CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 1965
Cassazione n. 30366/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da [OSCURATO:PERSONA], nata negli [OSCURATO:PERSONA] d’America il 18-03-1965, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 8 - 1 0 - 19 40 , avverso l’ordinanza del 21-02-2025della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott.ssaSilvia Salvadori che ha concluso per l’inammissibilità de i ricors i . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 febbraio2025, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di SerafinaVanacore, finalizzata a ottenere la revoca dell’ordine didemolizione emess o in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di Sorrento, il 22 novembre 1999 , irrevocabile il 24 aprile2002, riferita ad abusi edilizi commessi nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] . 2. Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione,laDi [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] , tramite illoro comune difensor e e procuratore speciale , ha nno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motiv o, con il quale la difesa deduce il vizio di motivazione e l’inosservanza della legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013, rilevando che l’art. 1, comma 65, della predetta legge regionale conferisce fondamento giuridico all’interesse delle ricorrenti, riconoscendo tale norma precedenza a coloro che, al tempo della loro acquisizione al patrimonio del Comune, già occupavano i relativiimmobili, previa verifica dell’indisponibilità di altre idonee soluzioni abitative: tale disposizioneè peraltro tuttora vigente, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 7 del 23 gennaio 2023, dichiarato inammissibile la relativa questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza del 24 febbraio 2020. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. Occorre infatti evidenziare che la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revoca dell’ordine di demolizione è stata legittimamente fondata dalla Corte di appello sull’esistenza di un presupposto non contestato, ovvero l’avvenuta acquisizione dell’immobile di cui si discute al patrimonio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001. In tal senso la decisione impugnata ha operato buon governo del principio più volte affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Rv. 277500 e Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Rv. 268133), secondo cui, in tema di reati edilizi, l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile abusivo fa cessare l’interesse alla revoca o alla sospensione dell’ordine di demolizione in capo al precedente proprietario del bene, il quale, a seguito del provvedimento acquisitivo, deve ritene rsi terzo estra neo alle vicende giuridiche dell ’ immobile. Infatti, una volta esauritasi la procedura ablatoria con il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale, provvedimento che costituisce titolo per la successiva immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari, il precedenteproprietario è privato della titolarità e disponibilità del bene stesso e, quindi, viene a trovarsi anche nella condizione dell’impossibilità di eseguire l’ordine di demolizione, nonpotendo compie re un atto di intervento su una cosa altrui . 2. Né a diverse conclusioni può pervenirsi invocando l’art. 1, comma 65, della legge della Regione Campania n. 5 del 2013, secondo cui gli immobili acquisiti al patrimonio dei Comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, prevendo altresì tale disposizione che i Comuni stabiliscono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell’acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa. Ora, se deve convenirsicon la difesa sul fatto che tale norma è ancora vigente (e del resto la stessa Corte territoriale ha ricordato che la Consulta ha dichiarato inammissibile la relativa questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza del 24 febbraio 2020), occorre tuttavia evidenziare chela disposizione in esame non vale di per sé a qualificare l’interesse delle ricorrenti, posto che è rimasta meramente potenziale la prospettiva dell’assegnazione allaDi [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] dell’immobile oggetto dell’ordine di demolizione, non risultando comprovata l’esistenza ( o anche solo la programmazione)di iniziative in tal senso da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], essendo a tal fine prevista l’adozione di uno specifico schema procedimentale. In definitiva, deve ritenersi che il solo richiamo normativo all’art. 1, comma 65, della legge della Regione Campania n. 5 del 2013 non sia sufficiente a radicare l’interesse a richiedere la revoca dell’ordine di demolizione, in assenza di elementi univoci che inducano a ritenere, se non certa, quantomeno possibile in concreto l’applicazione della predetta norma alla singola vicenda per cui si procede. 3. In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze proposte, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di SerafinaVanacore devono essere rigettati, con onere per le ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna lericorrenti al pagamento delle spese processuali. Così decisoil 23.06.2025 Il consiglie