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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22247/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 4 novembre 2019, con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di fabbricazione e detenzione di arma clandestina e di detenzione illegale di arma comune da sparo, commesso il 5 ottobre 2018, condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 3.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alla fabbricazione dell'arma clandestina; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'11 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 4 novembre 2019, con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di fabbricazione e detenzione di arma clandestina e di detenzione illegale di arma comune da sparo, commesso il 5 ottobre 2018, condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 3.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alla fabbricazione dell'arma clandestina; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 22247/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris