Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37628/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/3/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire una rivalutazione in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la tesi difensiva (cfr. pag. 2), valorizzando il dato quantitativo dello stupefacente caduto in sequestro (gr. 53 di cocaina e gr. 77 di marijuana) incompatibile con una condotta occasionale, anche tenuto conto del possesso di documentazione che comprovava l'assiduità delle condotte di cessione; che ad analogo esito si prestano i motivi sull'eccessività della pena tenuto conto delle argomentazioni (precedenti condanne, anche specifiche) e, peraltro, attestato in misura minima (con riferimento al più grave reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990) ed al minimo aumento (mesi tre) a titolo di continuazione; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/3/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire una rivalutazione in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la tesi difensiva (cfr. pag. 2), valorizzando il dato quantitativo dello stupefacente caduto in sequestro (gr. 53 di cocaina e gr. 77 di marijuana) incompatibile con una condotta occasionale, anche tenuto conto del possesso di documentazione che comprovava l'assiduità delle condotte di cessione; che ad analogo esito si prestano i motivi sull'eccessività della pena tenuto conto delle argomentazioni (precedenti condanne, anche specifiche) e, peraltro, attestato in misura minima (con riferimento al più grave reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990) ed al minimo aumento (mesi tre) a titolo di continuazione; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il
Sentenza Cassazione n. 37628/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris