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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 1972

Cassazione n. 24840/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1972 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 9611/25 Marcellino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt.56 e 385 cod. pen.); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato dal momento che la generica richiesta contenuta nelle conclusioni scritte presentate in appello non è stata presentata da difensore munito di procura speciale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/06/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1972 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 9611/25 Marcellino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt.56 e 385 cod. pen.); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato dal momento che la generica richiesta contenuta nelle conclusioni scritte presentate in appello non è stata presentata da difensore munito di procura speciale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/
Sentenza Cassazione n. 24840/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris