Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2021
ECLI:EU:T:2021:204
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0555_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 aprile 2021 – Foundation for the Protection of the [OSCURATO:PERSONA] of Cyprus named Halloumi / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (GRILLOUMI)
(causa T‑555/19)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GRILLOUMI – Marchio collettivo dell’Unione europea denominativo anteriore HALLOUMI – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio collettivo anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 66, § 1]
(v. punti 32‑34)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 42, 44)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo GRILLOUMI e marchio collettivo denominativo HALLOUMI
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 43, 45, 46, 50‑52)
4.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Controllo della qualificazione giuridica data ai fatti della controversia – Controllo della valutazione della commissione di ricorso riguardante il rischio di confusione – Assenza di contestazione delle constatazioni relative ai fattori essenziali ai fini dell’analisi di detto rischio – Effetto
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 65, § 2, e 76)
(v. punti 47‑49)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 maggio 2019 (procedimento R 1355/2018‑4), riguardante un procedimento di opposizione tra la Foundation for the Protection of the [OSCURATO:PERSONA] of Cyprus denominata Halloumi e la [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 maggio 2019 (procedimento R 1355/2018‑4), riguardante un procedimento di opposizione tra la Foundation for the Protection of the [OSCURATO:PERSONA] of Cyprus denominata Halloumi e la [OSCURATO:PERSONA] AB, è annullata.
2)
L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Foundation for the Protection of the [OSCURATO:PERSONA] of Cyprus denominata Halloumi.
3)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.