CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 08541/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 9697/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 6633/09/19 depositata in data 02/09/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il contribuente ricorreva avvero una cartella di pagamento notificatagli ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per IRPEF, IVA e addizionali riferite al periodo d'imposta 2013 per complessivi euro 608.379,48; - la CTP, preso atto dell'istanza di definizione agevolata presentata medio tempore ex art. 6 d. L. n. 193 del 2016 come convertito in L. n. 225 del 2016, dichiarava estinto il giudizio; - gravava tal pronuncia di appello l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la C:TR rigettava l'appello confermando quindi la pronuncia di estinzione resa dalla CTP; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il contribuente è rimasto intimato; - la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; Considerato che: - il solo motivo di ricorso, in sintesi, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 c. 1 e c. del d. L. n. 193 del 2016 come convertito in legge e dell'at. 44 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR ritenuto sufficiente, ai fini della estinzione del giudizio, la mera presentazione dell'istanza di definizione e la comunicazione del riscossore dell'importo dovuto, a prescindere alla formale rinuncia del contribuente al relativo giudizio previo pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione; - il motivo è evidentemente fondato; - va premesso che il comma 1 dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito in L. 225/2016 individua il fenomeno al quale il legislatore ha assegnato rilievo riferendolo «ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016» e prevedendo che «i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 10 agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.»; il comma 2 individua la forma in cui il fenomeno si deve manifestare e lo fa stabilendo che «ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.»; dopo tale iniziativa del soggetto debitore, il comma 3, stabilisce che entro l'agente della riscossione - cui spetta, quindi, di gestire il procedimento innescato dal debitore - comunica al debitore che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 2 «l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse» e, quindi, stabilisce una serie di criteri che l'agente deve osservare, nonché ulteriori modalità dell'agire del medesimo in funzione degli oneri di informazione al debitore. I termini per la presentazione della dichiarazione ed il pagamento della prima rata sono stati differiti dal d.l. n. 148/2017; il successivo comma 4 del d.l. n.193/2016 disciplina gli effetti del Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 mancato rispetto del "programma" di definizione agevolata (una volta intervenuta la comunicazione del riscossore) e lo fa stabilendo quanto segue: «In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»; il successivo comma 5 a sua volta dispone in questi termini: «A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.»; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 le norme qui richiamate dettano previsioni di natura sostanziale perché dirette ad incidere sulla situazione sostanziale riguardo alla quale viene effettuata la dichiarazione di avvalimento, con le implicazioni procedimentali conseguenti, e, nel contempo, dettano norme indirettamente od direttamente relative al processo, cioè concernenti la ricaduta degli effetti sostanziali della dichiarazione e del procedimento conseguente sul processo (allorquando la situazione giuridica oggetto della dichiarazione di cui al comma 1 risulti oggetto di un giudizio pendente) o sull'azione, cognitiva od esecutiva, che riguardo alla situazione sostanziale per come era esistente e per come risulta modificata sarebbe esercitabile; - sotto il profilo processuale, l'espressa necessità che nella dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata sia contenuto l'impegno a rinunciare al giudizio pendente, evidenzia in primo luogo che la tecnica di incisione della fattispecie regolata è ricondotta dal legislatore al fenomeno della rinuncia al giudizio; il prevedere che la dichiarazione del debitore di voler definire la situazione su cui pende il giudizio in via agevolata dev'essere accompagnata dall'impegno a rinunciare al giudizio, evidenzia in modo indubbio che una rinuncia deve avvenire ed individua il fenomeno sotteso alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata quale fenomeno di rilevanza sostanziale che può, anzi deve, divenire rilevante nel processo di cassazione pendente attraverso l'adempimento dell'impegno, una volta esauritosi il procedimento di cui al citato comma 3, e, dunque, con una dichiarazione di rinuncia; in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 193 del 2016, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 44 D.Lgs. n. 546/1992, rispettivamente per rinunzia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 estinzione "ex lege", qualora sila resistente o intimato (v. Cass. n. 23543/2019); in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia- del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che l debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. n. 24083/2018 con riguardo al giudizio di cassazione); in ultimo, nota la Corte che la stessa pronuncia Cass. 11540/2019 citata dalla CTR risulta invocata, nel concreto, in modo del tutto parziale e quindi risulta del tutto fuorviante; dopo l'espressione in apparenza conclusiva "qualora egli sia ricorrente" questa Corte ha precisato - e questa parte del periodare di questo Giudice è stato inspiegabilmente pretermesso - "ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato"; nel ritenere conforme a diritto la pronuncia di estinzione del giudizio della CTP, il giudice dell'appello non si è conformato ai principi che pure ha - fuor d'opera - citato nella sua stessa motivazione; la sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR Campana per il prosieguo del processo nel merito. p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla nt P [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]" diversa composizione che statuirà anche i