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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 16667/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24913/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura speciale in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende come da procura speciale in atti; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Piemonte n. 135/2018 depositata il 18/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato due avvisi di accertamento ICI (n. 1388 e n. 1397 per gli anni 2008 e 2009 – dell’importo rispettivamente F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 24913/2018 Numero sezionale 1671/2022 Numero di raccolta generale 16667/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 di euro 8.584,27 e 12.399,63, oltre interessi e sanzioni), con cui sono stati contestati l’omessa dichiarazione e l’insufficiente versamento relativamente ad alcuni terreni edificabili.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Cuneo ha rigettato il ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte ha accolto l’appello e dichiarato non dovute le somme, ritenendo il contribuente imprenditore agricolo con attività sia in Anzio sia in Cuneo, e qualificando i terreni come agricoli ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cuneo, formulando un unico motivo.

5. Si è costituito, con controricorso, il contribuente.

Considerato che:

1. Con un unico motivo il Comune di Cuneo ha denunciato, ex art.360 co. 1^ n. 3) cpc, la violazione degli artt. 2, 9 e 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i terreni di proprietà del contribuente, in virtù dell’inserimento nel piano regolatore, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 147 del 21 dicembre 2004, sono divenuti edificabili e che l’art. 10 dispone espressamente che i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione ed a denunciare il valore delle aree edificabili, sicché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentare la dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate (e, cioè, entro il 2006), mentre ha violato ripetutamente tale obbligo.

Nel ricorso si è evidenziato che il giudice di appello non ha tenuto conto della mancata corrispondenza dei dati catastali indicati dal contribuente nella dichiarazione per successione del 30 giugno 1995 con le partite aree fabbricabili accertate (“in quanto queste, già terreni agricoli, erano state inserite nel nuovo piano regolatore generale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 147 del 21.12.2004”) e della mancata risposta del contribuente alla lettera del 4 maggio 2007, con cui il Comune ha elencato le particelle catastali dei terreni oggetto di variazione (a fronte della quale, come ritenuto nella sentenza di primo grado, sarebbe stata necessaria la dichiarazione, da parte del contribuente, del diritto alla F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 24913/2018 Numero sezionale 1671/2022 Numero di raccolta generale 16667/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 riduzione o esenzione ICI, essendo stati inseriti i terreni de quibus nella dichiarazione ICI del 1995 senza l’annotazione della conduzione agricola diretta).

Si è pure sottolineato che il controricorrente risiede a Roma e non può, pertanto, svolgere l’attività agricola per i terreni ubicati sul territorio del Comune di Cuneo, sostenendosi essere la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo indispensabile ai fini della finzione giuridica di non edificabilità dei suoli di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992.

2. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del motivo, con cui si censurano, in modo non auto-sufficiente, questioni di fatto risolte dai giudici di merito, oltre alla sua infondatezza.

3. Il motivo è inammissibile, atteso che, pur denunciando apparentemente una violazione o falsa applicazione di legge, tende alla rivalutazione, da parte della Suprema Corte, di questioni di fatto; segnatamente della qualifica, da parte della Commissione tributaria regionale, di imprenditore agricolo in capo al ricorrente e della sua attività di coltivazione diretta dei terreni in esame, in una con altri detenuti in altra Regione).

In proposito va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (tra le moltissime, Sez. 6 - 3, n.8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 - 01).

Eventuali questioni relative all’accertamento dei fatti possono, difatti, essere denunciate nel giudizio di legittimità solo ed esclusivamente ai sensi e con le rigorose limitazioni di cui al riformato art. 360, comma 1 n.5), cod.proc.civ.

4. Più precisamente, nel ricorso per cassazione, a p. 12 si legge “ai sensi degli artt. 2 e 9 della normativa ici…il controricorrente avrebbe dovuto provare la sussistenza dei requisiti affinché gli potesse essere riconosciuto il beneficio della finzione giuridica di non edificabilità dei terreni……le agevolazioni ICI spettano al coltivatore diretto o all’imprenditore agricolo … è imposto che vi sia una conduzione diretta…nel caso in esame il controricorrente risiede a Roma e non si comprende come possa svolgere F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 24913/2018 Numero sezionale 1671/2022 Numero di raccolta generale 16667/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 l’attività agricola per i terreni che sono ubicati sul territorio del Comune di Cuneo.

Non a caso la maggior parte dei terreni sono locati”.

Invero, il ricorso prescinde completamente dall’accertamento, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui “il contribuente è imprenditore agricolo, che conduce direttamente i terreni, espletando il coordinamento per l’ottenimento del prodotto, come confermato dalle fatture prodotte, e rispettando i requisiti di tempo e lavoro prescritti, e ha dimostrato che, contrariamente a quanto asserito dal Comune, i terreni affittati non sono quelli in esame”.

Peraltro, deve ricordarsi che, in tema di ICI, ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni edificabili posseduti e condotti per l'esercizio di attività agricola da parte di imprenditore agricolo professionale (IAP) riconosciuto dalla regione di residenza, quest'ultimo non è tenuto a provvedere direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo ed all'allevamento e al governo del bestiame - come chi riveste la qualifica di coltivatore diretto - ma è sufficiente che lo stesso "conduca" il fondo agricolo anche a mezzo di maestranze, con modalità direzionali e organizzative dell'attività agricola e di allevamento del bestiame (Sez. 5, ord., n. 12852 del 13/05/2021, Rv. 661172 - 01).

5. Deve inoltre evidenziarsi che la violazione di legge dedotta dipende proprio dalla contestata qualifica dei terreni in esame come agricoli ai sensi dell’art. 2, lett. b, secondo parte, del d.lgs. n. 504 del 1992, che, nello stabilire che per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, qualifica, tuttavia, come non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Non può, difatti, ritenersi che i terreni - già dichiarati in passato dal contribuente come agricoli – dovessero essere oggetto di una nuova dichiarazione all’esito del mutamento di destinazione F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 24913/2018 Numero sezionale 1671/2022 Numero di raccolta generale 16667/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 (da agricola a edificabile), in considerazione dell’approvazione del piano regolatore generale n. 147 del 2004, da parte del Comune di Cuneo, in quanto l’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 esclude, relativamente agli anni successivi, la efficacia della precedente dichiarazione soltanto qualora si siano verificate “modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta”; evenienza qui non ricorribile.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento, a favore del controricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24913/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura speciale in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende come da procura speciale in atti; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n. 135/2018 depositata il 18/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato due avvisi di accertamento ICI (n. 1388 e n. 1397 per gli anni 2008 e 2009 – dell’importo rispettivamente F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 24913/2018 Numero sezionale 1671/2022 Numero di raccolta generale 16667/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 di euro 8.584,27 e 12.399,63, oltre interessi e sanzioni), con cui sono stati contestati l’omessa dichiarazione e l’insufficiente versamento relativamente ad alcuni terreni edificabili. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Cuneo ha rigettato il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte ha accolto l’appello e dichiarato non dovute le somme, ritenendo il contribuente imprenditore agricolo con attività sia in Anzio sia in Cuneo, e qualificando i terreni come agricoli ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cuneo, formulando un unico motivo. 5. Si è costituito, con controricorso, il contribuente. Considerato che: 1. Con un unico motivo il Comune di Cuneo ha denunciato, ex art.360 co. 1^ n. 3) cpc, la violazione degli artt. 2, 9 e 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i terreni di proprietà del contribuente, in virtù dell’inserimento nel piano regolatore, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 147 del 21 dicembre 2004, sono divenuti edificabili e che l’art. 10 dispone espressamente che i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione ed a denunciare il valore delle aree edificabili, sicché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentare la dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate (e, cioè, entro il 2006), mentre ha violato ripetutamente tale obbligo. Nel ricorso si è evidenziato che il giudice di appello non ha tenuto conto della mancata corrispondenza dei dati catastali indicati dal contribuente nella dichiarazione per successione del 30 giugno 1995 con le partite aree fabbricabili accertate (“in quanto queste, già terreni agricoli, erano state inserite nel nuovo piano regolatore generale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 147 del 21.12.2004”) e della mancata risposta del contribuente alla lettera del 4 maggio 2007, con cui il Comune ha elencato le particelle catastali dei terreni oggetto di variazione (a fronte della quale, come ritenuto nella sentenza di primo grado, sarebbe stata necessaria la dichiarazione, da parte del contribuente, del diritto alla F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 24913/2018 Numero sezionale 1671/2022 Numero di raccolta generale 16667/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 riduzione o esenzione ICI, essendo stati inseriti i terreni de quibus nella dichiarazione ICI del 1995 senza l’annotazione della conduzione agricola diretta). Si è pure sottolineato che il controricorrente risiede a Roma e non può, pertanto, svolgere l’attività agricola per i terreni ubicati sul territorio del Comune di Cuneo, sostenendosi essere la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo indispensabile ai fini della finzione giuridica di non edificabilità dei suoli di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992. 2. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del motivo, con cui si censurano, in modo non auto-sufficiente, questioni di fatto risolte dai giudici di merito, oltre alla sua infondatezza. 3. Il motivo è inammissibile, atteso che, pur denunciando apparentemente una violazione o falsa applicazione di legge, tende alla rivalutazione, da parte della Suprema Corte, di questioni di fatto; segnatamente della qualifica, da parte della Commissione tributaria regionale, di imprenditore agricolo in capo al ricorrente e della sua attività di coltivazione diretta dei terreni in esame, in una con altri detenuti in altra Regione). In proposito va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (tra le moltissime, Sez. 6 - 3, n.8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 - 01). Eventuali questioni relative all’accertamento dei fatti possono, difatti, essere denunciate nel giudizio di legittimità solo ed esclusivamente ai sensi e con le rigorose limitazioni di cui al riformato art. 360, comma 1 n.5), cod.proc.civ. 4. Più precisamente, nel ricorso per cassazione, a p. 12 si legge “ai sensi degli artt. 2 e 9 della normativa ici…il controricorrente avrebbe dovuto provare la sussistenza dei requisiti affinché gli potesse essere riconosciuto il beneficio della finzione giuridica di non edificabilità dei terreni……le agevolazioni ICI spettano al coltivatore diretto o all’imprenditore agricolo … è imposto che vi sia una conduzione diretta…nel caso in esame il controricorrente risiede a Roma e non si comprende come possa svolgere F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 24913/2018 Numero sezionale 1671/2022 Numero di raccolta generale 16667/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 l’attività agricola per i terreni che sono ubicati sul territorio del Comune di Cuneo. Non a caso la maggior parte dei terreni sono locati”. Invero, il ricorso prescinde completamente dall’accertamento, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui “il contribuente è imprenditore agricolo, che conduce direttamente i terreni, espletando il coordinamento per l’ottenimento del prodotto, come confermato dalle fatture prodotte, e rispettando i requisiti di tempo e lavoro prescritti, e ha dimostrato che, contrariamente a quanto asserito dal Comune, i terreni affittati non sono quelli in esame”. Peraltro, deve ricordarsi che, in tema di ICI, ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni edificabili posseduti e condotti per l'esercizio di attività agricola da parte di imprenditore agricolo professionale (IAP) riconosciuto dalla regione di residenza, quest'ultimo non è tenuto a provvedere direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo ed all'allevamento e al governo del bestiame - come chi riveste la qualifica di coltivatore diretto - ma è sufficiente che lo stesso "conduca" il fondo agricolo anche a mezzo di maestranze, con modalità direzionali e organizzative dell'attività agricola e di allevamento del bestiame (Sez. 5, ord., n. 12852 del 13/05/2021, Rv. 661172 - 01). 5. Deve inoltre evidenziarsi che la violazione di legge dedotta dipende proprio dalla contestata qualifica dei terreni in esame come agricoli ai sensi dell’art. 2, lett. b, secondo parte, del d.lgs. n. 504 del 1992, che, nello stabilire che per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, qualifica, tuttavia, come non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Non può, difatti, ritenersi che i terreni - già dichiarati in passato dal contribuente come agricoli – dovessero essere oggetto di una nuova dichiarazione all’esito del mutamento di destinazione F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 24913/2018 Numero sezionale 1671/2022 Numero di raccolta generale 16667/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 (da agricola a edificabile), in considerazione dell’approvazione del piano regolatore generale n. 147 del 2004, da parte del Comune di Cuneo, in quanto l’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 esclude, relativamente agli anni successivi, la efficacia della precedente dichiarazione soltanto qualora si siano verificate “modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta”; evenienza qui non ricorribile. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento, a favore del controricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C
Sentenza Cassazione n. 16667/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris