CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 26291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito di giudizio ordinario, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. L'imputato era stato rintracciato non lontano dalla propria abitazione, sprovvisto di patente, alla guida di una autovettura a lui intestata, così rendendo palese la volontà di prescindere dal rispetto delle prestazioni impostegli, nonostante la precedente censura per analoga violazione. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale emesso la sentenza impugnata all'esito di un giudizio svoltosi ai sensi del d.l. n. 149 del 2020, art. 23, comma 4, alla presenza del Procuratore generale senza che all'imputato fosse stato comunicato che l'udienza si sarebbe tenuta in presenza in ragione della intervenuta richiesta di discussione orale avanzata dal Procuratore generale. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo é fondato. Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.( Sez. 6 n. 3673 del 19/01/2022, Rv. 282750). L'assenza di comunicazione al difensore determina una nullità a regime intermedio degli atti e della sentenza impugnata senza che abbia rilievo che per l'udienza dinanzi alla Corte d'appello sia stato designato un difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod.proc.pen. in sostituzione del difensore di fiducia assente.Tale nullità non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del difensore non avvisato (Sez. 5 n. 11756 del 14/02/2020, Rv. 279037). Nella specie dall'esame degli atti relativi al giudizio di appello, si evince che, dopo la richiesta della Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli di trattazione orale del processo datata 16.6.2022 non risulta alcuna comunicazione al difensore di fiducia dell'imputato che infatti non era presente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e veniva sostituito ex art. 97, comma 4, cod.proc.pen da un difensore d'ufficio. La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'ap