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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 42039/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di rapina aggravata e di resistenza aggravata a p.u.

Lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alle esigenze cautelari, con particolare riguardo alla sussistenza ed attualità del pericolo di recidiva, stante l'assenza di elementi dimostrativi ed a fronte, invece, di un quadro fattuale di segno contrario (l'indagato aveva reso confessione, era incensurato, nessuna lesione era stata cagionata ai pp.uu., i reati erano stati commessi a distanza di tempo).

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 20/7/2021, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante la manifesta infondatezza dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

Secondo il costante insegnamento di codesta Corte per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", la Corte di Cassazione non ha alcun potere di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura (ex multis vedi Sez. 4, n. 26992 del 2013, Rv. 255460).

L'ordinanza impugnata motiva adeguatamente ed in modo logico la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, nonostante lo stato di incensuratezza, in considerazione delle gravi modalità del fatto che denotavano l'indole pericolosa e violenta del ricorrente, nonché in considerazione dell'accertamento di ulteriori reati per i quali era intervenuta sentenza di condanna (per i quali il medesimo si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari) e decreto penale di condanna, evenienze che avvalorano, in termini di attualità, l'esistenza di un quadro soggettivo di carattere allarmante che rende corretto, sul piano della prognosi di recidiva, l'intervento cautelare adottato.

In tema di misure coercitive va ribadito, infatti, come l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto che abbiano la capacità di attivare la latente pericolosità del medesimo, in modo da fondare una valutazione prognostica sul pericolo di recidivanza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre, pur nella evidenziata distanza temporale dei fatti rispetto all'emissione della misura, una "concreta" probabilità di reiterazione criminosa, ossia di un pericolo "prossimo" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente" (Sez. 2, n. 9500 del 2016, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 9501 del 2016, Rv. 267785; Sez. 4, n. 27468 del 24/6/2021, non mass.).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 da versare alla Cassa delle ammende in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. pro. pen.

Così deciso, il 10/9/2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] hte GiovanniAri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di rapina aggravata e di resistenza aggravata a p.u. Lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alle esigenze cautelari, con particolare riguardo alla sussistenza ed attualità del pericolo di recidiva, stante l'assenza di elementi dimostrativi ed a fronte, invece, di un quadro fattuale di segno contrario (l'indagato aveva reso confessione, era incensurato, nessuna lesione era stata cagionata ai pp.uu., i reati erano stati commessi a distanza di tempo). 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 20/7/2021, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante la manifesta infondatezza dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di codesta Corte per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", la Corte di Cassazione non ha alcun potere di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura (ex multis vedi Sez. 4, n. 26992 del 2013, Rv. 255460). L'ordinanza impugnata motiva adeguatamente ed in modo logico la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, nonostante lo stato di incensuratezza, in considerazione delle gravi modalità del fatto che denotavano l'indole pericolosa e violenta del ricorrente, nonché in considerazione dell'accertamento di ulteriori reati per i quali era intervenuta sentenza di condanna (per i quali il medesimo si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari) e decreto penale di condanna, evenienze che avvalorano, in termini di attualità, l'esistenza di un quadro soggettivo di carattere allarmante che rende corretto, sul piano della prognosi di recidiva, l'intervento cautelare adottato. In tema di misure coercitive va ribadito, infatti, come l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto che abbiano la capacità di attivare la latente pericolosità del medesimo, in modo da fondare una valutazione prognostica sul pericolo di recidivanza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre, pur nella evidenziata distanza temporale dei fatti rispetto all'emissione della misura, una "concreta" probabilità di reiterazione criminosa, ossia di un pericolo "prossimo" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente" (Sez. 2, n. 9500 del 2016, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 9501 del 2016, Rv. 267785; Sez. 4, n. 27468 del 24/6/2021, non mass.). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 da versare alla Cassa delle ammende in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. pro. pen. Così deciso, il 10/9/2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] hte GiovanniAri
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