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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 1991

Cassazione n. 09350/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1991 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. L'imputato SOLARI Christian, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, c. 2 e 2-bis, d.P.R. n. 285/92 (in Carasco il 29/7/2018).

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); oltre che prospettanti soluzioni ermeneutiche in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., quanto alla distanza temporale tra guida e accertamento, sez. 4, n. 50973 del 5/7/2017, Denicolò, Rv. 271532, in cui si è precisato, per l'appunto, che, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento; n. 24206 del 4/3/2015, Mongiardo, Rv. 263725; n. 42004 del 19/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], RV. 277689; sez. 7, n. 8875 del 12/2/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279091; quanto alla prova della causazione di un incidente, sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419; sez. 4, n. 37743 del 28/5/2013, Rv. 25620; sez. 4 n. 33760 del 17/5/2017, Rv. 270612).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1991 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato SOLARI Christian, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, c. 2 e 2-bis, d.P.R. n. 285/92 (in Carasco il 29/7/2018). 2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); oltre che prospettanti soluzioni ermeneutiche in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., quanto alla distanza temporale tra guida e accertamento, sez. 4, n. 50973 del 5/7/2017, Denicolò, Rv. 271532, in cui si è precisato, per l'appunto, che, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento; n. 24206 del 4/3/2015, Mongiardo, Rv. 263725; n. 42004 del 19/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], RV. 277689; sez. 7, n. 8875 del 12/2/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279091; quanto alla prova della causazione di un incidente, sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419; sez. 4, n. 37743 del 28/5/2013, Rv. 25620; sez. 4 n. 33760 del 17/5/2017, Rv. 270612). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09350/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris