CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 1984
Cassazione n. 46915/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BOSNIA-ERZEGOVINA)11 10/06/1984 avverso l'ordinanza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza impugnata, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il locale Tribunale l'aveva ritenuta colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riduzione delle pena anche utilizzando i poteri d'ufficio consentiti dall'art. 597 cod. proc. pen.; - alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 6 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Nell'atto di appello, come rilevato nell'ordinanza, ci si era limitati, in modo del tutto generico, a censurare la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen. e, non diversamente, ci si era doluti, senza nulla argomentare su quanto osservato dal primo giudice, della misura della pena. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini Sterà5)::9.11..a„ [OSCURATO:PERSONA]