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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 34296/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPRI' SANDRO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 gennaio 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del locale Tribunale del 6 luglio 2017 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escluse le circostanze aggravanti ed applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in termini di equivalenza alla recidiva ad entrambi contestata, erano stati condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando, con due distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 56, 69, 99 cod pen., per essere stata loro erroneamente applicata la stessa pena, benché al Raciti fosse stata contestata la recidiva semplice e al Caprì la recidiva qualificata; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, per non essere state riconosciute le circostanze attenuanti in termini di prevalenza sulla contestata recidiva con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come le eccepite contestazioni costituiscano dei motivi nuovi, non dedotti con il precedente appello e perciò non sottoponibili al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPRI' SANDRO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 gennaio 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del locale Tribunale del 6 luglio 2017 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escluse le circostanze aggravanti ed applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in termini di equivalenza alla recidiva ad entrambi contestata, erano stati condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando, con due distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 56, 69, 99 cod pen., per essere stata loro erroneamente applicata la stessa pena, benché al Raciti fosse stata contestata la recidiva semplice e al Caprì la recidiva qualificata; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, per non essere state riconosciute le circostanze attenuanti in termini di prevalenza sulla contestata recidiva con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come le eccepite contestazioni costituiscano dei motivi nuovi, non dedotti con il precedente appello e perciò non sottoponibili al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estenso
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