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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26737/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/07/2025 della Corte di Cassazione di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso;udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di cassazione, sezione sesta penale, con sentenza dell’8 luglio2025 rigettava il ricorso avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso lapronuncia della Corte di appello di Venezia del 5-7-2024 che lo avevacondannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen..2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625-biscod. proc. pen. il difensore e procuratore speciale dell’imputato, avv.to GiovanniVecchio, deducendo, con motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., errore di fatto decisivo contenuto nella sentenza della corte di legittimitànella parte in cui aveva omesso di valutare quei motivi di impugnazione con iquali si erano analiticamente contestate le condotte significative dipartecipazione punibile come ricostruite a carico del [OSCURATO:PERSONA]; elementi chevenivano riconsiderati escludendone la decisività sia quanto alla capacità delCentro studi gestito dal ricorrente di rilasciare titoli di studio sia in relazione allacontestata condotta di false fatturazioni nell’interesse dell’associazione.

Inparticolare, su tale ultimo aspetto, si sottolineava che nel corso del separatogiudizio avente ad oggetto tali condotte il [OSCURATO:PERSONA] era stato definitivamenteassolto dal delitto fiscale e tale elemento sopravvenuto e decisivo non era statooggetto di valutazione nella pronuncia di conferma della condanna emessa dallacorte di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non appare fondato e deve, pertanto, essere respinto.Ed invero va, innanzi tutto, ricordato come secondo l’interpretazionegiurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità cui il Collegiointende dare continuità l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità eoggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in unerrore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte dicassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesattapercezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso; la Corte ha precisatoin motivazione che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbiacomunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì digiudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori diinterpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la suppostaesistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata,anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché glierrori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi farvalere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e neilimiti delle impugnazioni ordinarie; 3)- l'operatività del ricorso straordinario nonpuò essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali,non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della normain quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez.

U, n.16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01).Successivamente è stato ribadito che in tema di ricorso straordinario,qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale esclusodall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n.18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01).1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comportadichiarare l’infondatezza del ricorso posto che il motivo non prospetta un erroredi fatto nella percezione di dati processuali o degli accadimenti di fatto ricostruitinel corso del procedimento bensì l’errata valutazione degli elementi ritenutisignificativi di partecipazione mafiosa punibile ai sensi dell’art. 416-bis cod.pen.,chiedendo, sostanzialmente, al giudice del ricorso straordinario di ribaltare ilgiudizio già compiuto dalla prima pronuncia di cassazione sulla base diun’autonoma ed alternativa lettura di circostanze già compiutamente analizzate.1.2 Quanto poi alla deduzione dell’omessa valutazione da parte dellapronuncia di legittimità dell’effetto disarticolante determinato dall’intervenutaassoluzione del [OSCURATO:PERSONA] all’esito del procedimento avente ad oggetto falsefatturazioni, il ricorso appare non sufficientemente specifico nella parte in cui nondimostra che le false fatturazioni per le quali è intervenuta assoluzione furono lemedesime poi valutate nella pronuncia di condanna.Peraltro, come sottolineato dalla pronuncia della Sezione Sesta di questaCorte, i collaboratori di giustizia sentiti nel corso del procedimento avevanoaffermato che proprio il ricorrente era coinvolto nelle false fatturazioni e tale datorisulta comunque valutato autonomamente in sede di giudizio per il delitto di cuiall’art. 416 bis cod. pen., così che l’intervenuta assoluzione per uno o più episodinon annulla l’efficacia probatoria dell’emergenza autonomamente valutata;infine, non può omettersi di rilevare che la sentenza impugnata in viastraordinaria aveva ricollegato la responsabilità ex art. 416-bis cod. pen. anchead altri elementi specifici quali spedizioni punitive ed altre condotte in cui eracoinvolto il ricorrente rispetto alle quali il ricorso propone una lettura alternativanon consentita senza evidenziare concreti e specifici errori di fatto legittimanti ilricorso al rimedio straordinario invocato.2.

Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.3.

La richiesta generica di condanna dell’imputato alla refusione delle spesedi parte civile avanzata mediante deposito in cancelleria dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. non può essere accolta in quanto presentata per iscritto pur afronte di trattazione orale del procedimento e non contenente alcunaargomentazione a sostegno della richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorsoprincipale.Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire nel suo massimo consesso,«Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condannadell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile chenon sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata aformulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria incancelleria con l'allegazione di nota spese» (Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023,dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/07/2025 della Corte di Cassazione di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso;udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di cassazione, sezione sesta penale, con sentenza dell’8 luglio2025 rigettava il ricorso avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso lapronuncia della Corte di appello di Venezia del 5-7-2024 che lo avevacondannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen..2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625-biscod. proc. pen. il difensore e procuratore speciale dell’imputato, avv.to GiovanniVecchio, deducendo, con motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., errore di fatto decisivo contenuto nella sentenza della corte di legittimitànella parte in cui aveva omesso di valutare quei motivi di impugnazione con iquali si erano analiticamente contestate le condotte significative dipartecipazione punibile come ricostruite a carico del [OSCURATO:PERSONA]; elementi chevenivano riconsiderati escludendone la decisività sia quanto alla capacità delCentro studi gestito dal ricorrente di rilasciare titoli di studio sia in relazione allacontestata condotta di false fatturazioni nell’interesse dell’associazione. Inparticolare, su tale ultimo aspetto, si sottolineava che nel corso del separatogiudizio avente ad oggetto tali condotte il [OSCURATO:PERSONA] era stato definitivamenteassolto dal delitto fiscale e tale elemento sopravvenuto e decisivo non era statooggetto di valutazione nella pronuncia di conferma della condanna emessa dallacorte di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non appare fondato e deve, pertanto, essere respinto.Ed invero va, innanzi tutto, ricordato come secondo l’interpretazionegiurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità cui il Collegiointende dare continuità l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità eoggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in unerrore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte dicassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesattapercezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso; la Corte ha precisatoin motivazione che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbiacomunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì digiudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori diinterpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la suppostaesistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata,anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché glierrori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi farvalere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e neilimiti delle impugnazioni ordinarie; 3)- l'operatività del ricorso straordinario nonpuò essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali,non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della normain quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n.16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01).Successivamente è stato ribadito che in tema di ricorso straordinario,qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale esclusodall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n.18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01).1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comportadichiarare l’infondatezza del ricorso posto che il motivo non prospetta un erroredi fatto nella percezione di dati processuali o degli accadimenti di fatto ricostruitinel corso del procedimento bensì l’errata valutazione degli elementi ritenutisignificativi di partecipazione mafiosa punibile ai sensi dell’art. 416-bis cod.pen.,chiedendo, sostanzialmente, al giudice del ricorso straordinario di ribaltare ilgiudizio già compiuto dalla prima pronuncia di cassazione sulla base diun’autonoma ed alternativa lettura di circostanze già compiutamente analizzate.1.2 Quanto poi alla deduzione dell’omessa valutazione da parte dellapronuncia di legittimità dell’effetto disarticolante determinato dall’intervenutaassoluzione del [OSCURATO:PERSONA] all’esito del procedimento avente ad oggetto falsefatturazioni, il ricorso appare non sufficientemente specifico nella parte in cui nondimostra che le false fatturazioni per le quali è intervenuta assoluzione furono lemedesime poi valutate nella pronuncia di condanna.Peraltro, come sottolineato dalla pronuncia della Sezione Sesta di questaCorte, i collaboratori di giustizia sentiti nel corso del procedimento avevanoaffermato che proprio il ricorrente era coinvolto nelle false fatturazioni e tale datorisulta comunque valutato autonomamente in sede di giudizio per il delitto di cuiall’art. 416 bis cod. pen., così che l’intervenuta assoluzione per uno o più episodinon annulla l’efficacia probatoria dell’emergenza autonomamente valutata;infine, non può omettersi di rilevare che la sentenza impugnata in viastraordinaria aveva ricollegato la responsabilità ex art. 416-bis cod. pen. anchead altri elementi specifici quali spedizioni punitive ed altre condotte in cui eracoinvolto il ricorrente rispetto alle quali il ricorso propone una lettura alternativanon consentita senza evidenziare concreti e specifici errori di fatto legittimanti ilricorso al rimedio straordinario invocato.2. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.3. La richiesta generica di condanna dell’imputato alla refusione delle spesedi parte civile avanzata mediante deposito in cancelleria dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. non può essere accolta in quanto presentata per iscritto pur afronte di trattazione orale del procedimento e non contenente alcunaargomentazione a sostegno della richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorsoprincipale.Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire nel suo massimo consesso,«Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condannadell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile chenon sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata aformulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria incancelleria con l'allegazione di nota spese» (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023,dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]
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