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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 31290/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di indagato in ordine al delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP dello stesso Tribunale.

In particolare, il vincolo reale, emesso a fini impeditivi, ha ad oggetto una porzione di terreno appartenente al demanio fluviale che risulterebbe invasa, anche mediante la realizzazione di manufatti abusivi e asservita a servizio di un circolo sportivo di cui il ricorrente risulta essere legale rappresentante.

Il Tribunale del riesame, rifacendosi ad un orientamento della Terza sezione di questa Corte (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231), ha ritenuto inammissibile l'istanza di riesame sul rilievo dell'assenza di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendosi necessariamente individuare in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, non poteva farsi coincidere - tenuto conto che il ricorrente aveva agito in proprio - con l'interesse ad ottenere una pronuncia sull'insussistenza del "fumus commissi delicti", attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito.

1.1. Ciò premesso, il ricorrente, denunciando l'inosservanza degli artt. 324, 568 e 591 cod. proc. pen. ed il vizio di apparenza della motivazione, censura l'ordinanza impugnata per non avere tenuto conto dell'esistenza di altro filone giurisprudenziale formatisi in materia, secondo cui l'interesse ad impugnare può individuarsi anche nel dissequestro, inteso quale pronuncia idonea ad influenzare anche il procedimento di merito in ordine alla sussistenza del fumus delicti.

1.2. Quanto al fumus delicti, se ne deduce l'assenza quantomeno dell'elemento soggettivo in virtù "delle richieste di sanatoria/concessione avanzate nel corso degli anni, dalle quali si sarebbe dovuto desumere quanto meno una tolleranza nell'occupazione della res in sequestro, tenuto conto anche del fatto che l'associazione attendeva quanto meno dal 2005 gli ultimi adempimenti da parte della Regione per il rilascio della concessione, avendo già esaurito la relativa istruttoria".

Si lamenta poi che il Tribunale avrebbe erroneamente pronunciato l'inammissibilità con motivazione che, al contempo, è scesa nel merito, avendo di fatto ritenuto arbitraria l'occupazione.

1.3. Peraltro, si aggiunge, l'ordinanza impugnata era corredata da una motivazione apparente laddove aveva escluso che il ricorrente avesse allegato e dimostrato un concreto interesse alla restituzione della res, essendosi invece fatto riferimento all'esistenza di titoli autorizzativi alla copertura della piscina rilasciati dal comune di Roma, pienamente idonei a legittimare la restituzione del terreno (individuato alla particella n. 11 dal momento che ivi, seppur in minima parte vi rientra la piscina, ricadente per la restante gran parte in mappale non sottoposto a sequestro).

1.4. Erroneamente, infine, si era ritenuto, a corredo delle motivazioni di inammissibilità della richiesta di riesame, che l'impugnazione del sequestro avrebbe dovuto essere proposta, nella qualità di soggetto terzo non indagato, dall'associazione a mezzo di procuratore speciale, posto che la vicenda in esame, per come riepilogata nel provvedimento reale, non consentiva di separare la posizione della persona giuridica da quella del ricorrente, indagato in ragione proprio della qualità di legale rappresentante di detto consesso.

Detta compenetrazione non rendeva necessaria la distinta procura speciale dell'ente associativo.

2. Con requisitoria in data 13/06/2022, il P.G. presso questa Corte, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile sotto differenti profili.

1. Va, anzitutto, rilevato come l'impugnata decisione si fondi sul principio di diritto richiamato in motivazione e ricondotto ad una decisione della Terza sezione di questa Corte del 2017.

Si tratta, invero, di un principio ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte e rispetto al quale si registrano pronunce conformi rese dalla Prima, dalla Terza e dalla Quinta sezione fra il 2019 ed il 2021.

In particolare, la più recente ha ribadito l'orientamento, fatto proprio dall'ordinanza impugnata, secondo cui: "L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro."(Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098).

Il ricorrente, pertanto, fonda la censura su un orientamento non più attuale, né evidenzia, al di là del mero richiamo alle argomentazioni spese nelle più datate decisioni, elementi di novità che dovrebbero portare il Collegio a riconsiderare l'orientamento su cui poggia la declaratoria di inammissibilità e tanto basterebbe a sancire la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

2. A ben vedere, però, non decisiva si prospetta, comunque, la questione attinente all'esclusione da parte del Tribunale dell'interesse a ricorrere in capo al ricorrente nella qualità di mero indagato da cui, nel caso in esame, non potrebbe conseguire, in caso di dissequestro, alcun diritto alla restituzione del bene che potrebbe solo vantare un'associazione privata che ne è l'effettiva titolare.

Invero, anche qualora si aderisca alla prospettazione difensiva - che fa leva su orientamenti meno recenti di questa S.C. (Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091) - secondo cui l'interesse alla proposizione della richiesta di riesame sussiste in capo all'indagato pur quando il sequestro abbia ad oggetto beni intestati a terzi, perché l'interesse si misura sulla possibilità del dissequestro, a prescindere dalla spettanza del diritto alla restituzione dei beni - va al contempo evidenziato che il provvedimento impugnato ha affrontato il tema attinente al fumus commissi delicti, del quale se ne è esclusa la sussistenza facendosi corretto richiamo dei principi di diritto enunciati da questa Corte in materia.

Si è, infatti, al riguardo precisato come l'assenza di titoli legittimanti la detenzione del bene oggetto di sequestro (da riferirsi necessariamente al terreno oggetto di sequestro), non surrogabili con altri atti, in uno con l'assenza di rilievo dell'eventuale acquiescenza degli organi preposti anche a diversi fini, ben costituiscono indici fattuali dotati della relativa pregnanza ai fini della sussistenza dell'illecita invasione arbitraria (in termini Sez. 3, n. 3672 del 30/11/2005, dep. 2006, Rv. 233288; Sez. 3, n. 40029 del 23/09/2008, Rv. 241294, anche nel senso dell'irrilevanza, ai fini dell'esclusione dell'arbitrarietà dell'occupazione, del consenso dell'avente diritto).

Pertanto, pur essendo demandata al giudice, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, una valutazione in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, compreso anche quello "soggettivo", tale accertamento non può assurgere, come vorrebbe il ricorrente, ad un esame di merito della contestazione proprio del relativo ambito di giudizio, dovendo, invece, restare di carattere "sommario" e limitato al caso in cui il difetto dell'elemento soggettivo del reato emerga "ictu °cuti" (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896).

3. E tanto a prescindere pur dall'ulteriore profilo di inammissibilità correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata con riguardo a quelle censure attinenti alla "legittima insistenza" del manufatto ricadente nell'area di competenza demaniale sequestrata, strettamente legate alla qualità di legale rappresentante di detta persona giuridica, da devolversi con le formalità prescritte dalla legge (richiesta presentata da difensore munito di procura speciale), mancanti nel caso in esame (Sez. 1, n. 6779 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274992).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, li 12/07/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di indagato in ordine al delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP dello stesso Tribunale. In particolare, il vincolo reale, emesso a fini impeditivi, ha ad oggetto una porzione di terreno appartenente al demanio fluviale che risulterebbe invasa, anche mediante la realizzazione di manufatti abusivi e asservita a servizio di un circolo sportivo di cui il ricorrente risulta essere legale rappresentante. Il Tribunale del riesame, rifacendosi ad un orientamento della Terza sezione di questa Corte (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231), ha ritenuto inammissibile l'istanza di riesame sul rilievo dell'assenza di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendosi necessariamente individuare in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, non poteva farsi coincidere - tenuto conto che il ricorrente aveva agito in proprio - con l'interesse ad ottenere una pronuncia sull'insussistenza del "fumus commissi delicti", attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito. 1.1. Ciò premesso, il ricorrente, denunciando l'inosservanza degli artt. 324, 568 e 591 cod. proc. pen. ed il vizio di apparenza della motivazione, censura l'ordinanza impugnata per non avere tenuto conto dell'esistenza di altro filone giurisprudenziale formatisi in materia, secondo cui l'interesse ad impugnare può individuarsi anche nel dissequestro, inteso quale pronuncia idonea ad influenzare anche il procedimento di merito in ordine alla sussistenza del fumus delicti. 1.2. Quanto al fumus delicti, se ne deduce l'assenza quantomeno dell'elemento soggettivo in virtù "delle richieste di sanatoria/concessione avanzate nel corso degli anni, dalle quali si sarebbe dovuto desumere quanto meno una tolleranza nell'occupazione della res in sequestro, tenuto conto anche del fatto che l'associazione attendeva quanto meno dal 2005 gli ultimi adempimenti da parte della Regione per il rilascio della concessione, avendo già esaurito la relativa istruttoria". Si lamenta poi che il Tribunale avrebbe erroneamente pronunciato l'inammissibilità con motivazione che, al contempo, è scesa nel merito, avendo di fatto ritenuto arbitraria l'occupazione. 1.3. Peraltro, si aggiunge, l'ordinanza impugnata era corredata da una motivazione apparente laddove aveva escluso che il ricorrente avesse allegato e dimostrato un concreto interesse alla restituzione della res, essendosi invece fatto riferimento all'esistenza di titoli autorizzativi alla copertura della piscina rilasciati dal comune di Roma, pienamente idonei a legittimare la restituzione del terreno (individuato alla particella n. 11 dal momento che ivi, seppur in minima parte vi rientra la piscina, ricadente per la restante gran parte in mappale non sottoposto a sequestro). 1.4. Erroneamente, infine, si era ritenuto, a corredo delle motivazioni di inammissibilità della richiesta di riesame, che l'impugnazione del sequestro avrebbe dovuto essere proposta, nella qualità di soggetto terzo non indagato, dall'associazione a mezzo di procuratore speciale, posto che la vicenda in esame, per come riepilogata nel provvedimento reale, non consentiva di separare la posizione della persona giuridica da quella del ricorrente, indagato in ragione proprio della qualità di legale rappresentante di detto consesso. Detta compenetrazione non rendeva necessaria la distinta procura speciale dell'ente associativo. 2. Con requisitoria in data 13/06/2022, il P.G. presso questa Corte, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile sotto differenti profili. 1. Va, anzitutto, rilevato come l'impugnata decisione si fondi sul principio di diritto richiamato in motivazione e ricondotto ad una decisione della Terza sezione di questa Corte del 2017. Si tratta, invero, di un principio ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte e rispetto al quale si registrano pronunce conformi rese dalla Prima, dalla Terza e dalla Quinta sezione fra il 2019 ed il 2021. In particolare, la più recente ha ribadito l'orientamento, fatto proprio dall'ordinanza impugnata, secondo cui: "L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro."(Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098). Il ricorrente, pertanto, fonda la censura su un orientamento non più attuale, né evidenzia, al di là del mero richiamo alle argomentazioni spese nelle più datate decisioni, elementi di novità che dovrebbero portare il Collegio a riconsiderare l'orientamento su cui poggia la declaratoria di inammissibilità e tanto basterebbe a sancire la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 2. A ben vedere, però, non decisiva si prospetta, comunque, la questione attinente all'esclusione da parte del Tribunale dell'interesse a ricorrere in capo al ricorrente nella qualità di mero indagato da cui, nel caso in esame, non potrebbe conseguire, in caso di dissequestro, alcun diritto alla restituzione del bene che potrebbe solo vantare un'associazione privata che ne è l'effettiva titolare. Invero, anche qualora si aderisca alla prospettazione difensiva - che fa leva su orientamenti meno recenti di questa S.C. (Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091) - secondo cui l'interesse alla proposizione della richiesta di riesame sussiste in capo all'indagato pur quando il sequestro abbia ad oggetto beni intestati a terzi, perché l'interesse si misura sulla possibilità del dissequestro, a prescindere dalla spettanza del diritto alla restituzione dei beni - va al contempo evidenziato che il provvedimento impugnato ha affrontato il tema attinente al fumus commissi delicti, del quale se ne è esclusa la sussistenza facendosi corretto richiamo dei principi di diritto enunciati da questa Corte in materia. Si è, infatti, al riguardo precisato come l'assenza di titoli legittimanti la detenzione del bene oggetto di sequestro (da riferirsi necessariamente al terreno oggetto di sequestro), non surrogabili con altri atti, in uno con l'assenza di rilievo dell'eventuale acquiescenza degli organi preposti anche a diversi fini, ben costituiscono indici fattuali dotati della relativa pregnanza ai fini della sussistenza dell'illecita invasione arbitraria (in termini Sez. 3, n. 3672 del 30/11/2005, dep. 2006, Rv. 233288; Sez. 3, n. 40029 del 23/09/2008, Rv. 241294, anche nel senso dell'irrilevanza, ai fini dell'esclusione dell'arbitrarietà dell'occupazione, del consenso dell'avente diritto). Pertanto, pur essendo demandata al giudice, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, una valutazione in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, compreso anche quello "soggettivo", tale accertamento non può assurgere, come vorrebbe il ricorrente, ad un esame di merito della contestazione proprio del relativo ambito di giudizio, dovendo, invece, restare di carattere "sommario" e limitato al caso in cui il difetto dell'elemento soggettivo del reato emerga "ictu °cuti" (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896). 3. E tanto a prescindere pur dall'ulteriore profilo di inammissibilità correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata con riguardo a quelle censure attinenti alla "legittima insistenza" del manufatto ricadente nell'area di competenza demaniale sequestrata, strettamente legate alla qualità di legale rappresentante di detta persona giuridica, da devolversi con le formalità prescritte dalla legge (richiesta presentata da difensore munito di procura speciale), mancanti nel caso in esame (Sez. 1, n. 6779 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274992). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 12/07/2022 Il C
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