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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24631/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza del ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine alla riconducibilità della condotta all'imputata, nonché la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo profili di censura già esaminati e respinti con la sentenza impugnata e lamentando un'omessa analisi delle deduzioni difensive, esso risulta invero volto a contestare il ragionamento probatorio svolto dai giudici di appello; che, infatti, tenuto conto che il controllo di legittimità è finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), nel caso di specie, deve ravvisarsi come, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, abbia congruamente indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui, superati gli assunti difensivi in ordine a un ipotetico accesso abusivo alla rete wi-fi dell'imputata, la riconducibilità dei profili facebook tramite i quali era stata compiuta la condotta ricattatoria all'utenza fissa della [OSCURATO:PERSONA] si dovesse ritenere idonea, anche alla luce delle indicate circostanze del fatto, a comprovare che essa era l'autrice della medesima condotta; che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all'esclusione della desistenza volontaria, è manifestamente infondato, atteso che, posto che, secondo la Corte di cassazione, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile a una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, T., Rv. 275647-01; Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Federico, Rv. 272535-01, quest'ultima relativa, in particolare, alla desistenza dal delitto), nel caso di specie la motivazione della Corte d'appello secondo cui la scelta della [OSCURATO:PERSONA] di interrompere la propria azione dopo che le sue reiterate richieste, inoltrate con modalità sempre più inquietanti e allusive, non avevano ottenuto lo scopo desiderato, si doveva attribuire a tale resistenza opposta dalla vittima, sicché non si poteva ritenere volontaria, costituisce, all'evidenza, il frutto di una valutazione di merito, la quale, oltre a rispettare il suddetto principio, affermatodalla Corte di cassazione, non risulta né contraddittoria né manifestamente illogica, sicché è esente da censure prospettabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza del ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine alla riconducibilità della condotta all'imputata, nonché la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo profili di censura già esaminati e respinti con la sentenza impugnata e lamentando un'omessa analisi delle deduzioni difensive, esso risulta invero volto a contestare il ragionamento probatorio svolto dai giudici di appello; che, infatti, tenuto conto che il controllo di legittimità è finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), nel caso di specie, deve ravvisarsi come, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, abbia congruamente indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui, superati gli assunti difensivi in ordine a un ipotetico accesso abusivo alla rete wi-fi dell'imputata, la riconducibilità dei profili facebook tramite i quali era stata compiuta la condotta ricattatoria all'utenza fissa della [OSCURATO:PERSONA] si dovesse ritenere idonea, anche alla luce delle indicate circostanze del fatto, a comprovare che essa era l'autrice della medesima condotta; che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all'esclusione della desistenza volontaria, è manifestamente infondato, atteso che, posto che, secondo la Corte di cassazione, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile a una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, T., Rv. 275647-01; Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Federico, Rv. 272535-01, quest'ultima relativa, in particolare, alla desistenza dal delitto), nel caso di specie la motivazione della Corte d'appello secondo cui la scelta della [OSCURATO:PERSONA] di interrompere la propria azione dopo che le sue reiterate richieste, inoltrate con modalità sempre più inquietanti e allusive, non avevano ottenuto lo scopo desiderato, si doveva attribuire a tale resistenza opposta dalla vittima, sicché non si poteva ritenere volontaria, costituisce, all'evidenza, il frutto di una valutazione di merito, la quale, oltre a rispettare il suddetto principio, affermatodalla Corte di cassazione, non risulta né contraddittoria né manifestamente illogica, sicché è esente da censure prospettabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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