CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava l'istanza di accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in relazione a un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti di anni trenta di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991. La domanda era stata avanzata contestualmente all'istanza di concessione di permessi premio; il detenuto, pur consapevole del contenuto della sentenza della • Corte Costituzionale n. 253 del 2019, manteneva fermo l'interesse per l'accertamento chiesto al tribunale di Sorveglianza. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze aveva già rigettato l'istanza con provvedimento del 29/9/2020, ritenendo che, in relazione ai reati commessi, sussistessero degli aspetti da chiarire di cui il condannato era certamente a conoscenza e che non aveva rivelato. A seguito di detto provvedimento, Cava aveva reiterato l'istanza di accertamento della collaborazione, allegando ad essa dichiarazioni più dettagliate sui fatti oggetto delle sentenze. Il Tribunale aveva rinviato la decisione per acquisire indicazioni da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; con nota dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la DDA di [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che le dichiarazioni del detenuto non fornivano un apporto significativo alla ricostruzione dei fatti. Il Tribunale riteneva che, trattandosi di collaborazione intervenuta dopo la condanna, la valutazione sull'utilità del contributo spettava alla Procura Distrettuale mentre, nel caso di collaborazione prestata nel corso del giudizio, il Tribunale avrebbe potuto esprimere una sua valutazione sulla base della lettura delle sentenze. Il Tribunale ribadiva, di conseguenza, il rigetto dell'istanza in presenza degli elementi rimasti oscuri già indicati nella precedente ordinanza. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai criteri indicati dalla sentenza n. 253 del 2019. Caia aveva reso delle dichiarazioni dettagliate sui fatti oggetto delle sentenze, fornendo indicatori logici che avrebbero dovuto essere sottoposti a verifiche molto più approfondite e capillari. Il ricorrente ricorda il tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019 e lamenta che la meccanica procedimentale adottata dal tribunale di Sorveglianza tendeva ad introdurre un particolare presupposto di ammissibilità della domanda di permesso premio avanzata da detenuto non collaborante, rappresentata dalla completezza delle allegazioni sui temi oggetto di prova: l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Come ben esposto dall'ordinanza impugnata, il ricorrente aveva introdotto presso il Tribunale di Sorveglianza un procedimento incidentale di accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile contestualmente alla presentazione di un'istanza di concessione di permesso premio. Si tratta di procedimento reso necessario - all'epoca della presentazione delle domande - dal tenore degli artt. 4 bis, comma 1 bis e 58 ter ord. pen., spettando la decisione sulla richiesta di permesso premio al magistrato di sorveglianza che, tuttavia, non poteva che dichiarare inammissibile la richiesta in mancanza dell'accertamento da parte del Tribunale della collaborazione impossibile. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, erano sorti dubbi sul mantenimento dell'interesse al riconoscimento incidentale di una collaborazione impossibile: questa Corte ha, invece, più volte ribadito che, a seguito della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale - che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 4 bis, comma 1, ord. pen., laddove non prevedeva la concedibilità dei benefici ai detenuti per delitti ostativi di c.d. prima fascia anche in difetto di collaborazione con la giustizia allorché dagli elementi acquisiti possa escludersi sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino - non è divenuto inammissibile il ricorso pendente davanti al tribunale di sorveglianza teso a far accertare l'impossibilità della collaborazione, dovendosi escludere che tale decisione abbia determinato un'abrogazione per incompatibilità della previsione di legge in tema di collaborazione impossibile (Sez. 1, n. 29151 del 24/09/2020, Maccarrone, Rv. 279990 - 01), non potendo il Tribunale di Sorveglianza dichiarare non luogo a provvedere sulla relativa istanza (Sez. 1, n. 21946 del 08/06/2020, Apicella, Rv. 279373). 2. La reiterazione della domanda di accertamento della collaborazione impossibile da parte di Caia, dopo il primo rigetto da parte del Tribunale di Sorveglianza, era, appunto, basata sul mantenimento di un interesse all'accertamento incidentale: di conseguenza, l'accertamento demandato al Tribunale non poteva che riguardare la collaborazione offerta e prestata da Caia, mentre il Tribunale non era chiamato a verificare i presupposti indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale per la concessione del permesso premio in assenza di collaborazione; tale diversa verifica spettava all'organo chiamato a decidere sulla richiesta, vale a dire al Magistrato di Sorveglianza. 3. Alla luce di questa impostazione, si deve dare atto che il ricorso censura l'ordinanza su elementi che, correttamente, non sono stati presi in considerazione, vale a dire l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti, elementi che non rientravano nel limitato oggetto dell'accertamento demandato al Tribunale. Questa Corte ha più volte affermato che l'accertamento incidentale della collaborazione impossibile, devoluto al Tribunale di sorveglianza, non investe anche la valutazione sull'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, costituendo essa un profilo del tutto distinto, da apprezzarsi solo all'atto della delibazione principale sul richiesto beneficio penitenziario (Sez. 1, n. 48717 del 17/09/2019, Caterino, Rv. 277792 - 01; Sez. 1, n. 40744 del 14/02/2018, C., Rv. 273940 - 0). 4. Il ricorso, in definitiva, risulta generico perché, oltre a censurare la motivazione dell'ordinanza su ambiti che non spettava al Tribunale accertare, non muove alcuna critica alla valutazione relativa all'insussistenza di una collaborazione impossibile, alla luce di quanto riferito dalla DDA di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. <\f) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa