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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 gennaio 1962

Cassazione n. 36706/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/1962 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Domenico A.R.

SECCIA che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale, in data 4 dicembre 2020, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen.

Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge riferiti alla proroga, in particolare la capacità del Tornese di mantenere i collegamenti con l'associazione, il Tribunale, in risposta alle doglianze difensive, ha posto in evidenza: - il ruolo che il detenuto aveva svolto, per un lungo periodo, quale elemento di vertice dell'omonimo clan di stampo mafioso, operante come articolazione della Sacra corona unita, nel comune di Monteroni di Lecce e nelle zone limitrofe, di cui risulta essere stato il fondatore, insieme con il fratello Angelo; - la biografia giudiziaria, che annovera la condanna irrevocabile per più omicidi scaturiti all'interno delle dinamiche criminali dell'associazione di appartenenza; - la partecipazione dei suoi familiari più intimi (i due fratelli, i cognati acquisiti, la moglie, i nipoti) e degli esponenti storici del clan a lui più legati, dai primi anni duemila in poi, a reati omicidiari e ad altri gravi delitti di stampo associativo, per come accertato da numerose sentenze irrevocabili, analiticamente riportate, che hanno fatto luce, in particolare, sul cruento conflitto scatenato dal sodalizio di appartenenza per l'egemonia nel territorio e l'imposizione delle regole nel settore dello smercio delle sostanze stupefacenti; - la consumazione di omicidi ai danni di esponenti storici del clan Tornese negli anni 2010 e 2011 e l'applicazione nei confronti di affiliati di primo piano, di misure di prevenzione patrimoniali che hanno portato alla confisca di ingenti patrimoni; - l'attuale operatività dell'associazione di riferimento, desunta da più ordinanze di custodia cautelare e sentenze di condanna, emesse tra il 2013 ed il 2019, che hanno interessato, a vario titolo, numerosi appartenenti a gruppi operativi nell'ambito di un più vasto raggruppamento che ha come punto di riferimento la famiglia Tornese di Monteroni; - il contenuto di numerose conversazioni, captate durante i colloqui con i familiari, nel corso delle quali il Tornese ha manifestato sentimenti di rabbia e vendetta nei confronti del cognato e della moglie; - i ripetuti di atti di danneggiamento commessi in epoca recente, a partire dal 2018, nei confronti di beni confiscati ad esponenti del clan Tornese in procinto di essere destinati all'impiego per finalità sociali; - le informazioni provenienti dalla Direzione investigativa antimafia, che riferiscono come la Sacra corona unita leccese sia attualmente retta dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA], vittima di un attentato dinamitardo, la quale si avVale della collaborazione dei fratelli del marito [OSCURATO:PERSONA] e Angelo; - gli esiti non rassicuranti del trattamento desunti dalle sanzioni disciplinari inflittegli tra il 2015 ed il 2018; - la precedente condanna per partecipazione ad associazione mafiosa commessa dal marzo 2004 al gennaio 2005, in costanza di applicazione del regime di cui all'art. 41 -bis applicatogli circa dieci anni prima, significativa riprova della eccezionale capacità di mantenere inalterato il ruolo direttivo e di assoluto domino del gruppo, attraverso ripetuti contatti con gli affiliati all'esterno.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tornese, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo denunzia violazione di legge in relazione ai commi 2 e 2 bis dell'art. 41-bis Ord. pen. con riferimento alla mancanza dei necessari connotati di attualità ed individualizzazione degli elementi di fatto valorizzati in funzione di prova sia della capacità di collegamento con l'esterno sia della specifica riconducibilità al prevenuto delle gravi esigenze di ordine e sicurezza previste per la sospensione delle normali regole trattamentali carcerarie.

Il Tribunale, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nonché dagli indici previsti dal comma 2 bis dell'art. 41-bis Ord. pen., ha valorizzato, in maniera acritica ed esclusiva, la biografia criminale del detenuto senza dare conto della dirimente circostanza che gli ultimi fatti per cui il Tornese ha riportato condanna risalgono agli anni 2004 e 2005.

Ha utilizzato elementi di valutazione o tratti da procedimenti in cui il Tornese non è stato mai indagato o fraintendendoli completamente, come le conversazioni coi familiari, in realtà di contenuto neutro.

Nessuna considerazione è stata riservata, invece, ad elementi essenziali indicati dalla difesa, ossia le dichiarazioni dell'imputato Nocera, il quale ha escluso la esistenza del clan Tornese e comunque di collegamenti tra i suoi presunti affiliati e le persone detenute in regime di 41-bis Ord. pen., nonché la formale dichiarazione di presa di distanza da qualsivoglia contesto di criminalità organizzata resa dal ricorrente. 2.2.Con il secondo motivo denunzia violazione di legge in relazione all'art. 41- bis comma 2 bis Ord, pen. con riferimento alla mancata valorizzazione e considerazione degli indici normativi in base ai quali verificare la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale.

Il Tribunale ha condotto l'accertamento non solo ignorando il carattere necessariamente attuale degli elementi sintomatici, ma, soprattutto, trascurandone alcuni di indubbia pregnanza, quale l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate (il Tornese non è stato sottoposto a procedimenti penali da 15 anni a questa parte), gli esiti del trattamento penitenziario (positivi, ad eccezione di alcune sanzioni disciplinari di cui stata chiesta la cancellazione riguardando addebiti non più rilevanti a seguito di pronunce della Corte Costituzionale), il tenore di vita dei familiari (assai modesto) e il decorso del tempo (il regime speciale nei suoi confronti è iniziato il 20 luglio 1992).

2.3. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge in relazione agli.artt. 25, comma 3 Cost. 7, comma 1 e 8 Convezione EDU, 2 cod. pen., 4-bis e 41-bis Ord. pen. con riferimento alla irretroattività della legge penale in virtù dell'espiazione dei cosiddetti reati ostativi e dell'effettiva incidenza sul relativo trattamento sanzionatorio delle disposizioni normative introdotte dopo la commissione dei fatti di reato per cui il prevenuto è in vinculis.

Il Tribunale non ha fornito alcuna risposta all'argomentazione difensiva, fondata su una lettura sovrannazionale degli artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen., in base alla quale deve considerarsi illegittima la protrazione del regime di sorveglianza speciale nei confronti del Tornese atteso che lo stesso, come risulta dal casellario giudiziale, ha ormai espiato la pena relativa ai reati ostativi in data 22 luglio 2015 e che, attualmente, sta scontando la pena inflittagli per fatti reato commessi in epoca antecedente all'introduzione nel nostro sistema normativo del regime di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, non può più essere applicato il regime speciale che è riservato in via esclusiva ai detenuti in espiazione della pena per i reati previsti dal catalogo di cui all'ad 4-bis Ord. pen.

Non rileva in senso contrario il dettato dell'art. 41-bis Ord. pen. laddove espressamente prevede, in caso di unificazione di pene concorrenti, che la sospensione delle normali regole del trattamento penitenziario possa essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa ai delitti indicati dall'art. 4-bis Ord. pen.

Si tratta, infatti, di disposizione introdotta con legge n. 94 del 2009 inapplicabile retroattivamente perché incompatibile con le garanzie sancite dalla [OSCURATO:PERSONA], come interpretate dalla Corte europea con la giurisprudenza ampiamente richiamata.

Il principio della irretroattività è pacificamente. applicabile anche nel campo dell'esecuzione penale nell'ipotesi in cui la nuova norma definisca una struttura sanzionatoria assimilabile ad una vera e propria pena, in quanto avente di mira scopi di carattere repressivo ed avente un contenuto particolarmente afflittivo.

Tutto ciò che costituisce pena in questo senso deve risultare accessibile e prevedibile in un momento anteriore alla commissione dei fatti reato.

Ciò non è avvenuto per il Tornese, il quale, al momento della commissione dei fatti per i quali oggi sconta la pena, non conosceva né avrebbe potuto conoscere le norme che in periodo successivo avrebbero modificato in peggio il regime di detenzione.

Infine, non ha trovato alcuna risposta la cesura relativa alla incompatibilità tra il notevolissimo lasso temporale trascorso dall'applicazione del regime speciale e la sua attuale proroga.

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 8 [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto alle doglianze imperniate sulla incompatibilità tra la pena in esecuzione ossia l'ergastolo in regime di 41-bis Ord. Pen con i principi della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui, attraverso meccanismo delle proroghe, nel caso concreto succedutesi senza soluzione di continuità dal 1992 ad oggi, impedisce in ragione del contenuto particolarmente afflittivo delle restrizioni imposte e della sospensione dei benefici penitenziari, la possibilità realistica di lavorare alla propria riabilitazione e al proprio reinserimento sociale, così da dare vita ad un trattamento nel suo compesso disumano e degradante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure quanto meno infondate sicché deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente .per la connessione logica delle questioni poste, non sono consentiti attingendo, nonostante la formale denunzia di violazioni di legge, la tenuta logica dell'apparato argomentativo in materia dove siffatto vizio non è scrutinabile.

Il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza - oltre che grafica - sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di leggei in modo da risultare la motivazione per la mancanza dei suindicati requisiti solo apparente giacché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Rv. 226628).

Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell' art. 41-bis Ord. pen.

Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.

1.1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020).

Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario ordinario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (sentenza Corte Costituzionale n. 143 del 2013).

1.2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva».

Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, non necessariamente sopravvenuti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (Sez. 7, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508).

Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione

1.3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114 secondo cui non occorre la prova positiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale, impedito dal regime restrittivo in atto, ma è necessario accertare che non risulti venuta meno la capacità di mantenerlo e che non persista il pericolo di futura e probabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti nel normale trattamento penitenziario).

Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495), con la precisazione che, per espressa previsione normativa, il mero decorso del tempo, anche consistente, non costituisce elemento sufficiente a escludere o attenuare il delineato pericolo di collegamenti con l'esterno, posto che presupposto della proroga non è il pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (che sarebbe oggetto di ben diversa prova), quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la tendenza alla continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza.

Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.

In quest'ottica Non è, di conseguenza, necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483; Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).

1.4. Il provvedimento impugnato si è attenuto ai superiori criteri, non avendo trascurato il ragionato apprezzamento di tutti i presupposti di legge come correttamente individuati.

La motivazione adottata, per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha congruamente illustrato la posizione di rilievo assunta dal ricorrente nel sodalizio mafioso di riferimento, il clan della SCU di cui è stato fondatore operante nel comune di Monteroni di Lecce ed in quelli limitrofi, dando conto di quanto già giudizialmente accertato a suo carico.

Ha, poi, opportunamente precisato che il sodalizio, a carattere prevalentemente familistico, è tutt'ora operativo in una pluralità di -settori illeciti grazie al mantenimento del capillare controllo del territorio nonostante le operazioni di polizia e la carcerazione di molti sui esponenti, anche di vertice.

Al riguardo, ha sottolineato come in questa direzione depongono univocamente le recenti acquisizioni investigative e processuali, che hanno, nel loro complesso, dimostrato la perdurante vitalità della struttura e della capacità organizzativa della compagine associativa, diretta dal Tornese allorquando si trovava in stato di libertà.

L'ordinanza in verifica ha escluso l'acquisizione di elementi fattuali sulla scorta dei quali poter affermare che il Tornese, a seguito della carcerazione, pur protrattasi per molti anni, abbia in qualche modo perduto tale qualificata posizione di superiorità gerarchica e la correlata capacità di mantenere inalterati i rapporti con gli associati e con il mondo esterno.

Il Tribunale, a questo proposito, ha evidenziato come depongono in senso contrario sia la precedente condanna del Tornese per partecipazione ad associazione mafiosa commessa dal marzo 2004 al gennaio 2005 mentre si trovava in regime di 41-bisda più di dieci anni sia il ruolo verticistico assunto dalla moglie del Tornese, vittima, in tale sua qualità, di un attentato dinamitardo.

La carcerazione, anche in regime differenziato, non ha, quindi, costituito per il Tornese un serio ostacolo al proseguimento dei rapporti con l'associazione non avendogli impedito di consumare reati particolarmente gravi quale quello associativo, circostanza, quest'ultima, non nuova ma ancora dotata di carattere sintomatico per la rilevante forza dimostrativa.

Infine, l'ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato, quale sintomo concreto del pericolo che il Tornese riallacci, ove riammesso al regime penitenziario ordinario, i contatti con l'organizzazione criminale di riferimento, l'assenza gli esiti non rassicuranti del trattamento desunti dalle sanzioni disciplinari inflittegli tra il 2015 ed il 2018 che non danno comunque prova di segnali, anche modesti, di allontanamento dalla mentalità deviante a lungo coltivata o comunque di resipiscenza.

2. Il terzo motivo di ricorso, che prospetta la violazione delle norme costituzionali e convenzionali in tema di irretroattività della legge penale, nel caso di protrazione del regime di sorveglianza speciale per l'espiazione di pena inflitta in relazione a reati non ostativi commessi prima dell'entrata in vigore nell'ordinamentò del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., seppur efficacemente sviluppato è privo di pregio.

2.1. Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha a lungo ritenuto pacifica l'applicabilità di modifiche normative di segno peggiorativo attinenti al trattamento penitenziario anche ai condannati che abbiano commesso il reato prima dell'entrata in vigore delle modifiche stesse sul presupposto della non riconducibilità all'alveo dell'art. 25, secondo comma, Cost. delle norme sull'esecuzione della pena.

Presupposto di tale opzioné ermeneutica era che le disposizioni concernenti l'esecuzione della pena o delle misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, .ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme c(01/, penali sostanziali e pertanto (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio "templis regit actum", e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 cod. pen., e dall'art. 25 della Costituzione. (Sez.

U, n. 24561 del 30/05/2006, P.M. in proc.

A,.

Rv. 233976).

Con riferimento all'applicazione del regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in adesione a tale principio è stato affermato che la disciplina relativa alle modalità del trattamento penitenziario dei condannati per delitti di mafia, si applica anche quando il fatto oggetto di condanna sia stato commesso prima dell'introduzione nel codice penale del reato di associazione di tipo mafioso ad opera della legge 13 settembre 1982 n. 646, ove l'illecito sia inquadrabile in un contesto di criminalità mafiosa per metodo e finalità, poiché tale regime normativo non riguarda l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma solo l'esecuzione di quest'ultima. (Sez. 1, n. 45137 del 20/06/2014, Greco, Rv. 261130).

Sempre nella stessa linea interpretativa, è stato ritenuto legittimamente disposto il regime detentivo differenziato per l'espiazione di pena inflitta in relazione a un omicidio commesso prima dell'introduzione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), sul rilievo che il catalogo dei reati, in relazione alla condanna per i quali è applicabile il regime di detenzione differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 non va individuato in maniera formale e non postula, pertanto, l'avvenuta formale contestazione in sede cognitiva , ma deve essere identificato in modo sostanziale, con riferimento alla natura e alle finalità dell'illecito, nonché al contesto in cui lo stesso fu commesso. (Sez. 1, n. 50922 del 27/11/2013, Papa, Rv. 258755; Sez. 1, n. 374 del 23/11/2004, Bosti, Rv. 230539).

2.2. Con la sentenza della Consulta n. 32 del 2020, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è prevalsa una lettura diversa della portata dell'indicato divieto di retroattività di cui art.25, comma 2, Cost. che impone di distinguere tra la normativa sopravvenuta che incide soltanto sulle modalità esecutive della pena, previste dalla legge al momento del reato, e quella che opera una vera «trasformazione» della pena con effetti non marginali sulla libertà personale del condannato. 2.2.1 Nella prima ipotesi opera «la regola generale» secondo la quale le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione e non in base a quella in vigore al tempo della commissione del reato.

Essa è, infatti, fondata, come si legge nella motivazione della sentenza n. 32 del 2020, «su ragioni gp4 assai solide».

Non solo risponde alla «necessità di fisiologici assestamenti della disciplina normativa» legati ai mutamenti cui va inevitabilmente incontro il contesto, fattuale. e normativo, nel quale l'amministrazione penitenziaria si trova a operare nel campo dell'esecuzione delle pene detentive «che è un fenomeno che si dipana diacronicamente, spesso anche a notevole distanza dal fatto di reato», ma consente di tener adeguatamente conto dei «complessi bilanciamenti tra delicati interessi» tipici delle regole trattamentali.

2.2.2. Ricorrendo la seconda ipotesi non v'è spazio per derogare ai principi sottesi all'art. 25, secondo comma, Cost.

Infatti, «Il diverso statuto, delineatosi per effetto della successione normativa, ... se non applicato ai soli fatti di reato posteriori, determinerebbe un trattamento che sostanzialmente si risolve in un aliud rispetto a quello legalmente stabilito al momento della violazione, con frustrazione delle garanzie che stanno alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano la pena prevista per il reato».

2.2.2. Per stabile se la sopravvenuta disciplina relativa all'esecuzione della pena o delle misure alternative alla detenzione sia assoggettabile al divieto di applicazione retroattiva o ne costituisca una ragionevole eccezione va operata una valutazione «in chiave di prognosi, comparando, nella frazione del tempus commissi delicti, la pena che era ragionevole attendersi in base alla legislazione vigente e quella che potrebbe derivare per effetto del mutato quadro normativo».

2.3. Sostiene la difesa ricorrente che la proroga del regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. nei confronti dei condannati che hanno in esecuzione la porzione di pena inflitta per fatti commessi prima della sua entrata in vigore costituisca una violazione del divieto di applicazione retroattiva della disciplina relativa all'esecuzione della pena e che, di conseguenza, la disposizione di cui all'art. 41-bis, comma 2 ultima parte, Ord. pen. a mente della quale «in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare» il regime speciale è comunque applicabile «anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4 bis.» debba essere interpretata restrittivamente in modo da evitare tale effetto.

L'assunto non è condivisibile.

L'art. 41-bis, comma 2 ultima parte, Ord. pen, prevede che, una volta intervenuto il provvedimento di unificazione delle pene in fase esecutiva, la pena inflitta al detenuto sfa considerata, ai fini del regime speciale, "unica", a prescindere se inflitta per reati ostativi o per reati che tale natura non hanno.

In applicazione di tale disciplina, il regime differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati dall'art 4-bis della medesima legge (Sez. 1, n. 18790 del 06/02/2015, Lorusso, Rv. 263555; Sez. 5, n. 44007 del 15/10/2009, Della Ventura, Rv. 245097).

La soluzione legislativa non è distonica rispetto ai principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 32 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che il divieto di applicazione retroattiva delle modifiche normative concernenti le modalità esecutive della pena, non «costituisce la regola» sicché il legislatore, può legittimamente introdurre delle deroghe, specie se fondate sulla tutela beni di rilevanza costituzionale con esso confliggenti.

Va, infatti, evitato «un rigido e generale divieto di applicazione retroattiva di qualsiasi modifica della disciplina relativa all'esecuzione della pena» alla «incontrollata creazione e proliferazione di regimi esecutivi paralleli» e, soprattutto, all'«introduzione di trattamenti penitenziari diversi tra detenuti ... con tutte le intuibili conseguenze sul piano del mantenimento dell'ordine all'interno degli istituti, che è esso pure condizione essenziale per un efficace dispiegarsi della funzione rieducativa della pena.».

Il legislatore, attraverso la regola fissata dall'art. 41-bis, comma 2 ultima parte, Ord. pen, ha perseguito un fine perfettamente compatibile con la ratio sottesa al principio della tendenziale applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta modificativa delle modalità esecutive della pena detentiva come declinata dalla Corte costituzionale.

Ha, infatti, inteso evitare che il trattamento penitenziario dei detenuti sottoposti al regime speciale, dei quali, sia pure in relazione alla pena inflitta per i reati ostativi, è stata accertata l'elevata ed attuale pericolosità, in quanto in grado di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata ove sottoposti al regime ordinario, improvvisamente muti nel corso dell'esecuzione unitaria e senza soluzione di continuità, irrimediabilmente frustando le esigenze preventive rimaste, invece, immutate.

In caso contrario, si creerebbe un irragionevole trattamento differenziato tra detenuti nella identica situazione perché parimenti condannati per reati ostativi e parimenti pericolosi.

Né la regola della pena unica ai fini del regime speciale viola l'unico limite invalicabile al divieto di irretroattività che concerne «le modifiche normative in grado di determinare una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato», situazione che si verifica, per esempio, quando al momento del fatto sia prevista una pena suscettibile di essere eseguita "fuori" dal carcere» e, per effetto di una modifica normativa sopravvenuta, la sua esecuzione debba avvenire di norma "dentro" il carcere.

In siffatta ipotesi per ripetere le parole della Corte costituzionale «tra il "fuori" e il "dentro" la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa».

Tra il regime penitenziario , ordinario ed il regime ex 41-bis Ord. pen. non si ravvisa una differenza di tale consistenza in ragione delle caratteristiche di quest'ultimo, • che, alla stregua della disciplina normativa attualmente in vigore e degli interventi correttivi della Corte costituzionale, determina una sospensione delle regole del trattamento comuni agli altri detenuti solo temporanea, persegue finalità di prevenzione dei reati indipendentemente dalla espiazione della pena e non impedisce al detenuto né di continuare ad usufruire dei benefici penitenziari, sia pure con limiti più rigorosi, né di partecipare al percorso rieducativo che non viene interrotto,' ma anzi agevolato dalla la rescissione dei "collegamenti" con l'organizzazione di appartenenza.

4. Il quarto motivo, con cui si prospetta l'incompatibilità tra l'ergastolo in regime di 41-bis Ord. ed i principi affermati nella Convenzione EDU, è manifestamente infondato.

Questa Corte, nel dichiarare manifestamente infonctata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art.27 Cost., ha evidenziato che la «pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera» (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267656) ed ha precisato che, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte EDU, non sussiste alcuna incompatibilità strutturale tra l'adozione del regime carcerario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., e i contenuti degli artt. 3 e 8 della Convenzione.

Al riguardo ha rilevato, quanto all'art. 8, che trattasi di una misura «dettata dall'a necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l'esterno del carcere"; quanto all'art. 3, che il regime speciale ha natura temporanea e assicura al detenuto spazi minimi e incomprimibili di relazionalità oltre che il controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte»(Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/1962 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Domenico A.R. SECCIA che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale, in data 4 dicembre 2020, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge riferiti alla proroga, in particolare la capacità del Tornese di mantenere i collegamenti con l'associazione, il Tribunale, in risposta alle doglianze difensive, ha posto in evidenza: - il ruolo che il detenuto aveva svolto, per un lungo periodo, quale elemento di vertice dell'omonimo clan di stampo mafioso, operante come articolazione della Sacra corona unita, nel comune di Monteroni di Lecce e nelle zone limitrofe, di cui risulta essere stato il fondatore, insieme con il fratello Angelo; - la biografia giudiziaria, che annovera la condanna irrevocabile per più omicidi scaturiti all'interno delle dinamiche criminali dell'associazione di appartenenza; - la partecipazione dei suoi familiari più intimi (i due fratelli, i cognati acquisiti, la moglie, i nipoti) e degli esponenti storici del clan a lui più legati, dai primi anni duemila in poi, a reati omicidiari e ad altri gravi delitti di stampo associativo, per come accertato da numerose sentenze irrevocabili, analiticamente riportate, che hanno fatto luce, in particolare, sul cruento conflitto scatenato dal sodalizio di appartenenza per l'egemonia nel territorio e l'imposizione delle regole nel settore dello smercio delle sostanze stupefacenti; - la consumazione di omicidi ai danni di esponenti storici del clan Tornese negli anni 2010 e 2011 e l'applicazione nei confronti di affiliati di primo piano, di misure di prevenzione patrimoniali che hanno portato alla confisca di ingenti patrimoni; - l'attuale operatività dell'associazione di riferimento, desunta da più ordinanze di custodia cautelare e sentenze di condanna, emesse tra il 2013 ed il 2019, che hanno interessato, a vario titolo, numerosi appartenenti a gruppi operativi nell'ambito di un più vasto raggruppamento che ha come punto di riferimento la famiglia Tornese di Monteroni; - il contenuto di numerose conversazioni, captate durante i colloqui con i familiari, nel corso delle quali il Tornese ha manifestato sentimenti di rabbia e vendetta nei confronti del cognato e della moglie; - i ripetuti di atti di danneggiamento commessi in epoca recente, a partire dal 2018, nei confronti di beni confiscati ad esponenti del clan Tornese in procinto di essere destinati all'impiego per finalità sociali; - le informazioni provenienti dalla Direzione investigativa antimafia, che riferiscono come la Sacra corona unita leccese sia attualmente retta dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA], vittima di un attentato dinamitardo, la quale si avVale della collaborazione dei fratelli del marito [OSCURATO:PERSONA] e Angelo; - gli esiti non rassicuranti del trattamento desunti dalle sanzioni disciplinari inflittegli tra il 2015 ed il 2018; - la precedente condanna per partecipazione ad associazione mafiosa commessa dal marzo 2004 al gennaio 2005, in costanza di applicazione del regime di cui all'art. 41 -bis applicatogli circa dieci anni prima, significativa riprova della eccezionale capacità di mantenere inalterato il ruolo direttivo e di assoluto domino del gruppo, attraverso ripetuti contatti con gli affiliati all'esterno. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tornese, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denunzia violazione di legge in relazione ai commi 2 e 2 bis dell'art. 41-bis Ord. pen. con riferimento alla mancanza dei necessari connotati di attualità ed individualizzazione degli elementi di fatto valorizzati in funzione di prova sia della capacità di collegamento con l'esterno sia della specifica riconducibilità al prevenuto delle gravi esigenze di ordine e sicurezza previste per la sospensione delle normali regole trattamentali carcerarie. Il Tribunale, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nonché dagli indici previsti dal comma 2 bis dell'art. 41-bis Ord. pen., ha valorizzato, in maniera acritica ed esclusiva, la biografia criminale del detenuto senza dare conto della dirimente circostanza che gli ultimi fatti per cui il Tornese ha riportato condanna risalgono agli anni 2004 e 2005. Ha utilizzato elementi di valutazione o tratti da procedimenti in cui il Tornese non è stato mai indagato o fraintendendoli completamente, come le conversazioni coi familiari, in realtà di contenuto neutro. Nessuna considerazione è stata riservata, invece, ad elementi essenziali indicati dalla difesa, ossia le dichiarazioni dell'imputato Nocera, il quale ha escluso la esistenza del clan Tornese e comunque di collegamenti tra i suoi presunti affiliati e le persone detenute in regime di 41-bis Ord. pen., nonché la formale dichiarazione di presa di distanza da qualsivoglia contesto di criminalità organizzata resa dal ricorrente. 2.2.Con il secondo motivo denunzia violazione di legge in relazione all'art. 41- bis comma 2 bis Ord, pen. con riferimento alla mancata valorizzazione e considerazione degli indici normativi in base ai quali verificare la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale. Il Tribunale ha condotto l'accertamento non solo ignorando il carattere necessariamente attuale degli elementi sintomatici, ma, soprattutto, trascurandone alcuni di indubbia pregnanza, quale l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate (il Tornese non è stato sottoposto a procedimenti penali da 15 anni a questa parte), gli esiti del trattamento penitenziario (positivi, ad eccezione di alcune sanzioni disciplinari di cui stata chiesta la cancellazione riguardando addebiti non più rilevanti a seguito di pronunce della Corte Costituzionale), il tenore di vita dei familiari (assai modesto) e il decorso del tempo (il regime speciale nei suoi confronti è iniziato il 20 luglio 1992). 2.3. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge in relazione agli.artt. 25, comma 3 Cost. 7, comma 1 e 8 Convezione EDU, 2 cod. pen., 4-bis e 41-bis Ord. pen. con riferimento alla irretroattività della legge penale in virtù dell'espiazione dei cosiddetti reati ostativi e dell'effettiva incidenza sul relativo trattamento sanzionatorio delle disposizioni normative introdotte dopo la commissione dei fatti di reato per cui il prevenuto è in vinculis. Il Tribunale non ha fornito alcuna risposta all'argomentazione difensiva, fondata su una lettura sovrannazionale degli artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen., in base alla quale deve considerarsi illegittima la protrazione del regime di sorveglianza speciale nei confronti del Tornese atteso che lo stesso, come risulta dal casellario giudiziale, ha ormai espiato la pena relativa ai reati ostativi in data 22 luglio 2015 e che, attualmente, sta scontando la pena inflittagli per fatti reato commessi in epoca antecedente all'introduzione nel nostro sistema normativo del regime di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, non può più essere applicato il regime speciale che è riservato in via esclusiva ai detenuti in espiazione della pena per i reati previsti dal catalogo di cui all'ad 4-bis Ord. pen. Non rileva in senso contrario il dettato dell'art. 41-bis Ord. pen. laddove espressamente prevede, in caso di unificazione di pene concorrenti, che la sospensione delle normali regole del trattamento penitenziario possa essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa ai delitti indicati dall'art. 4-bis Ord. pen. Si tratta, infatti, di disposizione introdotta con legge n. 94 del 2009 inapplicabile retroattivamente perché incompatibile con le garanzie sancite dalla [OSCURATO:PERSONA], come interpretate dalla Corte europea con la giurisprudenza ampiamente richiamata. Il principio della irretroattività è pacificamente. applicabile anche nel campo dell'esecuzione penale nell'ipotesi in cui la nuova norma definisca una struttura sanzionatoria assimilabile ad una vera e propria pena, in quanto avente di mira scopi di carattere repressivo ed avente un contenuto particolarmente afflittivo. Tutto ciò che costituisce pena in questo senso deve risultare accessibile e prevedibile in un momento anteriore alla commissione dei fatti reato. Ciò non è avvenuto per il Tornese, il quale, al momento della commissione dei fatti per i quali oggi sconta la pena, non conosceva né avrebbe potuto conoscere le norme che in periodo successivo avrebbero modificato in peggio il regime di detenzione. Infine, non ha trovato alcuna risposta la cesura relativa alla incompatibilità tra il notevolissimo lasso temporale trascorso dall'applicazione del regime speciale e la sua attuale proroga. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 8 [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto alle doglianze imperniate sulla incompatibilità tra la pena in esecuzione ossia l'ergastolo in regime di 41-bis Ord. Pen con i principi della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui, attraverso meccanismo delle proroghe, nel caso concreto succedutesi senza soluzione di continuità dal 1992 ad oggi, impedisce in ragione del contenuto particolarmente afflittivo delle restrizioni imposte e della sospensione dei benefici penitenziari, la possibilità realistica di lavorare alla propria riabilitazione e al proprio reinserimento sociale, così da dare vita ad un trattamento nel suo compesso disumano e degradante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure quanto meno infondate sicché deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente .per la connessione logica delle questioni poste, non sono consentiti attingendo, nonostante la formale denunzia di violazioni di legge, la tenuta logica dell'apparato argomentativo in materia dove siffatto vizio non è scrutinabile. Il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza - oltre che grafica - sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di leggei in modo da risultare la motivazione per la mancanza dei suindicati requisiti solo apparente giacché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Rv. 226628). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell' art. 41-bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità. 1.1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020). Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario ordinario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (sentenza Corte Costituzionale n. 143 del 2013). 1.2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, non necessariamente sopravvenuti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (Sez. 7, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione 1.3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114 secondo cui non occorre la prova positiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale, impedito dal regime restrittivo in atto, ma è necessario accertare che non risulti venuta meno la capacità di mantenerlo e che non persista il pericolo di futura e probabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti nel normale trattamento penitenziario). Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495), con la precisazione che, per espressa previsione normativa, il mero decorso del tempo, anche consistente, non costituisce elemento sufficiente a escludere o attenuare il delineato pericolo di collegamenti con l'esterno, posto che presupposto della proroga non è il pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (che sarebbe oggetto di ben diversa prova), quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la tendenza alla continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. In quest'ottica Non è, di conseguenza, necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483; Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 1.4. Il provvedimento impugnato si è attenuto ai superiori criteri, non avendo trascurato il ragionato apprezzamento di tutti i presupposti di legge come correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha congruamente illustrato la posizione di rilievo assunta dal ricorrente nel sodalizio mafioso di riferimento, il clan della SCU di cui è stato fondatore operante nel comune di Monteroni di Lecce ed in quelli limitrofi, dando conto di quanto già giudizialmente accertato a suo carico. Ha, poi, opportunamente precisato che il sodalizio, a carattere prevalentemente familistico, è tutt'ora operativo in una pluralità di -settori illeciti grazie al mantenimento del capillare controllo del territorio nonostante le operazioni di polizia e la carcerazione di molti sui esponenti, anche di vertice. Al riguardo, ha sottolineato come in questa direzione depongono univocamente le recenti acquisizioni investigative e processuali, che hanno, nel loro complesso, dimostrato la perdurante vitalità della struttura e della capacità organizzativa della compagine associativa, diretta dal Tornese allorquando si trovava in stato di libertà. L'ordinanza in verifica ha escluso l'acquisizione di elementi fattuali sulla scorta dei quali poter affermare che il Tornese, a seguito della carcerazione, pur protrattasi per molti anni, abbia in qualche modo perduto tale qualificata posizione di superiorità gerarchica e la correlata capacità di mantenere inalterati i rapporti con gli associati e con il mondo esterno. Il Tribunale, a questo proposito, ha evidenziato come depongono in senso contrario sia la precedente condanna del Tornese per partecipazione ad associazione mafiosa commessa dal marzo 2004 al gennaio 2005 mentre si trovava in regime di 41-bisda più di dieci anni sia il ruolo verticistico assunto dalla moglie del Tornese, vittima, in tale sua qualità, di un attentato dinamitardo. La carcerazione, anche in regime differenziato, non ha, quindi, costituito per il Tornese un serio ostacolo al proseguimento dei rapporti con l'associazione non avendogli impedito di consumare reati particolarmente gravi quale quello associativo, circostanza, quest'ultima, non nuova ma ancora dotata di carattere sintomatico per la rilevante forza dimostrativa. Infine, l'ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato, quale sintomo concreto del pericolo che il Tornese riallacci, ove riammesso al regime penitenziario ordinario, i contatti con l'organizzazione criminale di riferimento, l'assenza gli esiti non rassicuranti del trattamento desunti dalle sanzioni disciplinari inflittegli tra il 2015 ed il 2018 che non danno comunque prova di segnali, anche modesti, di allontanamento dalla mentalità deviante a lungo coltivata o comunque di resipiscenza. 2. Il terzo motivo di ricorso, che prospetta la violazione delle norme costituzionali e convenzionali in tema di irretroattività della legge penale, nel caso di protrazione del regime di sorveglianza speciale per l'espiazione di pena inflitta in relazione a reati non ostativi commessi prima dell'entrata in vigore nell'ordinamentò del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., seppur efficacemente sviluppato è privo di pregio. 2.1. Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha a lungo ritenuto pacifica l'applicabilità di modifiche normative di segno peggiorativo attinenti al trattamento penitenziario anche ai condannati che abbiano commesso il reato prima dell'entrata in vigore delle modifiche stesse sul presupposto della non riconducibilità all'alveo dell'art. 25, secondo comma, Cost. delle norme sull'esecuzione della pena. Presupposto di tale opzioné ermeneutica era che le disposizioni concernenti l'esecuzione della pena o delle misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, .ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme c(01/, penali sostanziali e pertanto (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio "templis regit actum", e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 cod. pen., e dall'art. 25 della Costituzione. (Sez. U, n. 24561 del 30/05/2006, P.M. in proc. A,. Rv. 233976). Con riferimento all'applicazione del regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in adesione a tale principio è stato affermato che la disciplina relativa alle modalità del trattamento penitenziario dei condannati per delitti di mafia, si applica anche quando il fatto oggetto di condanna sia stato commesso prima dell'introduzione nel codice penale del reato di associazione di tipo mafioso ad opera della legge 13 settembre 1982 n. 646, ove l'illecito sia inquadrabile in un contesto di criminalità mafiosa per metodo e finalità, poiché tale regime normativo non riguarda l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma solo l'esecuzione di quest'ultima. (Sez. 1, n. 45137 del 20/06/2014, Greco, Rv. 261130). Sempre nella stessa linea interpretativa, è stato ritenuto legittimamente disposto il regime detentivo differenziato per l'espiazione di pena inflitta in relazione a un omicidio commesso prima dell'introduzione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), sul rilievo che il catalogo dei reati, in relazione alla condanna per i quali è applicabile il regime di detenzione differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 non va individuato in maniera formale e non postula, pertanto, l'avvenuta formale contestazione in sede cognitiva , ma deve essere identificato in modo sostanziale, con riferimento alla natura e alle finalità dell'illecito, nonché al contesto in cui lo stesso fu commesso. (Sez. 1, n. 50922 del 27/11/2013, Papa, Rv. 258755; Sez. 1, n. 374 del 23/11/2004, Bosti, Rv. 230539). 2.2. Con la sentenza della Consulta n. 32 del 2020, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è prevalsa una lettura diversa della portata dell'indicato divieto di retroattività di cui art.25, comma 2, Cost. che impone di distinguere tra la normativa sopravvenuta che incide soltanto sulle modalità esecutive della pena, previste dalla legge al momento del reato, e quella che opera una vera «trasformazione» della pena con effetti non marginali sulla libertà personale del condannato. 2.2.1 Nella prima ipotesi opera «la regola generale» secondo la quale le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione e non in base a quella in vigore al tempo della commissione del reato. Essa è, infatti, fondata, come si legge nella motivazione della sentenza n. 32 del 2020, «su ragioni gp4 assai solide». Non solo risponde alla «necessità di fisiologici assestamenti della disciplina normativa» legati ai mutamenti cui va inevitabilmente incontro il contesto, fattuale. e normativo, nel quale l'amministrazione penitenziaria si trova a operare nel campo dell'esecuzione delle pene detentive «che è un fenomeno che si dipana diacronicamente, spesso anche a notevole distanza dal fatto di reato», ma consente di tener adeguatamente conto dei «complessi bilanciamenti tra delicati interessi» tipici delle regole trattamentali. 2.2.2. Ricorrendo la seconda ipotesi non v'è spazio per derogare ai principi sottesi all'art. 25, secondo comma, Cost. Infatti, «Il diverso statuto, delineatosi per effetto della successione normativa, ... se non applicato ai soli fatti di reato posteriori, determinerebbe un trattamento che sostanzialmente si risolve in un aliud rispetto a quello legalmente stabilito al momento della violazione, con frustrazione delle garanzie che stanno alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano la pena prevista per il reato». 2.2.2. Per stabile se la sopravvenuta disciplina relativa all'esecuzione della pena o delle misure alternative alla detenzione sia assoggettabile al divieto di applicazione retroattiva o ne costituisca una ragionevole eccezione va operata una valutazione «in chiave di prognosi, comparando, nella frazione del tempus commissi delicti, la pena che era ragionevole attendersi in base alla legislazione vigente e quella che potrebbe derivare per effetto del mutato quadro normativo». 2.3. Sostiene la difesa ricorrente che la proroga del regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. nei confronti dei condannati che hanno in esecuzione la porzione di pena inflitta per fatti commessi prima della sua entrata in vigore costituisca una violazione del divieto di applicazione retroattiva della disciplina relativa all'esecuzione della pena e che, di conseguenza, la disposizione di cui all'art. 41-bis, comma 2 ultima parte, Ord. pen. a mente della quale «in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare» il regime speciale è comunque applicabile «anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4 bis.» debba essere interpretata restrittivamente in modo da evitare tale effetto. L'assunto non è condivisibile. L'art. 41-bis, comma 2 ultima parte, Ord. pen, prevede che, una volta intervenuto il provvedimento di unificazione delle pene in fase esecutiva, la pena inflitta al detenuto sfa considerata, ai fini del regime speciale, "unica", a prescindere se inflitta per reati ostativi o per reati che tale natura non hanno. In applicazione di tale disciplina, il regime differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati dall'art 4-bis della medesima legge (Sez. 1, n. 18790 del 06/02/2015, Lorusso, Rv. 263555; Sez. 5, n. 44007 del 15/10/2009, Della Ventura, Rv. 245097). La soluzione legislativa non è distonica rispetto ai principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 32 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che il divieto di applicazione retroattiva delle modifiche normative concernenti le modalità esecutive della pena, non «costituisce la regola» sicché il legislatore, può legittimamente introdurre delle deroghe, specie se fondate sulla tutela beni di rilevanza costituzionale con esso confliggenti. Va, infatti, evitato «un rigido e generale divieto di applicazione retroattiva di qualsiasi modifica della disciplina relativa all'esecuzione della pena» alla «incontrollata creazione e proliferazione di regimi esecutivi paralleli» e, soprattutto, all'«introduzione di trattamenti penitenziari diversi tra detenuti ... con tutte le intuibili conseguenze sul piano del mantenimento dell'ordine all'interno degli istituti, che è esso pure condizione essenziale per un efficace dispiegarsi della funzione rieducativa della pena.». Il legislatore, attraverso la regola fissata dall'art. 41-bis, comma 2 ultima parte, Ord. pen, ha perseguito un fine perfettamente compatibile con la ratio sottesa al principio della tendenziale applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta modificativa delle modalità esecutive della pena detentiva come declinata dalla Corte costituzionale. Ha, infatti, inteso evitare che il trattamento penitenziario dei detenuti sottoposti al regime speciale, dei quali, sia pure in relazione alla pena inflitta per i reati ostativi, è stata accertata l'elevata ed attuale pericolosità, in quanto in grado di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata ove sottoposti al regime ordinario, improvvisamente muti nel corso dell'esecuzione unitaria e senza soluzione di continuità, irrimediabilmente frustando le esigenze preventive rimaste, invece, immutate. In caso contrario, si creerebbe un irragionevole trattamento differenziato tra detenuti nella identica situazione perché parimenti condannati per reati ostativi e parimenti pericolosi. Né la regola della pena unica ai fini del regime speciale viola l'unico limite invalicabile al divieto di irretroattività che concerne «le modifiche normative in grado di determinare una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato», situazione che si verifica, per esempio, quando al momento del fatto sia prevista una pena suscettibile di essere eseguita "fuori" dal carcere» e, per effetto di una modifica normativa sopravvenuta, la sua esecuzione debba avvenire di norma "dentro" il carcere. In siffatta ipotesi per ripetere le parole della Corte costituzionale «tra il "fuori" e il "dentro" la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa». Tra il regime penitenziario , ordinario ed il regime ex 41-bis Ord. pen. non si ravvisa una differenza di tale consistenza in ragione delle caratteristiche di quest'ultimo, • che, alla stregua della disciplina normativa attualmente in vigore e degli interventi correttivi della Corte costituzionale, determina una sospensione delle regole del trattamento comuni agli altri detenuti solo temporanea, persegue finalità di prevenzione dei reati indipendentemente dalla espiazione della pena e non impedisce al detenuto né di continuare ad usufruire dei benefici penitenziari, sia pure con limiti più rigorosi, né di partecipare al percorso rieducativo che non viene interrotto,' ma anzi agevolato dalla la rescissione dei "collegamenti" con l'organizzazione di appartenenza. 4. Il quarto motivo, con cui si prospetta l'incompatibilità tra l'ergastolo in regime di 41-bis Ord. ed i principi affermati nella Convenzione EDU, è manifestamente infondato. Questa Corte, nel dichiarare manifestamente infonctata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art.27 Cost., ha evidenziato che la «pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera» (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267656) ed ha precisato che, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte EDU, non sussiste alcuna incompatibilità strutturale tra l'adozione del regime carcerario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., e i contenuti degli artt. 3 e 8 della Convenzione. Al riguardo ha rilevato, quanto all'art. 8, che trattasi di una misura «dettata dall'a necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l'esterno del carcere"; quanto all'art. 3, che il regime speciale ha natura temporanea e assicura al detenuto spazi minimi e incomprimibili di relazionalità oltre che il controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte»(Se
Decreto Cassazione n. 36706/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris