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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 1968

Cassazione n. 27899/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1968 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna, emessa il 23 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 575 cod. pen. a sedici anni di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio.

1.1. La sentenza impugnata ricostruisce la vicenda omicidiaria affermando la responsabilità penale dell'imputato sulla base dell'esame di una pluralità di dati oggettivi: il 12 giugno 2018 l'imputato era, come ammesso da egli stesso, con la vittima tra le 16 e le 17 in un terreno nella disponibilità dell'imputato in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA]; l'azione omicidiaria, secondo la consulenza in atti, si sarebbe svolta tra le ore 16 e le ore 19; l'imputato veniva individuato, attraverso la visione del filmato di una telecamera di sorveglianza, alle ore 18.50 mentre percorreva un tratto di strada a piedi provenendo dal luogo ove venne poi rinvenuta l'auto della vittima con a bordo il suo cadavere; fu il medesimo imputato a condurre gli inquirenti nel terreno di via [OSCURATO:PERSONA], ove faceva rinvenire il taglierino, poggiato su un banco da lavoro in un deposito di attrezzi, ritenuto quale arma del delitto sulla base dei riscontri genetici effettuati sulle tracce di liquido biologico trovate su detto utensile.

Il movente, infine, viene indicato nella volontà della vittima di recedere dalle attività imprenditoriali che aveva in corso con l'imputato con il quale già si era verificato (almeno) un furioso litigio.

2. Avverso detto provvedimento l'imputato ricorre, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento, Ponendo a base dell'impugnazione sei motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione con riferimento alla deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA] (moglie dell'imputato) sul presunto cambio d'abiti e di scarpe da parte dell'imputato dopo aver commesso l'omicidio con un taglierino.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla mancanza e all'illogicità manifesta della motivazione sul presunto cambio di scarpe da parte dell'imputato dopo l'omicidio.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. la mancanza e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine al luogo ove si trovava l'imputato alle ore 18.19, quando l'auto della vittima era in via [OSCURATO:PERSONA], basandosi sull'analisi dei tabulati.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine all'individuazione del luogo dell'omicidio, determinato in modo diverso dalle sentenze di primo e secondo grado.

2.5. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., l'omessa valutazione dell'ipotesi alternativa emergente dagli atti in ordine al concorso di altre persone nell'azione omicida.

Si evidenziano alcuni elementi di fatto a sostegno della verosimiglianza dell'ipotesi alternativa del rapimento da parte di soggetti non individuati che poi avrebbero ucciso la p.o.: gli imbrattamenti ematici del controbattente della portiera anteriore destra e dello schienale anteriore destro reclinato in avanti; l'illogica motivazione sulla presenza di una seconda lama spezzata del cutter; l'illogica motivazione sul trasporto della p.o. nei sedili posteriori della sua auto; l'illogica motivazione sul punto relativo ai tabulati telefonici della p.o. che registravano chiamate a sé stesso in un momento successivo alla sua morte e quando l'imputato aveva già fatto rientro alla propria abitazione; la mancanza e l'illogica motivazione sul movente dell'imputato e sulle minacce ricevute dalla p.o. nei mesi precedenti, che avevano indotto la vittima a portare con sé una pistola.

2.6. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza ovvero l'illogica motivazione in relazione all'eventuale derubricazione dell'accusa di omicidio in favoreggiamento personale.

3. Le costituite parti civili hanno depositato memoria con cui richiedono la conferma della sentenza impugnata e delle relative statuizioni civili.

4. Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi dedotti sono inammissibili.

1.1. Il ricorso, fondato nel suo complesso sul vizio di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., risulta generico rispetto alla contestata motivazione con la quale non si confronta con sufficiente specificità, con motivi articolati prevalentemente in fatto diretti ad avvalorare un'ipotesi alternativa priva però dei necessari riscontri, reiterando argomenti già affrontati e risolti dal provvedimento impugnato con motivazione congrua, logica e immune da censure.

1.2. La sentenza impugnata, infatti, risolve già con la contestata motivazione gli argomenti alla base del ricorso.

Analizza i singoli indizi, sia singolarmente che nel loro complesso, dando conto dell'assoluta infondatezza e intrinseca inverosimiglianza delle ricostruzioni alternative proposte dalla difesa dell'imputato.

Va, a tale riguardo, preliminarmente ricordato che "in tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza" (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 02) e che "in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili" (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01).

2. Venendo all'analisi dei singoli motivi, in ordine al primo, sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla moglie sugli abiti indossati dall'imputato quando uscì di casa la mattina del giorno in cui si è verificato l'omicidio, la Corte d'assise d'appello si è espressa, con motivazione congrua, logica e immune da vizi (pag. 15 e 16), là dove ha svalutato la valenza probatoria della testimonianza resa dalla consorte del ricorrente in sede di indagini difensive tenuto conto che quelle dichiarazioni erano state rese a più di un anno dai fatti e dopo l'acquisizione del filmato che ritraeva il marito nei pressi del luogo ove venne ritrovato il cadavere della vittima.

L'abbigliamento indossato (maglietta bianca e pantaloni chiari) è stato dalla Corte territoriale ritenuto, con valutazione che non evidenzia vizi logici, così anonimo da non poter rimanere impresso nella memoria e, peraltro, anche in contrasto con quanto riferito dal teste Vernazzaro sulla presenza o meno di tracce di cemento sulla maglietta.

3. Con riferimento poi al secondo motivo di ricorso, del pari immune da vizi logici deve ritenersi la valutazione di inverosimiglianza data dai giudici di merito in ordine alla circostanza, pure riferita dalla donna, secondo cui il marito non aveva la possibilità di cambiarsi i vestiti e le scarpe nel luogo dell'omicidio, ove l'imputato aveva anche degli animali che accudiva ovvero nel furgone con cui si spostava nei vari cantieri da lui frequentati (pag. 15).

Va peraltro ricordato, unitamente a quanto si esporrà rispetto agli ulteriori motivi di ricorso, che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01).

4. Il terzo motivo, relativo all'analisi dei tabulati che dimostrerebbero che l'imputato non era con la vittima nell'orario in cui si presume si sia verificato l'omicidio, è stato già oggetto di valutazione, corretta e immune da censure, da parte dei giudici d'appello i quali hanno diffusamente analizzato nella motivazione impugnata (da pag. 18 a 21) i tabulati sia dell'imputato che della vittima e, con particolare riferimento alle incongruenze denunciate, hanno richiamato il fatto "di comune conoscenza nella pratica giudiziaria" che il telefono cellulare può agganciare, per ragioni di saturazione dovuta al traffico telefonico, anche una cella più distante da quella prossima al luogo in cui ci si trova (pag. 19).

In ogni caso detta circostanza, come anche quelle alla base degli altri motivi, in assenza di ulteriori più pregnanti elementi, non appare determinante rispetto alla valutazione unitaria svolta dalla sentenza impugnata rispetto al complessivo compendio indiziario.

A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art.192 cod. proc. pen., basata su una valutazione unitaria e non atomistica della prova (Sez. 6, n. 10642 del 28/09/1992, P.M. e Runci, Rv. 192157 — 01), le doglianze difensive non colgono nel segno perché fondate su una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali che evita il confronto con il complessivo quadro istruttorio (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 .- 01).

In particolare, la decisione impugnata ha riportato i numerosi indizi considerati che rendono tale apparente discordanza del tutto ininfluente: l'imputato, ultima persona a vedere la vittima [OSCURATO:PERSONA] in vita, ha ammesso di essere stato con lui sino alle ore 17 del 12 giugno 2018 presso il terreno di [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n. 33 (luogo descritto come isolato e ben riparato, non di pubblico transito), ove lo stesso imputato ha fatto ritrovare l'arma del delitto (un cutter con evidenti tracce di sostanza ematica rivelatesi pienamente compatibili con il sangue della vittima); l'omicidio è avvenuto (sulla base degli esiti della consulenza medico-legale) in un orario compreso tra le 16 e le 19 del medesimo giorno; i movimenti dell'imputato sono rimasti sconosciuti fra le ore 17 e le 18.50, quando egli "riappare", ripreso dalle telecamere di un esercizio commerciale a [OSCURATO:PERSONA], proveniente dal luogo ove fu rinvenuta l'auto con dentro il cadavere; lo stesso imputato ha riferito, con dichiarazioni diverse ritenute inverosimili, non verificabili in alcun modo ed anzi contrarie a ogni logica, di essere stato rapito insieme al Cavaliere da soggetti rimasti sconosciuti i quali, dopo averlo liberato, avrebbero commesso l'omicidio per poi riportare il cadavere del Cavaliere all'interno dell'auto (che era ancora in via [OSCURATO:PERSONA]) sui sedili posteriori e, ancora, avrebbero corso l'ulteriore inutile rischio di spostare l'auto della vittima sino all'incrocio di via [OSCURATO:PERSONA] con via Mavora (luogo di pubblico transito) ove il Ragazzo, a seconda delle versioni rese, sarebbe giunto chiedendo un passaggio a uno sconosciuto ovvero sarebbe stato lasciato dai rapitori; di tali fatti non riferì nulla né agli amici, tra cui il teste Vernazzaro, chiamato per farsi venire a prendere a [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno alla moglie; l'imputato, anzi, riferisce che alla moglie avrebbe raccontato di essere stato colpito, il giorno prima dell'omicidio, dagli stessi ignoti, poi rivelatisi rapitori e assassini, con una scossa elettrica alle spalle che lo aveva lasciato svenuto per un'ora e che lei lo aveva consigliato di denunciare il fatto, ma il Ragazzo, a suo dire, non l'avrebbe fatto per evitare ulteriori problemi; la moglie, interrogata sul punto, ha negato di aver mai saputo di alcuna aggressione, tantomeno con una scossa elettrica e, lo stesso imputato, nell'ultima memoria depositata in udienza preliminare non riporta detto accadimento; sempre l'imputato, infine, riporta in detta memoria come fosse rimasto profondamente turbato dal sequestro di persona subìto tanto da essere giunto di corsa all'appuntamento con il Vernazzaro, diversamente dalle immagini registrate il Ragazzo arriva sul luogo ove viene raggiunto dagli amici camminando serenamente e viene da loro descritto come "tranquillo" e sul perché si trovasse lì a piedi essi hanno riferito che lui rispose di essere stato portato da un amico che lo aveva lasciato lì perché "si era stancato di ascoltarlo".

5. Quanto appena esposto vale anche per il quarto motivo, collegato al precedente, sull'individuazione del luogo dell'omicidio, individuato dalla sentenza di secondo grado in un luogo diverso da quella di primo grado.

Lo stesso giudice di primo grado, riferendosi all'analogo dubbio già esposto dalla difesa, ha valorizzato il complessivo quadro indiziario, unitamente al movente ritenuto credibile, per escludere la rilevanza dell'esatta individuazione del luogo ove sarebbe stata cagionata la morte del Cavaliere.

La sentenza d'appello, invece affrontando direttamente la questione, ritiene che l'omicidio sia stato commesso proprio all'interno dell'autovettura parcheggiata su via [OSCURATO:PERSONA] mentre la vittima stava riposando seduto sul sedile posteriore.

Per giustificare tale ricostruzione viene dettagliatamente descritto l'abitacolo intriso di sangue con i relativi schizzi e gocciolature nonché l'abbigliamento e le scarpe non calzate della vittima vicine ai piedi e l'assenza di tracce di trascinamento del cadavere (da pag. 11 a 15).

Tutti elementi che, con motivazione congrua, logica e immune da censure, corroborano detta ricostruzione la quale non viene scalfita dalle deduzioni difensive sulle quali appare opportuno rammentare che "è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri" (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01), inoltre, "non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

6. Rispetto al quinto e sesto motivo, entrambi basati su ipotesi alternative facenti riferimento all'intervento di altri soggetti da ritenersi responsabili del delitto, vanno richiamate le considerazioni sopra esposte con l'ulteriore precisazione, già presente nella motivazione contestata (pag. 16 e da pag. 22 a 25), che dell'intervento violento e minaccioso di questi presunti soggetti l'imputato non ha mai fatto cenno - neanche alla moglie o agli amici incontrati subito dopo il delitto - se non in un momento successivo agli inquirenti quando era già stato sospettato dell'omicidio, peraltro fornendo anche versioni discordanti tra loro e con le acquisizioni probatorie, come già evidenziato nell'analisi del terzo motivo.

Gli ulteriori dubbi sollevati sulla valutazione alternativa degli indizi sulla dinamica dell'azione omicidiaria sono già stati oggetto di dettagliata confutazione nella sentenza impugnata (da pag. 11 a 15) per cui risulta pienamente giustificata la ritenuta integrazione dell'ipotesi accusatoria di omicidio con esclusione della ricostruzione della condotta del ricorrente prospettata quale favoreggiamento.

La diversa rappresentazione dei fatti, sollecitata con il ricorso anche a quel proposito, non è ammissibile perché, come già detto, la sentenza impugnata è logicamente e congruamente motivata nonché immune da censure valutabili in questa sede.

Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione, per essere giudicato come ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non nei confronti della valutazione probatoria sottesa che, riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo del giudizio di legittimità.

Sono pertanto inammissibili le censure rivolte a sollecitare il giudice di legittimità a una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto e una rivalutazione nel merito del provvedimento impugnato (In questo senso, Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).

7. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1968 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna, emessa il 23 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 575 cod. pen. a sedici anni di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio. 1.1. La sentenza impugnata ricostruisce la vicenda omicidiaria affermando la responsabilità penale dell'imputato sulla base dell'esame di una pluralità di dati oggettivi: il 12 giugno 2018 l'imputato era, come ammesso da egli stesso, con la vittima tra le 16 e le 17 in un terreno nella disponibilità dell'imputato in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA]; l'azione omicidiaria, secondo la consulenza in atti, si sarebbe svolta tra le ore 16 e le ore 19; l'imputato veniva individuato, attraverso la visione del filmato di una telecamera di sorveglianza, alle ore 18.50 mentre percorreva un tratto di strada a piedi provenendo dal luogo ove venne poi rinvenuta l'auto della vittima con a bordo il suo cadavere; fu il medesimo imputato a condurre gli inquirenti nel terreno di via [OSCURATO:PERSONA], ove faceva rinvenire il taglierino, poggiato su un banco da lavoro in un deposito di attrezzi, ritenuto quale arma del delitto sulla base dei riscontri genetici effettuati sulle tracce di liquido biologico trovate su detto utensile. Il movente, infine, viene indicato nella volontà della vittima di recedere dalle attività imprenditoriali che aveva in corso con l'imputato con il quale già si era verificato (almeno) un furioso litigio. 2. Avverso detto provvedimento l'imputato ricorre, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento, Ponendo a base dell'impugnazione sei motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione con riferimento alla deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA] (moglie dell'imputato) sul presunto cambio d'abiti e di scarpe da parte dell'imputato dopo aver commesso l'omicidio con un taglierino. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla mancanza e all'illogicità manifesta della motivazione sul presunto cambio di scarpe da parte dell'imputato dopo l'omicidio. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. la mancanza e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine al luogo ove si trovava l'imputato alle ore 18.19, quando l'auto della vittima era in via [OSCURATO:PERSONA], basandosi sull'analisi dei tabulati. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine all'individuazione del luogo dell'omicidio, determinato in modo diverso dalle sentenze di primo e secondo grado. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., l'omessa valutazione dell'ipotesi alternativa emergente dagli atti in ordine al concorso di altre persone nell'azione omicida. Si evidenziano alcuni elementi di fatto a sostegno della verosimiglianza dell'ipotesi alternativa del rapimento da parte di soggetti non individuati che poi avrebbero ucciso la p.o.: gli imbrattamenti ematici del controbattente della portiera anteriore destra e dello schienale anteriore destro reclinato in avanti; l'illogica motivazione sulla presenza di una seconda lama spezzata del cutter; l'illogica motivazione sul trasporto della p.o. nei sedili posteriori della sua auto; l'illogica motivazione sul punto relativo ai tabulati telefonici della p.o. che registravano chiamate a sé stesso in un momento successivo alla sua morte e quando l'imputato aveva già fatto rientro alla propria abitazione; la mancanza e l'illogica motivazione sul movente dell'imputato e sulle minacce ricevute dalla p.o. nei mesi precedenti, che avevano indotto la vittima a portare con sé una pistola. 2.6. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza ovvero l'illogica motivazione in relazione all'eventuale derubricazione dell'accusa di omicidio in favoreggiamento personale. 3. Le costituite parti civili hanno depositato memoria con cui richiedono la conferma della sentenza impugnata e delle relative statuizioni civili. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi dedotti sono inammissibili. 1.1. Il ricorso, fondato nel suo complesso sul vizio di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., risulta generico rispetto alla contestata motivazione con la quale non si confronta con sufficiente specificità, con motivi articolati prevalentemente in fatto diretti ad avvalorare un'ipotesi alternativa priva però dei necessari riscontri, reiterando argomenti già affrontati e risolti dal provvedimento impugnato con motivazione congrua, logica e immune da censure. 1.2. La sentenza impugnata, infatti, risolve già con la contestata motivazione gli argomenti alla base del ricorso. Analizza i singoli indizi, sia singolarmente che nel loro complesso, dando conto dell'assoluta infondatezza e intrinseca inverosimiglianza delle ricostruzioni alternative proposte dalla difesa dell'imputato. Va, a tale riguardo, preliminarmente ricordato che "in tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza" (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 02) e che "in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili" (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01). 2. Venendo all'analisi dei singoli motivi, in ordine al primo, sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla moglie sugli abiti indossati dall'imputato quando uscì di casa la mattina del giorno in cui si è verificato l'omicidio, la Corte d'assise d'appello si è espressa, con motivazione congrua, logica e immune da vizi (pag. 15 e 16), là dove ha svalutato la valenza probatoria della testimonianza resa dalla consorte del ricorrente in sede di indagini difensive tenuto conto che quelle dichiarazioni erano state rese a più di un anno dai fatti e dopo l'acquisizione del filmato che ritraeva il marito nei pressi del luogo ove venne ritrovato il cadavere della vittima. L'abbigliamento indossato (maglietta bianca e pantaloni chiari) è stato dalla Corte territoriale ritenuto, con valutazione che non evidenzia vizi logici, così anonimo da non poter rimanere impresso nella memoria e, peraltro, anche in contrasto con quanto riferito dal teste Vernazzaro sulla presenza o meno di tracce di cemento sulla maglietta. 3. Con riferimento poi al secondo motivo di ricorso, del pari immune da vizi logici deve ritenersi la valutazione di inverosimiglianza data dai giudici di merito in ordine alla circostanza, pure riferita dalla donna, secondo cui il marito non aveva la possibilità di cambiarsi i vestiti e le scarpe nel luogo dell'omicidio, ove l'imputato aveva anche degli animali che accudiva ovvero nel furgone con cui si spostava nei vari cantieri da lui frequentati (pag. 15). Va peraltro ricordato, unitamente a quanto si esporrà rispetto agli ulteriori motivi di ricorso, che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01). 4. Il terzo motivo, relativo all'analisi dei tabulati che dimostrerebbero che l'imputato non era con la vittima nell'orario in cui si presume si sia verificato l'omicidio, è stato già oggetto di valutazione, corretta e immune da censure, da parte dei giudici d'appello i quali hanno diffusamente analizzato nella motivazione impugnata (da pag. 18 a 21) i tabulati sia dell'imputato che della vittima e, con particolare riferimento alle incongruenze denunciate, hanno richiamato il fatto "di comune conoscenza nella pratica giudiziaria" che il telefono cellulare può agganciare, per ragioni di saturazione dovuta al traffico telefonico, anche una cella più distante da quella prossima al luogo in cui ci si trova (pag. 19). In ogni caso detta circostanza, come anche quelle alla base degli altri motivi, in assenza di ulteriori più pregnanti elementi, non appare determinante rispetto alla valutazione unitaria svolta dalla sentenza impugnata rispetto al complessivo compendio indiziario. A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art.192 cod. proc. pen., basata su una valutazione unitaria e non atomistica della prova (Sez. 6, n. 10642 del 28/09/1992, P.M. e Runci, Rv. 192157 — 01), le doglianze difensive non colgono nel segno perché fondate su una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali che evita il confronto con il complessivo quadro istruttorio (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 .- 01). In particolare, la decisione impugnata ha riportato i numerosi indizi considerati che rendono tale apparente discordanza del tutto ininfluente: l'imputato, ultima persona a vedere la vittima [OSCURATO:PERSONA] in vita, ha ammesso di essere stato con lui sino alle ore 17 del 12 giugno 2018 presso il terreno di [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n. 33 (luogo descritto come isolato e ben riparato, non di pubblico transito), ove lo stesso imputato ha fatto ritrovare l'arma del delitto (un cutter con evidenti tracce di sostanza ematica rivelatesi pienamente compatibili con il sangue della vittima); l'omicidio è avvenuto (sulla base degli esiti della consulenza medico-legale) in un orario compreso tra le 16 e le 19 del medesimo giorno; i movimenti dell'imputato sono rimasti sconosciuti fra le ore 17 e le 18.50, quando egli "riappare", ripreso dalle telecamere di un esercizio commerciale a [OSCURATO:PERSONA], proveniente dal luogo ove fu rinvenuta l'auto con dentro il cadavere; lo stesso imputato ha riferito, con dichiarazioni diverse ritenute inverosimili, non verificabili in alcun modo ed anzi contrarie a ogni logica, di essere stato rapito insieme al Cavaliere da soggetti rimasti sconosciuti i quali, dopo averlo liberato, avrebbero commesso l'omicidio per poi riportare il cadavere del Cavaliere all'interno dell'auto (che era ancora in via [OSCURATO:PERSONA]) sui sedili posteriori e, ancora, avrebbero corso l'ulteriore inutile rischio di spostare l'auto della vittima sino all'incrocio di via [OSCURATO:PERSONA] con via Mavora (luogo di pubblico transito) ove il Ragazzo, a seconda delle versioni rese, sarebbe giunto chiedendo un passaggio a uno sconosciuto ovvero sarebbe stato lasciato dai rapitori; di tali fatti non riferì nulla né agli amici, tra cui il teste Vernazzaro, chiamato per farsi venire a prendere a [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno alla moglie; l'imputato, anzi, riferisce che alla moglie avrebbe raccontato di essere stato colpito, il giorno prima dell'omicidio, dagli stessi ignoti, poi rivelatisi rapitori e assassini, con una scossa elettrica alle spalle che lo aveva lasciato svenuto per un'ora e che lei lo aveva consigliato di denunciare il fatto, ma il Ragazzo, a suo dire, non l'avrebbe fatto per evitare ulteriori problemi; la moglie, interrogata sul punto, ha negato di aver mai saputo di alcuna aggressione, tantomeno con una scossa elettrica e, lo stesso imputato, nell'ultima memoria depositata in udienza preliminare non riporta detto accadimento; sempre l'imputato, infine, riporta in detta memoria come fosse rimasto profondamente turbato dal sequestro di persona subìto tanto da essere giunto di corsa all'appuntamento con il Vernazzaro, diversamente dalle immagini registrate il Ragazzo arriva sul luogo ove viene raggiunto dagli amici camminando serenamente e viene da loro descritto come "tranquillo" e sul perché si trovasse lì a piedi essi hanno riferito che lui rispose di essere stato portato da un amico che lo aveva lasciato lì perché "si era stancato di ascoltarlo". 5. Quanto appena esposto vale anche per il quarto motivo, collegato al precedente, sull'individuazione del luogo dell'omicidio, individuato dalla sentenza di secondo grado in un luogo diverso da quella di primo grado. Lo stesso giudice di primo grado, riferendosi all'analogo dubbio già esposto dalla difesa, ha valorizzato il complessivo quadro indiziario, unitamente al movente ritenuto credibile, per escludere la rilevanza dell'esatta individuazione del luogo ove sarebbe stata cagionata la morte del Cavaliere. La sentenza d'appello, invece affrontando direttamente la questione, ritiene che l'omicidio sia stato commesso proprio all'interno dell'autovettura parcheggiata su via [OSCURATO:PERSONA] mentre la vittima stava riposando seduto sul sedile posteriore. Per giustificare tale ricostruzione viene dettagliatamente descritto l'abitacolo intriso di sangue con i relativi schizzi e gocciolature nonché l'abbigliamento e le scarpe non calzate della vittima vicine ai piedi e l'assenza di tracce di trascinamento del cadavere (da pag. 11 a 15). Tutti elementi che, con motivazione congrua, logica e immune da censure, corroborano detta ricostruzione la quale non viene scalfita dalle deduzioni difensive sulle quali appare opportuno rammentare che "è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri" (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01), inoltre, "non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 6. Rispetto al quinto e sesto motivo, entrambi basati su ipotesi alternative facenti riferimento all'intervento di altri soggetti da ritenersi responsabili del delitto, vanno richiamate le considerazioni sopra esposte con l'ulteriore precisazione, già presente nella motivazione contestata (pag. 16 e da pag. 22 a 25), che dell'intervento violento e minaccioso di questi presunti soggetti l'imputato non ha mai fatto cenno - neanche alla moglie o agli amici incontrati subito dopo il delitto - se non in un momento successivo agli inquirenti quando era già stato sospettato dell'omicidio, peraltro fornendo anche versioni discordanti tra loro e con le acquisizioni probatorie, come già evidenziato nell'analisi del terzo motivo. Gli ulteriori dubbi sollevati sulla valutazione alternativa degli indizi sulla dinamica dell'azione omicidiaria sono già stati oggetto di dettagliata confutazione nella sentenza impugnata (da pag. 11 a 15) per cui risulta pienamente giustificata la ritenuta integrazione dell'ipotesi accusatoria di omicidio con esclusione della ricostruzione della condotta del ricorrente prospettata quale favoreggiamento. La diversa rappresentazione dei fatti, sollecitata con il ricorso anche a quel proposito, non è ammissibile perché, come già detto, la sentenza impugnata è logicamente e congruamente motivata nonché immune da censure valutabili in questa sede. Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione, per essere giudicato come ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non nei confronti della valutazione probatoria sottesa che, riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo del giudizio di legittimità. Sono pertanto inammissibili le censure rivolte a sollecitare il giudice di legittimità a una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto e una rivalutazione nel merito del provvedimento impugnato (In questo senso, Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 7. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D
Sentenza Cassazione n. 27899/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris