestione, della posa in opera e della manuten- zione delle passerelle comunali, per essere eventualmente ga- rantita in caso di soccombenza.

La domanda di parte attrice è stata rigettata dal Tribunale di Rimini.

La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi.

Resistono,con distinti controricors i: a) il Comune di Rimini; b) [OSCURATO:SOCIETA]..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente, si rileva che, i n caso di proposizione del ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la ve- rifica del corretto conferimento deipoteri, sostanziali e proces- suali, al procuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso o il controricorso sono inammissibili; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva diretta- mente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne in- dichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex mul- tis: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015; Sez.

L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005).

Nella specie, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica procuratrice (quindi rappresentante volontaria) della stessa in virtù di «procura speciale a rogito del [OSCURATO:PERSONA] di Bologna in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. n. 27831/16779; in tale qualità la Fabbri ha sottoscritto il mandato difensivo al proprio difensore, per la presente fase del processo.

L’indicata procura non è stata,però, prodotta in giudizio , come del resto eccepito da parte ricorrente.

Il controricorso è, quindi, inammissibile.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2051 e 1227, primo comma, c.c. (rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) poi- ché la Corte d’Appello: A) ha giudicato “incauta” (ossia impru- dente) una condotta che non aveva le caratteristiche per essere qualificata tale; B) ha ritenuto che la mera imprudenza del sog- getto danneggiato sia di per sé sufficiente a configurare il caso Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 fortuito e a escludere la responsabilità oggettiva da cose in cu- stodia ex art. 2051 c.c.».

La ricorrente deduce, in particolare: «fermo restando l’accadi- mento in punto di fatto, si censura in punto di diritto: A) la “sussunzione” della condotta della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella fatti- specie legale dell’imprudenza; B) il fatto che detta imprudenza, ove sussistente, sia stata ritenuta di persé sufficiente a confi- gurare il caso fortuito e a interrompere il nesso di causalità tra la res e il danno, quando avrebbe potuto al massimo integrare gli estremi del concorso di colpa della danneggiata».

Il motivo è in parte infondatoed in parte inammissibile. 2.1La decisione impugnata risulta conforme, in diritto, ai con- solidati principi, da tempo enunciati da questa Corte nella ma- teria della responsabilità per cose in custodia (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanze nn. 2478 e 2479 del 01/02/2018), successivamente ribaditi in più occasioni (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 17873 del 27/08/2020; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 35429 del 01/12/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023), anche a Sezioni Unite (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022), e ancor più di recente riaffermati (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023), se- condo i quali «la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva –in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode –e può essere esclusa o Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento sogget- tivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclu- siva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefetti- bilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità ri- spetto all’evento pregiudizievole», dovendosiperaltro precisare che questi ultimi concetti vanno intesi non nel senso della as- soluta impossibilità di prevedere l’eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (il che è, ovvia- mente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale e, comunque, quanto meno colpose (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024), nelle condizioni date, in quanto costituenti viola- zione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normal- mente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da conside- rarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.

A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del me- rito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso co- stituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensu- rabile in sede di legittimità, ove scevro – come nella specie – da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incon- gruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16502 del 05/07/2017).

Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 2.2La corte d’appello, in particolare, ha rigettato la domanda di parte attrice, affermando che l’unica causa effettiva dell’evento dannoso doveva ritenersi la sua condotta colposa.

È giunta a tale conclusione sulla base della valutazione delle sue stesse allegazioni, nonché, soprattutto, d e lle risultanze delle prove espletate:da queste ha ritenuto emergere, quanto meno in via presuntiva, che l’incidente fosse imputabile esclusiva- mente alla condotta colposamente imprudente della stessa danneggiata, tale, di per sé, da interrompere il nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.

Le conclusioni indicate costituiscono accertamenti di fatto fon- dati sulla prudente valutazione delle prove, espressamente operati dal giudice d’appello e sostenuti da motivazione ade- guata, non meramente apparente, né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella pre- sente sede. 2.3Tanto chiarito, non era necessaria nessuna indagine in or- dine alla prevedibilità dell’evento, in senso soggettivo, da parte del custode, né alcun accertamento in ordine a un preteso ca- rattere “abnorme” della condotta colposa dell’attrice; e nean- che è riscontrabile alcun reale contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, in proposito.

È sufficiente ribadire che, in base all’indirizzo di cui si è dato più sopra conto, ampiamente consolidato (e indipendentemente dalle espressioni utilizzate per esprimere i relativi principi di di- ritto), è costante l’affermazione per cui, nella materia della re- sponsabilità per cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c., ai fini dell’accertamento in ordine all’eventuale sussistenza di una ipo- tesi di caso fortuito integrato dalla condotta della vittima, è sempre necessaria, ma al tempo stesso è anche sufficiente,una puntualevalutazione della condotta colposa della stessa vittima e la graduazionedi questa, onde stabilire se tale condotta col- posa deve ritenersimeramente concorrente rispetto al suddetto Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 c.c., ovvero di gravità tale da recidere del tutto il nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso.

Tale valutazione è stata certamente compiuta dalla corte d’ap- pello, la quale ha ritenuto, sulla base della prudente valutazione delle prove, sostenuta da adeguata motivazione, che l’evento dannoso fosse imputabile esclusivamente alla condotta colposa della vittima, nonostante i contrari assunti di quest’ultima, che ha evidentemente valutato e ritenuto infondati. 2.4In definitiva, per quanto sin qui osservato, deve certamente escludersi la dedotta violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c..

D’altra parte, per ogni altro profilo, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono, nella sostanza, in inam- missibili contestazioni di accertamenti di fatto operati dal giu- dice d’appello,fondati sulla prudente valutazione delle prove e sostenuti da motivazione adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 3.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazionedell’ art. 91 c.p.c. (in relazione all’ art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.) avendo la Corte d’Appello giudicato corretta la condanna della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese legali della terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante la palese infondatezza della sua evocazione in giudizio da parte del Comune di Rimini».

La ricorrente « … si duole … … dell’erronea regolamentazione delle spese legali, visto che quelle della terza chiamata sono state poste a carico dell’attrice nonostante il fatto che: i) la chiamata in garanzia di Hera da parte del Comune di Rimini è stata giudicata infondata; ii) quest’ultimo sarebbe risultato soc- combente verso la terza chiamata in qualunque caso, e quindi anche qualora fosse stato giudicato responsabile nei confronti Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 dell’attrice.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, sono que- sti gli unici presupposti per disporre la condanna del conve- nuto/chiamante al pagamento delle spese del terzo chiamato; non è invece necessario che la chiamata del terzo risulti “mani- festamente infondata” o “palesemente arbitraria”».

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata èconforme all’indirizzo consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, e che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, se- condo il quale non è sufficiente la virtuale infondatezza della domanda di garanzia proposta nei confronti del terzo chiamato in causa da parte del convenuto, che restaassorbita in conse- guenza del rigetto della principale, a giustificare l’omessa con- danna dell’attore soccombente al pagamento delle spese pro- cessuali sostenute dal chiamato stesso.

È, invece, necessario che la chiamata in garanzia (non sia sem- plicemente virtualmente infondata, ma) risulti addirittura del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole con- nessione con la domanda principale, al punto da potersi ritenere del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del di- ritto di difesa, dal momento che «in forza del principio di cau- sazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna do- manda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palese- mente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 difesa» (Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025;Sez. 3, Ordinanza n. 475 del09/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024;Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021; Sez. 1, Ordi- nanza n. 10364 del 18/04/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024).

Nella specie, la ricorrente afferma che «i) la chiamata in garan- zia di Hera da parte del Comune di Rimini è stata giudicata in- fondata; ii) quest’ultimo sarebbe risultato soccombente verso la terza chiamata in qualunque caso, e quindi anche qualora fosse stato giudicato responsabile nei confronti dell’attrice».

Sostiene, cioè, semplicemente (ritenendolo sufficiente per l’ac- coglimento del motivo di ricorso in esame) che la domanda di garanzia avanzata dall’enteconvenuto non avrebbe potuto tro- vare accoglimento, anche se non fosse rimasta assorbita, per non essere la chiamata effettivamente responsabile della ma- nutenzione della passerella dove aveva avuto luogo l’incidente, come in effetti rilevato nella sentenza di primo grado.

Ma le ragioni addotte a sostegno di tale assunto non risultano effettivamente idonee a consentire di affermare che la chiamata del terzo, sulla base della prospettazione (ex ante) dei fatti al- legati a fondamento della domanda di parte attrice e delle di- fese della parte convenuta, fosse addirittura del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole connessione con tale domanda, al punto da potersi ritenere eccentricarispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa.

Di conseguenza, la censura di violazione dell’art. 91 c.p.c. è da ritenersi infondata. 4.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo(in favore Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 del solo Comune di Rimini, in ragione della già rilevata irrego- larità della costituzione di [OSCURATO:SOCIETA].).

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto) di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del (solo) controricorrent e Comune di Rimini, liquidandolein complessivi € 2.500,00(duemila cinquecento/00, oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 2051 C.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 12/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 20510 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20510del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] Eleonora(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56L49 H294H ) rappresentata e difes a dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C. F . : [OSCURATO:PERSONA] 41P12 H294C ), [OSCURATO:PERSONA] (C. F . : [OSCURATO:PERSONA] 76E05 H294W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PSLMRA 51L29 H501C ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L30 C525B) [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappre- sentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BCCNLT 64T59 A944G ) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bolo- gnan. 176/2022, pubblicata in data 28 gennaio 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 EleonoraLucchisani ha agito in giudizio nei confronti d el Co- mune di Rimini per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente occorsole mentre transitava su una passerella di legno situata sulla spiaggia comunale, a suo dire causato dalle condizioni di manutenzione della stessa. L’ente convenuto ha chiamato in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., società incaricata della gestione, della posa in opera e della manuten- zione delle passerelle comunali, per essere eventualmente ga- rantita in caso di soccombenza. La domanda di parte attrice è stata rigettata dal Tribunale di Rimini. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi. Resistono,con distinti controricors i: a) il Comune di Rimini; b) [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, si rileva che, i n caso di proposizione del ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la ve- rifica del corretto conferimento deipoteri, sostanziali e proces- suali, al procuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso o il controricorso sono inammissibili; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva diretta- mente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne in- dichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex mul- tis: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005). Nella specie, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica procuratrice (quindi rappresentante volontaria) della stessa in virtù di «procura speciale a rogito del [OSCURATO:PERSONA] di Bologna in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. n. 27831/16779; in tale qualità la Fabbri ha sottoscritto il mandato difensivo al proprio difensore, per la presente fase del processo. L’indicata procura non è stata,però, prodotta in giudizio , come del resto eccepito da parte ricorrente. Il controricorso è, quindi, inammissibile. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2051 e 1227, primo comma, c.c. (rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) poi- ché la Corte d’Appello: A) ha giudicato “incauta” (ossia impru- dente) una condotta che non aveva le caratteristiche per essere qualificata tale; B) ha ritenuto che la mera imprudenza del sog- getto danneggiato sia di per sé sufficiente a configurare il caso Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 fortuito e a escludere la responsabilità oggettiva da cose in cu- stodia ex art. 2051 c.c.». La ricorrente deduce, in particolare: «fermo restando l’accadi- mento in punto di fatto, si censura in punto di diritto: A) la “sussunzione” della condotta della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella fatti- specie legale dell’imprudenza; B) il fatto che detta imprudenza, ove sussistente, sia stata ritenuta di persé sufficiente a confi- gurare il caso fortuito e a interrompere il nesso di causalità tra la res e il danno, quando avrebbe potuto al massimo integrare gli estremi del concorso di colpa della danneggiata». Il motivo è in parte infondatoed in parte inammissibile. 2.1La decisione impugnata risulta conforme, in diritto, ai con- solidati principi, da tempo enunciati da questa Corte nella ma- teria della responsabilità per cose in custodia (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanze nn. 2478 e 2479 del 01/02/2018), successivamente ribaditi in più occasioni (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 17873 del 27/08/2020; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 35429 del 01/12/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023), anche a Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022), e ancor più di recente riaffermati (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023), se- condo i quali «la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva –in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode –e può essere esclusa o Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento sogget- tivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclu- siva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefetti- bilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità ri- spetto all’evento pregiudizievole», dovendosiperaltro precisare che questi ultimi concetti vanno intesi non nel senso della as- soluta impossibilità di prevedere l’eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (il che è, ovvia- mente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale e, comunque, quanto meno colpose (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024), nelle condizioni date, in quanto costituenti viola- zione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normal- mente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da conside- rarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile. A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del me- rito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso co- stituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensu- rabile in sede di legittimità, ove scevro – come nella specie – da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incon- gruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16502 del 05/07/2017). Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 2.2La corte d’appello, in particolare, ha rigettato la domanda di parte attrice, affermando che l’unica causa effettiva dell’evento dannoso doveva ritenersi la sua condotta colposa. È giunta a tale conclusione sulla base della valutazione delle sue stesse allegazioni, nonché, soprattutto, d e lle risultanze delle prove espletate:da queste ha ritenuto emergere, quanto meno in via presuntiva, che l’incidente fosse imputabile esclusiva- mente alla condotta colposamente imprudente della stessa danneggiata, tale, di per sé, da interrompere il nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. Le conclusioni indicate costituiscono accertamenti di fatto fon- dati sulla prudente valutazione delle prove, espressamente operati dal giudice d’appello e sostenuti da motivazione ade- guata, non meramente apparente, né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella pre- sente sede. 2.3Tanto chiarito, non era necessaria nessuna indagine in or- dine alla prevedibilità dell’evento, in senso soggettivo, da parte del custode, né alcun accertamento in ordine a un preteso ca- rattere “abnorme” della condotta colposa dell’attrice; e nean- che è riscontrabile alcun reale contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, in proposito. È sufficiente ribadire che, in base all’indirizzo di cui si è dato più sopra conto, ampiamente consolidato (e indipendentemente dalle espressioni utilizzate per esprimere i relativi principi di di- ritto), è costante l’affermazione per cui, nella materia della re- sponsabilità per cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c., ai fini dell’accertamento in ordine all’eventuale sussistenza di una ipo- tesi di caso fortuito integrato dalla condotta della vittima, è sempre necessaria, ma al tempo stesso è anche sufficiente,una puntualevalutazione della condotta colposa della stessa vittima e la graduazionedi questa, onde stabilire se tale condotta col- posa deve ritenersimeramente concorrente rispetto al suddetto Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 c.c., ovvero di gravità tale da recidere del tutto il nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso. Tale valutazione è stata certamente compiuta dalla corte d’ap- pello, la quale ha ritenuto, sulla base della prudente valutazione delle prove, sostenuta da adeguata motivazione, che l’evento dannoso fosse imputabile esclusivamente alla condotta colposa della vittima, nonostante i contrari assunti di quest’ultima, che ha evidentemente valutato e ritenuto infondati. 2.4In definitiva, per quanto sin qui osservato, deve certamente escludersi la dedotta violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c.. D’altra parte, per ogni altro profilo, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono, nella sostanza, in inam- missibili contestazioni di accertamenti di fatto operati dal giu- dice d’appello,fondati sulla prudente valutazione delle prove e sostenuti da motivazione adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 3.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazionedell’ art. 91 c.p.c. (in relazione all’ art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.) avendo la Corte d’Appello giudicato corretta la condanna della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese legali della terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante la palese infondatezza della sua evocazione in giudizio da parte del Comune di Rimini». La ricorrente « … si duole … … dell’erronea regolamentazione delle spese legali, visto che quelle della terza chiamata sono state poste a carico dell’attrice nonostante il fatto che: i) la chiamata in garanzia di Hera da parte del Comune di Rimini è stata giudicata infondata; ii) quest’ultimo sarebbe risultato soc- combente verso la terza chiamata in qualunque caso, e quindi anche qualora fosse stato giudicato responsabile nei confronti Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 dell’attrice. Secondo la giurisprudenza di legittimità, sono que- sti gli unici presupposti per disporre la condanna del conve- nuto/chiamante al pagamento delle spese del terzo chiamato; non è invece necessario che la chiamata del terzo risulti “mani- festamente infondata” o “palesemente arbitraria”». Il motivo è infondato. La decisione impugnata èconforme all’indirizzo consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, e che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, se- condo il quale non è sufficiente la virtuale infondatezza della domanda di garanzia proposta nei confronti del terzo chiamato in causa da parte del convenuto, che restaassorbita in conse- guenza del rigetto della principale, a giustificare l’omessa con- danna dell’attore soccombente al pagamento delle spese pro- cessuali sostenute dal chiamato stesso. È, invece, necessario che la chiamata in garanzia (non sia sem- plicemente virtualmente infondata, ma) risulti addirittura del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole con- nessione con la domanda principale, al punto da potersi ritenere del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del di- ritto di difesa, dal momento che «in forza del principio di cau- sazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna do- manda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palese- mente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 difesa» (Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025;Sez. 3, Ordinanza n. 475 del09/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024;Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021; Sez. 1, Ordi- nanza n. 10364 del 18/04/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024). Nella specie, la ricorrente afferma che «i) la chiamata in garan- zia di Hera da parte del Comune di Rimini è stata giudicata in- fondata; ii) quest’ultimo sarebbe risultato soccombente verso la terza chiamata in qualunque caso, e quindi anche qualora fosse stato giudicato responsabile nei confronti dell’attrice». Sostiene, cioè, semplicemente (ritenendolo sufficiente per l’ac- coglimento del motivo di ricorso in esame) che la domanda di garanzia avanzata dall’enteconvenuto non avrebbe potuto tro- vare accoglimento, anche se non fosse rimasta assorbita, per non essere la chiamata effettivamente responsabile della ma- nutenzione della passerella dove aveva avuto luogo l’incidente, come in effetti rilevato nella sentenza di primo grado. Ma le ragioni addotte a sostegno di tale assunto non risultano effettivamente idonee a consentire di affermare che la chiamata del terzo, sulla base della prospettazione (ex ante) dei fatti al- legati a fondamento della domanda di parte attrice e delle di- fese della parte convenuta, fosse addirittura del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole connessione con tale domanda, al punto da potersi ritenere eccentricarispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa. Di conseguenza, la censura di violazione dell’art. 91 c.p.c. è da ritenersi infondata. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo(in favore Ric. n. 20510/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 del solo Comune di Rimini, in ragione della già rilevata irrego- larità della costituzione di [OSCURATO:SOCIETA].). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto) di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del (solo) controricorrent e Comune di Rimini, liquidandolein complessivi € 2.500,00(duemila cinquecento/00, oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il
Sentenza Cassazione n. 33679/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris