Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 49512/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso ; udito, altresì, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha esposto i motivi, chiedendone raccoglimento.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale GIANNONI Massimo era stato condannato per un tentativo di furto e per un furto, aggravati dall'art. 625 n. 7, cod. pen., ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., ritenendola equivalente alla recidiva, ha rideterminando la pena, ritenendo congrua quella base individuata dal primo giudice, confermando nel resto.

La Corte territoriale, in ragione del devolutum segnato dai rispettivi motivi del gravame, data per ammessa l'affermazione di penale responsabilità, non oggetto di specifiche censure, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., alla luce del valore estremamente contenuto dei beni sottratti, ma non le attenuanti generiche, non essendo emersi elementi positivamente valutabili a tal fine, tenuto anche conto dei plurimi precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio.

Nel giudizio di comparazione, ha ritenuto la riconosciuta attenuante equivalente alla recidiva, ritenendo di non dover rideterminare la pena base, ma operando l'elisione della recidiva, in virtù del giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69, cod. pen., confermando l'aumento per il reato satellite, siccome contenuto.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge quanto al giudizio di comparazione delle circostanze del reato, rilevando che la Corte ha limitato la comparazione dell'attenuante riconosciuta alla sola recidiva, omettendo di menzionare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, cod. pen., il giudizio di cui all'art. 69, cod. pen. avendo carattere unitario e non essendo consentito un bilanciamento tra le attenuanti e una sola aggravante.

Ne è derivata la scelta di confermare la forbice edittale prevista dall'art. 625, cod. pen., laddove il bilanciamento delle aggravanti con l'attenuante in termini di equivalenza avrebbe portato alla diversa cornice edittale di cui all'art. 624, cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile poiché non sorretto da alcun interesse a impugnare.

2. E' principio consolidato che il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. abbia carattere unitario e non che non si possa, pertanto, operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice [sez. 1, n.28109 del 11/6/2021, Cardaropoli, Rv. 281671-01; sez. 5, n. 16354 del 17/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275908-01, in cui si è precisato che, qualora la pena sia stata erroneamente determinata in primo grado, omettendo tale giudizio di bilanciamento ed operando la riduzione, per effetto delle attenuanti generiche, non già sulla misura edittale relativa all'ipotesi base del reato (nel caso di specie quello di furto), bensì su quella dell'ipotesi aggravata, il giudice d'appello, chiamato a pronunciarsi sulla relativa impugnazione, deve decidere sul bilanciamento e rideterminare eventualmente la pena irrogata].

Nella specie, anche a voler riconoscere la violazione dell'art. 69, cod. pen. da parte dei giudici territoriali, non si ravvisa il concreto interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento della sentenza.

Deve ricordarsi, in diritto, che l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01).

Tale principio è stato anche successivamente calibrato, escludendosi, per esempio, una simile situazione vantaggiosa nell'ipotesi in cui sia dedotta l'insussistenza di un'aggravante relativa al solo reato satellite, in quanto tale circostanza è priva di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, autonomamente calcolata con un aumento fino al triplo della pena prevista per il reato più grave (sez. 6, n.47498 del 22/9/2015, H, Rv. 265242-01).

Nella specie, il primo giudice ha ritenuto più grave il reato di furto consumato (proc. n. 49/18 RG Trib.), confermato l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. e ritenuto la recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., escluse le generiche, determinando, tuttavia, la pena base in anni uno di reclusione ed euro 100 di multa, che non può corrispondere alla forbice edittale prevista dall'art. 625, cod. pen., il cui minimo è pari ad anni due.

La Corte d'appello, confermato il negativo giudizio quanto al riconoscimento delle generiche, ha riconosciuto l'attenuante comune del danno di speciale tenuità, ponendola in termini di equivalenza con la recidiva (della quale ha dunque eliso l'incidenza quoad poenam) e reputando, tuttavia, congrua la pena base già individuata in primo grado sul lato di valore minore dello spettro di dosimetria appropriato.

Orbene, è di tutta evidenza che la forbice edittale considerata dal primo giudice non è stata correttamente individuata ai sensi dell'art. 625, comma 1, cod. pen. (da due a sei anni di reclusione e da euro 927 a euro 1.500 di multa), atteso che, in quella sede, non era stato operato alcun giudizio di comparazione, non essendo stata riconosciuta alcuna attenuante.

Pertanto, il Tribunale aveva considerato, errando in favore del condannato, la forbice edittale prevista dall'art. 624 cod. pen. (da sei mesi a tre anni di reclusione e da euro 154 a euro 516 di multa).

Il ricorrente non ha alcun interesse (o, comunque, non ne ha prospettato alcuno), per dolersi dell'operato bilanciamento, atteso che, già in primo grado, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, cod. pen., pur ritenuta, non era stata tuttavia considerata nel calcolo della pena, cosicché del tutto correttamente la Corte d'appello ha ritenuto congrua la pena base individuata dal primo giudice già all'interno della forbice di cui all'art. 624, cod. pen.

Il ricorrente, di contro, vorrebbe che l'aggravante pretermessa fosse considerata sussistente, invocando un bilanciamento che non potrebbe essere più favorevole rispetto alla individuazione della pena base erroneamente operata dal Tribunale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 15 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso ; udito, altresì, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha esposto i motivi, chiedendone raccoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale GIANNONI Massimo era stato condannato per un tentativo di furto e per un furto, aggravati dall'art. 625 n. 7, cod. pen., ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., ritenendola equivalente alla recidiva, ha rideterminando la pena, ritenendo congrua quella base individuata dal primo giudice, confermando nel resto. La Corte territoriale, in ragione del devolutum segnato dai rispettivi motivi del gravame, data per ammessa l'affermazione di penale responsabilità, non oggetto di specifiche censure, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., alla luce del valore estremamente contenuto dei beni sottratti, ma non le attenuanti generiche, non essendo emersi elementi positivamente valutabili a tal fine, tenuto anche conto dei plurimi precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio. Nel giudizio di comparazione, ha ritenuto la riconosciuta attenuante equivalente alla recidiva, ritenendo di non dover rideterminare la pena base, ma operando l'elisione della recidiva, in virtù del giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69, cod. pen., confermando l'aumento per il reato satellite, siccome contenuto. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge quanto al giudizio di comparazione delle circostanze del reato, rilevando che la Corte ha limitato la comparazione dell'attenuante riconosciuta alla sola recidiva, omettendo di menzionare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, cod. pen., il giudizio di cui all'art. 69, cod. pen. avendo carattere unitario e non essendo consentito un bilanciamento tra le attenuanti e una sola aggravante. Ne è derivata la scelta di confermare la forbice edittale prevista dall'art. 625, cod. pen., laddove il bilanciamento delle aggravanti con l'attenuante in termini di equivalenza avrebbe portato alla diversa cornice edittale di cui all'art. 624, cod. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile poiché non sorretto da alcun interesse a impugnare. 2. E' principio consolidato che il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. abbia carattere unitario e non che non si possa, pertanto, operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice [sez. 1, n.28109 del 11/6/2021, Cardaropoli, Rv. 281671-01; sez. 5, n. 16354 del 17/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275908-01, in cui si è precisato che, qualora la pena sia stata erroneamente determinata in primo grado, omettendo tale giudizio di bilanciamento ed operando la riduzione, per effetto delle attenuanti generiche, non già sulla misura edittale relativa all'ipotesi base del reato (nel caso di specie quello di furto), bensì su quella dell'ipotesi aggravata, il giudice d'appello, chiamato a pronunciarsi sulla relativa impugnazione, deve decidere sul bilanciamento e rideterminare eventualmente la pena irrogata]. Nella specie, anche a voler riconoscere la violazione dell'art. 69, cod. pen. da parte dei giudici territoriali, non si ravvisa il concreto interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento della sentenza. Deve ricordarsi, in diritto, che l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01). Tale principio è stato anche successivamente calibrato, escludendosi, per esempio, una simile situazione vantaggiosa nell'ipotesi in cui sia dedotta l'insussistenza di un'aggravante relativa al solo reato satellite, in quanto tale circostanza è priva di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, autonomamente calcolata con un aumento fino al triplo della pena prevista per il reato più grave (sez. 6, n.47498 del 22/9/2015, H, Rv. 265242-01). Nella specie, il primo giudice ha ritenuto più grave il reato di furto consumato (proc. n. 49/18 RG Trib.), confermato l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. e ritenuto la recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., escluse le generiche, determinando, tuttavia, la pena base in anni uno di reclusione ed euro 100 di multa, che non può corrispondere alla forbice edittale prevista dall'art. 625, cod. pen., il cui minimo è pari ad anni due. La Corte d'appello, confermato il negativo giudizio quanto al riconoscimento delle generiche, ha riconosciuto l'attenuante comune del danno di speciale tenuità, ponendola in termini di equivalenza con la recidiva (della quale ha dunque eliso l'incidenza quoad poenam) e reputando, tuttavia, congrua la pena base già individuata in primo grado sul lato di valore minore dello spettro di dosimetria appropriato. Orbene, è di tutta evidenza che la forbice edittale considerata dal primo giudice non è stata correttamente individuata ai sensi dell'art. 625, comma 1, cod. pen. (da due a sei anni di reclusione e da euro 927 a euro 1.500 di multa), atteso che, in quella sede, non era stato operato alcun giudizio di comparazione, non essendo stata riconosciuta alcuna attenuante. Pertanto, il Tribunale aveva considerato, errando in favore del condannato, la forbice edittale prevista dall'art. 624 cod. pen. (da sei mesi a tre anni di reclusione e da euro 154 a euro 516 di multa). Il ricorrente non ha alcun interesse (o, comunque, non ne ha prospettato alcuno), per dolersi dell'operato bilanciamento, atteso che, già in primo grado, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, cod. pen., pur ritenuta, non era stata tuttavia considerata nel calcolo della pena, cosicché del tutto correttamente la Corte d'appello ha ritenuto congrua la pena base individuata dal primo giudice già all'interno della forbice di cui all'art. 624, cod. pen. Il ricorrente, di contro, vorrebbe che l'aggravante pretermessa fosse considerata sussistente, invocando un bilanciamento che non potrebbe essere più favorevole rispetto alla individuazione della pena base erroneamente operata dal Tribunale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49512/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris