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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 16425/2026

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a del 22/01/2026 del GIUD.

SORVEGLIANZA di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Magistrato di sorveglianza di Messina respingeva l'istanza di conversione della pena detentiva di due mesi di reclusione nella corrispondente pena pecuniaria, presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale veniva riconosciuto al condannato il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare rivalutazione dei presupposti per la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria presentata al Magistrato di sorveglianza di Messina.

Ritenuto che sull'istanza di conversione proposta da [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi competente a provvedere il giudice dell'esecuzione e non il magistrato di sorveglianza, al quale il condannato si rivolgeva senza l'osservanza delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2002, n. 150 ([OSCURATO:PERSONA]).

Ritenuto che, nella materia in esame, a seguito della [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi competente il giudice dell'esecuzione, che dovrà provvedere, nel rispetto dei parametri indicati dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base di una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla luce della gravità del fatto e della personalità del condannato che invoca la conversione (tra le altre, Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 22/01/2026 del GIUD. SORVEGLIANZA di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Magistrato di sorveglianza di Messina respingeva l'istanza di conversione della pena detentiva di due mesi di reclusione nella corrispondente pena pecuniaria, presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale veniva riconosciuto al condannato il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare rivalutazione dei presupposti per la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria presentata al Magistrato di sorveglianza di Messina. Ritenuto che sull'istanza di conversione proposta da [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi competente a provvedere il giudice dell'esecuzione e non il magistrato di sorveglianza, al quale il condannato si rivolgeva senza l'osservanza delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2002, n. 150 ([OSCURATO:PERSONA]). Ritenuto che, nella materia in esame, a seguito della [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi competente il giudice dell'esecuzione, che dovrà provvedere, nel rispetto dei parametri indicati dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base di una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla luce della gravità del fatto e della personalità del condannato che invoca la conversione (tra le altre, Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16425/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris