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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 24235/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1873/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio superstite e successore della cessata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA civile della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] spa, quale mandataria, e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]; -intimata - avverso sentenza n. 2270/2019 della Corte d’appello di Catania, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021n. 01873sez.

M1 – ud .13 - 07 - 2022 -2- La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 2270/2019, depositata il 17/10/2019, in due giudizi riuniti di opposizione , promossi, il 2 luglio 2004 e l’11 novembre 2004, dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della società e il [OSCURATO:PERSONA] anche quale erede, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], del fideiussore [OSCURATO:PERSONA], avverso due decreti ingiuntivi con i quali si era ingiunto agli opponenti di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] i saldi debitori derivanti da rapporto di conto corrente bancario, da un prestito commerciale e da sconti di effetti cambiari, ha respinto il gravame del [OSCURATO:PERSONA], non in qualità di fideiussore ma in qualità di unico socio superstite della suddetta società, cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 4/1/2005, senza che l’evento interruttivo fosse stato dichiarato in giudizio, avverso la decisione del Tribunale di Ragusa che, revocate le ingiunzioni opposte, aveva respinto sia la domanda della banca sia la domanda riconvenzionale degli opponenti, in punto di restituzione di somme indebitamente percepite dalla stessa in forza di clausole nulle, per difetto di prova.

In particolare, i giudici di appello hanno rilevato che, in caso di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, i diritti ed i beni si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione, ma la cancellazione implica rinuncia all’esercizio di mere pretese e di diritti di credito controversi o illiquidi, in difetto di inclusione nel bilancio finale di liquidazione o di altre manifestazioni di chi aveva il potere dirappresentare la società in giudizio, cosicché pur essendo il [OSCURATO:SOCIETA] legittimato a proporre appello, quale socio superstite e successore della società cessata, la domanda doveva essere respinta, stante la presunzione di rinuncia al credito.

Ric. 2021n. 01873sez.

M1 – ud .13 - 07 - 2022 -3- Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio superstite e successore della cessata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], propone ricorso per cassazione, notificato il 14/01/2021, affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] spa, quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] (che non svolge difese).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1236, 2033, 2312 e 2495 c.c., in ordine alla legittimazione a succedere nel credito della [OSCURATO:SOCIETA], per avere la Corte di merito presunto una volontà di rinuncia al credito in seguito alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese; b) con il secondo motivo, l’omessa o apparente motivazione, nonché l’omesso esame di fatti decisivi, ex art.360 n. 5 c.p.c., in punto di presunzione di rimessione implicita del credito; c) con il terzo motivo, l’omessa motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c. sulle altre censure sollevate con l’atto di appello.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento dei restanti motivi.

Nella specie, i giudizi riuniti sono stati avviati nel 2004(il primo dei due il 2/7/2004, con conseguente operatività del termine lungo di impugnazione di un anno, previsto anteriormente all’entrata in vigore della Novella del 2009 n. 69) dal [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di socio ed amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] (l’altro socio, [OSCURATO:SOCIETA] salvatore, era deceduto e aveva propostoopposizione anche [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede, oltre ad [OSCURATO:PERSONA], fideiussore), per quanto esposto in ricorso, avendo i soci opponenti avanzato anche domanda Ric. 2021n. 01873sez.

M1 – ud .13 - 07 - 2022 -4- riconvenzionale per il riconoscimento del credito da ripetizione di indebito derivante dal saldo, asseritamente positivo per la correntista, dei rapporti bancari; la società veniva cancellata dal Registro delle Imprese il 4/1/2005 e l’evento interruttivo non veniva dichiarato in giudizio; l’appello avverso la decisione di primo grado era proposto dal [OSCURATO:PERSONA] «nella qualità di socio superstite e successore della cessata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA])» e veniva respinta dalla Corte catanese, in applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 6070/2013 (e in quella n. 6072/2014), secondo cui «dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale… i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo».

Effettivamente, con riguardo ad ipotesi di cancellazione volontaria di una societ̀ dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla societ̀ medesima, questa Corte ha, pì volte, avuto modo di affermare che deve presumersi che la societ̀ « abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorch́ incerto ed Ric. 2021n. 01873sez.

M1 – ud .13 - 07 - 2022 -5- illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della societ̀ ; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa "sub iudice", sicch́ i soci della societ̀ estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d'appello che abbia rigettato questa pretesa» (Cass.nn. 23269/2016, 15782/2016, 25974/2015, 21517/2015).

Tuttavia, stante la necessit̀ di un’inequivoca volont̀ abdicativa, si sono introdotti limiti a tale presunzione, evidenziandosi che la societ̀ doveva avere posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quella azione, facendo cos̀ venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci (cfr. Cass: S.U. 6070 e 6072/2013; Cass. 16758/2010 e Cass. 23269/2016; Cass.21517/2016).

Nella pronuncia n. 8582/2018 si è quindi esclusa l’operativit̀ della presunzione di rinuncia al credito in giudizio in cui, da un lato, il liquidatore della societ̀ aveva coltivato l'azione giudiziaria volta a sentire accertare la pretesa creditoria vantata nei confronti della banca (ponendo dunque in essere proprio quella «attivit̀ ulteriore da parte del liquidatore » menzionata dalle Sezioni unite del 2013) e, dall'altro lato, si verteva in ipotesi non di cancellazione volontaria della societ̀ , ma di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'ult. comma dell'art.2490 c.c., per mancata presentazione per oltre tre anni consecutivi del bilancio annuale, in fase di liquidazione.

Questa Corte ha poi recentemente affermato, in ulteriore sviluppo, proprio per la fattispecie della cancellazione volontaria dal registro delle imprese, che, ferma l'estinzione a norma dell'art. 2495 c.c., «il credito controverso, esistente al momento della cancellazione, non pù ritenersi automaticamente Ric. 2021n. 01873sez.

M1 – ud .13 - 07 - 2022 -6- rinunciato, dal momento che la regola ̀ la successione in favore dei soci dei residui attivi, mentre la non sopravvivenza delle "mere pretese" ̀ l'eccezione: onde l'esistenza della rinuncia, da ricondurre alla remissione del debito di cui all'art. 1236 c.c., va allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere in tutti i presupposti della fattispecie, ossia la volont̀ remissoria, la manifestazione inequivoca di tale volont̀ e la destinazione della dichiarazione allo specifico creditore» (Cass. 22 maggio 2020, n. 9464); successivamente, si è ribadito che « nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d'ufficio ex art. 2490,ultimo comma c.c.) non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante dall'azione promossa ex art.2476 c.c.), atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore» (Cass. 30075/2020; cfr. anche Cass. 13534/2020: « Il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito»; cfr. anche Cass. 28439/2020).

Nella specie, peraltro, neppure si è accertato quale fosse la causa della cancellazionedella società.

3. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi, va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2021n. 01873sez.

M1 – ud .13 - 07 - 2022 -7- in diversa composizione.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1873/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio superstite e successore della cessata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA civile della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] spa, quale mandataria, e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]; -intimata - avverso sentenza n. 2270/2019 della Corte d’appello di Catania, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021n. 01873sez. M1 – ud .13 - 07 - 2022 -2- La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 2270/2019, depositata il 17/10/2019, in due giudizi riuniti di opposizione , promossi, il 2 luglio 2004 e l’11 novembre 2004, dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della società e il [OSCURATO:PERSONA] anche quale erede, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], del fideiussore [OSCURATO:PERSONA], avverso due decreti ingiuntivi con i quali si era ingiunto agli opponenti di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] i saldi debitori derivanti da rapporto di conto corrente bancario, da un prestito commerciale e da sconti di effetti cambiari, ha respinto il gravame del [OSCURATO:PERSONA], non in qualità di fideiussore ma in qualità di unico socio superstite della suddetta società, cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 4/1/2005, senza che l’evento interruttivo fosse stato dichiarato in giudizio, avverso la decisione del Tribunale di Ragusa che, revocate le ingiunzioni opposte, aveva respinto sia la domanda della banca sia la domanda riconvenzionale degli opponenti, in punto di restituzione di somme indebitamente percepite dalla stessa in forza di clausole nulle, per difetto di prova. In particolare, i giudici di appello hanno rilevato che, in caso di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, i diritti ed i beni si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione, ma la cancellazione implica rinuncia all’esercizio di mere pretese e di diritti di credito controversi o illiquidi, in difetto di inclusione nel bilancio finale di liquidazione o di altre manifestazioni di chi aveva il potere dirappresentare la società in giudizio, cosicché pur essendo il [OSCURATO:SOCIETA] legittimato a proporre appello, quale socio superstite e successore della società cessata, la domanda doveva essere respinta, stante la presunzione di rinuncia al credito. Ric. 2021n. 01873sez. M1 – ud .13 - 07 - 2022 -3- Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio superstite e successore della cessata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], propone ricorso per cassazione, notificato il 14/01/2021, affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] spa, quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] (che non svolge difese). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1236, 2033, 2312 e 2495 c.c., in ordine alla legittimazione a succedere nel credito della [OSCURATO:SOCIETA], per avere la Corte di merito presunto una volontà di rinuncia al credito in seguito alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese; b) con il secondo motivo, l’omessa o apparente motivazione, nonché l’omesso esame di fatti decisivi, ex art.360 n. 5 c.p.c., in punto di presunzione di rimessione implicita del credito; c) con il terzo motivo, l’omessa motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c. sulle altre censure sollevate con l’atto di appello. 2. La prima censura è fondata, con assorbimento dei restanti motivi. Nella specie, i giudizi riuniti sono stati avviati nel 2004(il primo dei due il 2/7/2004, con conseguente operatività del termine lungo di impugnazione di un anno, previsto anteriormente all’entrata in vigore della Novella del 2009 n. 69) dal [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di socio ed amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] (l’altro socio, [OSCURATO:SOCIETA] salvatore, era deceduto e aveva propostoopposizione anche [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede, oltre ad [OSCURATO:PERSONA], fideiussore), per quanto esposto in ricorso, avendo i soci opponenti avanzato anche domanda Ric. 2021n. 01873sez. M1 – ud .13 - 07 - 2022 -4- riconvenzionale per il riconoscimento del credito da ripetizione di indebito derivante dal saldo, asseritamente positivo per la correntista, dei rapporti bancari; la società veniva cancellata dal Registro delle Imprese il 4/1/2005 e l’evento interruttivo non veniva dichiarato in giudizio; l’appello avverso la decisione di primo grado era proposto dal [OSCURATO:PERSONA] «nella qualità di socio superstite e successore della cessata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA])» e veniva respinta dalla Corte catanese, in applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 6070/2013 (e in quella n. 6072/2014), secondo cui «dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale… i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo». Effettivamente, con riguardo ad ipotesi di cancellazione volontaria di una societ̀ dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla societ̀ medesima, questa Corte ha, pì volte, avuto modo di affermare che deve presumersi che la societ̀ « abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorch́ incerto ed Ric. 2021n. 01873sez. M1 – ud .13 - 07 - 2022 -5- illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della societ̀ ; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa "sub iudice", sicch́ i soci della societ̀ estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d'appello che abbia rigettato questa pretesa» (Cass.nn. 23269/2016, 15782/2016, 25974/2015, 21517/2015). Tuttavia, stante la necessit̀ di un’inequivoca volont̀ abdicativa, si sono introdotti limiti a tale presunzione, evidenziandosi che la societ̀ doveva avere posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quella azione, facendo cos̀ venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci (cfr. Cass: S.U. 6070 e 6072/2013; Cass. 16758/2010 e Cass. 23269/2016; Cass.21517/2016). Nella pronuncia n. 8582/2018 si è quindi esclusa l’operativit̀ della presunzione di rinuncia al credito in giudizio in cui, da un lato, il liquidatore della societ̀ aveva coltivato l'azione giudiziaria volta a sentire accertare la pretesa creditoria vantata nei confronti della banca (ponendo dunque in essere proprio quella «attivit̀ ulteriore da parte del liquidatore » menzionata dalle Sezioni unite del 2013) e, dall'altro lato, si verteva in ipotesi non di cancellazione volontaria della societ̀ , ma di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'ult. comma dell'art.2490 c.c., per mancata presentazione per oltre tre anni consecutivi del bilancio annuale, in fase di liquidazione. Questa Corte ha poi recentemente affermato, in ulteriore sviluppo, proprio per la fattispecie della cancellazione volontaria dal registro delle imprese, che, ferma l'estinzione a norma dell'art. 2495 c.c., «il credito controverso, esistente al momento della cancellazione, non pù ritenersi automaticamente Ric. 2021n. 01873sez. M1 – ud .13 - 07 - 2022 -6- rinunciato, dal momento che la regola ̀ la successione in favore dei soci dei residui attivi, mentre la non sopravvivenza delle "mere pretese" ̀ l'eccezione: onde l'esistenza della rinuncia, da ricondurre alla remissione del debito di cui all'art. 1236 c.c., va allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere in tutti i presupposti della fattispecie, ossia la volont̀ remissoria, la manifestazione inequivoca di tale volont̀ e la destinazione della dichiarazione allo specifico creditore» (Cass. 22 maggio 2020, n. 9464); successivamente, si è ribadito che « nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d'ufficio ex art. 2490,ultimo comma c.c.) non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante dall'azione promossa ex art.2476 c.c.), atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore» (Cass. 30075/2020; cfr. anche Cass. 13534/2020: « Il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito»; cfr. anche Cass. 28439/2020). Nella specie, peraltro, neppure si è accertato quale fosse la causa della cancellazionedella società. 3. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi, va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2021n. 01873sez. M1 – ud .13 - 07 - 2022 -7- in diversa composizione.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio
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