CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41948/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave, consistito nel minaccia di un male grave e ingiusto il titolare e i dipendenti di una impresa profferendo nei loro confronti le seguenti parole: «Voi non sapete chi sono io, sono un barcellonese, io faccio le bombe e posso farvi saltare in aria la casa e l'ufficio, non dovete chiedermi i soldi, io non vi pago e se voglio mi tengo anche la macchina»; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato vaglio di credibilità dei testi e della persona offesa, si risolve in mere doglianze di fatto sulla valutazione della prova non consentite in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante della minaccia "grave", è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha adeguatamente motivato come tale connotazione derivasse dal tenore delle espressioni utilizzate e dal contesto dell'azione (pag. 3); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è generico perché non indica quali elementi imporrebbero di qualificare il fatto in termini di particolare tenuità; esso, inoltre, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (mai avanzata nel giudizio di merito) non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (cfr. tra le ultime Sez. 5 n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Cos