CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 45892/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 21/04/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilil:à del ricorso. Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. All'esito del giudizio dibattimentale, il giudice del Tribunale di Bergamo, con sentenza del 10 Aprile 2018, dichiarava l'imputato colpevole di alcune delle condotte delittuose contestate in imputazione (quelle inerenti alle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] limited) di cui ai capi d'imputazione sub a), c) e d), mentre assolveva l'imputato perché il fatto non sussiste in ordine al reato sub b) dell'imputazione e alle altre condotte contestate ai capi a), c) e d) non inerenti le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA], previa unificazione dei citati reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni uno e mesi 10 di reclusione oltre che alle pene accessorie previste dalla legge per i contestati reati tributari. La sentenza di condanna emessa dal giudice di prime cure risultava essere basata sul processo verbale di constatazione redatto in data 11/13/2015 dall'Agenzia delle entrate, uffici controlli di Bergamo, inerente la [OSCURATO:SOCIETA]. (società unipersonale) e relativi documenti allegati; sulla testimonianza resa in dibattimento dal funzionamento della citata Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA], e sugli atti e documenti prodotti dalla difesa dell'imputato nel corso del dibattimento. Con sentenza del 13/07/2021, la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale bergamasco, ha ridotto e rideterminato la pena inflitta di cui agli artt. 81 cod. pen. e art. 2, d.lgs. 74 del 2000, applicando la circostanza attenuante di cui all'art. 13 -bis comma 1 d.lgs. n. 74 del 2000; ha revocato le pene accessorie applicate dall'appellante ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo e ha confermato nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso tale ultima sentenza, l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3. Nel primo motivo si deduce la mancanza di motivazione in relazione al primo e al secondo motivo d'appello. Giova ricordare che nella prima censura della proposta impugnazione il ricorrente aveva reputato erronea la decisione del Tribunale di Bergamo nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il reato contestato. Tra le plurime argomentazioni postai.« base della prospettazione difensiva si sosteneva che l'Agenzia delle entrate avrebbe erroneamente riscontrato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza di contratti di distribuzione, essendo invece le società legate da contratti di agenzia, i cui pagamenti, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non avrebbero riguardano operazioni fittizie ma provvigioni effettivamente versate alla Age trading Ltd. Nel secondo motivo d'appello si contestava l'attribuibilità della stipulazione dei contratti all'imputato. Si rappresentava che i rapporti tra le società in questione erano stati siglati molto tempo prima che il [OSCURATO:SOCIETA] subentrasse al padre come rappresentate legale della [OSCURATO:SOCIETA]. e che l'imputato si era limitato ad adempiere a quanto aveva trovato registrato nelle scritture contabili al subentro della sua gestione, ed aveva addirittura provveduto a modificare l'impostazione organizzativa disegnata dal padre.Su tutte le argomentazioni dedotte, la Corte d'appello, ad avviso della difesa, si sarebbe limitata a fornire una motivazione apparente e per niente aderente alle deduzioni dettagliatamente articolate, determinando l'impossibilità di addivenire alla conoscenza dell'iter logico argomentativo che aveva condotto alla condanna dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. La Corte d'appello, invece di confutare in modo analitico le singole censure dedotte dall'appellante, si è limitata ad un mero e tralaticio rinvio alla motivazione del giudice di primo grado dichiarando di condividerla, aggiungendo scarne considerazioni non legate alle deduzioni sollevate. A pag. 7 i giudici d'appello affermano che: "la sentenza appellata evidenzia in modo idoneo e convincente le circostanze in cui l'imputato, subentrato nell'agosto 2013 al padre [OSCURATO:PERSONA], come rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]., quando era rappresentante legale della citata società commerciale, aveva adempiuto agli atti tributari attinenti ai fatti in imputazione di cui ai capi a) c) e d) limitatamente alle fatture rilasciate da [OSCURATO:PERSONA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]., ed esattamente fra la fine di settembre 201:3 (fatto delittuoso di quel capo d); consegue la riferibilità di tale condotta all'imputato). Le ulteriori considerazioni rese, la prima che la sede della Age trading Ltd è risultata essere la stessa della [OSCURATO:PERSONA]., società di diritto inglese che aveva rilevato, nel 1999, il 99% delle azioni al portatore della [OSCURATO:SOCIETA]., e la circostanza che la Age trading Ltd non risulta avere registrato nei propri bilanci inerenti gli anni 2012 2013 e 2014 gli ipotetici ricevuti pagamenti delle provvigioni attinenti alle fatture di imputazioni da parte della [OSCURATO:SOCIETA], sono elementi non idonei a dare ragione, in maniera adeguata, della prospettazioni difensive contenute nei motivi d'appello. La mera riproposizione dei ragionamenti d'appello, apoditticamente affermati validi, senza alcuna argomentazione valutativa di essi, ne' singolarmente assunti ne' complessivamente considerati, non può ritenersi motivazione idonea a sorreggere il provvedimento 3.Per tali considerazioni la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad al