CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11954/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – -avverso la sentenza n. 38 / 23 / 20 20 emessa dalla CTR della Puglia il 17/01/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Avvisoaccertamento reddito di capitale da partecipazione sociale – Motivazione per relationem Ritenuto infatto 1. MetrangoloMarcello proponeva ricorso davanti alla CTP di Lecce avverso un avviso di accertamento relativo ad un reddito di capitale derivante dalla quota di partecipazione del 95,50% nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. L’adita CTP accoglieva il ricorso sul rilievo dell’annullamento dell’accertamento principale a carico della società. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Puglia rigettava il gravame, ritenendo che, essendo l’accertamento a carico della società l’antecedente logico-giuridico da cui era scaturito quello nei confronti del contribuente, l’illegittimità del primo (confermata in sede di appello) non poteva non avere effetti sul secondo, il quale, per l’effetto, andava dichiarato illegittimo. 4. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorsoper cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione per relationem a quella contenuta nella sentenza concernente la società senza indicare tutti gli elementi essenziali in ordine allo svolgimento del processo ed ai motivi in fatto e in diritto della decisione. 1.1. Il motivo è fondato. Nel procedimento tributario, allorchéil medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente più decisioni in rapporto di consequenzialità necessaria, ed in particolare di pregiudizialità reciproca, la motivazione utilizzata può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza assunta simultaneamente, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, occorrendo, invece, che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa -anche se connessa - causa sub iudice , in modo da consentire, poi, anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell'innesto motivazionale (Sez. U, Sentenza n. 14814 del 04/06/2008; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 107 del 08/01/2015, secondo cui la sentenza è nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo). In particolare, nella ipotesi in cui il giudizio avente a oggetto il reddito di partecipazione di un socio sia stato separatamente instaurato e trattato rispetto al giudizio attinente l'accertamento del reddito della società, l'indipendenza dei due processi impone che la sentenza pronunciata nel giudizio concernente il reddito del socio, pur se legata da un nesso di consequenzialità necessaria a quella inerente al ricorso proposto dalla società, contenga tutti gli elementi essenziali in ordine allo svolgimento del processo e ai motivi in fatto e in diritto della decisione, senza che il giudice possa limitarsi a un mero rinvio alla motivazione della sentenza relativa alla società (Sez. 5, Sentenza n. 13990 del 22/09/2003; conf. Sez. 5, Sentenza n. 15951 del 23/10/2003 e Sez. 5, Sentenza n. 11167 del 15/05/2006). Nel caso di specie, la CTR si è limitata ad evidenziare che l’illegittimità dell’avviso di accertamento, già dichiarata dalla commissione di primo grado, era stata da essa confermata, nella parte relativa alla ricostruzione dei maggiori dei ricavi, nella medesima udienza. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1 bis, d.lgs. n. 546/1992 e 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il giudizio avente ad oggetto l’accertamento societario era ancora pendente, avendo l’Ufficio proposto, avverso la sentenza della CTR, ricorso per cassazione. 2.1. Il motivo è parimenti fondato. In tema di contenzioso tributario, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest'ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l'accertamento tributario nei confronti della società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23323 del 31/10/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021). Ragion per cui la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa dell’esito diquello avente ad oggetto l’accertamento a carico della società, non potendo valorizzare un inesistente giudicato, sia pure di riflesso, derivante dal giudizio societario. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gr