CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 33309/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/2026 dal Tribunale di Pavia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Pavia ha rigettato la richiesta diriesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato il decreto di sequestroprobatorio emesso dal Pubblico Ministero del Tribunale di Pavia in data 10 aprile2026 di due telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità della stessa, sottoposta aindagine per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver cedutococaina a terzi sino al mese di febbraio del 2026.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha propostoricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo tremotivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, il difensore ha censurato l’inosservanza degli artt.247, 252 e 253 cod. proc. pen. e la violazione del principio di proporzionalità e dideterminatezza del sequestro probatorio.Il difensore ha denunciato la natura meramente esplorativa eomnicomprensiva del sequestro disposto dal Pubblico Ministero sui telefoni cellularidella persona sottoposta a indagine e ha censurato, in quanto meramenteapparente, la motivazione del Tribunale del riesame, sulle ragioni che hanno resonecessario un sequestro così invasivo, oltre che sui tempi di durata del vincoloreale.Il sequestro dei telefoni cellulari disposto dal Pubblico Ministero, infatti, nonrealizza alcuna selezione preventiva, né individua specificamente i dati oggetti diricerca, in quanto si limita a richiamare, in modo generico, la necessità di «cercarenel materiale informatico sequestrato tutta la messaggistica audio, video inerentialle interlocuzioni con gli acquirenti della sostanza stupefacente, messaggisticaavente ad oggetto anche parole riconducibili a dosi di sostanza stupefacente in viaindiretta».Il sequestro, dunque, non indica parole chiave o, comunque, criteri diselezione specifici, non individua limiti di contenuto o di soggetti, né opera alcunadistinzione tra dati pertinenti e non pertinenti acquisiti.In tal modo il decreto consente l’apprensione indiscriminata di una massaeterogenea di dati personali, non circoscritta a ciò che è strettamente pertinenteal reato ipotizzato, in contrasto con i principi di proporzionalità e di determinatezzadel sequestro probatorio.Il richiamo generico a «parole riconducibili a dosi di stupefacente» noncostituisce un effettivo criterio selettivo, ma si traduce in una clausola di stile,idonea a giustificare qualsiasi esplorazione indiscriminata dei dati, rendendo difatto il vincolo reale onnicomprensivo.La stessa delimitazione temporale dell’apprensione dei dati («sino a febbraiodel 2026») sarebbe mutuata dall’ipotesi accusatoria, senza alcuna selezioneall’interno dei dispositivi sequestrati, che, per loro natura, contengono datipersonali relativi a molti anni.2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la violazione degli att.125, comma 3, 247 e 253 cod. proc. pen., anche in relazione all’art. 1 Prot. 1CEDU, e il vizio di mancanza di motivazione in ordine al carattere così invasivo delsequestro e alla durata del vincolo reale.Il provvedimento di sequestro adottato dal Pubblico Ministero è privo dellamotivazione relativa alla necessità di procedere ad un’acquisizione così estesa einvasiva dei dati della ricorrente e dell’indicazione del tempo necessario allapermanenza del vincolo reale, in quanto si limita a far riferimento alla necessità diesperire una consulenza informatica sui dati acquisiti.Il Tribunale del riesame ha, inoltre, rigettato le eccezioni proposte dalladifesa su tali punti, omettendo di effettuare uno scrupoloso controllo diproporzionalità sul vincolo reale imposto, in quanto si è limitato, con formulegeneriche, a richiamare pronunce della giurisprudenza di legittimità non riferite alcaso di specie, che dunque integrano una motivazione meramente apparente.2.3. Con il terzo motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza degli artt. 253,254-bis e 247 cod. proc. pen. e la mancata considerazione dell’assenza di riscontrioggettivi all’ipotesi di accusa e al difetto di attualità del periculum in mora.Il difensore ha, infatti, rilevato come non vi siano riscontri all’ipotesi diaccusa, stante il mancato rinvenimento di stupefacente o strumenti di spaccio nelladisponibilità dell’indagata e come tali circostanze incidano in modo significativosulla valutazione di necessità e di attualità del sequestro dei propri dispositivielettronici.Il mantenimento del sequestro probatorio sui telefoni dell’indagata, inassenza di attualità del pericolo di aggravamento o di protrazione delleconseguenze del reato o di agevolazione della commissione di altri reati,comporterebbe un sacrificio eccessivo del diritto di proprietà della stessa, nongiustificato da esigenze probatorie concrete.Il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con questa censuradedotta dalla difesa e, dunque, sul punto la motivazione sarebbe integralmentecarente.3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 giugno2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto i primi due motivi proposti sonofondati.2. Per delibare adeguatamente le censure devolute all’esame del Collegio, ènecessario muovere da una preliminare ricognizione delle affermazioni dellagiurisprudenza di legittimità in ordine al tema della proporzionalità del sequestroprobatorio di dispositivi elettronici.2.1. La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato la [OSCURATO:PERSONA] di Budapestdel Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica e, interpolando la trama delcodice di procedura penale, con il riferimento agli artt. 247, comma 1-bis, e 352,comma 1-bis, cod. proc. pen. a «dati, informazioni e programmi informatici», haampliato l’oggetto del sequestro probatorio, che può attingere anche informazioniprobatorie immateriali, quali quelle contenute negli smartphone o negli altridevices.Nel sequestro dei dati informatici si assiste, tuttavia, ad un’alterazionedell’ordine delle attività d’indagine espresso, per la ricerca tradizionale della prova,dall’art. 252 cod. proc. pen., che delinea il sequestro come un atto consequenziale,cronologicamente e logicamente, alla perquisizione; il sequestro del dispositivoelettronico costituisce, infatti, soltanto un momento prodromico all’accesso ai datiivi contenuti, che costituiscono l’obiettivo reale del mezzo di ricerca della prova.La Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2023, ha rilevato che «nelcaso di sequestro probatorio informatico il “vero” oggetto del sequestro non ètanto il dispositivo elettronico (il “contenitore”) – il quale, di per sé, non ha dinorma alcun interesse per le indagini – quanto piuttosto i suoi dati (il “contenuto”),nella parte in cui risultano utili alle indagini stesse: dati che, secondo le indicazionidella giurisprudenza di legittimità, vanno all’uopo selezionati e fatti possibilmenteoggetto di una “copia-clone”, con restituzione del dispositivo (e della disponibilitàdi tutti gli altri dati) al titolare» (secondo i chiarimenti operati da Sez. U, n. 40963del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 – 01).Il legislatore, tuttavia, pur avendo riconosciuto espressamentel’ammissibilità del sequestro informatico, non ha delineato una compiuta disciplinadei complessi problemi che pone questo mezzo di ricerca della prova, limitandosi,fondamentalmente, a disciplinare le modalità tecniche di acquisizione econservazione dei dati informatici in modo da garantire la genuinità del risultatoconoscitivo.Il sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematicipone, del resto, complessi problemi di interferenza del vincolo reale con il dirittoalla riservatezza garantito dall’art. 8 CEDU, con i diritti al rispetto della vita privatae della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sancitirispettivamente dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UnioneeuropeaIl sequestro di tali dispositivi costituisce, infatti, una misura particolarmenteinvasiva della sfera personale, in quanto fornisce non solo informazioni relative aparticolari condotte degli interessati oggetto di indagine, ma offre un quadrocompleto di aspetti significativi della loro vita passata e attuale; i dispositivi digitalied elettronici non sono più semplici strumenti di comunicazione, ma ormaicostituiscono vere e proprie estensioni dell’identità personale, custodi delladimensione più intima dell’individuo.Il sequestro di questi strumenti informatici rende, dunque, possibileun’esaustiva profilazione basata sulla personalità e sui movimenti degli interessatie consente di trarre conclusioni dettagliate su loro comportamenti, inclinazionipersonali e idee; tali dati, inoltre, possono riguardare anche terzi che, pur estraneiall’illecito penale, sono incisi dall’esecuzione della misura reale.Anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha precisato che un accessoincontrollato e massivo ai dati dell’apparato cellulare può fornire informazioni nonsolo sul traffico telefonico e sulla localizzazione del dispositivo, ma anche sullefotografie e sulla navigazione effettuate, oltre che sui messaggi che vi sonoconservati ovvero su una mole di dati che riguardano la vita privata del soggetto,le sue abitudini, i luoghi frequentati, gli spostamenti, le attività esercitate, lerelazioni e gli ambienti sociali frequentati, senza escludere la possibilità che iltelefono contenga dati particolarmente sensibili sull’origine etnica, le opinionipolitiche, le convinzioni religiose, profili oggetto di specifica considerazione ai sensidell’art. 10 della direttiva 2016/680 (Corte di Giustizia UE, [OSCURATO:PERSONA] Sezione, 4ottobre 2024, causa C-548/21)2.2. In assenza di una disciplina legislativa specificamente calibrata sullepeculiarità del sequestro dei dati digitali, la giurisprudenza ha interpretato ledisposizioni vigenti, delineate dal legislatore per le prove materiali, in unaprospettiva costituzionalmente orientata e conforme al diritto dell’Unione, alla lucedel principio di proporzionalità.Questo principio è espressamente sancito, oltre che dall’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell’art. 5 del Trattato dell’Unione europea, dagliartt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, purnon espressamente evocato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell’uomo, ècostantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo qualecanone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali (ex plurimis:Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] Camera, 4 dicembre 2015, Zakhov c. Russia, n. 47143/06).La Corte costituzionale ha, inoltre, affermato in termini generali, tali,dunque, da poter essere riferiti alle norme processuali, che «qualsiasi legge dallaquale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersirazionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dallegislatore; e i mezzi prescelti dal legislatore non devono risultare manifestamentesproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità» (C. cost., n. 46 del 2024);la proporzionalità, dunque, «costituisce «requisito di sistema nell’ordinamentocostituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incideresui diritti fondamentali dell’individuo» (C. cost., n. 162 del 2024).La Corte di giustizia dell’Unione europea ha, altresì, precisato le condizionialle quali le autorità nazionali competenti possono accedere ai dati contenuti in untelefono cellulare per finalità di prevenzione, indagine, accertamento eperseguimento dei reati in generale, con riferimento alla direttiva n. 2016/680,vale a dire la direttiva sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamentodei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione edell’accertamento di reati, dell’indagine e del perseguimento degli stessi oesecuzione di sanzioni penali, nonché la libera circolazione di tali dati, e che haabrogato la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (Corte di Giustizia,[OSCURATO:PERSONA] Sezione, 4 ottobre 2024, proc. C-548/21).La Corte di giustizia, in questa pronuncia, proprio con riferimento ad untentativo di accesso ai dati contenuti in un telefono cellulare, eseguito dalla poliziadurante un controllo antidroga, ha statuito che l’art. 4, par. 1, lettera c), delladirettiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativanazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai daticontenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento eperseguimento di reati in generale, se tale normativa: definisce in modosufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione, garantisceil rispetto del principio di proporzionalità, e subordina l’esercizio di tale possibilità,salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di ungiudice o di un organo amministrativo indipendente.2.3 L’obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, conriferimento al sequestro probatorio, è stato affermato dalla giurisprudenza italianadalle Sezioni unite nella pronuncia Bevilacqua del 2004 (Sez. U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01) ed è stato ulteriormente ribadito nellasentenza Botticelli del 2018 (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli,Rv. 273548 – 01).Nella sentenza Bevilacqua, le Sezioni unite hanno statuito che anche per lecose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deveessere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presuppostodella finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 5876del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01).Le Sezioni unite, in questa sentenza, hanno confutato l’argomentodell’autoevidenza del nesso di pertinenzialità in caso di sequestro del corpo delreato e, a fondamento dei propri rilievi, hanno posto un argomentocostituzionalmente orientato.Secondo la Corte, infatti, questa interpretazione è «l’unica compatibile con ilimiti dettati all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritticostituzionalmente garantiti dell’individuo, qual è certamente il diritto alla“protezione della proprietà” riconosciuto dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primoProtocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell’uomo.Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del dirittodel singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quelloconvenzionale pretendono, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisidall’opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato èlegittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalitàprobatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporaneaindisponibilità della cosa che, al di fuori dell’indicazione dei motivi di interessepubblico collegati all’accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente eirragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questacosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che necostituisce il prodotto, il profitto o il prezzo.E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misurasarebbe tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo del reato,ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa» (pag. 12della sentenza).Le Sezioni unite hanno, inoltre, affermato che «la portata precettiva degliartt. 42 Cost. e 1 primo Protocollo addizionale CEDU postula necessariamente chele ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, purquando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimentogiudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, afronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità- anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all’an ealla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevolerapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene -e il fine endoprocessuale perseguito – l’accertamento del fatto di reato - (v. Corteeur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.)».2.4. Questi principi di diritto sono stati ribaditi dalle Sezioni unite nellasentenza Botticelli.Questa pronuncia ha riaffermato che il decreto di sequestro probatorio - cosìcome il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenticorpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia contospecificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n.36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01).Le Sezioni unite, richiamando espressamente i principi affermati nellasentenza Bevilacqua, hanno ribadito l’«ineludibile necessità di un’interpretazionedella norma [l’art. 253 cod. proc. pen.] che tenga conto del requisito dellaproporzionalità della misura adottata rispetto all’esigenza perseguita, in uncorretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.Ed ogni misura, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebberichiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giustoequilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, UnspedPaket [OSCURATO:PERSONA] SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria).Solo valorizzando l’onere motivazionale è possibile, come sottolineato dallapiù attenta dottrina, tenere “sotto controllo” l’intervento penale quanto al rapportocon le libertà fondamentali e i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà ela libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall’art. 42 Cost. e dall’art.1 delPrimo protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla CorteEdu; in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispettoall’accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decretodi sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona adisporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiticostituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllodi legalità».Secondo le Sezioni unite, «il requisito della proporzionalità della misura, che,nell’ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza,contiene in sé, inoltre, quello della “residualità” della misura: proprio la necessariacomponente della misura di “incisione” sul diritto della persona di disporreliberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altrosegno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi alprocesso penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sél’esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato(nella specie l’accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità“meno afflittive”».La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, in più pronunce, ritenutoapplicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità,adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 c.p.p. per le misure cautelaripersonali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e noneludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitareun’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economicaprivata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov,Rv. 261509); e, su tale linea, si è dunque affermata la necessità di evitare che ilsequestro preventivo assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria,sì che, con riguardo ad esempio all’apprensione di beni immobili, lo stesso deveessere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reatoipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve agarantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato (Sez. 3, n.15717 del 11/02/2009, Bianchi, Rv. 243250; più in generale, Sez. 4, n. 18603 del21/03/2013, Rv. 256068).Anche nella giurisprudenza europea si è affermato, a più riprese, che ilbilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se lapersona interessata abbia subito un sacrificio “eccessivo” nel suo diritto diproprietà (Corte EDU, 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Corte EDU 13dicembre 2016, S.C. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. c. Romania).Secondo le Sezioni unite, da questi principi deriva la particolare connotazionedella motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, «che dovrà esserefunzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possanoessere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene edeventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere alsequestro».Nell’elaborazione delle Sezioni unite, dunque, il rispetto del principio diproporzionalità costituisce il fondamento costituzionale del sequestro probatorio,strettamente necessario per evitare che l’esercizio di un potere legittimo, qualequello di apprendere beni o dati per finalità probatorie, possa esorbitare la funzioneche gli è attribuita dal legislatore.2.5. I principi affermati dalle Sezioni unite e dalla giurisprudenzacostituzionale e europea comportano alcune conseguenze assai significative.L’attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delledeterminazioni relative all’esercizio dell’azione penale o della prova nel giudizio,non deve eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito edeve, dunque, essere realizzata in forme che, pur garantendone l’effettività, sirivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli diprotezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelari perseguite.Il pubblico ministero, all’atto dell’adozione della misura cautelare reale enella sua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo diquesta misura, devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità edesorbitando dall’alveo dei propri effetti tipici, comporti un’esasperatacompressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo reale,eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito.La violazione del principio di proporzionalità, in quanto aspetto fondante dellalegittimità del sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), non costituisceuna questione meramente esecutiva della misura cautelare, ma può esserededotta dal soggetto inciso dal vincolo reale già con il riesame.Il principio di proporzionalità, inoltre, non opera esclusivamente quale limitealla discrezionalità del pubblico ministero nella fase genetica della misuracautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduaree modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione allesopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comportirestrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelle strettamentefunzionali a tutelare le esigenze probatorie da soddisfare nel caso di specie.Il difetto di proporzionalità del sequestro è deducibile con ricorso percassazione, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo «per violazionedi legge» e, dunque, per la mancanza assoluta di motivazione o per la presenza diuna motivazione meramente apparente (come chiarito da Sez. U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01).2.6. Questi principi di diritto sono stati ulteriormente ribaditi e approfonditidalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai sequestri probatori aventi adoggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici.Questa Corte ha, dunque, rilevato che, se è illegittimo, per violazione delprincipio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell’interoarchivio di documentazione cartacea di un’azienda, che conduca a unaindiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che sianoindicati specificamente quali documenti siano funzionali all’accertamento dei fattioggetto di indagini (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Scarsini, Rv. 277211),altrettanto deve dirsi per l’indiscriminata acquisizione, in difetto di specificheragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messaindistinta di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092).L’art. 258, comma 4, cod. proc. pen., del resto, nel disciplinareespressamente il sequestro di documenti che fanno parte di un volume o di unregistro, esclude che sia possibile, quantomeno nella generalità dei casi, procedereall’acquisizione di masse indistinte di documenti (Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015,Rizzo, Rv. 264094).È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità eadeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca,in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di datiinformatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazionedegli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021,Pessotto, Rv. 280838 – 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellularee di un tablet; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 02,fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti,ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail,personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato,trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti).E’ parimenti illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefonocellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmatie fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai finidell’accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile l’integrale verifica ditutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, uncosì penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6,n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 – 01, in motivazione la Corte haprecisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod.proc. pen., all’acquisizione della copia forense della intera memoria deldispositivo).Il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenzameramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo diricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma.La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che un accesso euna captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono incontrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della [OSCURATO:PERSONA](ex plurimis: Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina; Corte EDU, 19dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] d’Italia c. Italia).La giurisprudenza della Corte EDU, ai fini della valutazione delle misurelimitative del diritto di proprietà, richiede, del resto, non solo che le stesse abbianouna base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità, maanche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello delprivato (Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] Camera, 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia), inteso intermini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l’interesseperseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessatasubisse un sacrificio eccessivo nella suo diritto di proprietà (Corte EDU, 13dicembre 2016, S.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. c. Romania).2.7. Da tali principi deriva che il vincolo reale imposto dal provvedimento disequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deveessere proporzionato, sotto specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo etemporale.Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità dellamisura applicata, sia nella fase genetica, che nella successiva fase esecutiva, è,dunque, necessario che il pubblico ministero indichi nel decreto di sequestroprobatorio, oltre al nesso di pertinenzialità concreto tra il contenuto del dispositivoe il reato ipotizzato:a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eonnicomprensivo (come, ad esempio, nel caso in cui il dispositivo elettronico siaesclusivamente destinato alla commissione di reati, o riservato ai soli contattiilleciti o nei casi in cui il cellulare sia rinvenuto nella disponibilità della vittima,ormai deceduta e di identità ignota) o, in alternativa, le specifiche informazionioggetto di ricerca;b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informaticoarchiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazionetemporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetrocronologico dell’imputazione provvisoria, anche in relazione al grado di specificitàdelle imputazioni provvisorie e al lasso di tempo decorso dai fatti per cui siprocede;b) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione, alla scadenzadella quale verrà restituita anche la copia informatica dei dati non rilevanti (Sez.6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 – 03; Sez. 6, n. 17677del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01).Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare lasussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dallamisura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione delladisponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (ex plurimis: Sez. 6, n. 17677del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R.,Rv. 287778 – 02; cfr. anche: Sez. 6, n. 37641 del 16/10/2025, Violante, nonmassimata; Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025, Ilario, non massimata; Sez. 6, n.17497 del 4/02/2025, Griffo, non massimata).3. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l’inosservanza degli artt. 247,252 e 253 cod. proc. pen. e la violazione del principio di proporzionalità delsequestro probatorio, con riferimento alla strutturale mancata indicazione neldecreto di sequestro del Pubblico Ministero di criteri per selezionare i dati dasequestrare nelle memorie dei dispositivi acquisiti.4. Il motivo è fondato.Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimitàquando è censurata una violazione della legge processuale: ex plurimis, Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092), risulta che il Pubblico Ministerodel Tribunale di Pavia, nel decreto di perquisizione e di sequestro emesso in data10 aprile 2026, ha inteso delimitare l’oggetto del vincolo reale, precisando che lostesso deve avere ad oggetto «… tutta la messaggistica audio-video inerente alleinterlocuzioni con gli acquirenti della sostanza stupefacente, messaggistica aventead oggetto anche parole riconducibili a dosi di stupefacenti in via indiretta».Il Tribunale del riesame ha ritenuto questa delimitazione dell’oggetto delsequestro pienamente idonea a garantirne la proporzionalità, in quanto il PubblicoMinistero ha operato il riferimento a chiavi di ricerca, che «sebbene nondeterminate, contengono, anche indirettamente, parole riconducibili a dosi distupefacenti».Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che «tale delimitazione apparenecessaria e sufficiente a restringere il campo dell’indagine anche in base al datonotorio secondo cui nelle conversazioni telefoniche o nei contatti via messaggipropedeutici alla cessione di sostanze stupefacenti, non si fa ricorso ai terminipropriamente corretti, bensì si utilizza un linguaggio criptico o comunque unlinguaggio gergale, caratterizzato da una serie di sinonimi riconducibili allatipologia delle sostanze richieste» (pag. 3 del provvedimento impugnato).Ritiene, tuttavia, il Collegio che non possa riconoscersi adeguata efficaciaselettiva a parole chiave che non consentano ex ante, ma solo ex post, didelimitare l’ambito del vincolo reale e che, dunque, impongono agli inquirenti o aiconsulenti del Pubblico Ministero di esaminare tutte le conversazioni e i datipresenti sul telefono cellulare, al fine di stabilirne la rilevanza probatoria.La mera indicazione del tema di prova, dunque, non può costituire un idoneocriterio di selezione dell’oggetto del vincolo reale, ove non consenta di operare aborigine alcuna distinzione tra dati pertinenti e non pertinenti nella mole delleinformazioni acquisite.Un sequestro delineato nei termini indicati dal Pubblico Ministero delTribunale di Pavia è, pertanto, un sequestro esplorativo (o una fishing expedition,secondo il lessico delle Corti europee) e non già proporzionato, in quanto nonopera alcuna delimitazione preventiva dei dati oggetti di ricerca e non consente diestrapolare, dal vasto insieme dei dati presenti nei telefoni cellulari della personasottoposta a indagine, soli quelli realmente strumentali alla ricerca della prova.Peraltro, la previa indicazione di parole chiave, se pur costituisce il rimediopiù ricorrente per delimitare l’oggetto del sequestro informatico, non è l’unicamodalità di selezione compatibile con il canone di proporzionalità.La proporzionalità è un principio e, dunque, - a differenza della regola, che,quando ricorre la fattispecie prevista dal legislatore, si connota per un effettogiuridico sempre identico – impone all’interprete il perseguimento dell’obiettivoposto (nel caso di specie, il minimo sacrificio necessario dei diritti fondamentaliincisi dalla legittima attuazione del sequestro informatico), nella maggior misurapossibile nelle condizioni fattuali e giuridiche del caso concreto.Nell’applicazione del principio di proporzionalità, è, dunque, riservatoall’interprete un ambito di discrezionalità, che deve essere orientata in sensoconforme allo scopo stabilito, ma è necessariamente suscettiva di possibilitàalternative.Il canone di proporzionalità, nella delimitazione dell’oggetto del sequestro,può, dunque, essere utilmente perseguito anche ricorrendo a criteri selettividiversi dalle parole chiave (ad esempio, mediante il riferimento a tutte lecomunicazioni intercorse tra soggetti determinati, a quelle intervenute in unospecifico ambito temporale, a quelle relative ad un determinato oggetto,previamente determinato, o dalla combinazione di tali criteri).Una recente sentenza di questa Corte ha chiaramente rilevato che, in temadi sequestro probatorio, non trovano applicazione, nel caso in cui il vincoloafferisca a dati informatici, criteri rigidi predeterminati in funzione della selezionedel materiale da acquisire, dovendo essere individuate modalità idonee a garantirela selezione mirata e non eccedente rispetto alla finalità probatoria perseguita, chetengano conto delle peculiarità del caso concreto, onde evitare acquisizioniindiscriminate o meramente esplorative (Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026,Siracusa, Rv. 289892 – 01).La Corte, nella motivazione di questa sentenza, ha condivisibilmente rilevatoche «Le stesse “parole chiave” rappresentano soltanto uno degli strumentiutilizzabili per procedere alla selezione del materiale acquisito ma non possonoessere elevate a requisito indefettibile del decreto di sequestro. Esse costituiscono,infatti, una tra le possibili modalità operative, funzionale a circoscrivere l’ambitodell’acquisizione, ma non esauriscono le tecniche di individuazione dei datiindispensabili ai fini dell’accertamento dei fatti per cui si procede. La loro funzionepuò essere svolta anche attraverso criteri alternativi, purché concretamente idoneia garantire una selezione mirata e non eccedente rispetto alle esigenze probatorie.Tali criteri possono consistere, ad esempio, nell’individuazione dideterminate tipologie di documenti, di contesti comunicativi o di relazioni trasoggetti, ovvero in altre modalità selettive coerenti con l’oggetto dell’indagine. Ciòche rileva, in definitiva, non è l’adozione di uno specifico strumento tecnico mal’effettiva capacità del criterio prescelto di assicurare il rispetto dei principi dipertinenzialità e proporzionalità, evitando acquisizioni indiscriminate o meramenteesplorative e garantendo, al contempo, l’efficacia dell’attività di ricerca della prova.Se, ad esempio, si intende provare che due soggetti si conoscono e sifrequentano non ci sarà la necessità di individuare parole chiave, che potrà, invece,esserci nei casi in cui l’oggetto specifico dell’accertamento sia confinato entroambiti più ristretti (ad esempio: partecipazione ad una determinata gara diappalto)» (cfr. anche, in termini analoghi, Sez. 6, n. 50 del 15/01/2026, Venditti,non massimata).La scelta tra i criteri alternativi di selezione dei dati informatici sequestratinon è sindacabile nel giudizio di legittimità; spetta, tuttavia, alla Corte dicassazione, ove investita di una censura di violazione di legge per difetto diproporzionalità, verificare, attraverso l’esame della motivazione delprovvedimento impugnato, la struttura logico-giuridica del giudizio dibilanciamento operato dal giudice di merito, al fine di stabilire se sia conforme omeno alle coordinate normative delineate dalla giurisprudenza interna e europea.5. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza degli att. 125,comma 3, cod. proc. pen., 247 e 253 cod. proc. pen., anche in relazione all’art. 1Prot. 1 CEDU, e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla durata del vincoloreale imposto.6. Anche questo motivo è fondato.Il Tribunale del riesame ha ritenuto legittima l’indicazione che il vincolo realedebba durare per il tempo strettamente necessario all’espletamento delleoperazioni tecniche, senza alcuna indicazione ulteriore delle fasi in cui si sarebbearticolata la selezione e l’estrapolazione dei dati informatici rilevanti e della lororagionevole durata.La motivazione del decreto di sequestro probatorio emesso dal PubblicoMinistero è, dunque, carente anche sotto il profilo della proporzionalità della duratadel vincolo reale.La valenza costituzionale del principio di proporzionalità, infatti, nonconsente l’ammissibilità di “zone franche”.La Corte costituzionale, nella sentenza n. 170 del 2023, ha sottolineato lanecessità, nel sequestro probatorio di dispositivi informatici, di una «rapidaselezione dei dati, con celere restituzione della disponibilità di tutti gli altri dati altitolare».[OSCURATO:PERSONA], con riferimento al sequestro di computer, supporti informaticie documenti nell’ambito di un’indagine per estorsione svolta nei confronti di unavvocato, ha, inoltre, ravvisato la violazione dell’art. 8 CEDU, in ragione delladurata sproporzionata del sequestro imposto a fini probatori, protrattosi per oltredue mesi, e dell’art. 13 CEDU, a causa della mancata previsione di rimedi effettiviper garantire il diritto alla vita privata del titolare dei beni sottoposti a vincoloreale (Corte EDU, 22 agosto 2008, Stefanov c. Bulgaria, § 42; si veda anche, intermini analoghi, quanto alla durata sproporzionata del sequestro: Corte EDU, 5aprile 2022, Calin c. Romania).La proporzione temporale del vincolo reale deve, pertanto, essereconsiderata già al momento dell’adozione della misura, mediante la previsione diun “programma di azione”, che contempli la rapida consecuzione delle fasinecessarie e dei termini della loro «ragionevole durata».Grava, infatti, sul pubblico ministero un preciso onere di predisporre una«adeguata organizzazione», al fine di completare la selezione dei dati informaticirilevanti nel più breve tempo possibile.La necessità di garantire la proporzionalità del vincolo reale, già al momentodella sua genesi, non impone, tuttavia, la necessità di indicare un esatto terminedi durata del vincolo reale già nel decreto o di prefissare in termini determinati einderogabili la durata delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei datiinformatici, in quanto il pubblico ministero non sarebbe obiettivamente in grado diprevedere gli stessi all’atto dell’emissione del decreto di sequestro probatorio e visarebbe il rischio di penalizzare in modo eccessivo e ingiustificato le stesselegittime iniziative dell’autorità giudiziaria volte all’accertamento dei reati (Sez. 6,n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205 – 01).La giurisprudenza di legittimità, nelle pronunce sulla proporzionalità delsequestro probatorio, non a caso, fa riferimento all’indicazione nel decreto di untermine «ragionevole» di durata delle operazioni, proprio per la consapevolezzadella necessità per il Pubblico Ministero di fruire di un termine per estrapolare eanalizzare i dati acquisiti tanto più ampio, quanto più esteso è il novero degli stessi.L’indicazione di un termine ragionevole di durata del vincolo (e di unascansione prevedibile delle operazioni) all’atto dell’adozione del decreto disequestro lascia, infatti, ferma la possibilità per il Pubblico Ministero di prorogareil termine originariamente indicato e di modularlo progressivamente in ragionedelle obiettive evenienze del caso concreto, come le difficoltà tecniche diapprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazionedell’indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute neisupporti sequestrati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286923 – 01;Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393 – 01; conf. Sez. 2, n. 34324del 25/09/2025, Resmini, non massimata).L’inosservanza o l’eccessiva durata del termine fissato potranno, peraltro,essere contestate dal titolare dei beni sequestrati, proponendo una istanza direstituzione, ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen., e, in caso di rigetto, ricorrendoal giudice per le indagini preliminari e al tribunale del riesame, che potrannoverificare se le operazioni disposte rispettino o meno il canone di proporzionalitàtemporale e se sia giustificata o meno la perdurante protrazione del vincolo reale(Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205 – 01).L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, in ragione della loro valenzapreliminare, esime dal procedere alla delibazione dell’ulteriore motivo propostodalla ricorrente.7. Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullatasenza rinvio, unitamente al decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero delTribunale di Pavia in data 10 aprile 2026.All’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nonché del decretodi sequestro probatorio, consegue la restituzione alla ricorrente dei beni acquisiti,ivi compresa la copia integrale del contenuto dei supporti informatici.Le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di sequestro di materialeinformatico, hanno, infatti, statuito che la mera reintegrazione nella disponibilitàdel titolare del bene fisico oggetto di un sequestro probatorio non elimina ilpregiudizio determinato dal vincolo reale su diritti fondamentali certamentemeritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla«disponibilità esclusiva del “patrimonio informativo”» (Sez. U, n. 40963 del20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 – 01), tutelati anche dagli art. 8 della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 8 della [OSCURATO:PERSONA] europeadei diritti dell’uomo.La restituzione conseguente all’annullamento del sequestro probatorio deve,pertanto, avere ad oggetto non solo i supporti materiali sequestrati, ma anche idati estrapolati dagli stessi. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del P.M. del 10 aprile2026 e dispone la restituzione dei due apparecchi cellulari all’avente diritto. [OSCURATO:PERSONA] per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede perquanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.Così deciso l’8/07/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente