CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11563/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’imputato che, oltre ad insistere per l'accoglimento delricorso, ha rappresentato un errore materiale nel calcolo della pena incontinuazione;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino ha decisounitariamente sugli appelli proposti dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti didue decisioni di condanna emesse dal Tribunale di Torino in relazione a fatti dibancarotta relativi a diverse vicende, andando poi a riformare tali pronunce inragione dell’applicazione del regime della continuazione della pena tra le stesse.2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza,affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, anzitutto, a due motivi diimpugnazione con riferimento alla vicenda della società fallita Simco.2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.In particolare, secondo la prospettazione difensiva, tale vizio deriverebbedalla ricostruzione operata in quattro punti della motivazione della decisionecensurata con riguardo: al mancato apprezzamento dei dati forniti dal consulentetecnico del pubblico ministero in ordine all’avvenuta spoliazione fraudolenta dellaSimco prima dell'assunzione del suo incarico di consulente in tale società; circail momento dell’assunzione del predetto incarico; in ordine alla credibilitàsancita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per omessa valutazione dellerisultanze delle intercettazioni che mostravano la sua estraneità ai fatti gestori ealle decisioni di bilancio.Segnatamente, rispetto a tali profili, evidenzia, quanto al primo, che, comericonosciuto anche nella relazione del consulente tecnico del pubblico ministero,le cause del fallimento della società devono essere attribuite alle attivitàfraudolente compiute dagli amministratori, con grande abilità e scaltrezzaoperativa, negli anni precedenti al conferimento dell’incarico ad esso ricorrente,realizzato mediante la costituzione di una nuova società a responsabilità limitata,il trasferimento delle attività o di parte di esse a detta nuova società, e poi loscioglimento e la liquidazione della vecchia società sino alla cancellazione dellastessa. Schema rispetto al quale gli amministratori avevano aggiunto,successivamente, la costituzione di società estere che servivano alladelocalizzazione della produzione e a drenare risorse di denaro, anche in favoredel Favaro e della moglie nonché della Fogato.Sotto un secondo aspetto, la contraddittorietà della motivazione rispettoall'individuazione del momento in cui egli aveva assunto l'incarico di consulente,si fonderebbe sulla circostanza che la Corte territoriale avrebbe individuato unadata non corrispondente alla verità dei fatti, desunta dalle dichiarazioni rese nelproprio interesse dagli amministratori Favaro e Fogato.A tale fine, evidenzia che le vicende più gravi (ad esempio, gli affitti diazienda e la costituzione di società in Romania), erano cristallizzate nel bilanciodel 31 dicembre 2012 – alla stregua di quanto riconosciuto anche nella relazionedel consulente tecnico del Pubblico Ministero - data nella quale egli non eraancora divenuto consulente della società, come sarebbe avvenuto soltantonell'ottobre 2013, quando era stata cambiata la sede legale.Sotto un terzo profilo, come detto, l'imputato censura la logicità dellamotivazione rispetto alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del Favaro edella Fogato, poiché tali soggetti erano amministratori imputati per i medesimireati a lui attribuiti e non vi erano elementi di riscontro idonei a corroborarel’attendibilità delle relative dichiarazioni.D'altra parte, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, comeindicato a pag. 20 dei motivi di appello, alcune dichiarazioni della Fogato eranoespressamente smentite in atti.Infine, sotto un quarto profilo, la motivazione sarebbe viziata laddoveavrebbe ritenuto che egli era a conoscenza della situazione di insolvenza dellaSimco facendo riferimento a una serie di intercettazioni (intercorse tra lui, lasignora [OSCURATO:PERSONA] e la Fogato) nei mesi anteriori al fallimento, poiché egli silimitava ad interfacciarsi con gli amministratori solo per l’inserimento dei daticontabili, predisposti all’interno della società, poche volte all’anno, e avevacomunque un ruolo meramente esecutivo rispetto alle determinazioni gestionalidel Favaro, vero dominus della società.2.2. Con il secondo motivo assume violazione dell'articolo 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale rispetto alladisciplina del concorso di un soggetto extraneus nei reati fallimentari commessidagli amministratori.In proposito rammenta che, come affermato a più riprese nella stessagiurisprudenza di legittimità, non può estendersi, sic et simpliciter, al consulentecontabile la responsabilità degli amministratori della società neanche nel caso incui nel bilancio siano esposti dati non corrispondenti al vero, atteso che ilconsulente contabile non è tenuto ad attestare la verità, sicché, ai finidell’attribuzione della relativa responsabilità penale, occorre che vengadimostrato un quid pluris, ossia un concorso attivo dell’extraneus nelle condottedegli amministratori della società.Ciò premesso, con riferimento ai singoli reati per i quali è stato condannato,sottolinea, quanto a quello ascritto al capo b), relativo al delitto di bancarottadocumentale, che la sentenza lo tratta alla medesima stregua di unamministratore, senza considerare che la contabilità era integralmente gestitaall'interno dagli impiegati della società e dagli amministratori, che i libriobbligatori erano regolarmente tenuti e che la difficoltà nella ricostruzione delpatrimonio e dello svolgimento degli affari dipendeva in via esclusiva dagli attifuorvianti degli amministratori che avevano gestito le operazioni in modotalmente confuso da non renderle comprensibili neppure ad esso consulente.Con riferimento al delitto sub c) di bancarotta fraudolenta preferenziale,lamenta che ancora una volta la decisione impugnata lo equipara ad unamministratore, sebbene risulti che l'intera gestione dei rapporti con i creditoriera riservata agli amministratori, nell’ambito di una strategia che gli eracompletamente ignota.Quanto al delitto di aggravamento del dissesto tramite falsi in bilancioosserva sia che la sentenza si è limitata ad affermare, apoditticamente rispettoalla sua posizione, che egli era consapevole di eseguire le disposizioni di uncliente che agiva in modo illegale e gli forniva gli strumenti concreti perrealizzare il suo disegno criminoso. Sennonché la decisione non si era avvedutache ciò non era sufficiente ai fini dell’affermazione della sua responsabilitàpenale, poiché il consulente contabile non può essere chiamato a rispondere perla mancata rimozione di dati falsi, non rivestendo egli un siffatto ruolo che èinvece proprio del sindaco o del revisore.Con riguardo al delitto di cui al capo a), ossia alla causazione del fallimentocon dolo, per effetto di false operazioni, sottolinea che la sentenza impugnata hatrascurato il dato decisivo per il quale le operazioni dolose indicate nel capo diimputazione risalivano tutte già alla data di costituzione della società, nelgennaio dell'anno 2009, e che egli non aveva apportato alcun concretocontributo causale alle stesse.3. Anche risetto alle vicende relative al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. l’imputato, con il suo difensore di fiducia, si è affidato a due motividi impugnazione.3.1. Con il primo, denuncia violazione di legge rispetto all’affermazionedella sua responsabilità penale per i capi A.2) e A.3) della rubrica, in punto diPremette, a tal riguardo, che egli era lo storico consulente della società sinda quando era gestita dal defunto suocero della signora Zoppè, che avevacontinuato ad aiutare quando era subentrata come amministratrice dopo ildecesso del suocero. Evidenzia che, poiché la predetta Zoppè era priva dicapacità manageriali, come era emerso in sede istruttoria dalle dichiarazionidella teste Candela e dalle due lettere che le aveva inviato negli anni 2009 e2014, l’aveva peraltro espressamente invitata a presentare richiesta difallimento.Rappresenta, inoltre, che, dato che la società fallita gestiva all'interno dellapropria struttura le scritture contabili ed egli si limitava a recepirne il contenuto,la decisione impugnata sarebbe incorsa nel vizio di non avere individuato la suaassicurazioni, il progetto delittuoso dell'amministratrice che, anzi, egli avevacercato di dissuadere dal compimento dei propri propositi.3.2. Con il secondo motivo, sempre riferito alla vicenda della società [OSCURATO:SOCIETA], l'imputato lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazionerispetto all’affermazione della sua responsabilità penale.Segnatamente, con riferimento al delitto di cui al capo A1), osserva che,sebbene le prove documentali e captative dimostrino il passaggio di denaro e lefinalità dei bonifici (ossia di euro 10.000,00 per la costituzione della Newco OcrasEngineering e di euro 9.690,00 per il compenso in favore del Collorafi), è stataassunta, senza alcuna prova, la sua partecipazione alle operazioni distrattivepoiché egli aveva avallato tali passaggi di denaro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I motivi di ricorso che riguardano le vicende relative al fallimento dellaSimco, suscettibili di valutazione unitaria, sono fondati, per le ragioni di seguitoindicate.1.1. Occorre rammentare, in termini generali, che, come più volte affermatoda questa Corte, il legale o il consulente contabile può concorrere in qualità diextraneus nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, solose, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore diuna società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzigiuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione deirelativi negozi, ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o arafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altruiprogetto delittuoso (Sez. 5, n. 18677 del 08/02/2021, Angeletti, Rv. 281042;Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Albasi, Rv. 25756).1.2. Le decisioni di merito, pur richiamando i superiori principi, non nehanno fatto tuttavia corretta applicazione nella fattispecie concreta.Non è stato infatti adeguatamente chiarito, nel solco degli stessi, in qualemisura l’attività del [OSCURATO:PERSONA] si sia discostata da quella di un soggetto che,nell’espletamento del proprio mandato professionale, fornisce consigli ai propriclienti per risolvere problematiche correlate all’attività di impresa.Al riguardo va d’altra parte considerato che gli elementi di riscontro alledichiarazioni rese dai coimputati che avevano definito la propria posizione ex art.197-bis cod. proc. pen. sono costituiti essenzialmente da intercettazioni dallequali non emergono, almeno in forza di quanto si ritrae dalle argomentazioni dientrambe le pronunce di merito, gli stessi, ritraendosi, piuttosto, indicazioni dicarattere ambivalente.E quanto detto si riverbera sulle argomentazioni spese per affermare laresponsabilità dell’imputato per i reati contestati, che non tengonoeffettivamente conto, a tal fine, della veste di extraneus dello stesso.1.2. Segnatamente, con riguardo al delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, la decisione impugnata ha omesso di considerare i motivi diappello con i quali era specificamente contestata l’integrazione del dolo,limitandosi a sottolineare che le condotte del [OSCURATO:PERSONA], tenute prima delladichiarazione di fallimento, erano sintomatiche della piena capacità dello stessodi incidere sulle attività preordinate ad occultare lo stato esistente e le operazionipoco trasparenti individuate dal curatore e dal consulente tecnico, animate dallaspecifica volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del reato.Sennonché detta specifica volontà è stata così affermata, alla medesimastregua di quanto avvenuto in primo grado, in maniera assertiva ed apodittica.1.3. E’ meramente apparente, inoltre, la motivazione della pronunciacensurata rispetto al concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di bancarotta fraudolentapreferenziale commesso dagli amministratori, atteso che non si comprende dallastessa, posto che i pagamenti in favore dei creditori strategici nonostante gliingenti debiti verso il fisco sono stati effettuati dagli amministratori, in qualemaniera egli avrebbe rafforzato i propositi criminosi dei predetti amministratori.1.4. La motivazione della decisione della Corte territoriale è altresì incorsanel vizio di contraddittorietà manifesta laddove ha affermato la responsabilitàpenale del ricorrente per il delitto di cui al capo c), ravvisando prova dellapartecipazione dello stesso finanche nella circostanza, che avrebbe potuto essereoggettivamente intesa in senso opposto, per la quale, una volta aperta laprocedura fallimentare aveva consigliato agli imprenditori di richiedere unarateizzazione dei debiti fiscali.1.5. Quanto, poi, al delitto di cui al capo d), la pronuncia impugnata hasottolineato che da plurime emergenze probatorie è risultato che il fraudolentooccultamento dell’erosione del capitale nei bilanci di esercizio, specie a partiredall’anno 2013, è stato agevolato dal contributo morale e materialedell’imputato. Al riguardo la Corte territoriale ha in particolare valorizzato che:come dichiarato dal Favaro, il [OSCURATO:PERSONA] era divenuto suo consulente quando quelliprecedenti avevano rifiutato la sua richiesta di far emergere una situazionepatrimoniale migliore rispetto a quella reale; grazie al contributo dell’imputatoche, con la sua grande esperienza professionale gli aveva fornito i “giusti”suggerimenti sugli aggiustamenti da apportare al bilancio della società, il Favaroaveva potuto perseguire i suoi propositi delittuosi; era stato il [OSCURATO:PERSONA] aindividuare una “prestanome” per sostituire l’amministratrice Fogato individuatanella persona di [OSCURATO:PERSONA], avendo egli stesso suggerito alla Fogato didismettere la carica per evitare di incorrere in responsabilità, specie per ilcrescente indebitamento verso il fisco.Ora, nel fondare l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] su tali argomentazioni, ladecisione impugnata non si avvede che l’imputato, quale commercialista econsulente contabile, non aveva il dovere di controllare la veridicità dei dati delbilancio e, nell’esercizio della sua attività, poteva suggerire ai propri clienti,senza essere concorrente in operazioni delittuose, consigli per esporre in modopiù favorevole la situazione della società.Né, peraltro, almeno da quanto si evince dalle pronunce di merito, ledichiarazioni della Favaro circa la disponibilità dell’imputato ad effettuareaggiustamenti del bilancio per occultare la reale situazione della società sonostate riscontrate perché dalle stesse intercettazioni riportate dalla pronunciadella Corte territoriale e da alcune e-mail sono emerse, anzi, almeno in alcuneoccasioni, perplessità del ricorrente ad effettuare alcune operazioni.2. Quanto alla vicenda del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], percontro, i motivi di ricorso non sono fondati.Detti motivi, infatti, neppure si confrontano con l’ampia e congruamotivazione della decisione impugnata, né con quella della pronuncia di primogrado rispetto alla quale costituisce una c.d. doppia conforme, che hannoricostruito in maniera logica la vicenda grazie alle risultanze captative e all’esitodelle perquisizioni documentali presso lo studio del ricorrente.Con argomentazioni congrue - contrastate con una ricostruzione alternativafondata sulle missive inviate dall’imputato dall’amministratrice affinché chiedesseil fallimento che le pronunce di merito hanno in considerazione del quadrocomplessivo ritenuto ragionevolmente essere proprio strumentali ad evitare unaresponsabilità - le predette sentenze hanno invero giustificato l’affermazionedella colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in forza di solide risultanze processuali dalle qualiè emerso che delle operazioni contestate, anche in danno dell’inconsapevoleamministratrice, che riponeva nei suoi confronti piena fiducia, egli era l’autenticodominus. Invero, come si evince inconfutabilmente dalle intercettazioni, oggettodi interpretazione non manifestamente arbitraria da parte dei giudici di merito, lacostituzione della nuova società mirava allo svuotamento definitivo della fallita eal trasferimento dei relativi clienti alla newco, della quale l’imputato sarebbediventato socio di maggioranza.4. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente aireati relativi al fallimento Simco - società impianti meccanici e costruzioni s.r.l.,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.Restano di qui assorbite le questioni rappresentate dalla difesa nellamemoria circa il corretto calcolo della pena.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11563/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSSELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1546/2025ANDREINA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’imputato che, oltre ad insistere per l'accoglimento delricorso, ha rappresentato un errore materiale nel calcolo della pena incontinuazione;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino ha decisounitariamente sugli appelli proposti dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti didue decisioni di condanna emesse dal Tribunale di Torino in relazione a fatti dibancarotta relativi a diverse vicende, andando poi a riformare tali pronunce inragione dell’applicazione del regime della continuazione della pena tra le stesse.2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza,affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, anzitutto, a due motivi diimpugnazione con riferimento alla vicenda della società fallita Simco.2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.In particolare, secondo la prospettazione difensiva, tale vizio deriverebbedalla ricostruzione operata in quattro punti della motivazione della decisionecensurata con riguardo: al mancato apprezzamento dei dati forniti dal consulentetecnico del pubblico ministero in ordine all’avvenuta spoliazione fraudolenta dellaSimco prima dell'assunzione del suo incarico di consulente in tale società; circail momento dell’assunzione del predetto incarico; in ordine alla credibilitàsancita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per omessa valutazione dellerisultanze delle intercettazioni che mostravano la sua estraneità ai fatti gestori ealle decisioni di bilancio.Segnatamente, rispetto a tali profili, evidenzia, quanto al primo, che, comericonosciuto anche nella relazione del consulente tecnico del pubblico ministero,le cause del fallimento della società devono essere attribuite alle attivitàfraudolente compiute dagli amministratori, con grande abilità e scaltrezzaoperativa, negli anni precedenti al conferimento dell’incarico ad esso ricorrente,realizzato mediante la costituzione di una nuova società a responsabilità limitata,il trasferimento delle attività o di parte di esse a detta nuova società, e poi loscioglimento e la liquidazione della vecchia società sino alla cancellazione dellastessa. Schema rispetto al quale gli amministratori avevano aggiunto,successivamente, la costituzione di società estere che servivano alladelocalizzazione della produzione e a drenare risorse di denaro, anche in favoredel Favaro e della moglie nonché della Fogato.Sotto un secondo aspetto, la contraddittorietà della motivazione rispettoall'individuazione del momento in cui egli aveva assunto l'incarico di consulente,si fonderebbe sulla circostanza che la Corte territoriale avrebbe individuato unadata non corrispondente alla verità dei fatti, desunta dalle dichiarazioni rese nelproprio interesse dagli amministratori Favaro e Fogato.A tale fine, evidenzia che le vicende più gravi (ad esempio, gli affitti diazienda e la costituzione di società in Romania), erano cristallizzate nel bilanciodel 31 dicembre 2012 – alla stregua di quanto riconosciuto anche nella relazionedel consulente tecnico del Pubblico Ministero - data nella quale egli non eraancora divenuto consulente della società, come sarebbe avvenuto soltantonell'ottobre 2013, quando era stata cambiata la sede legale.Sotto un terzo profilo, come detto, l'imputato censura la logicità dellamotivazione rispetto alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del Favaro edella Fogato, poiché tali soggetti erano amministratori imputati per i medesimireati a lui attribuiti e non vi erano elementi di riscontro idonei a corroborarel’attendibilità delle relative dichiarazioni.D'altra parte, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, comeindicato a pag. 20 dei motivi di appello, alcune dichiarazioni della Fogato eranoespressamente smentite in atti.Infine, sotto un quarto profilo, la motivazione sarebbe viziata laddoveavrebbe ritenuto che egli era a conoscenza della situazione di insolvenza dellaSimco facendo riferimento a una serie di intercettazioni (intercorse tra lui, lasignora [OSCURATO:PERSONA] e la Fogato) nei mesi anteriori al fallimento, poiché egli silimitava ad interfacciarsi con gli amministratori solo per l’inserimento dei daticontabili, predisposti all’interno della società, poche volte all’anno, e avevacomunque un ruolo meramente esecutivo rispetto alle determinazioni gestionalidel Favaro, vero dominus della società.2.2. Con il secondo motivo assume violazione dell'articolo 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale rispetto alladisciplina del concorso di un soggetto extraneus nei reati fallimentari commessidagli amministratori.In proposito rammenta che, come affermato a più riprese nella stessagiurisprudenza di legittimità, non può estendersi, sic et simpliciter, al consulentecontabile la responsabilità degli amministratori della società neanche nel caso incui nel bilancio siano esposti dati non corrispondenti al vero, atteso che ilconsulente contabile non è tenuto ad attestare la verità, sicché, ai finidell’attribuzione della relativa responsabilità penale, occorre che vengadimostrato un quid pluris, ossia un concorso attivo dell’extraneus nelle condottedegli amministratori della società.Ciò premesso, con riferimento ai singoli reati per i quali è stato condannato,sottolinea, quanto a quello ascritto al capo b), relativo al delitto di bancarottadocumentale, che la sentenza lo tratta alla medesima stregua di unamministratore, senza considerare che la contabilità era integralmente gestitaall'interno dagli impiegati della società e dagli amministratori, che i libriobbligatori erano regolarmente tenuti e che la difficoltà nella ricostruzione delpatrimonio e dello svolgimento degli affari dipendeva in via esclusiva dagli attifuorvianti degli amministratori che avevano gestito le operazioni in modotalmente confuso da non renderle comprensibili neppure ad esso consulente.Con riferimento al delitto sub c) di bancarotta fraudolenta preferenziale,lamenta che ancora una volta la decisione impugnata lo equipara ad unamministratore, sebbene risulti che l'intera gestione dei rapporti con i creditoriera riservata agli amministratori, nell’ambito di una strategia che gli eracompletamente ignota.Quanto al delitto di aggravamento del dissesto tramite falsi in bilancioosserva sia che la sentenza si è limitata ad affermare, apoditticamente rispettoalla sua posizione, che egli era consapevole di eseguire le disposizioni di uncliente che agiva in modo illegale e gli forniva gli strumenti concreti perrealizzare il suo disegno criminoso. Sennonché la decisione non si era avvedutache ciò non era sufficiente ai fini dell’affermazione della sua responsabilitàpenale, poiché il consulente contabile non può essere chiamato a rispondere perla mancata rimozione di dati falsi, non rivestendo egli un siffatto ruolo che èinvece proprio del sindaco o del revisore.Con riguardo al delitto di cui al capo a), ossia alla causazione del fallimentocon dolo, per effetto di false operazioni, sottolinea che la sentenza impugnata hatrascurato il dato decisivo per il quale le operazioni dolose indicate nel capo diimputazione risalivano tutte già alla data di costituzione della società, nelgennaio dell'anno 2009, e che egli non aveva apportato alcun concretocontributo causale alle stesse.3. Anche risetto alle vicende relative al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. l’imputato, con il suo difensore di fiducia, si è affidato a due motividi impugnazione.3.1. Con il primo, denuncia violazione di legge rispetto all’affermazionedella sua responsabilità penale per i capi A.2) e A.3) della rubrica, in punto diPremette, a tal riguardo, che egli era lo storico consulente della società sinda quando era gestita dal defunto suocero della signora Zoppè, che avevacontinuato ad aiutare quando era subentrata come amministratrice dopo ildecesso del suocero. Evidenzia che, poiché la predetta Zoppè era priva dicapacità manageriali, come era emerso in sede istruttoria dalle dichiarazionidella teste Candela e dalle due lettere che le aveva inviato negli anni 2009 e2014, l’aveva peraltro espressamente invitata a presentare richiesta difallimento.Rappresenta, inoltre, che, dato che la società fallita gestiva all'interno dellapropria struttura le scritture contabili ed egli si limitava a recepirne il contenuto,la decisione impugnata sarebbe incorsa nel vizio di non avere individuato la suaassicurazioni, il progetto delittuoso dell'amministratrice che, anzi, egli avevacercato di dissuadere dal compimento dei propri propositi.3.2. Con il secondo motivo, sempre riferito alla vicenda della società [OSCURATO:SOCIETA], l'imputato lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazionerispetto all’affermazione della sua responsabilità penale.Segnatamente, con riferimento al delitto di cui al capo A1), osserva che,sebbene le prove documentali e captative dimostrino il passaggio di denaro e lefinalità dei bonifici (ossia di euro 10.000,00 per la costituzione della Newco OcrasEngineering e di euro 9.690,00 per il compenso in favore del Collorafi), è stataassunta, senza alcuna prova, la sua partecipazione alle operazioni distrattivepoiché egli aveva avallato tali passaggi di denaro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I motivi di ricorso che riguardano le vicende relative al fallimento dellaSimco, suscettibili di valutazione unitaria, sono fondati, per le ragioni di seguitoindicate.1.1. Occorre rammentare, in termini generali, che, come più volte affermatoda questa Corte, il legale o il consulente contabile può concorrere in qualità diextraneus nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, solose, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore diuna società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzigiuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione deirelativi negozi, ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o arafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altruiprogetto delittuoso (Sez. 5, n. 18677 del 08/02/2021, Angeletti, Rv. 281042;Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Albasi, Rv. 25756).1.2. Le decisioni di merito, pur richiamando i superiori principi, non nehanno fatto tuttavia corretta applicazione nella fattispecie concreta.Non è stato infatti adeguatamente chiarito, nel solco degli stessi, in qualemisura l’attività del [OSCURATO:PERSONA] si sia discostata da quella di un soggetto che,nell’espletamento del proprio mandato professionale, fornisce consigli ai propriclienti per risolvere problematiche correlate all’attività di impresa.Al riguardo va d’altra parte considerato che gli elementi di riscontro alledichiarazioni rese dai coimputati che avevano definito la propria posizione ex art.197-bis cod. proc. pen. sono costituiti essenzialmente da intercettazioni dallequali non emergono, almeno in forza di quanto si ritrae dalle argomentazioni dientrambe le pronunce di merito, gli stessi, ritraendosi, piuttosto, indicazioni dicarattere ambivalente.E quanto detto si riverbera sulle argomentazioni spese per affermare laresponsabilità dell’imputato per i reati contestati, che non tengonoeffettivamente conto, a tal fine, della veste di extraneus dello stesso.1.2. Segnatamente, con riguardo al delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, la decisione impugnata ha omesso di considerare i motivi diappello con i quali era specificamente contestata l’integrazione del dolo,limitandosi a sottolineare che le condotte del [OSCURATO:PERSONA], tenute prima delladichiarazione di fallimento, erano sintomatiche della piena capacità dello stessodi incidere sulle attività preordinate ad occultare lo stato esistente e le operazionipoco trasparenti individuate dal curatore e dal consulente tecnico, animate dallaspecifica volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del reato.Sennonché detta specifica volontà è stata così affermata, alla medesimastregua di quanto avvenuto in primo grado, in maniera assertiva ed apodittica.1.3. E’ meramente apparente, inoltre, la motivazione della pronunciacensurata rispetto al concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di bancarotta fraudolentapreferenziale commesso dagli amministratori, atteso che non si comprende dallastessa, posto che i pagamenti in favore dei creditori strategici nonostante gliingenti debiti verso il fisco sono stati effettuati dagli amministratori, in qualemaniera egli avrebbe rafforzato i propositi criminosi dei predetti amministratori.1.4. La motivazione della decisione della Corte territoriale è altresì incorsanel vizio di contraddittorietà manifesta laddove ha affermato la responsabilitàpenale del ricorrente per il delitto di cui al capo c), ravvisando prova dellapartecipazione dello stesso finanche nella circostanza, che avrebbe potuto essereoggettivamente intesa in senso opposto, per la quale, una volta aperta laprocedura fallimentare aveva consigliato agli imprenditori di richiedere unarateizzazione dei debiti fiscali.1.5. Quanto, poi, al delitto di cui al capo d), la pronuncia impugnata hasottolineato che da plurime emergenze probatorie è risultato che il fraudolentooccultamento dell’erosione del capitale nei bilanci di esercizio, specie a partiredall’anno 2013, è stato agevolato dal contributo morale e materialedell’imputato. Al riguardo la Corte territoriale ha in particolare valorizzato che:come dichiarato dal Favaro, il [OSCURATO:PERSONA] era divenuto suo consulente quando quelliprecedenti avevano rifiutato la sua richiesta di far emergere una situazionepatrimoniale migliore rispetto a quella reale; grazie al contributo dell’imputatoche, con la sua grande esperienza professionale gli aveva fornito i “giusti”suggerimenti sugli aggiustamenti da apportare al bilancio della società, il Favaroaveva potuto perseguire i suoi propositi delittuosi; era stato il [OSCURATO:PERSONA] aindividuare una “prestanome” per sostituire l’amministratrice Fogato individuatanella persona di [OSCURATO:PERSONA], avendo egli stesso suggerito alla Fogato didismettere la carica per evitare di incorrere in responsabilità, specie per ilcrescente indebitamento verso il fisco.Ora, nel fondare l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] su tali argomentazioni, ladecisione impugnata non si avvede che l’imputato, quale commercialista econsulente contabile, non aveva il dovere di controllare la veridicità dei dati delbilancio e, nell’esercizio della sua attività, poteva suggerire ai propri clienti,senza essere concorrente in operazioni delittuose, consigli per esporre in modopiù favorevole la situazione della società.Né, peraltro, almeno da quanto si evince dalle pronunce di merito, ledichiarazioni della Favaro circa la disponibilità dell’imputato ad effettuareaggiustamenti del bilancio per occultare la reale situazione della società sonostate riscontrate perché dalle stesse intercettazioni riportate dalla pronunciadella Corte territoriale e da alcune e-mail sono emerse, anzi, almeno in alcuneoccasioni, perplessità del ricorrente ad effettuare alcune operazioni.2. Quanto alla vicenda del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], percontro, i motivi di ricorso non sono fondati.Detti motivi, infatti, neppure si confrontano con l’ampia e congruamotivazione della decisione impugnata, né con quella della pronuncia di primogrado rispetto alla quale costituisce una c.d. doppia conforme, che hannoricostruito in maniera logica la vicenda grazie alle risultanze captative e all’esitodelle perquisizioni documentali presso lo studio del ricorrente.Con argomentazioni congrue - contrastate con una ricostruzione alternativafondata sulle missive inviate dall’imputato dall’amministratrice affinché chiedesseil fallimento che le pronunce di merito hanno in considerazione del quadrocomplessivo ritenuto ragionevolmente essere proprio strumentali ad evitare unaresponsabilità - le predette sentenze hanno invero giustificato l’affermazionedella colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in forza di solide risultanze processuali dalle qualiè emerso che delle operazioni contestate, anche in danno dell’inconsapevoleamministratrice, che riponeva nei suoi confronti piena fiducia, egli era l’autenticodominus. Invero, come si evince inconfutabilmente dalle intercettazioni, oggettodi interpretazione non manifestamente arbitraria da parte dei giudici di merito, lacostituzione della nuova società mirava allo svuotamento definitivo della fallita eal trasferimento dei relativi clienti alla newco, della quale l’imputato sarebbediventato socio di maggioranza.4. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente aireati relativi al fallimento Simco - società impianti meccanici e costruzioni s.r.l.,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.Restano di qui assorbite le questioni rappresentate dalla difesa nellamemoria circa il corretto calcolo della pena. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati relativi al fallimento Simco- società impianti meccanici e costruzioni s.r.l., con rinvio per nuovo giudizio adaltra sezione della Corte di Appello di Torino;Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA] CatenaP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati relativi al fallimento Simco- società impianti meccanici e costruzioni s.r.l., con rinvio per nuovo giudizio adaltra sezione della Corte di Appello di Torino;Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]