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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00044/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • PRIMAVERA Angelo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della Corte di Appello di L'Aquila PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pescara, che ha concluso insistendo per raccoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 16/01/2020 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa il 20/09/2018 dal Tribunale di Pescara, confermava il giudizio di responsabilità dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti contestati di estorsione continuata e di atti persecutori ex art. 612 bis cod. pen. (entrambi in danno di [OSCURATO:PERSONA]), rideterminando il trattamento sanzionatorio per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva; confermava altresì le statuizioni in favore dell'Angelucci, costituitosi parte civile.

2. Avverso la pronuncia di _secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo: - in via preliminare, la violazione dell'art. 34 comma 2 cod. proc. pen. per essere stato componente del collegio di appello il presidente del tribunale del riesame pronunciatosi sulla misura cautelare nell'ambito del medesimo procedimento (l'istanza di ricusazione tempestivamente proposta, entro i tre giorni successivi all'udienza di discussione, era stata rigettata dal Presidente di sezione della Corte di appello nonostante l'evidente fondatezza); - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, interessate ed inattendibili e, in ogni caso, prive di qualsiasi riscontro; - la violazione di legge con riferimento all'estorsione, per la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, trattandosi di condotta riconducibile semmai all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 393 cod. pen. per essere stata l'azione finalizzata al recupero di un credito riconosciuto in sede giudiziale e, in seguito, in via convenzionale (accordo transattivo); - l'omessa motivazione con riferimento alla censura attinente al reato ex art. 612 bis cod. pen. 3.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. con il procedimento (incidentale rispetto al giudizio relativo all'imputazione) previsto dagli articoli che seguono (Cass. sez. 1, sent. n. 35216 del 19/04/2018 - dep. 24/07/2018 - Rv. 273852).

4. Circa il secondo motivo, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis, Cass. sez. 5, sent. n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019 - Rv. 277758), con la conseguenza che la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa - ritenuta inadeguata - sfugge alla verifica di legittimità, a fronte del coerente giudizio sul punto dei giudici di merito (in particolare, pagine 3 e 4 della sentenza di appello, circa i vari riscontri testimoniali al preciso e circostanziato narrato dell'Angelucci).5.

È altresì infondato il terzo motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica della contestata condotta estorsiva.

Sostiene a riguardo il ricorrente che "nel caso di specie il Primavera vantava dei diritti nei confronti dell'Angelucci sicuramente tutelabili dinanzi all'autorità giudiziaria, essendo stata anzi effettivamente avviata (e conclusa con sentenza di primo grado) la relativa azione civile" (pag. 10).

In realtà, il problema della qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 393 cod. pen. deve essere definito sulla base dei principi affermati di recente dalla sentenza delle sezioni unite n. 29541 del 16/07/2020, successiva sia alla pronuncia della decisione impugnata sia alla redazione del ricorso stesso; principi che in effetti la corte di merito non considera, pur pervenendo a conclusioni condivisibili.

Va riaffermata altresì la possibilità, in sede di gravame, di pervenire alle stesse conclusioni sulla base di diversa motivazione. 5.1 Hanno affermato le sezioni unite nella citata pronuncia che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

Hanno tuttavia al contempo precisato che i ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblica con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente. 5.2 Rispetto a tali canoni ermeneutici il terzo motivo di ricorso risulta aspecifico perché richiama in termini del tutto generici un contenzioso tra le parti definito in primo grado, a fronte dei pagamenti ingenti e reiterati indicati nel capo d'imputazione (diecimila euro in contanti, 24 effetti cambiari per l'importo complessivo di sessantamila euro) sì che non è dato valutare in questa sede l'effettiva corrispondenza alla tutela azionabile della pretesa fatta valere; né elementi in tal senso si rivengono nella ricostruzione in fatto dei giudici di merito, emergendo anzi dal testo della sentenza impugnata un credito del Primavera ben \ inferiore (euro 35.593 . oltre interessi e rivalutazione monetaria) alla somma ottenuta con modalità violente, secondo i dati riportati nella pronuncia civile richiamata in ricorso.

6. L'ultimo motivo di ricorso è generico, non indicando il ricorrente le doglianze difensive che sarebbero state pretermesse dalla corte territoriale con riferimento all'accertamento di responsabilità per il reato ex art. 612 bis cod. pen.

Non può a tal fine considerarsi sufficiente il richiamo allo "specifico appello sul punto formulato dall'imputato"; in tema dì ricorso per cassazione, infatti, ì relativi motivi non possono !imitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare.

Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Cass. sez. 2, sent. n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014 - Rv. 258962).

7. Il rigetto del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 18 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • PRIMAVERA Angelo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della Corte di Appello di L'Aquila PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pescara, che ha concluso insistendo per raccoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16/01/2020 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa il 20/09/2018 dal Tribunale di Pescara, confermava il giudizio di responsabilità dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti contestati di estorsione continuata e di atti persecutori ex art. 612 bis cod. pen. (entrambi in danno di [OSCURATO:PERSONA]), rideterminando il trattamento sanzionatorio per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva; confermava altresì le statuizioni in favore dell'Angelucci, costituitosi parte civile. 2. Avverso la pronuncia di _secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo: - in via preliminare, la violazione dell'art. 34 comma 2 cod. proc. pen. per essere stato componente del collegio di appello il presidente del tribunale del riesame pronunciatosi sulla misura cautelare nell'ambito del medesimo procedimento (l'istanza di ricusazione tempestivamente proposta, entro i tre giorni successivi all'udienza di discussione, era stata rigettata dal Presidente di sezione della Corte di appello nonostante l'evidente fondatezza); - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, interessate ed inattendibili e, in ogni caso, prive di qualsiasi riscontro; - la violazione di legge con riferimento all'estorsione, per la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, trattandosi di condotta riconducibile semmai all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 393 cod. pen. per essere stata l'azione finalizzata al recupero di un credito riconosciuto in sede giudiziale e, in seguito, in via convenzionale (accordo transattivo); - l'omessa motivazione con riferimento alla censura attinente al reato ex art. 612 bis cod. pen. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. con il procedimento (incidentale rispetto al giudizio relativo all'imputazione) previsto dagli articoli che seguono (Cass. sez. 1, sent. n. 35216 del 19/04/2018 - dep. 24/07/2018 - Rv. 273852). 4. Circa il secondo motivo, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis, Cass. sez. 5, sent. n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019 - Rv. 277758), con la conseguenza che la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa - ritenuta inadeguata - sfugge alla verifica di legittimità, a fronte del coerente giudizio sul punto dei giudici di merito (in particolare, pagine 3 e 4 della sentenza di appello, circa i vari riscontri testimoniali al preciso e circostanziato narrato dell'Angelucci).5. È altresì infondato il terzo motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica della contestata condotta estorsiva. Sostiene a riguardo il ricorrente che "nel caso di specie il Primavera vantava dei diritti nei confronti dell'Angelucci sicuramente tutelabili dinanzi all'autorità giudiziaria, essendo stata anzi effettivamente avviata (e conclusa con sentenza di primo grado) la relativa azione civile" (pag. 10). In realtà, il problema della qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 393 cod. pen. deve essere definito sulla base dei principi affermati di recente dalla sentenza delle sezioni unite n. 29541 del 16/07/2020, successiva sia alla pronuncia della decisione impugnata sia alla redazione del ricorso stesso; principi che in effetti la corte di merito non considera, pur pervenendo a conclusioni condivisibili. Va riaffermata altresì la possibilità, in sede di gravame, di pervenire alle stesse conclusioni sulla base di diversa motivazione. 5.1 Hanno affermato le sezioni unite nella citata pronuncia che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Hanno tuttavia al contempo precisato che i ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblica con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente. 5.2 Rispetto a tali canoni ermeneutici il terzo motivo di ricorso risulta aspecifico perché richiama in termini del tutto generici un contenzioso tra le parti definito in primo grado, a fronte dei pagamenti ingenti e reiterati indicati nel capo d'imputazione (diecimila euro in contanti, 24 effetti cambiari per l'importo complessivo di sessantamila euro) sì che non è dato valutare in questa sede l'effettiva corrispondenza alla tutela azionabile della pretesa fatta valere; né elementi in tal senso si rivengono nella ricostruzione in fatto dei giudici di merito, emergendo anzi dal testo della sentenza impugnata un credito del Primavera ben \ inferiore (euro 35.593 . oltre interessi e rivalutazione monetaria) alla somma ottenuta con modalità violente, secondo i dati riportati nella pronuncia civile richiamata in ricorso. 6. L'ultimo motivo di ricorso è generico, non indicando il ricorrente le doglianze difensive che sarebbero state pretermesse dalla corte territoriale con riferimento all'accertamento di responsabilità per il reato ex art. 612 bis cod. pen. Non può a tal fine considerarsi sufficiente il richiamo allo "specifico appello sul punto formulato dall'imputato"; in tema dì ricorso per cassazione, infatti, ì relativi motivi non possono !imitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Cass. sez. 2, sent. n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014 - Rv. 258962). 7. Il rigetto del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 18 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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