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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 26163/2022

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to la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 3445-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE 80415740580, AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI 1; - intimati - avverso l'ordinanza n. 32538/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 03445 sez.

MT ud. 21-06-2022 -2- R.G. 3445/2022 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone istanza per correzione di errore materiale della ordinanza n. 32538/19, pubblicata in data 12.12.2019, con la quale questa Corte ha dichiarato l'estinzione per rinuncia al giudizio (ai sensi del d.l. n. 119/2018 che prevede il pagamento del dovuto e la rinunzia al giudizio pendente), dichiarando la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del con-,ma 1-bis, dello stesso art.13.

Il coordinatore della sezione in data 9 febbraio 2022 ha avviato d'ufficio la D rocedura per la correzione degli errori materiali mediante trasmissione alla Cancelleria centrale civile degli atti per la relativa iscrizione a ruolo, in relazione alla errata indicazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Rilevato che il provvedimento emesso da questa Corte è frutto di evicente errore materiale nella parte in cui ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, in quanto la tipologia della statuizione (estinzione del giudizio a seguito di istanza per la cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata di cui al d.I n. 119/2018), è una di quelle ipotesi non prevista normativamente, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del DPR 115 del 2002, per il versamento dell'ulteriore importo a zi.:olo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13.

Considerato che:

1. Il ricorso è ammissibile, trattandosi di un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v Cass. N. 12187/2020).

2. Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che venga corretta l'ordinanza n. 32538/2019, pubblicata in data 12/12/2019, mediante l'elisione della parte in cui l'ordinanza in esame dispone, a pagina 2: "dando atto ai sensi dell'art.13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13 //

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. N. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che venga avviata la procedura per la correzione del d spositivo dell'ordinanza n. 32538/2019, pubblicata in data 12.12.2019, attraverso la cancellazione de,I dispositivo rltella parte riguardante la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma b s, dello stesso articolo

13. Dà mandato alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 3445-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE 80415740580, AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI 1; - intimati - avverso l'ordinanza n. 32538/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 03445 sez. MT ud. 21-06-2022 -2- R.G. 3445/2022 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone istanza per correzione di errore materiale della ordinanza n. 32538/19, pubblicata in data 12.12.2019, con la quale questa Corte ha dichiarato l'estinzione per rinuncia al giudizio (ai sensi del d.l. n. 119/2018 che prevede il pagamento del dovuto e la rinunzia al giudizio pendente), dichiarando la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del con-,ma 1-bis, dello stesso art.13. Il coordinatore della sezione in data 9 febbraio 2022 ha avviato d'ufficio la D rocedura per la correzione degli errori materiali mediante trasmissione alla Cancelleria centrale civile degli atti per la relativa iscrizione a ruolo, in relazione alla errata indicazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato. Rilevato che il provvedimento emesso da questa Corte è frutto di evicente errore materiale nella parte in cui ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, in quanto la tipologia della statuizione (estinzione del giudizio a seguito di istanza per la cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata di cui al d.I n. 119/2018), è una di quelle ipotesi non prevista normativamente, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del DPR 115 del 2002, per il versamento dell'ulteriore importo a zi.:olo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13. Considerato che: 1. Il ricorso è ammissibile, trattandosi di un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v Cass. N. 12187/2020). 2. Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che venga corretta l'ordinanza n. 32538/2019, pubblicata in data 12/12/2019, mediante l'elisione della parte in cui l'ordinanza in esame dispone, a pagina 2: "dando atto ai sensi dell'art.13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13 // 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. N. 21213 del 2013). P.Q.M. Dispone che venga avviata la procedura per la correzione del d spositivo dell'ordinanza n. 32538/2019, pubblicata in data 12.12.2019, attraverso la cancellazione de,I dispositivo rltella parte riguardante la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma b s, dello stesso articolo 13. Dà mandato alla cancelleria per i conseguenti adempimenti. Rom
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