CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 08491/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata il 3 dicembre 2020 - all'esito di giudizio abbreviato - dal G.u.p. del Tribunale di Agrigento con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Canicattì il 18 maggio 2020 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti si è proceduto separatamente. La Corte di appello ha provveduto, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., a correggere l'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto in calce alla motivazione della sentenza di primo grado ove la pena pecuniaria era stata indicata in C 240.000 invece che nella misura di C 16.000 «correttamente indicata nel dispositivo letto in udienza» (pag. 5 della motivazione). 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Con un primo motivo, la difesa deduce violazione di legge essendo stato ritenuto il concorso dell'imputato nel reato commesso da Avarello. Il ricorrente osserva che Avarello ha attribuito a se stesso la disponibilità dello stupefacente e desume da ciò che Pasqualino gettò dal finestrino l'involucro che conteneva tale sostanza per aderire a una richiesta dell'amico. Il ricorrente sostiene che tali emergenze non consentivano di ritenere il concorso nel reato e, comunque, avrebbero imposto l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena. Osserva che la Corte territoriale ha provveduto alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza del G.u.p. sostituendo alla pena pecuniaria di C 240.000 quella di C 16.000, ma la correzione avrebbe dovuto essere operata in termini diversi perché, partendo dalla pena base, determinata dal giudice di primo grado in anni sei di reclusione ed C 35.000 di multa, e operando la riduzione di un terzo per le attenuanti generiche e per la scelta del rito, la pena finale avrebbe dovuto essere quella di anni due, mesi otto di reclusione ed C 15.555 di multa. Col terzo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere ricondotto entro l'ambito operativo della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 3. Con memoria scritta del 13 gennaio 2023 il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria del 12 ottobre 2022 il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso o, quanto meno, dell'ultimo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito (non contestata dal ricorrente), il 18 maggio 2020 [OSCURATO:PERSONA] viaggiava a bordo dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] cui fu intimato l'alt da una pattuglia di carabinieri. Dalle sentenze risulta che il conducente dell'auto rallentò per fermarsi, ma, prima che questo avvenisse, il passeggero fu visto lanciare un involucro fuori dall'abitacolo. L'involucro, recuperato dagli operanti, risultò contenere cocaina. Si accertò che il peso complessivo netto era pari a gr. 46,8 con una percentuale media di prodotto puro del 73,5% (gr. 34,5 di principio attivo). [OSCURATO:PERSONA] che Pasqualino furono tratti in arresto. Nel corso dell'udienza di convalida Avarello si assunse l'esclusiva responsabilità dell'illecita detenzione. Pasqualino, invece, si avvalse della facoltà di non rispondere. 3. Secondo la difesa quanto emerso nel corso del giudizio non avrebbe consentito di ritenere il concorso di Pasqualino nel reato. Nella condotta posta in essere, infatti, non sarebbe ravvisabile alcun contributo partecipativo alla realizzazione del delitto, ascrivibile al solo Avarello che si è assunto la responsabilità della detenzione. Così argomentando la difesa non si confronta con la motivazione fornita dalla Corte territoriale secondo la quale la condotta posta in essere dall'imputato, consistita nel buttare via la sostanza cercando così di evitarne il rinvenimento e sequestro, è chiaro indice del consapevole concorso nel reato. La sentenza impugnata osserva che la tempestività con la quale Pasqualino si disfece dell'involucro, che fu gettato dal finestrino non appena i carabinieri intimarono l'alt, presuppone la consapevolezza della presenza della sostanza nell'auto. Sottolinea, inoltre, che l'imputato, pur legittimamente esercitando il proprio diritto al silenzio, non ha fornito una versione alternativa della propria condotta. Secondo i giudici di merito, per il modo in cui fu attuata, tale condotta dimostra che l'imputato deteneva la sostanza insieme ad Avarello e ne aveva autonoma disponibilità, tanto da poterla buttare via alla vista delle forze dell'ordine. La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte affermato che «la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; nello stesso senso: Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454). Il ricorrente si duole che i giudici di merito, avendo ritenuto il concorso nel reato, non abbiano applicato l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ma la questione non era stata proposta nei motivi di appello. Si deve ricordare allora che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). 4. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che, una volta determinata la pena base nella misura di sei di reclusione ed C 35.000 di multa, il giudice di primo grado avrebbe necessariamente dovuto ridurla di un terzo per effetto della concessione delle attenuanti generiche e di un altro terzo ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., ma l'argomento è privo di pregio. L'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen, infatti, non determina affatto la riduzione della pena nella misura di un terzo, ma consente di diminuirla fino ad un terzo. Come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado, il giudice ha ritenuto di non operare tale riduzione nella misura massima giungendo alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed C 24.000 di multa e riducendola poi per il rito nella misura (questa sì obbligatoria) di un terzo. Si è giunti così alla pena finale di anni tre di reclusione ed C 16.000 di multa correttamente indicata dalla Corte di appello che ha emendato l'errore materiale presente nel dispositivo trascritto in calce alla motivazione della sentenza di primo grado nel quale la pena pecuniaria era indicata nella misura di C 240.000. 4 /ep 5. Col terzo e ultimo motivo il difensore si duole che il fatto non sia stato diversamente qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Nel definire i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri». Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. La sentenza impugnata fa buon governo di questi principi, non si ferma infatti, come il ricorrente vorrebbe, al mero dato ponderale, ma sottolinea che la percentuale media di prodotto puro era elevata (75%) sicché la sostanza era idonea al "taglio" e alla preparazione di un numero elevato di dosi. Osserva, poi, che le modeste condizioni economiche degli imputati (i quali hanno dichiarato di essere braccianti agricoli) consentono di escludere, in ragione del valore commerciale, che lo stupefacente potesse essere destinato ad uso personale e sono, invece, indicative del fatto che la sostanza era detenuta a fini di spaccio e che tale attività non fosse occasionale. Rileva, infine, che la quantità di principio attivo presente nella sostanza sequestrata era idonea al confezionamento di 229 dosi medie singole. Con queste argomentazioni, complete e coerenti, il ricorrente non si confronta e invoca quindi, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 5 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor