Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 24913/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 13387/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agli, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]s. r . l . [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al la comparsa di costituzione di nuovo procuratore -controricorrente - e contro N. 13387/21R.G.

ISLAND REFINANCINGs.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati - avverso la sentenza delTribunale di Ragusa n. 236/2021depositata il5.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.6.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato nella procedura immobiliare iscritta al N. 82/1984 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Ragusa, con distinti ricorsi del 27.7.2017 e del 4.10.2017propose due opposizioni agli atti esecutivi .

Con la prima si opposeall’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contestando il mancato eserci zio dei poteri di sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c.da parte del giudice dell’esecuzione, in relazione alla gara tenutasi dinanzi al professionista delegato, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], gara che assumeva essere stata influenzata da fatti costituenti reato, commessi da soggetto (tale [OSCURATO:PERSONA]) legato all’aggiudicataria dell’immobile, [OSCURATO:SOCIETA]. soc. agr.; con la seconda si oppose al decreto di trasferimento successivamente emesso il 12.9.2017, deducendo sia vizi derivati (discendenti, cioè, dalla denunciata interferenza di fatti illeciti, già oggetto della prima opposizione), sia vizi propri dello stesso decreto.Il giudice dell’esecuzione rigettò le relative istanze di sospensione con ordinanze del 14.12.2017 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (la prima anche oggetto di reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c., tuttavia respinto).

Introdotti i rispettivi giudizi di merito (iscritti ai NN. 328/2018 e 1574/2018 R.G.) e riunite le cause, il Tribunale di Ragusa dichiarò inammissibili le opposizioni con sentenza del N. 13387/21R.G. 5.3.2021.

In particolare, quanto alla prima, dopo aver escluso che l’opposizione fosse stata rivolta contro l’aggiudicazione effettuata dal professionista delegato (e che quindi, al riguardo,fosse proponibile il solo reclamo, ex art. 591-ter c.p.c., nel testo vigente ratione temporis , come invece ritenuto dal giudice dell’esecuzione), ritenne che l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], volta a sollecitare i poteri dello stessog.e. circa la sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c., fosse da ritenere tardiva, perché avanzata dopo circa otto mesi dalla vendita stessa (seppur prima dell’emissione del decreto di trasferimento); ciòbenché la pretesa causa inficiante fosse ampiamente nota allo stesso Occhipinti prima che la vendita si svolgesse, sicché detta circostanza non poteva supportare l’esercizio dei poteri ex art. 586 c.p.c.da parte del giudice dell’esecuzione, in quanto il fatto così denunciato non era stato poi fatto proprio dai creditori (si è richiamato, sul punto, l’insegnamento di Cass. n. 18451/2015), donde l’inammissibilità dell’opposizione, ritenuta comunque infondata anche nel merito; a tal ultimo proposito, il Tribunale rilevò che era stato lo stesso Occhipinti ad innescare il percorso che –con la richiesta (non importa con quali modalità formulata ) al [OSCURATO:PERSONA] di non presentare l’offerta per conto della stessa [OSCURATO:SOCIETA] ad un precedente esperimento di vendita, fissato per il 6.9.2016 –aveva poi condotto all’aggiudicazione ad un prezzo inferiore, così dando causa alla nullità, per poi rinunciarvi tacitamente.

Quanto alla seconda opposizione, il Tribunale ibleo ne rilevò la tardività, in quanto il dies a quo ex art. 617 c.p.c. andava riferito non già alla comunicazione di cancelleria del decreto di trasferimento, bensì a quello di deposito e pubblicazione dell’atto , evincibile dall’inserimento nel fascicolo N. 13387/21R.G. telematico, cuil’Occhipinti, col proprio legale, aveva senz’altro accesso; ne rilevò comunque, anche in tal caso, l’infondatezza nel merito.

Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a nove motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. soc. agr., che ha anch’essa depositato memoria; gli altri intimati non hanno svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.586 c.p.c.,in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c. , per aver il Tribunale ritenuto tardivamente proposta l’istanza di sollecitazione del potere di sospensione, giacché esso Occhipinti era a conoscenza delle illecite interferenze nel procedimento di vendita da tempo ben precedente al relativo espletamento.

Osserva il ricorrente che il Tribunale ha malamente richiamato l’insegnamento di Cass. n. 18451/2015, perché da un lato la legge non prevede alcun termine di decadenza al riguardo e dall’altro il potere in discorso necessariamente presuppone l’avvenuta aggiudicazione: di conseguenza, solo rilevava, ai fini dell’esercizio del potere stesso, che esso fosse sollecitato prima dell’emissione del decreto di trasferimento, il che era senz’altro avvenuto, avendo esso Occhipinti messo in condizioni il giudice dell’esecuzione di conoscere un fatto costituente reato di tale gravità da aver alterato la formazione del “giusto” prezzo.

Né, del resto, poteva darsi rilevanza al contegno processuale del creditore procedente e degli intervenuti, che non avevano fatto propri – N. 13387/21R.G. riproponendolial giudice dell’esecuzione ai fini della sollecitazione “tempestiva” dell’esercizio dei poteri ex art. 586 c.p.c. –i fatti denunciati: essi non avevano alcuna ragione per farlo, giacché erano stati ammessi alpagamento concordato nell’ambito della procedura di sovraindebitamento frattanto avviata da esso Occhipinti. 1.2– Con il secondo motivo si lamenta v iolazione e/o falsa applicazione de ll’ art.586 c.p.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c. , sotto altro profilo, laddove si censura l’affermazione del Tribunale per cui non risultava provato che l’abbassamento del prezzo, rispetto alla vendita fissata per il 6.9.2016, fosse dipeso da una “soffiata” circa l’assenza di altri offerenti: in tal guisa, la considerazione del primo giudice secondo cui i fatti denunciati non hanno avuto incidenza nella fase di aggiudicazione risulta erronea. 1.3 – Con il terzo motivo si denuncia la n ullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.nella parte in cui – in relazione all’opposizione avverso il decreto di trasferimento –ha rigettato la domanda relativa ai vizi derivati del decreto stesso, senza illustrarne le ragioni. 1.4 – Con il quarto motivo si denuncia la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c.,in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c. , ancora in ordine all’opposizione avverso il decreto di trasferimento .

Si censura l’affermazione del Tribunale secondo cui il dies a quo dell’opposizione vada individuato non già nella data del 14.9.2017 (ossia, quando il decreto gli venne comunicato dalla cancelleria), bensì nel 12.9.2017, quando esso venne pubblicato, giacché il legale di esso Occhipinti aveva pieno accesso al fascicolo telematico ed era nella condizione di apprendere dell’esistenza del N. 13387/21R.G. provvedimento; trattasi di ricostruzione erronea, perché in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine iniziale ex art. 617 c.p.c. debba individuarsi in quello in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, non quello in cui, invece, l’interessato medesimoavrebbe potuto conoscerlo. 1.5– Con il quinto motivo si denuncia la v iolazione e/o falsa applicazione de gli artt.569 e 591 - bis c.p.c ., nonché motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 4, c.p.c. , ancora in ordine alla seconda op posizione, e con riguardo alla contestata irregolarità dell’offerta di acquisto della società aggiudicataria.

Si sostiene che detta offerta non fosse in linea con le indicazioni di cui all’ordinanza integrativa del giudice dell’esecuzionedel [OSCURATO:DATA_NASCITA] circa la regolarità con il bollo e l’indicazione del lotto per cui si intendesse partecipare, ma di ciò il Tribunale non abbia tenuto conto, disattendendo la doglianza con motivazione apparente, perché non si indica quando l’offerta (mancante di bollo) fosse stata poi regolarizzata. 1.6– Con il sesto motivo si denuncia la “ v iolazione e/o falsa applicazione dell’art . 586 c.pc. e delle singole disposizioni ad esso connesse che disciplinano la partecipazione all’asta per persona da nominare”, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c. , per non aver il Tribunale accolto la doglianza circa l’irregolarità della procura conferita dalla società aggiudicataria all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della partecipazione alla vendita, in quanto le divergenze tra la stessa e gli atti della vendita non erano tali da rendere incerti i confini del potere conferito.

N. 13387/21R.G. 1.7- Con il settimo motivo si lamenta la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 579 e 583 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p. c. , per aver il Tribunale rigettato la doglianza relativa all’avvenuta aggiudicazione diretta in favore della società, anziché all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per persona da nominare. 1.8– Con l’ottavo motivo si denuncia la “ v iolazione e/o falsa applicazione della legge n. 3/2012”, nonché apparente motivazione, in relazione all’art. 360 , comma 1,n. 4, c.p.c. , per aver il Tribunale disatteso la doglianza circa il fatto che il verbale di vendita era stato depositato dal professionista delegato soloin data 5.12.2016, ossia tre giorni dopo il deposito del decreto reso dal giudice della procedura di sovraindebitamento frattanto avviata da esso Occhipinti. 1.9– Con il nono motivo, infine, si denuncia la “ v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. in ordine all’omessa valutazione di un fatto decisivo”, per aver il Tribunale condannato esso ricorrente alle spese, senza tener conto del comportamento tenuto dal creditore procedente e da taluni creditori intervenuti. 2.1– Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata in data 26.5.2023 dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Invero, detto atto non contiene alcuna esplicazione o illustrazione dei motivi già proposti, né contiene alcun argomento in replica a quanto sostenuto dalla società in controricorso, ma silimita ad affermare, soltanto, una simile intenzione, a tal punto apodittica.

In tal guisa,detta memoria si pone decisamente al di fuori della sua funzione tipica (per tutte, Cass. n. 21355/2022), donde l’inammissibilità dell’atto. 2.2 –Vanno invece disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla controricorrente.

N. 13387/21R.G.

Invero, da un lato le doglianze mosse, specialmente, con i primi due motivi (su cui infra) investono certamente il preteso malgoverno dell’art. 586 c.p.c. da parte del giudice del merito e si pongono dunque – al netto di quanto di ridondante vi sia stato riportato –nell’egida del disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., essendo state chiaramente indicate le ragioni per cui il Tribunale si sarebbe discostato, nell’ottica del ricorrente, dalla corretta esegesi della citata disposizione (i motivi, dunque, si pongono in linea con l’insegnamento di Cass., Sez.

Un., n. 23745/2020, cui si rinvia per brevità); dall’altro, nessun giudicato interno può essersi formato circala presunta rinuncia alla causa di nullità cui lo stesso Occhipinti avrebbe dato luogo, come pure affermato dal Tribunale nell’orbitadell’art. 157, comma 3, c.p.c., perché si tratta di motivazione resa ad abundantiam, nell’ambito della valutazione del merito dell’opposizione, da considerarsi tamquam non esset(sul punto, si rinvia a quanto meglio si dirà nel par. 5.1). 3.1 –Ciò posto, i primi due motivi – entrambi attinenti all’opposizione iscritta al N. 328/2018 R.G. – vanno esaminati congiuntamente, perché connessi.

Essi risultano infondati, benché la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c. 3.2 – Nell’affrontare la prima opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto – dopo aver correttamente qualificato l’istanza dell’esecutato del [OSCURATO:DATA_NASCITA] come sollecitatoria del potere di sospensione o revoca dell’aggiudicazione ex art. 586 c.p.c. –che la stessa fosse tardiva, perché avanzata dall’Occhipinti solo ad aggiudicazione avvenuta e non prima, benché la N. 13387/21R.G. causa che inficiava la regolarità del procedimento di formazione del prezzo di vendita gli fosse ampiamente nota.

In ciò, il giudice ibleo ha richiamato l’insegnamento di Cass. n. 18451/2015,che ha ricostruito l’esegesi dell’art. 586 c.p.c. in forza di principio così massimato:“Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione”.

Richiamando proprio l’ipotesi appena descritta sub d), il Tribunale ha dunque ritenuto tardiva –e quindi inammissibile –l’istanza in parola, così pure ritenendo inammissibile la relativa opposizione ex art. 617 c.p.c., perché l’Occhipinti aveva atteso ben otto mesi dall’esperimento di vendita, prima di informare il giudice dell’esecuzione delle illecite interferenze più volte descritte; né di tali fatti, appunto non denunciati prima dell’aggiudicazione, si erano appropriati i creditori, così mostrando di non volersene avvalere al fine di ottenere la revoca N. 13387/21R.G. dell’aggiudicazione in favore della [OSCURATO:SOCIETA], sicché la rivisitazione dell’occorso restava preclusa allo stesso giudice dell’esecuzione.

Sostiene il ricorrente che la decisione sia errata, perché qui viene in rilievo un fatto costituente reato (turbata libertà degli incanti)e non è quindi configurabile alcun termine di decadenza per procedere alla relativa ostensione. 3.3.1– Il percorso motivazionale seguito dal giudice del merito non è in effetti condivisibile, benché la finale declaratoria di inammissibilità dell’opposizione si riveli conforme a diritto, sì da rendere dunque sufficiente la mera correzione della motivazionedella sentenza impugnata.

Invero, l’insegnamento di Cass. n. 18451/2015, sullo specifico punto richiamato dal Tribunale,fa riferimento ad elementi fattuali preesistenti all’aggiudicazione, di cui la sola parte istante ex art. 586 c.p.c. fosse a conoscenza(nella specie, si discuteva dell’erronea descrizione dell’immobile nella perizia di stima, giacché esso era stato valutato come ufficio e così posto in vendita , mentre invece si trattava di una villasignorile); la ragione per cui la denuncia di simili circostanze deve essere effettuata prima dell’aggiudicazione, con ogni evidenza, è resa palese dalla necessità di evitare che la parte interessata possa strumentalmente ed arbitrariamente decidere se avvalersi (e quando) dell’informazione erroneamente utilizzata, allo scopo di determinare l’arrestodel subprocedimento di vendita a seconda della propria personale convenienza, finendo con l’influenzare – e, appunto, strumental izzare - gli esiti della stessa attività giudiziaria statuale.

Per questa ragione, dunque, il senso delcitato principio ( la decisione è stata costantemente seguita da numerosi altri arresti di legittimità : ex multis, v.

Cass. n. 11116/2020; Cass. n. 15912/2022; Cass. n. 1639/2023) N. 13387/21R.G. è quello per cui la parte che ne sia a conoscenza è tenuta ad ostendere immediatamente i fatti potenzialmente idonei ad incidere sulla “giustizia” del prezzo (ossia, sulla corretta formazione della sua entità, nell’egida delle regole all’uopo fissate dall’ordinamento), ma prima dell’aggiudicazione, se ad essa preesistenti; con la conseguenza che, per evidenti ragioni di simmetria , pur sempre collegate al principio del contraddittorio (per quanto, nell’esecuzione individuale, tale principio si estrinsechi in forma attenuata: per tutte, Cass. n. 13914/2005), le altre parti interessate, che non ne fossero precedentemente a conoscenza, possono essere “rimesse in termini” sul punto, anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora però mostrino una inequivocamanifestazione di interesse riguardoalla revoca di quest’ultima. 3.3.2– Tuttavia, l’ipotesi richiamata dal Tribunale, e poc’anzi descritta, non è pertinente nella specie, proprio perché vengono in rilievo non già elementi fattuali inerenti a qualità intrinseche del bene venduto (quali vizi, difformità, mancanza di qualità indicate nel bando di vendita, ecc.), preesistenti all’aggiudicazione, ma proprio fatti costituenti reato, ossia altra ipotesi “tipica” di devianza dal “giusto” prezzo, pure presa in considerazione dallastessa Cass.n. 18451/2015più volte citata [ laddove si individua il presupposto dell’esercizio del potere di sospensione anche allorché “b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa”]: in altre parole, la sussistenza di fatti costituenti reato, idonei ad influenzare l’esito della vendita – vuoi nella fase di stima, vuoi nel subprocedimento di vendita vero e proprio – costituisce uno degli “specifici elementi perturbatori della correttezza della N. 13387/21R.G. relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza” (così, la già citata Cass. n. 11116/2020), ossia il sintomo della “ingiustizia” del prezzo, che giustifica l’adozione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione da parte del giudice dell’esecuzione, ipotesi che dunque è pienamente configurabile nel caso che occupa.

Infatti,stando alla ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata (che riporta, quale ipotesi fattuale, la stessa prospettazioneofferta dall’Occhipinti, senza che, sul punto, sia stata proposta specifica impugnazione da alcuno : i fatti possono , dunque,dirsi incontroversi), la società [OSCURATO:SOCIETA] non presentò l’offerta per la prima vendita del 6.9.2016, dinanzi al professionista delegato, per effetto dell’accordo intervenuto tra l’esecutato e il rappresentante della società (tale [OSCURATO:PERSONA]), dietro versamento di € 15.000,00 ( a quanto pare, sarebbero poi stati versati solo € 5.000,00):e ciò a seguito della indebita intromissione dello stesso esecutato presso lo studio del professionista delegato, in data 5.9.2016.

La stessa società, come già detto, si aggiudicò l’immobile subastato ad un prezzo inferiore, di circa € 8 5.000 ,00 ed in conseguenza proprio della diserzione del precedente esperimento, nel corso del successivo esperimento di vendita.

Pertanto,non v’è dubbio che il giudice dell’esecuzione, una volta appreso che la determinazione del prezzo di vendita era stata influenzata dal pactum sceleris tral’Occhipinti e la [OSCURATO:SOCIETA] (o comunque, con soggetto a questa ricollegabile), avrebbe dovuto trarne le conseguenze, e quindi sospendere la vendita ex art.586 c.p.c. (rectius, revocare l’aggiudicazione), posto che –come anche riconosce il Tribunale ragusano – a seguire la prospettazione dello stesso Occhipinti, “appare difficilmente contestabile l’esistenza di una interferenza illecita nella N. 13387/21R.G. determinazione del giusto prezzo: senza l’accordo criminoso, o la condotta estorsiva, o l’illecita propalazione sulla mancanza di altri offerenti all’asta del 6.9.16, il [OSCURATO:PERSONA], verosimilmente, avrebbe consegnato la busta con la propria offerta e la vendita si sarebbe perfezionata ad un prezzo maggiore” (così la sentenza impugnata, p. 7).

Secondo lo stesso Tribunale ibleo, dunque, non è dubbio esservi stata interferenza illecita sul procedimento di vendita, tale da “determinare l'accoglimento di un'offerta non corrispondente al giusto prezzo (quello che la regolare sequenza procedimentale avrebbe consentito di conseguire)” (cosìla recente Cass. n. 1639/2023, già citata).

Sulla base di tale ineccepibile premessa, il Tribunale non ha poi seguito, tuttavia, la via maestra (ossia, quella della valutazione del potere di sospensione della vendita al lume della sussistenza di un fatto costituente reato), ma ha ritenuto di dover inquadrare la fattispecie nel senso più volte descritto.

In tal guisa, però- oltr e a negare la sussistenza del potere/dovere del giudice dell’esecuzione di sospendere la vendita, in violazione dell’art. 586 c.p.c. , pur nella sussistenza di un tipico fatto sintomatico della “ingiustizia” del prezzo - il Tribunale è anche incorso in una palese illogic ità , perché a ben vedere si è rimproverato all’Occhi pinti di non aver chiesto immediatamente al giudice dell’esecuzione di so spendere la vendita ex art. 586 c.p.c. , in quanto consapevole (almeno dal settembre 2016) che tra lo stesso odierno ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA] (o un suo rappresentante) vi fosse un pactum de non offerendo, evidentemente di natura illecita.

Nel far ciò, non si è però tenuto conto che, paradossalmente, l’Occhipinti , con l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], s’ era N. 13387/21R.G. doluto proprio del mancato rispetto di tale pac tum sceleris da parte della [OSCURATO:SOCIETA], accordo cui(direttamente o indirettamente, non importa) egli stesso diede origineo comunque partecipò consapevolmente: in altre parole, l’interesse alla presentazione della predetta istanza scaturiva dalla violazione dell’accordo illecito e solo per questo l’Occhipinti s’era rivolto al giudice dell’esecuzione , essendo del tutto plausibile che, in caso contrario (ossia, qualora la Trippator e non avesse presentato l’offerta per l’esperimento di vendita successivo, a prezzo ribassato), la vicenda non sarebbe stata denunciata.

Lo stesso disallineamento prospettico e funzionale tra l’esercizio del potere di sospensione di cui si discute e le finalità di un simile accordo illecito rende evidente che l’intempestività “rimproverata” all’Occhipinti non può , di per sé sola, giustificare la mancata revoca dell’aggiudicazione in capo alla [OSCURATO:SOCIETA].

Anche per tal verso, dunque, la decisione si rivelasenz’altro errata sul punto. 3.3.3– I nquadrata la vicenda che occupa nel perimetro delineato dall’art. 586 c.p.c., per come graniticamente interpretato da questa Corte(v. supra), occorre però qui ribadire che“il potere accordato al giudice dell’esecuzione dall’art. 586 c.p.c. non è uno strumento bon à tout faire” (così la già citata Cass. n. 1639/2023, in motivazione), non potendo esso , con una insostenibile eterogenesi dei fini, fondare il ricorso, da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento esecutivo, a tattiche strumentali tali da piegare l’esercizio del potere giurisdizionale al perseguimento di interessi e obiettivi poco commendevolio perfino vietati dall’ordinamento.

Il che vale anche in relazione a vicende come quelle che qui occupano, in cui il debitore esecutato, allo scopo di evitare la vendita dei propri beni, non si limita aricorrere agli strumenti offerti N. 13387/21R.G. dall’ordinamento, com’è suo pieno diritto, ma giunge in buona sostanza ad addirittura interferire in modo illecito nel la libera determ inazione da parte di soggetto interessatoall’acquisto, chiedendogli (pietisticamente o con veemenza, qui non importa)di non presentarel’offerta ; ciò anche a prescindere dallo stesso esatto inquadramento penalistico della vicenda, specialmente avuto riguardo alla promessa di dazione di una somma di denaro da parte dell’Occhipinti , onde evitare la presentazione della stessa offerta, tenuto anche conto che, da quanto è dato saperedagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, il correlativo procedimento penale non s’è ancora concluso e che risulterebbeimputato il solo [OSCURATO:PERSONA] (e non anche lo stesso Occhipinti): sicché si tratterebbe pur sempredi fatti illeciti, allo stato, solamente allegati dal solo soggetto direttamente interessato a farli valere, privi di ogni certezza utilmente considerabile dal giudice dell’esecuzione.

Ebbene, fermo il p otere / dovere del giudice dell’esecuzione di revocare l’aggiudicazione, una volta che –a prescindere dal come ciò sia avvenuto – egli abbia avuto contezza d i illecit e interferenz e nella determinazione del giusto prezzodi vendita, tali da alterarne l’esito, le modalità con cui detto potere sia stato esercitato da parte dello stessogiudice dell’esecuzione non possono essere sindacate dalla parte che ha essa stessa generato il vulnus e che, per ciò solo, neppure era legittimata a sollecitarne l’esercizio.

Infatti, è inequivoco - nella stessa prospettazione dell’odierno ricorrente , come s’è già evidenziato - che l ’innesco causale di una simile interferenza fu dato proprio dall’esecutato, presentatosi il 5.9.2016 presso lo studio del professionista d elegato , occasione nella quale chiese al [OSCURATO:PERSONA] di non N. 13387/21R.G. presentare l’offerta nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]; e che da tale innesco scaturì poi l’accordo illecito sul versamento di € 15.000,00in tre tranches.

Insomma, pur senza ricorrere all’applicazione, in via diretta, de l principio desumibile dall’art. 157,comma 3, c.p.c., circa l’impossibilità, per la parte che abbia dato causa alla nullità, di invocarne gli effetti (giacché, nella specie, l’invalidità dell’aggiudicazione a prezzo “ingiusto” passa pur sempre per il tramite di un contrattonullo per illiceità della causa, ex art. 1418, comma 2, c.c., mentre la citata disposizione del codice di rito viene di regola ritenuta applicabile alle sole nullità processuali in senso stretto: v .

Cass. n. 17631/2007 ) , è però evidente, a tacer d’altro, che riconoscere al debitore esecutato una simile potestà implica che questi possa ergersi ad arbitro delle sorti del procedimento esecutivo secundum eventum litis ( cosa poi puntualmente verificatasi nella specie, a seguito dell’aggiudicazione alla [OSCURATO:SOCIETA] a prezzo ribassato), finendosiquindi col premiare siffatti comportamenti illeciti e col garantirne e consolidarne gli effetti del pari illeciti.

Si tratta, però,di conseguenza che l’ordinamento non può di certo corroborare, né sostenere o giustificare, perché al fondo intrinsecamente eversiva: sicché il potere/dovere di sospensione della vendita da parte del giudice dell’esecuzione in presenza di fatti delittuosi non può dirsi utilmente suscettibile di sollecitazione da parte di chi quei fatti ha compiuto, del resto a conoscenza di questi fin dal tempo del loro compimento, soprattutto allorché – come nella specie – essi non siano ancora stati giudizialmente a ccertati in via definitiva; e salva, beninteso, il potere/dovere del giudice dell’esecuzione di valutare ogni altro elemento, soprattutto se fatto proprio da altri tra i soggetti N. 13387/21R.G. del processo esecutivo estranei a detti fatti delittuosi, che sia stato da costoro ritualmente e tempestivamente portato alla conoscenza di quel giudice. 3.3.4– Pertanto, l’opposizione rubricata al N. 328/2018 R.G. è inammissibile non già perché l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne avanzata tardivamente dall’Occhipinti, ma perché questi non era neanche legittimato a sollecitare l’esercizio dei poteri di cui all’art. 586 c.p.c., in relazione ai fatti ivi esposti; di conseguenza, egli neppure avrebbe potuto dolersi, con l’opposizione formale, del modo in cui il giudice dell’esecuzioneaveva provveduto al riguardo.

La motivazione della sentenza impugnata, dunque, deve essere corretta in parte quaai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., ferma la conformità a diritto del dispositivo di inammissibilità dell’opposizione,comunque adottato. 4.1 – Deve adesso esaminarsi con priorità il quarto motivo , concernente la pretesa tardività della seconda opposizione ex art. 617 c.p.c., rubricata al N. 1574/2018 R.G., perché di carattere assorbente.

Esso è palesemente fondato, giacché è noto che “Il termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio da cui è affetto il bene (qualora integrante gli estremi del c.d. aliud pro alio), si è conseguita osarebbe stata conseguibile secondo la diligenza ordinaria, non rilevando di per sé né la data di deposito (neppure essendo prescritto da alcuna norma che debba darsene comunicazione a cura della cancelleria o del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c.), né quella di trascrizione nei RR.II., avente mera funzione di pubblicità dichiarativa” (così, Cass. n. N. 13387/21R.G. 18421/2022, in motivazione, cui si rinvia anche per riferimenti, par. 2.2 in particolare).

Pertanto, ha errato il Tribunale ibleo nell’ancorare senz’altro la valutazione della tempestività dell’opposizione alla data di pubblicazione del decreto e del suo inserimento del fascicolo telematico(12.9.2017), perché nel far ciò – e quindi, nel considerare la mera possibilità che il difensore dell’Occhipinti fosse nelle condizioni di apprendere dell’esistenza del decreto, e dunque in grado di poter conseguentemente attivarsi per la proposizione dell’opposizione stessa – ha identificato il diesa quo in un momento del tutto astratto e coniato in termini di potenziale (anziché effettiva) conoscenza dell’atto, in violazione dell’art. 617 c.p.c., per come costantemente interpretato da questa Corte, sul punto. 5.1 –I motivi terzo, nonché quinto, sesto, settimo e ottavo sono inammissibili, per difetto d’interesse, ex art. 100 c.p.c.

Invero, essi sono tutti attinenti alla seconda opposizione, avverso il decreto di trasferimento(rubricata, come s’è detto, al N. 1574/2018 R.G. ) , ma concernono la decisione nella parte in cui il Tribunale, dopo aver erroneamente rilevato la tardività dell’opposizione stessa, ha comunque esaminato le doglianze nel merito.

Si tratta però, ad avviso della Corte, di statuizioni da considerarsi tamquam non esse n t , tenuto anche conto della formula decisoria (inammissibilità)utilizzata dal Tribunale nel dispositivo.

In proposito, è noto il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile unadomanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della ‘potestas iudicandi’ sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è N. 13387/21R.G. inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ‘ad abundantiam’, su tale ultimo aspetto” (ex multis, Cass., Sez.

Un., n. 24469/2013).

E ancora, si è pure condivisibilmenteaffermato, più di recente, che “Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della ‘potestas iudicandi’, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione” (Cass. n. 11675/2020; conf., Cass., Sez.

Un., n. 2155/2021; Cass. n. 27388/2022).

Pertanto, le censure di cui al terzo motivo, nonché dal quinto al l’ottavo, attenendo al merito della seconda opposizione, sono inammissibili per difetto d’interesse ex art. 100 c.p.c., sicché le relative questioni restano impregiudicate nel disponendo giudizio di rinvio, fatta eccezione per quelle relative ai pretesi vizi derivati del decreto, pure oggetto della seconda opposizione: infatti, per effetto del rigetto dei primi due motivi di ricorso (attinenti alla prima opposizione ex art. 617 c.p.c.), sultema del mancato esercizio del potere di sospensione ex art. 586 c.p.c. - e sulla definitiva inammis s ibilità della prima opposizione - è inevitabilmente sceso il giudicato:ad ogni buon conto rilevandosi che, a causa della reiezione (comunque, come si è visto, conforme a diritto) di detta prima opposizione, la qui gravata sentenza era esonerata da una esplicita motivazione N. 13387/21R.G. sull’infondatezza dei pretesi vizi derivati e preclusi da quella reiezione, che appunto ne precludeva l’ulteriore esame o la rilevanza riflessa in altri atti.

Restano altresì impregiudicatii pretesi effetti di precedenti opposizioni proposte dall’Occhipinti,di cui è cenno nel controricorso (pp. 15 - 16) e nella memoria della [OSCURATO:SOCIETA] ( par. 8) , che il giudice del rinvio avrà cura, se del caso ed ove ne ricorrano gli specifici presupposti, di esaminare. 6.1 – Il nono motivo resta conse guentemente assorbito, stante l’effetto espansivo interno, ex art. 336,comma 1, c.p.c., derivante dall’accoglimento del quarto motivo. 7.1 –In definitiva, sono rigettati il primo e il secondo motivo , con correzione della motivazione, sono inammissibili il terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo, è assorbito il nono, mentre è accolto il quarto motivo.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Ragusa, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudiziodi legittimità.

P. Q. M. la Corte rigetta il primo e il secondo motivo, con correzi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 13387/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agli, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]s. r . l . [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al la comparsa di costituzione di nuovo procuratore -controricorrente - e contro N. 13387/21R.G. ISLAND REFINANCINGs.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati - avverso la sentenza delTribunale di Ragusa n. 236/2021depositata il5.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.6.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato nella procedura immobiliare iscritta al N. 82/1984 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Ragusa, con distinti ricorsi del 27.7.2017 e del 4.10.2017propose due opposizioni agli atti esecutivi . Con la prima si opposeall’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contestando il mancato eserci zio dei poteri di sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c.da parte del giudice dell’esecuzione, in relazione alla gara tenutasi dinanzi al professionista delegato, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], gara che assumeva essere stata influenzata da fatti costituenti reato, commessi da soggetto (tale [OSCURATO:PERSONA]) legato all’aggiudicataria dell’immobile, [OSCURATO:SOCIETA]. soc. agr.; con la seconda si oppose al decreto di trasferimento successivamente emesso il 12.9.2017, deducendo sia vizi derivati (discendenti, cioè, dalla denunciata interferenza di fatti illeciti, già oggetto della prima opposizione), sia vizi propri dello stesso decreto.Il giudice dell’esecuzione rigettò le relative istanze di sospensione con ordinanze del 14.12.2017 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (la prima anche oggetto di reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c., tuttavia respinto). Introdotti i rispettivi giudizi di merito (iscritti ai NN. 328/2018 e 1574/2018 R.G.) e riunite le cause, il Tribunale di Ragusa dichiarò inammissibili le opposizioni con sentenza del N. 13387/21R.G. 5.3.2021. In particolare, quanto alla prima, dopo aver escluso che l’opposizione fosse stata rivolta contro l’aggiudicazione effettuata dal professionista delegato (e che quindi, al riguardo,fosse proponibile il solo reclamo, ex art. 591-ter c.p.c., nel testo vigente ratione temporis , come invece ritenuto dal giudice dell’esecuzione), ritenne che l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], volta a sollecitare i poteri dello stessog.e. circa la sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c., fosse da ritenere tardiva, perché avanzata dopo circa otto mesi dalla vendita stessa (seppur prima dell’emissione del decreto di trasferimento); ciòbenché la pretesa causa inficiante fosse ampiamente nota allo stesso Occhipinti prima che la vendita si svolgesse, sicché detta circostanza non poteva supportare l’esercizio dei poteri ex art. 586 c.p.c.da parte del giudice dell’esecuzione, in quanto il fatto così denunciato non era stato poi fatto proprio dai creditori (si è richiamato, sul punto, l’insegnamento di Cass. n. 18451/2015), donde l’inammissibilità dell’opposizione, ritenuta comunque infondata anche nel merito; a tal ultimo proposito, il Tribunale rilevò che era stato lo stesso Occhipinti ad innescare il percorso che –con la richiesta (non importa con quali modalità formulata ) al [OSCURATO:PERSONA] di non presentare l’offerta per conto della stessa [OSCURATO:SOCIETA] ad un precedente esperimento di vendita, fissato per il 6.9.2016 –aveva poi condotto all’aggiudicazione ad un prezzo inferiore, così dando causa alla nullità, per poi rinunciarvi tacitamente. Quanto alla seconda opposizione, il Tribunale ibleo ne rilevò la tardività, in quanto il dies a quo ex art. 617 c.p.c. andava riferito non già alla comunicazione di cancelleria del decreto di trasferimento, bensì a quello di deposito e pubblicazione dell’atto , evincibile dall’inserimento nel fascicolo N. 13387/21R.G. telematico, cuil’Occhipinti, col proprio legale, aveva senz’altro accesso; ne rilevò comunque, anche in tal caso, l’infondatezza nel merito. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a nove motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. soc. agr., che ha anch’essa depositato memoria; gli altri intimati non hanno svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.586 c.p.c.,in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c. , per aver il Tribunale ritenuto tardivamente proposta l’istanza di sollecitazione del potere di sospensione, giacché esso Occhipinti era a conoscenza delle illecite interferenze nel procedimento di vendita da tempo ben precedente al relativo espletamento. Osserva il ricorrente che il Tribunale ha malamente richiamato l’insegnamento di Cass. n. 18451/2015, perché da un lato la legge non prevede alcun termine di decadenza al riguardo e dall’altro il potere in discorso necessariamente presuppone l’avvenuta aggiudicazione: di conseguenza, solo rilevava, ai fini dell’esercizio del potere stesso, che esso fosse sollecitato prima dell’emissione del decreto di trasferimento, il che era senz’altro avvenuto, avendo esso Occhipinti messo in condizioni il giudice dell’esecuzione di conoscere un fatto costituente reato di tale gravità da aver alterato la formazione del “giusto” prezzo. Né, del resto, poteva darsi rilevanza al contegno processuale del creditore procedente e degli intervenuti, che non avevano fatto propri – N. 13387/21R.G. riproponendolial giudice dell’esecuzione ai fini della sollecitazione “tempestiva” dell’esercizio dei poteri ex art. 586 c.p.c. –i fatti denunciati: essi non avevano alcuna ragione per farlo, giacché erano stati ammessi alpagamento concordato nell’ambito della procedura di sovraindebitamento frattanto avviata da esso Occhipinti. 1.2– Con il secondo motivo si lamenta v iolazione e/o falsa applicazione de ll’ art.586 c.p.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c. , sotto altro profilo, laddove si censura l’affermazione del Tribunale per cui non risultava provato che l’abbassamento del prezzo, rispetto alla vendita fissata per il 6.9.2016, fosse dipeso da una “soffiata” circa l’assenza di altri offerenti: in tal guisa, la considerazione del primo giudice secondo cui i fatti denunciati non hanno avuto incidenza nella fase di aggiudicazione risulta erronea. 1.3 – Con il terzo motivo si denuncia la n ullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.nella parte in cui – in relazione all’opposizione avverso il decreto di trasferimento –ha rigettato la domanda relativa ai vizi derivati del decreto stesso, senza illustrarne le ragioni. 1.4 – Con il quarto motivo si denuncia la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c.,in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c. , ancora in ordine all’opposizione avverso il decreto di trasferimento . Si censura l’affermazione del Tribunale secondo cui il dies a quo dell’opposizione vada individuato non già nella data del 14.9.2017 (ossia, quando il decreto gli venne comunicato dalla cancelleria), bensì nel 12.9.2017, quando esso venne pubblicato, giacché il legale di esso Occhipinti aveva pieno accesso al fascicolo telematico ed era nella condizione di apprendere dell’esistenza del N. 13387/21R.G. provvedimento; trattasi di ricostruzione erronea, perché in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine iniziale ex art. 617 c.p.c. debba individuarsi in quello in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, non quello in cui, invece, l’interessato medesimoavrebbe potuto conoscerlo. 1.5– Con il quinto motivo si denuncia la v iolazione e/o falsa applicazione de gli artt.569 e 591 - bis c.p.c ., nonché motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 4, c.p.c. , ancora in ordine alla seconda op posizione, e con riguardo alla contestata irregolarità dell’offerta di acquisto della società aggiudicataria. Si sostiene che detta offerta non fosse in linea con le indicazioni di cui all’ordinanza integrativa del giudice dell’esecuzionedel [OSCURATO:DATA_NASCITA] circa la regolarità con il bollo e l’indicazione del lotto per cui si intendesse partecipare, ma di ciò il Tribunale non abbia tenuto conto, disattendendo la doglianza con motivazione apparente, perché non si indica quando l’offerta (mancante di bollo) fosse stata poi regolarizzata. 1.6– Con il sesto motivo si denuncia la “ v iolazione e/o falsa applicazione dell’art . 586 c.pc. e delle singole disposizioni ad esso connesse che disciplinano la partecipazione all’asta per persona da nominare”, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c. , per non aver il Tribunale accolto la doglianza circa l’irregolarità della procura conferita dalla società aggiudicataria all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della partecipazione alla vendita, in quanto le divergenze tra la stessa e gli atti della vendita non erano tali da rendere incerti i confini del potere conferito. N. 13387/21R.G. 1.7- Con il settimo motivo si lamenta la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 579 e 583 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p. c. , per aver il Tribunale rigettato la doglianza relativa all’avvenuta aggiudicazione diretta in favore della società, anziché all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per persona da nominare. 1.8– Con l’ottavo motivo si denuncia la “ v iolazione e/o falsa applicazione della legge n. 3/2012”, nonché apparente motivazione, in relazione all’art. 360 , comma 1,n. 4, c.p.c. , per aver il Tribunale disatteso la doglianza circa il fatto che il verbale di vendita era stato depositato dal professionista delegato soloin data 5.12.2016, ossia tre giorni dopo il deposito del decreto reso dal giudice della procedura di sovraindebitamento frattanto avviata da esso Occhipinti. 1.9– Con il nono motivo, infine, si denuncia la “ v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. in ordine all’omessa valutazione di un fatto decisivo”, per aver il Tribunale condannato esso ricorrente alle spese, senza tener conto del comportamento tenuto dal creditore procedente e da taluni creditori intervenuti. 2.1– Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata in data 26.5.2023 dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Invero, detto atto non contiene alcuna esplicazione o illustrazione dei motivi già proposti, né contiene alcun argomento in replica a quanto sostenuto dalla società in controricorso, ma silimita ad affermare, soltanto, una simile intenzione, a tal punto apodittica. In tal guisa,detta memoria si pone decisamente al di fuori della sua funzione tipica (per tutte, Cass. n. 21355/2022), donde l’inammissibilità dell’atto. 2.2 –Vanno invece disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla controricorrente. N. 13387/21R.G. Invero, da un lato le doglianze mosse, specialmente, con i primi due motivi (su cui infra) investono certamente il preteso malgoverno dell’art. 586 c.p.c. da parte del giudice del merito e si pongono dunque – al netto di quanto di ridondante vi sia stato riportato –nell’egida del disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., essendo state chiaramente indicate le ragioni per cui il Tribunale si sarebbe discostato, nell’ottica del ricorrente, dalla corretta esegesi della citata disposizione (i motivi, dunque, si pongono in linea con l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, cui si rinvia per brevità); dall’altro, nessun giudicato interno può essersi formato circala presunta rinuncia alla causa di nullità cui lo stesso Occhipinti avrebbe dato luogo, come pure affermato dal Tribunale nell’orbitadell’art. 157, comma 3, c.p.c., perché si tratta di motivazione resa ad abundantiam, nell’ambito della valutazione del merito dell’opposizione, da considerarsi tamquam non esset(sul punto, si rinvia a quanto meglio si dirà nel par. 5.1). 3.1 –Ciò posto, i primi due motivi – entrambi attinenti all’opposizione iscritta al N. 328/2018 R.G. – vanno esaminati congiuntamente, perché connessi. Essi risultano infondati, benché la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c. 3.2 – Nell’affrontare la prima opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto – dopo aver correttamente qualificato l’istanza dell’esecutato del [OSCURATO:DATA_NASCITA] come sollecitatoria del potere di sospensione o revoca dell’aggiudicazione ex art. 586 c.p.c. –che la stessa fosse tardiva, perché avanzata dall’Occhipinti solo ad aggiudicazione avvenuta e non prima, benché la N. 13387/21R.G. causa che inficiava la regolarità del procedimento di formazione del prezzo di vendita gli fosse ampiamente nota. In ciò, il giudice ibleo ha richiamato l’insegnamento di Cass. n. 18451/2015,che ha ricostruito l’esegesi dell’art. 586 c.p.c. in forza di principio così massimato:“Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione”. Richiamando proprio l’ipotesi appena descritta sub d), il Tribunale ha dunque ritenuto tardiva –e quindi inammissibile –l’istanza in parola, così pure ritenendo inammissibile la relativa opposizione ex art. 617 c.p.c., perché l’Occhipinti aveva atteso ben otto mesi dall’esperimento di vendita, prima di informare il giudice dell’esecuzione delle illecite interferenze più volte descritte; né di tali fatti, appunto non denunciati prima dell’aggiudicazione, si erano appropriati i creditori, così mostrando di non volersene avvalere al fine di ottenere la revoca N. 13387/21R.G. dell’aggiudicazione in favore della [OSCURATO:SOCIETA], sicché la rivisitazione dell’occorso restava preclusa allo stesso giudice dell’esecuzione. Sostiene il ricorrente che la decisione sia errata, perché qui viene in rilievo un fatto costituente reato (turbata libertà degli incanti)e non è quindi configurabile alcun termine di decadenza per procedere alla relativa ostensione. 3.3.1– Il percorso motivazionale seguito dal giudice del merito non è in effetti condivisibile, benché la finale declaratoria di inammissibilità dell’opposizione si riveli conforme a diritto, sì da rendere dunque sufficiente la mera correzione della motivazionedella sentenza impugnata. Invero, l’insegnamento di Cass. n. 18451/2015, sullo specifico punto richiamato dal Tribunale,fa riferimento ad elementi fattuali preesistenti all’aggiudicazione, di cui la sola parte istante ex art. 586 c.p.c. fosse a conoscenza(nella specie, si discuteva dell’erronea descrizione dell’immobile nella perizia di stima, giacché esso era stato valutato come ufficio e così posto in vendita , mentre invece si trattava di una villasignorile); la ragione per cui la denuncia di simili circostanze deve essere effettuata prima dell’aggiudicazione, con ogni evidenza, è resa palese dalla necessità di evitare che la parte interessata possa strumentalmente ed arbitrariamente decidere se avvalersi (e quando) dell’informazione erroneamente utilizzata, allo scopo di determinare l’arrestodel subprocedimento di vendita a seconda della propria personale convenienza, finendo con l’influenzare – e, appunto, strumental izzare - gli esiti della stessa attività giudiziaria statuale. Per questa ragione, dunque, il senso delcitato principio ( la decisione è stata costantemente seguita da numerosi altri arresti di legittimità : ex multis, v. Cass. n. 11116/2020; Cass. n. 15912/2022; Cass. n. 1639/2023) N. 13387/21R.G. è quello per cui la parte che ne sia a conoscenza è tenuta ad ostendere immediatamente i fatti potenzialmente idonei ad incidere sulla “giustizia” del prezzo (ossia, sulla corretta formazione della sua entità, nell’egida delle regole all’uopo fissate dall’ordinamento), ma prima dell’aggiudicazione, se ad essa preesistenti; con la conseguenza che, per evidenti ragioni di simmetria , pur sempre collegate al principio del contraddittorio (per quanto, nell’esecuzione individuale, tale principio si estrinsechi in forma attenuata: per tutte, Cass. n. 13914/2005), le altre parti interessate, che non ne fossero precedentemente a conoscenza, possono essere “rimesse in termini” sul punto, anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora però mostrino una inequivocamanifestazione di interesse riguardoalla revoca di quest’ultima. 3.3.2– Tuttavia, l’ipotesi richiamata dal Tribunale, e poc’anzi descritta, non è pertinente nella specie, proprio perché vengono in rilievo non già elementi fattuali inerenti a qualità intrinseche del bene venduto (quali vizi, difformità, mancanza di qualità indicate nel bando di vendita, ecc.), preesistenti all’aggiudicazione, ma proprio fatti costituenti reato, ossia altra ipotesi “tipica” di devianza dal “giusto” prezzo, pure presa in considerazione dallastessa Cass.n. 18451/2015più volte citata [ laddove si individua il presupposto dell’esercizio del potere di sospensione anche allorché “b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa”]: in altre parole, la sussistenza di fatti costituenti reato, idonei ad influenzare l’esito della vendita – vuoi nella fase di stima, vuoi nel subprocedimento di vendita vero e proprio – costituisce uno degli “specifici elementi perturbatori della correttezza della N. 13387/21R.G. relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza” (così, la già citata Cass. n. 11116/2020), ossia il sintomo della “ingiustizia” del prezzo, che giustifica l’adozione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione da parte del giudice dell’esecuzione, ipotesi che dunque è pienamente configurabile nel caso che occupa. Infatti,stando alla ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata (che riporta, quale ipotesi fattuale, la stessa prospettazioneofferta dall’Occhipinti, senza che, sul punto, sia stata proposta specifica impugnazione da alcuno : i fatti possono , dunque,dirsi incontroversi), la società [OSCURATO:SOCIETA] non presentò l’offerta per la prima vendita del 6.9.2016, dinanzi al professionista delegato, per effetto dell’accordo intervenuto tra l’esecutato e il rappresentante della società (tale [OSCURATO:PERSONA]), dietro versamento di € 15.000,00 ( a quanto pare, sarebbero poi stati versati solo € 5.000,00):e ciò a seguito della indebita intromissione dello stesso esecutato presso lo studio del professionista delegato, in data 5.9.2016. La stessa società, come già detto, si aggiudicò l’immobile subastato ad un prezzo inferiore, di circa € 8 5.000 ,00 ed in conseguenza proprio della diserzione del precedente esperimento, nel corso del successivo esperimento di vendita. Pertanto,non v’è dubbio che il giudice dell’esecuzione, una volta appreso che la determinazione del prezzo di vendita era stata influenzata dal pactum sceleris tral’Occhipinti e la [OSCURATO:SOCIETA] (o comunque, con soggetto a questa ricollegabile), avrebbe dovuto trarne le conseguenze, e quindi sospendere la vendita ex art.586 c.p.c. (rectius, revocare l’aggiudicazione), posto che –come anche riconosce il Tribunale ragusano – a seguire la prospettazione dello stesso Occhipinti, “appare difficilmente contestabile l’esistenza di una interferenza illecita nella N. 13387/21R.G. determinazione del giusto prezzo: senza l’accordo criminoso, o la condotta estorsiva, o l’illecita propalazione sulla mancanza di altri offerenti all’asta del 6.9.16, il [OSCURATO:PERSONA], verosimilmente, avrebbe consegnato la busta con la propria offerta e la vendita si sarebbe perfezionata ad un prezzo maggiore” (così la sentenza impugnata, p. 7). Secondo lo stesso Tribunale ibleo, dunque, non è dubbio esservi stata interferenza illecita sul procedimento di vendita, tale da “determinare l'accoglimento di un'offerta non corrispondente al giusto prezzo (quello che la regolare sequenza procedimentale avrebbe consentito di conseguire)” (cosìla recente Cass. n. 1639/2023, già citata). Sulla base di tale ineccepibile premessa, il Tribunale non ha poi seguito, tuttavia, la via maestra (ossia, quella della valutazione del potere di sospensione della vendita al lume della sussistenza di un fatto costituente reato), ma ha ritenuto di dover inquadrare la fattispecie nel senso più volte descritto. In tal guisa, però- oltr e a negare la sussistenza del potere/dovere del giudice dell’esecuzione di sospendere la vendita, in violazione dell’art. 586 c.p.c. , pur nella sussistenza di un tipico fatto sintomatico della “ingiustizia” del prezzo - il Tribunale è anche incorso in una palese illogic ità , perché a ben vedere si è rimproverato all’Occhi pinti di non aver chiesto immediatamente al giudice dell’esecuzione di so spendere la vendita ex art. 586 c.p.c. , in quanto consapevole (almeno dal settembre 2016) che tra lo stesso odierno ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA] (o un suo rappresentante) vi fosse un pactum de non offerendo, evidentemente di natura illecita. Nel far ciò, non si è però tenuto conto che, paradossalmente, l’Occhipinti , con l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], s’ era N. 13387/21R.G. doluto proprio del mancato rispetto di tale pac tum sceleris da parte della [OSCURATO:SOCIETA], accordo cui(direttamente o indirettamente, non importa) egli stesso diede origineo comunque partecipò consapevolmente: in altre parole, l’interesse alla presentazione della predetta istanza scaturiva dalla violazione dell’accordo illecito e solo per questo l’Occhipinti s’era rivolto al giudice dell’esecuzione , essendo del tutto plausibile che, in caso contrario (ossia, qualora la Trippator e non avesse presentato l’offerta per l’esperimento di vendita successivo, a prezzo ribassato), la vicenda non sarebbe stata denunciata. Lo stesso disallineamento prospettico e funzionale tra l’esercizio del potere di sospensione di cui si discute e le finalità di un simile accordo illecito rende evidente che l’intempestività “rimproverata” all’Occhipinti non può , di per sé sola, giustificare la mancata revoca dell’aggiudicazione in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. Anche per tal verso, dunque, la decisione si rivelasenz’altro errata sul punto. 3.3.3– I nquadrata la vicenda che occupa nel perimetro delineato dall’art. 586 c.p.c., per come graniticamente interpretato da questa Corte(v. supra), occorre però qui ribadire che“il potere accordato al giudice dell’esecuzione dall’art. 586 c.p.c. non è uno strumento bon à tout faire” (così la già citata Cass. n. 1639/2023, in motivazione), non potendo esso , con una insostenibile eterogenesi dei fini, fondare il ricorso, da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento esecutivo, a tattiche strumentali tali da piegare l’esercizio del potere giurisdizionale al perseguimento di interessi e obiettivi poco commendevolio perfino vietati dall’ordinamento. Il che vale anche in relazione a vicende come quelle che qui occupano, in cui il debitore esecutato, allo scopo di evitare la vendita dei propri beni, non si limita aricorrere agli strumenti offerti N. 13387/21R.G. dall’ordinamento, com’è suo pieno diritto, ma giunge in buona sostanza ad addirittura interferire in modo illecito nel la libera determ inazione da parte di soggetto interessatoall’acquisto, chiedendogli (pietisticamente o con veemenza, qui non importa)di non presentarel’offerta ; ciò anche a prescindere dallo stesso esatto inquadramento penalistico della vicenda, specialmente avuto riguardo alla promessa di dazione di una somma di denaro da parte dell’Occhipinti , onde evitare la presentazione della stessa offerta, tenuto anche conto che, da quanto è dato saperedagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, il correlativo procedimento penale non s’è ancora concluso e che risulterebbeimputato il solo [OSCURATO:PERSONA] (e non anche lo stesso Occhipinti): sicché si tratterebbe pur sempredi fatti illeciti, allo stato, solamente allegati dal solo soggetto direttamente interessato a farli valere, privi di ogni certezza utilmente considerabile dal giudice dell’esecuzione. Ebbene, fermo il p otere / dovere del giudice dell’esecuzione di revocare l’aggiudicazione, una volta che –a prescindere dal come ciò sia avvenuto – egli abbia avuto contezza d i illecit e interferenz e nella determinazione del giusto prezzodi vendita, tali da alterarne l’esito, le modalità con cui detto potere sia stato esercitato da parte dello stessogiudice dell’esecuzione non possono essere sindacate dalla parte che ha essa stessa generato il vulnus e che, per ciò solo, neppure era legittimata a sollecitarne l’esercizio. Infatti, è inequivoco - nella stessa prospettazione dell’odierno ricorrente , come s’è già evidenziato - che l ’innesco causale di una simile interferenza fu dato proprio dall’esecutato, presentatosi il 5.9.2016 presso lo studio del professionista d elegato , occasione nella quale chiese al [OSCURATO:PERSONA] di non N. 13387/21R.G. presentare l’offerta nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]; e che da tale innesco scaturì poi l’accordo illecito sul versamento di € 15.000,00in tre tranches. Insomma, pur senza ricorrere all’applicazione, in via diretta, de l principio desumibile dall’art. 157,comma 3, c.p.c., circa l’impossibilità, per la parte che abbia dato causa alla nullità, di invocarne gli effetti (giacché, nella specie, l’invalidità dell’aggiudicazione a prezzo “ingiusto” passa pur sempre per il tramite di un contrattonullo per illiceità della causa, ex art. 1418, comma 2, c.c., mentre la citata disposizione del codice di rito viene di regola ritenuta applicabile alle sole nullità processuali in senso stretto: v . Cass. n. 17631/2007 ) , è però evidente, a tacer d’altro, che riconoscere al debitore esecutato una simile potestà implica che questi possa ergersi ad arbitro delle sorti del procedimento esecutivo secundum eventum litis ( cosa poi puntualmente verificatasi nella specie, a seguito dell’aggiudicazione alla [OSCURATO:SOCIETA] a prezzo ribassato), finendosiquindi col premiare siffatti comportamenti illeciti e col garantirne e consolidarne gli effetti del pari illeciti. Si tratta, però,di conseguenza che l’ordinamento non può di certo corroborare, né sostenere o giustificare, perché al fondo intrinsecamente eversiva: sicché il potere/dovere di sospensione della vendita da parte del giudice dell’esecuzione in presenza di fatti delittuosi non può dirsi utilmente suscettibile di sollecitazione da parte di chi quei fatti ha compiuto, del resto a conoscenza di questi fin dal tempo del loro compimento, soprattutto allorché – come nella specie – essi non siano ancora stati giudizialmente a ccertati in via definitiva; e salva, beninteso, il potere/dovere del giudice dell’esecuzione di valutare ogni altro elemento, soprattutto se fatto proprio da altri tra i soggetti N. 13387/21R.G. del processo esecutivo estranei a detti fatti delittuosi, che sia stato da costoro ritualmente e tempestivamente portato alla conoscenza di quel giudice. 3.3.4– Pertanto, l’opposizione rubricata al N. 328/2018 R.G. è inammissibile non già perché l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne avanzata tardivamente dall’Occhipinti, ma perché questi non era neanche legittimato a sollecitare l’esercizio dei poteri di cui all’art. 586 c.p.c., in relazione ai fatti ivi esposti; di conseguenza, egli neppure avrebbe potuto dolersi, con l’opposizione formale, del modo in cui il giudice dell’esecuzioneaveva provveduto al riguardo. La motivazione della sentenza impugnata, dunque, deve essere corretta in parte quaai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., ferma la conformità a diritto del dispositivo di inammissibilità dell’opposizione,comunque adottato. 4.1 – Deve adesso esaminarsi con priorità il quarto motivo , concernente la pretesa tardività della seconda opposizione ex art. 617 c.p.c., rubricata al N. 1574/2018 R.G., perché di carattere assorbente. Esso è palesemente fondato, giacché è noto che “Il termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio da cui è affetto il bene (qualora integrante gli estremi del c.d. aliud pro alio), si è conseguita osarebbe stata conseguibile secondo la diligenza ordinaria, non rilevando di per sé né la data di deposito (neppure essendo prescritto da alcuna norma che debba darsene comunicazione a cura della cancelleria o del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c.), né quella di trascrizione nei RR.II., avente mera funzione di pubblicità dichiarativa” (così, Cass. n. N. 13387/21R.G. 18421/2022, in motivazione, cui si rinvia anche per riferimenti, par. 2.2 in particolare). Pertanto, ha errato il Tribunale ibleo nell’ancorare senz’altro la valutazione della tempestività dell’opposizione alla data di pubblicazione del decreto e del suo inserimento del fascicolo telematico(12.9.2017), perché nel far ciò – e quindi, nel considerare la mera possibilità che il difensore dell’Occhipinti fosse nelle condizioni di apprendere dell’esistenza del decreto, e dunque in grado di poter conseguentemente attivarsi per la proposizione dell’opposizione stessa – ha identificato il diesa quo in un momento del tutto astratto e coniato in termini di potenziale (anziché effettiva) conoscenza dell’atto, in violazione dell’art. 617 c.p.c., per come costantemente interpretato da questa Corte, sul punto. 5.1 –I motivi terzo, nonché quinto, sesto, settimo e ottavo sono inammissibili, per difetto d’interesse, ex art. 100 c.p.c. Invero, essi sono tutti attinenti alla seconda opposizione, avverso il decreto di trasferimento(rubricata, come s’è detto, al N. 1574/2018 R.G. ) , ma concernono la decisione nella parte in cui il Tribunale, dopo aver erroneamente rilevato la tardività dell’opposizione stessa, ha comunque esaminato le doglianze nel merito. Si tratta però, ad avviso della Corte, di statuizioni da considerarsi tamquam non esse n t , tenuto anche conto della formula decisoria (inammissibilità)utilizzata dal Tribunale nel dispositivo. In proposito, è noto il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile unadomanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della ‘potestas iudicandi’ sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è N. 13387/21R.G. inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ‘ad abundantiam’, su tale ultimo aspetto” (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 24469/2013). E ancora, si è pure condivisibilmenteaffermato, più di recente, che “Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della ‘potestas iudicandi’, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione” (Cass. n. 11675/2020; conf., Cass., Sez. Un., n. 2155/2021; Cass. n. 27388/2022). Pertanto, le censure di cui al terzo motivo, nonché dal quinto al l’ottavo, attenendo al merito della seconda opposizione, sono inammissibili per difetto d’interesse ex art. 100 c.p.c., sicché le relative questioni restano impregiudicate nel disponendo giudizio di rinvio, fatta eccezione per quelle relative ai pretesi vizi derivati del decreto, pure oggetto della seconda opposizione: infatti, per effetto del rigetto dei primi due motivi di ricorso (attinenti alla prima opposizione ex art. 617 c.p.c.), sultema del mancato esercizio del potere di sospensione ex art. 586 c.p.c. - e sulla definitiva inammis s ibilità della prima opposizione - è inevitabilmente sceso il giudicato:ad ogni buon conto rilevandosi che, a causa della reiezione (comunque, come si è visto, conforme a diritto) di detta prima opposizione, la qui gravata sentenza era esonerata da una esplicita motivazione N. 13387/21R.G. sull’infondatezza dei pretesi vizi derivati e preclusi da quella reiezione, che appunto ne precludeva l’ulteriore esame o la rilevanza riflessa in altri atti. Restano altresì impregiudicatii pretesi effetti di precedenti opposizioni proposte dall’Occhipinti,di cui è cenno nel controricorso (pp. 15 - 16) e nella memoria della [OSCURATO:SOCIETA] ( par. 8) , che il giudice del rinvio avrà cura, se del caso ed ove ne ricorrano gli specifici presupposti, di esaminare. 6.1 – Il nono motivo resta conse guentemente assorbito, stante l’effetto espansivo interno, ex art. 336,comma 1, c.p.c., derivante dall’accoglimento del quarto motivo. 7.1 –In definitiva, sono rigettati il primo e il secondo motivo , con correzione della motivazione, sono inammissibili il terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo, è assorbito il nono, mentre è accolto il quarto motivo. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Ragusa, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudiziodi legittimità. P. Q. M. la Corte rigetta il primo e il secondo motivo, con correzi
Sentenza Cassazione n. 24913/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris