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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2025

Cassazione n. 13363/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Ad.15/05/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29949/2020 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ANCONA n. 1669/2019 depositata il 19.3.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.5.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la controversia pone la questione di rilievo nomofilattico, se ai fini dell’ammissione di un soggetto al patrocinio Numero registro generale 29949/2020 Numero sezionale 1468/2025 Numero di raccolta generale 13363/2025 Data pubblicazione 20/05/2025 a spese dello Stato per una causa civile, e della valutazione del superamento, o meno, del limite reddituale previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, ratione temporis applicabile, possa o meno assumere rilievo, per contrarietà a buona fede del diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato esercitato, la volontarietà, o colpevolezza della condotta del soggetto richiedente il beneficio, che risulti al di sotto di quel limite secondo i redditi dichiarati, per avere in precedenza segregato i propri beni in un trust, questione in precedenza mai trattata dalla Suprema Corte; considerato che su tale questione, di notevole rilevanza anche economica, risulta necessario stimolare la discussione delle parti ed acquisire le conclusioni della Procura Generale; visto l’art. 375 cpc; P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione di udienza pubblica.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 15.5.2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29949/2020 Numero sezionale 1468/2025 Numero di raccolta generale 13363/2025 Data pubblicazione 20/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Ad.15/05/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29949/2020 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ANCONA n. 1669/2019 depositata il 19.3.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.5.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la controversia pone la questione di rilievo nomofilattico, se ai fini dell’ammissione di un soggetto al patrocinio Numero registro generale 29949/2020 Numero sezionale 1468/2025 Numero di raccolta generale 13363/2025 Data pubblicazione 20/05/2025 a spese dello Stato per una causa civile, e della valutazione del superamento, o meno, del limite reddituale previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, ratione temporis applicabile, possa o meno assumere rilievo, per contrarietà a buona fede del diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato esercitato, la volontarietà, o colpevolezza della condotta del soggetto richiedente il beneficio, che risulti al di sotto di quel limite secondo i redditi dichiarati, per avere in precedenza segregato i propri beni in un trust, questione in precedenza mai trattata dalla Suprema Corte; considerato che su tale questione, di notevole rilevanza anche economica, risulta necessario stimolare la discussione delle parti ed acquisire le conclusioni della Procura Generale; visto l’art. 375 cpc; P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione di udienza pubblica. Si comunichi. Così deciso in Roma, il 15.5.2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29949/2020 Numero sezionale 1468/2025 Numero di raccolta generale 13363/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
Sentenza Cassazione n. 13363/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris