CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2021
Cassazione n. 47124/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Brescia udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Letta la memoria del difensore dell'indagato, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 27/0472021, il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione del difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA], precedentemente revocato con nuova nomina fiduciaria), la richiesta di riesame presentata avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il G.i.p. del Tribunale di Mantova aveva applicato a BELLANOVA Giuseppe la misura custodiale in carcere in relazione al delitto di rapina a lui ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione il BELLANOVA, a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in quanto, come emergeva dal "brogliaccio" della Casa circondariale di Mantova (acquisito in copia ed allegato al ricorso), l'indagato aveva nominato in data 19/07/2021 anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna espressa revoca dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]: quest'ultimo doveva quindi ritenersi pienamente legittimato alla proposizione della richiesta di riesame. 3. Con requisitoria ritualmente depositata, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, osservando che la nomina di un secondo difensore non comporta, in assenza di revoca, la cessazione del rapporto fiduciario con il precedente. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore insiste per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, evidenziando la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame è stata motivata, dal Tribunale di Brescia, sulla scorta dell'estratto dal registro Mod. IP1, con il quale il Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di Mantova, nel comunicare la nomina fiduciaria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'odierno ricorrente, in data 19/07/2021, ha aggiunto che questi aveva altresì dichiarato, in tale occasione. di revocare ogni altra nomina fatta in precedenza (cfr. pag. 233 del fascicolo processuale). L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la motivazione addotta a sostegno della declaratoria di inammissibilità contestandone il presupposto, costituito appunto dalla asserita revoca del precedente difensore, all'atto di nomina del nuovo, in data anteriore alla presentazione della richiesta di riesame. A sostegno di tale assunto, ha prodotto l'estratto del "brogliaccio" relativo alle dichiarazioni dei detenuti, richiesto alla predetta [OSCURATO:PERSONA]: all'interno di tale foglio (manoscritto), vi è in effetti il riferimento alla nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Mantova, da parte del BELLANOVA, mentre non vi sono riferimenti alla revoca del difensore precedentemente nominato avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore che g_ te t aveva sottoscritto l'impugnazione al Tribunale del riesame). Si tratta di un documento che non risulta essere stato preso in considerazione dal Tribunale, e che rende necessaria una nuova valutazione dell'ammissibilità del ricorso, anche quanto alla legittimazione del difensore istante, che il Collegio bresciano dovrà compiere tenendo conto anche della produzione difensiva (all'eventuale esito positivo di tale rinnovato scrutinio, il Tribunale procederà alla verifica dei presupposti applicativi della misura, ovviamente pretermessi nell'ordinanza che aveva ritenuto il ricorso inammissibile: del tutto inconsistenti devono perciò ritenersi i rilievi svolti dalla difesa con la memoria di replica). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Non derivando dall'odierna pronuncia la rimessione in libertà del BELLANOVA, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 novembre 2021 Il Consigliere,estensore Il Presidente V