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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 1999

Cassazione n. 24569/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il 25/4/1999 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 31/5/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 21/1/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina e lesioni aggravate, condannandolo in esito a giudizio abbreviato alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione dei fatti contestati nelle fattispecie di cui agli artt. 624 bis e 590 cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure proposte che reiterano rilievi adeguatamente scrutinati dai giudici d'appello che li hanno disattesi con corretti argomenti giuridici.

In particolare, a pag. 3 la sentenza impugnata ha evidenziato che la tesi difensiva circa la natura colposa delle lesioni cagionate alla vittima e la sussumibilità del fatto sub a) nel paradigma sanzionatorio del 'furto con strappo è contraddetta dalla ricostruzione della p.o. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essere stato violentemente spinto a terra dal prevenuto che gli intimava di stare fermo e gli strappava la catenina d'oro che indossava.

La valutazione dei giudici territoriali è coerente con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diagnosi differenziale tra rapina e furto con strappo (tra molte, Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558-01; n. 2553 del 19/12/2014, dep.2015, Rv. 262281-01), mentre le lesioni hanno natura indiscutibilmente dolosa in quanto conseguenti alla deliberata aggressione da tergo della vittima. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il 25/4/1999 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 31/5/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 21/1/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina e lesioni aggravate, condannandolo in esito a giudizio abbreviato alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione dei fatti contestati nelle fattispecie di cui agli artt. 624 bis e 590 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure proposte che reiterano rilievi adeguatamente scrutinati dai giudici d'appello che li hanno disattesi con corretti argomenti giuridici. In particolare, a pag. 3 la sentenza impugnata ha evidenziato che la tesi difensiva circa la natura colposa delle lesioni cagionate alla vittima e la sussumibilità del fatto sub a) nel paradigma sanzionatorio del 'furto con strappo è contraddetta dalla ricostruzione della p.o. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essere stato violentemente spinto a terra dal prevenuto che gli intimava di stare fermo e gli strappava la catenina d'oro che indossava. La valutazione dei giudici territoriali è coerente con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diagnosi differenziale tra rapina e furto con strappo (tra molte, Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558-01; n. 2553 del 19/12/2014, dep.2015, Rv. 262281-01), mentre le lesioni hanno natura indiscutibilmente dolosa in quanto conseguenti alla deliberata aggressione da tergo della vittima. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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