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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11805/2023

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3034/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, viale Parioli 43, il tutto come da mandato a margine del controricorso; -controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.2808/2015, depositata il 24 giugno 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente chiedeva il rimborso dell’imposta sostitutiva relativa a un pacchetto azionario posseduto dalla stessa.

In particolare, la stessa specificava che, nel 2002, essa aveva RIMB rivalutazione approfittato di una prima riquantificazione del valore sulla base di perizia di stima ed aveva proceduto ai relativi versamenti.

Indi nel 2005, in virtù dell’art. 11-quaterdecies, d.l. n. 203/2005, aveva proceduto a una nuova riquantificazione, rispetto alla quale aveva altresì chiesto la rateazione in tre scadenze della relativa imposta sostitutiva.

Nel mentre corrispondeva le prime due rate, essa donava parte del pacchetto azionario a propri congiunti.

Indi versava la terza rata limitatamente alla proporzione di azioni rimaste in suo possesso (quantificandola in € 68.996,50), e formulava istanza di rimborso relativamente all’imposta versata in virtù delle riquantificazioni suddette (la prima e la parte della seconda riferita alle quote trasferite), specificando che i donatari avevano a loro volta approfittato della terza possibilità di riquantificazione riferita all’anno 2008, dimostrando i relativi versamenti.

Sull’istanza di rimborso si formava il silenzio rifiuto, per cui la contribuente proponeva ricorso che veniva parzialmente accolto dalla CTP, limitatamente alle imposte versate in virtù della prima quantificazione, respingendolo nel resto (con particolare riguardo alla richiesta di rimborso delle rate versate con riguardo alla seconda rivalutazione).

La CTR, adìta dalla contribuente, accoglieva il gravame riconoscendo il diritto all’integrale rimborso oggetto dell’istanza.

2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo.

La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo l’Agenzia rileva come la pronuncia della CTR abbia violato gli artt. 5 e 11-quaterdecies, d.l. 30 settembre 2015, n. 203, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto la rateazione non si sostanzia in una “obbligazione reale che segue il bene cui si riferisce; bensì uno specifico trattamento agevolativo non estendibile, in assenza di specifica previsione legislativa, a soggetti terzi quali i donatari.”.

La rivalutazione esplicherebbe dunque i propri effetti solo nei riguardi di coloro che l’hanno prescelta, ed i relativi effetti resterebbero indifferenti ai soggetti estranei.

Poiché la terza rivalutazione era stata effettuata dai donatari, la donante non avrebbe diritto al rimborso riferito alle precedenti rivalutazioni.

2. [OSCURATO:PERSONA], rileva to che tra le medesime parti pende altra controversia avente oggetto connesso, rubricata RGN 22729/2015, ravvisa l’opportunità della trattazione congiunta delle due cause.

Va disposto pertanto i l rinvio della presente a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta.

P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione congiunta della presente controversia con quella rubricata R.G.N. 22729/2015, pendente tra le medesi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3034/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, viale Parioli 43, il tutto come da mandato a margine del controricorso; -controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.2808/2015, depositata il 24 giugno 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente chiedeva il rimborso dell’imposta sostitutiva relativa a un pacchetto azionario posseduto dalla stessa. In particolare, la stessa specificava che, nel 2002, essa aveva RIMB rivalutazione approfittato di una prima riquantificazione del valore sulla base di perizia di stima ed aveva proceduto ai relativi versamenti. Indi nel 2005, in virtù dell’art. 11-quaterdecies, d.l. n. 203/2005, aveva proceduto a una nuova riquantificazione, rispetto alla quale aveva altresì chiesto la rateazione in tre scadenze della relativa imposta sostitutiva. Nel mentre corrispondeva le prime due rate, essa donava parte del pacchetto azionario a propri congiunti. Indi versava la terza rata limitatamente alla proporzione di azioni rimaste in suo possesso (quantificandola in € 68.996,50), e formulava istanza di rimborso relativamente all’imposta versata in virtù delle riquantificazioni suddette (la prima e la parte della seconda riferita alle quote trasferite), specificando che i donatari avevano a loro volta approfittato della terza possibilità di riquantificazione riferita all’anno 2008, dimostrando i relativi versamenti. Sull’istanza di rimborso si formava il silenzio rifiuto, per cui la contribuente proponeva ricorso che veniva parzialmente accolto dalla CTP, limitatamente alle imposte versate in virtù della prima quantificazione, respingendolo nel resto (con particolare riguardo alla richiesta di rimborso delle rate versate con riguardo alla seconda rivalutazione). La CTR, adìta dalla contribuente, accoglieva il gravame riconoscendo il diritto all’integrale rimborso oggetto dell’istanza. 2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo l’Agenzia rileva come la pronuncia della CTR abbia violato gli artt. 5 e 11-quaterdecies, d.l. 30 settembre 2015, n. 203, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto la rateazione non si sostanzia in una “obbligazione reale che segue il bene cui si riferisce; bensì uno specifico trattamento agevolativo non estendibile, in assenza di specifica previsione legislativa, a soggetti terzi quali i donatari.”. La rivalutazione esplicherebbe dunque i propri effetti solo nei riguardi di coloro che l’hanno prescelta, ed i relativi effetti resterebbero indifferenti ai soggetti estranei. Poiché la terza rivalutazione era stata effettuata dai donatari, la donante non avrebbe diritto al rimborso riferito alle precedenti rivalutazioni. 2. [OSCURATO:PERSONA], rileva to che tra le medesime parti pende altra controversia avente oggetto connesso, rubricata RGN 22729/2015, ravvisa l’opportunità della trattazione congiunta delle due cause. Va disposto pertanto i l rinvio della presente a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta. P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione congiunta della presente controversia con quella rubricata R.G.N. 22729/2015, pendente tra le medesi
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