Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06574/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

imento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre per , cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Latina, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente ad anni 9 mesi 7 giorni 22 di reclusione ed C 1.600,00 di multa, in ordine al delitto di cui agli artt. 99, commi 1, 2, 3 e 4 e 628, commi 3 (nn. 1 e 2), 3-bis, 3-quinques, 4 cod. pen.

Al riguardo, deduce:

1. inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e, precisamente degli artt. 599-bis cod. proc. pen e 99, commi 1, 2, 3 e 4, 628, commi 3 (nn. 1 e 2), 3-bis, 3-quinques, 4 cod. pen., per avere rigettato la richiesta di pena concordata formulata nel corso del giudizio di appello (la cui pena base era stata indicata dalle parti in anni 10 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, apportando poi la diminuzione per la scelta del rito abbreviato e senza operare l'aumento ex art. 64, comma 3, cod. pen. per la recidiva qualificata; vedi verbale udienza 12/10/2020), sul rilievo che la pena base indicata non fosse legale.

2. inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e, precisamente, degli artt. 99, commi 1, 2, 3 e 4, 628, commi 3 (nn. 1 e 2), 3-bis, 3-quinques, 4 cod. pen., per avere determinato la pena ritenendo quella base minima non pari ad anni 8 e mesi 4 di reclusione, bensì quella di anni 10 e mesi 10 di reclusione e per non avere motivato in punto di applicazione dell'aumento di un ulteriore terzo.

3. Con motivi nuovi in data 15/12/2021, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 14/12/2021, ritenendo fondati i motivi di ricorso, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Roma.

5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

La Corte di appello nella sentenza impugnata ha rigettato la proposta di concordato formulata dalle parti "nei termini indicati nella nota allegata al verbale di udienza" (vedi pag. 1 della motivazione) ritenendo non legale la pena richiesta.

Dall'esame del verbale di udienza, tuttavia, risulta che le parti ebbero a formulare due proposte: la prima contenuta nella nota allegata al verbale di udienza, su cui è apposto il visto del PG, riportata pedissequamente nel medesimo verbale, che indica effettivamente una pena non legale in quanto quella base viene stabilita in anni 7 e mesi 3 di reclusione (sull'individuazione del minimo edittale "legale" con riguardo al reato così come contestato vedi oltre); la seconda, invece, conseguente al rigetto della proposta in precedenza formulata, nei seguenti termini: P.B. = anni 10 di reclusione ed C 2.000,00 di multa ridotta per il rito abbreviato ad anni 6 mesi 8 di reclusione ed C 1,334,00 di multa.

Sempre dalla lettura del verbale di udienza risulta che le parti, in caso di mancato accoglimento anche di tale proposta, insistono poi nelle rispettive conclusioni.

La Corte d'appello, ritiratasi in camera di consiglio, dà lettura del dispositivo decidendo nel merito dell'impugnazione e nulla disponendo riguardo la seconda richiesta di concordato.

Nella sentenza impugnata nessuna motivazione è indicata a fondamento del rigetto della seconda proposta di concordato.

Né, poi, può ritenersi che anche tale istanza rinvenga elementi ostativi nel rilievo, formulato a proposito di quella avanzata in precedenza, che sia stata indicata una pena non legale.

Al riguardo, va precisato che le S.U. con sentenza n. 20798 del 29001 hanno stabilito che la recidiva, quando comporta, come nel caso in esame, un aumento di pena superiore a un terzo, è circostanza aggravante ad effetto speciale e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo (quali quelle previste dal comma 3 dell'art. 628 cod. pen.), alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave.

Le S.U. hanno altresì precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale.

Nel caso in esame, pertanto, la circostanza più grave tra quelle contestate è quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e cioè la rapina pluriaggravata ai sensi dei commi 3 e 4 cod. pen. dell'art. 628 cod. pen., che prevede una pena massima di anni venti di reclusione, più alta rispetto a quella della rapina (pena massima anni 10 di reclusione) aumentata di 2/3 per la recidiva qualificata.

Le S.U. hanno poi specificato che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo.

E' il caso in esame: la rapina pluriaggravata da più circostanze prevede una pena più elevata nel massimo edittale (anni 20 di reclusione); la rapina aggravata dalla recidiva qualificata, invece, una pena più elevata nel minimo edittale (anni 5 di reclusione più 2/3 per la recidiva qualificata = anni 8 mesi 4 di reclusione, più alta del minimo stabilito per la rapina pluriaggravata che è di 7 anni di reclusione).

Di conseguenza, la pena base indicata dalle parti nella nuova proposta di concordato di anni 10 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, era certamente legale e non può ritenersi implicitamente rigettata per tale motivo.

Né può rinvenirsi l'illegalità della pena indicata sul rilievo che le parti non ebbero a stabilire l'aumento per la recidiva ex art. 64, comma 3, cod. pen., trattandosi di aumento non obbligatorio.

Né in sentenza risultano indicati indici dai quali possa ritenersi che la Corte territoriale abbia disatteso anche tale richiesta poiché la pena complessivamente determinata dalle parti fosse non congrua.

Stante, pertanto, la mancanza di motivazione in ordine alla seconda richiesta di concordato avanzata dalle parti, va annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

La natura non complessa della questione trattata e l'applicazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso, il 26/1/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
imento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre per , cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Latina, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente ad anni 9 mesi 7 giorni 22 di reclusione ed C 1.600,00 di multa, in ordine al delitto di cui agli artt. 99, commi 1, 2, 3 e 4 e 628, commi 3 (nn. 1 e 2), 3-bis, 3-quinques, 4 cod. pen. Al riguardo, deduce: 1. inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e, precisamente degli artt. 599-bis cod. proc. pen e 99, commi 1, 2, 3 e 4, 628, commi 3 (nn. 1 e 2), 3-bis, 3-quinques, 4 cod. pen., per avere rigettato la richiesta di pena concordata formulata nel corso del giudizio di appello (la cui pena base era stata indicata dalle parti in anni 10 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, apportando poi la diminuzione per la scelta del rito abbreviato e senza operare l'aumento ex art. 64, comma 3, cod. pen. per la recidiva qualificata; vedi verbale udienza 12/10/2020), sul rilievo che la pena base indicata non fosse legale. 2. inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e, precisamente, degli artt. 99, commi 1, 2, 3 e 4, 628, commi 3 (nn. 1 e 2), 3-bis, 3-quinques, 4 cod. pen., per avere determinato la pena ritenendo quella base minima non pari ad anni 8 e mesi 4 di reclusione, bensì quella di anni 10 e mesi 10 di reclusione e per non avere motivato in punto di applicazione dell'aumento di un ulteriore terzo. 3. Con motivi nuovi in data 15/12/2021, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 14/12/2021, ritenendo fondati i motivi di ricorso, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Roma. 5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. La Corte di appello nella sentenza impugnata ha rigettato la proposta di concordato formulata dalle parti "nei termini indicati nella nota allegata al verbale di udienza" (vedi pag. 1 della motivazione) ritenendo non legale la pena richiesta. Dall'esame del verbale di udienza, tuttavia, risulta che le parti ebbero a formulare due proposte: la prima contenuta nella nota allegata al verbale di udienza, su cui è apposto il visto del PG, riportata pedissequamente nel medesimo verbale, che indica effettivamente una pena non legale in quanto quella base viene stabilita in anni 7 e mesi 3 di reclusione (sull'individuazione del minimo edittale "legale" con riguardo al reato così come contestato vedi oltre); la seconda, invece, conseguente al rigetto della proposta in precedenza formulata, nei seguenti termini: P.B. = anni 10 di reclusione ed C 2.000,00 di multa ridotta per il rito abbreviato ad anni 6 mesi 8 di reclusione ed C 1,334,00 di multa. Sempre dalla lettura del verbale di udienza risulta che le parti, in caso di mancato accoglimento anche di tale proposta, insistono poi nelle rispettive conclusioni. La Corte d'appello, ritiratasi in camera di consiglio, dà lettura del dispositivo decidendo nel merito dell'impugnazione e nulla disponendo riguardo la seconda richiesta di concordato. Nella sentenza impugnata nessuna motivazione è indicata a fondamento del rigetto della seconda proposta di concordato. Né, poi, può ritenersi che anche tale istanza rinvenga elementi ostativi nel rilievo, formulato a proposito di quella avanzata in precedenza, che sia stata indicata una pena non legale. Al riguardo, va precisato che le S.U. con sentenza n. 20798 del 29001 hanno stabilito che la recidiva, quando comporta, come nel caso in esame, un aumento di pena superiore a un terzo, è circostanza aggravante ad effetto speciale e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo (quali quelle previste dal comma 3 dell'art. 628 cod. pen.), alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave. Le S.U. hanno altresì precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale. Nel caso in esame, pertanto, la circostanza più grave tra quelle contestate è quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e cioè la rapina pluriaggravata ai sensi dei commi 3 e 4 cod. pen. dell'art. 628 cod. pen., che prevede una pena massima di anni venti di reclusione, più alta rispetto a quella della rapina (pena massima anni 10 di reclusione) aumentata di 2/3 per la recidiva qualificata. Le S.U. hanno poi specificato che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo. E' il caso in esame: la rapina pluriaggravata da più circostanze prevede una pena più elevata nel massimo edittale (anni 20 di reclusione); la rapina aggravata dalla recidiva qualificata, invece, una pena più elevata nel minimo edittale (anni 5 di reclusione più 2/3 per la recidiva qualificata = anni 8 mesi 4 di reclusione, più alta del minimo stabilito per la rapina pluriaggravata che è di 7 anni di reclusione). Di conseguenza, la pena base indicata dalle parti nella nuova proposta di concordato di anni 10 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, era certamente legale e non può ritenersi implicitamente rigettata per tale motivo. Né può rinvenirsi l'illegalità della pena indicata sul rilievo che le parti non ebbero a stabilire l'aumento per la recidiva ex art. 64, comma 3, cod. pen., trattandosi di aumento non obbligatorio. Né in sentenza risultano indicati indici dai quali possa ritenersi che la Corte territoriale abbia disatteso anche tale richiesta poiché la pena complessivamente determinata dalle parti fosse non congrua. Stante, pertanto, la mancanza di motivazione in ordine alla seconda richiesta di concordato avanzata dalle parti, va annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. La natura non complessa della questione trattata e l'applicazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Motivazione semplificata. Così deciso, il 26/1/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06574/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris